dagli iscritti - Consiglio Nazionale dei Chimici
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dagli iscritti - Consiglio Nazionale dei Chimici
IL CHIMICO ITALIANO POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art.1 comma 2 DCB - Roma Periodico di Informazione dei Chimici Italiani • www.chimici.it • ANNO XX N. 5 - 2009 EDITORIALE Ribezzo: benvenuti nella nostra storia dal CNC Zingales: Riforma delle professioni, la proposta CPO-CNC: maternità & libere professioniste Le 10 regole d’oro per l’HACCP dagli ORDINI XIV Congresso dei Chimici, Sintesi degli interventi & conclusioni dagli Iscritti Testo unico sulla sicurezza Il Chimico Forense Il caso n. 3 www.chimici.it NORME PER LA PUBBLICAZIONE SU “IL CHIMICO ITALIANO” Si ricorda che l’accettazione per la stampa di articoli aventi interesse scientifico e professionale è subordinato all’approvazione del Comitato di Redazione previa revisione di due Referee. Si ricorda, altresì, che i lavori presentati per la pubblicazione sulla rivista Il Chimico Italiano non devono essere stati pubblicati o contemporaneamente presentati per altre riviste. Per quanto prima, gli Autori devono conformarsi alle “Istruzioni per gli Autori” presenti nel sito www.chimici.it ed alle norme ivi contenute. IL CHIMICO ITALIANO Bimestrale di informazioni professionali, tecniche, giuridiche ed economiche dei Chimici d’Italia In copertina Fernando Maurizi e Collaboratori nel quarantennale dell’attività professionale SOMMARIO Spedizione in Abb. postale Art. 2, comma 20/C - legge 662/96 Filiale di Roma EDITORIALE Editore CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI Direzione, redazione e amministrazione P.zza S. Bernardo, 106 - 00187 Roma Tel. 06.47883819 - Fax 06.47885904 E-mail: cnc@chimici.it - Web: www.chimici.it Direttore responsabile ARMANDO ZINGALES Direttore editoriale Benvenuti nella nostra storia 2 DAL CNC Riforma delle Professioni, ovvero la Proposta dei Professionisti Italiani Le 10 regole d’oro per l’HACCP Distinzione & Appartenenza Azioni positive di conciliazione: proposta di sostegno alla maternità per le libere professioniste 3 5 6 7 ANTONIO RIBEZZO DAI CONSIGLIERI Revisori delle bozze ANTONIO DE PACE - CARLO BRESCIANI DANIELA BIANCARDI - SERGIO CARNINI Redazione DANIELA BIANCARDI - CARLO BRESCIANI ELIO CALABRESE - SERGIO CARNINI ANTONIO DE PACE - SERGIO FACCHETTI FERNANDO MAURIZI - DOMENICO MENCARELLI TOMASO MUNARI - CARMELA OCCHIPINTI ANTONIO RIBEZZO - GIUSEPPE RICCIO LUCA SCANAVINI - FRANCO TAU ARMANDO ZINGALES “Gli articoli e le note firmate esprimono soltanto l’opinione dell’Autore e non impegnano il Consiglio Nazionale dei Chimici né il Comitato di Redazione (CdR). L’accettazione per la stampa dei contributi originali di interesse scientifico e professionale nel campo della chimica è subordinato all’approvazione del CdR, previa revisione di tre Referee, scelti dal CdR tra gli esperti del settore. Quanto pubblicato nel Bollettino raccoglie gli atti ufficiali del Consiglio Nazionale dei Chimici”. Coordinamento editoriale e stampa Trecentosessantagradi Srl Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 0032 del 18 gennaio 1990 Finito di stampare il 9 Dicembre 2009 Il Consulente Tecnico d’Ufficio DAGLI ORDINI Ferrara: RemTech XIV Congresso degli Ordini dei Chimici d’Italia 10 11 DAGLI ISCRITTI Centenario della S.C.I. - CAGLIARI - 2 Ottobre 2009 Modifiche e innovazioni al nuovo testo unico sulla sicurezza Antidoping: stato “dell’arte”, un passo indietro Contributo del nostro esperto 14 17 27 IL CHIMICO FORENSE Il caso n. 3 29 RECENSIONI Chimici, quando la scienza si fa professione Il Consulente Tecnico. Manuale operativo per CTU e CTP 30 31 DICONO DI NOI Dai giornali 32 NOTIZIE DALL’EUROPA EuCheMS News Letter ASSOCIATO ALL’USPI UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA 9 36 Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996 e s.m.i., informiamo i lettori che i loro dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati da questa redazione e da enti e società esterne collegate solo per l’invio della rivista “IL CHIMICO ITALIANO” e di materiale promozionale relativo alla professione di chimico. Informiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 13 della succitata Legge, i destinatari di “IL CHIMICO ITALIANO” hanno la facoltà di chiedere, oltre che l’aggiornamento dei propri dati, la cancellazione del proprio nominativo dall’elenco in nostro possesso, mediante comunicazione scritta a “IL CHIMICO ITALIANO” c/o Consiglio Nazionale dei Chimici - P.zza S. Bernardo, 106 - 00187 Roma. EDITORIALE Antonio Ribezzo Benvenuti nella nostra storia S Consigliere Nazionale dei Chimici e-mail: a.ribezzo@chimici.it 2 i sono recentemente tenute le elezioni per il rinnovo dei componenti gli Ordini fra cui quelli dei Chimici. La mia mente è corsa ad oltre 25 anni fa quando, insieme ad altri colleghi, ebbi l’onore di essere eletto nell’Ordine di Roma. Da allora ho sempre ritenuto che il progresso di una categoria non debba essere mai demandato ma, semmai, delegato a quanti credano nella professione, abbiano rispetto di essa ed acquisiscano competenza idonea a promulgarne la conoscenza presso gli iscritti ed i media. Ricordo che prima di assumere la carica apicale dell’Ordine di Roma, avevo un atteggiamento battagliero verso chi ci rappresentava, spesso critico per le numerose aspettative a cui non corrispondeva, a mio modo di vedere, un positivo riscontro. Alcuni colleghi osservavano anche che vi erano rappresentanti troppo avanti negli anni, con ciò ritenendo che la mancanza del proprio progresso professionale, potesse essere a ciò addebitabile. Ma le cose, per molti versi, non stavano proprio così. Nel corso degli anni ho potuto constatare che alla conduzione di un Ordine Professionale non si può dedicare solo un pò del proprio tempo, né tanto meno si possono improvvisare risposte ai numerosi problemi posti dagli iscritti. Ho capito che ricoprire le cariche apicali, anche come semplice Consigliere, comporta uno studio costante delle funzioni relative non solo alla tenuta dell’Albo, come procedure di iscrizione e cancellazione, ma anche all’acquisizione di competenze sui poteri normativi propri della funzione che si ricopre; ci si deve anche rapportare con gli iscritti, gli Enti pubblici e privati, seguendo una metodologia che non lasci niente al caso. Una delle funzioni caratteristiche di un Ordine Professionale consiste, ad esempio, nel far rispettare le regole deontologiche come la correttezza, la colleganza, la lotta agli illeciti e l’adozione delle sanzioni relative. A prima vista può sembrare cosa da poco, ma ho potuto constatare che se non si studiano i codici relativi alla procedure preliminari all’eventuale procedimento Il Chimico Italiano disciplinare da adottare, si corre il rischio di commettere errori gravi se non, addirittura, illeciti che nel migliore dei casi rendono nullo il provvedimento adottato. C’è anche il rischio di sembrare punitivo a livello personale. Vi assicuro che ciò è da evitare assolutamente. Ma vi è un altro aspetto che oggi più di prima merita molta attenzione per la sua importanza. Si tratta del modo di comunicare all’esterno le nostre attività siano esse di promozione che di informazione delle azioni intraprese. Si tratta di una vera e propria attività che se non ben calibrata e studiata, può produrre danni piuttosto che miglioramenti alla categoria che si rappresenta. Le idee non mancano e l’entusiasmo neanche. Si tratta di procedere con diligenza ed impegno per il bene comune della categoria. Ritengo, alla luce dell’esperienza accumulata, che non si possa condurre un Ordine solamente come farebbe un “buon padre di famiglia”. Saper ascoltare gli altri, confrontarsi nel gruppo dirigente, raccordarsi con gli altri Ordini è un primo passo. Studiare le norme che attengono al proprio istituto, farle proprie ed effettuare le relative azioni secondo percorsi definiti, è un altro passo da fare. Ma ancora, occorre ben distinguere quelli che sono i compiti cui occorre assolvere in ogni caso, propri dell’essere rappresentante di categoria, da quelli che hanno il carattere della promozione e sviluppo dell’attività di chimico. In quest’ultimo caso, anche se si hanno idee in materia, si deve sempre verificare collegialmente, ed in tempi consoni, sia le strade percorribili che i tempi e le metodologie da seguire. Un’altra considerazione merita un ulteriore approfondimento; il raccordo con gli altri Ordini Territoriali ed il Consiglio Nazionale dei Chimici. È grazie a tale concorso che si sono potuti affinare negli anni sia le tecniche di intervento che gli studi necessari che hanno consentito il raggiungimento di non pochi traguardi professionali in vari settori di competenza. Sono certo che le nuove generazioni, forti dell’entusiasmo che li distingue, sapranno migliorare le posizioni della categoria dei Chimici, tenendo nel giusto conto le esperienze da noi tutti portate avanti prima di loro. n. 5 set/ott 2009 DAL CNC RIFORMA delle Professioni, ovvero la Proposta dei Professionisti Italiani A breve si svolgeranno le audizioni parlamentari per la proposta di legge di riforma delle professioni. A tale scopo le professioni dell’area tecnica (PAT) hanno concordato i principi che rappresentano l'orientamento comune delle categorie. Occorre precisare che sui temi relativi alla riforma e a nuove richieste di costituzione di Ordini professionali, sono presenti 28 richieste alla Camera dei deputati e 13 al Senato della Repubblica; tra gli ultimi progetti vi è la “disciplina delle libere professioni“1, ad opera dell’On. Siliquini, ed altro disegno di legge2 dell’On. Mantini. La regolamentazione delle professioni dell’area tecnica risale sostanzialmente ad oltre 80 anni fa. In questo periodo sono mutate le modalità di esercizio della professione (si pensi al riconoscimento dell’esercizio della professione in forma societaria a seguito della Legge 109/1994) ed il contesto istituzionale (si pensi all’istituzione delle Regioni). Soprattutto sono venuti meno alcuni principi cardine dell’esercizio professionale, quale in particolare l’inderogabilità dei minimi tariffari (Decreto “Bersani”). Le Professioni dell’Area Tecnica (PAT) hanno elaborato un articolato di legge che sarà messo a disposizione delle Commissioni Parlamentari, i cui punti salienti sono qui richiamati. In primo luogo, secondo le professioni dell’area tecnica non può sussistere alcun sistema “duale”, che veda convivere il sistema ordinistico con quello delle Libere Associazioni. A tutela della sicurezza della collettività, le prestazioni del settore tecnico devono essere erogate esclusivamente da professionisti in possesso di idonei titoli di studio, abilitati all’esercizio professionale previo superamento di esame di Stato ed iscritti agli albi. Si consideri che requisiti simili (anzi più stringenti) sono richiesti alle professioni intellettuali dell’area tecnica in paesi in cui i principi del libero mercato costituiscono le basi del vivere civile (Stati Uniti). Nella stessa Gran Bretagna la regolamentazione delle professioni intellettuali dell’area tecnica è affidata a Institutions riconosciute con Decreto reale, le cui regole di accesso sono ben più stringenti (e corporative) di quelle attualmente applicate da Ordini e Collegi in Italia. La riforma dovrà, dunque, riguardare esclusivamente le “professioni intellettuali” intese come quelle aventi ad oggetto un’attività diretta al compimento di atti, di prestazioni e di opere a favore di terzi e nel rispetto degli interessi generali, esercitate abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per le quali è richiesto un idoneo titolo di studio, l’abilitazione conseguita attraverso il superamento dell’esame di Stato e l’iscrizione all’albo professionale. Incidentalmente va ribadito che l’art. 26, 2° comma, del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, va interpretato nel senso che alla predisposizione delle “piattaforme comuni” per le n. 5 set/ott 2009 professioni dell’area tecnica partecipano e collaborano solo gli Ordini e Collegi professionali. Occorre vigilare inoltre affinché le valutazioni in corso al CNEL sulle sigle di libere Associazioni non vengano surrettiziamente utilizzate come veri e propri riconoscimenti statali, nonostante il chiarimento contrario del Ministero della Giustizia. Tecnicamente la Legge di riforma non potrebbe che configurarsi come una “legge quadro”. È certamente possibile, infatti, addivenire alla individuazione di un quadro normativo di regolamentazione valevole per tutte le professioni intellettuali o comunque per aree professionali omogenee. Circa i rapporti fra legislatore statale e legislatori regionali occorre ricordare che l’ambito di operatività di queste ultime è stato fortemente delimitato dapprima dal D.Lgs. n. 30/2006 e successivamente dalla Consulta che recentemente ha ribadito (Corte Constituz.- sentenza 29 ottobre 2009 n. 271) che nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di professioni rientra non solo la disciplina relativa all’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni stesse. In quest’ottica, pertanto, non si pone il problema della individuazione e definizione degli ambiti di intervento delle Regioni in materia. Nell’ipotesi di legge quadro definita dalle professioni tecniche ci si preoccupa, invece, dell’esercizio delle funzioni amministrative connesse ai principi definiti dal legislatore statale. Tali funzioni amministrative, al fine di garantirne l’esercizio unitario nel territorio, sono assegnate alla titolarità degli Organismi competenti, ossia degli Ordini e Collegi. Non si ha quindi un processo di attuazione dei principi fondamentali (di competenza delle Regioni), ma esclusivamente l’esercizio unitario al livello statale delle funzioni amministrative connesse ai principi fondamentali della materia. Tali funzioni amministrative, collegate ai predetti principi statali, dovranno essere regolamentate attraverso gli “ordinamenti di categoria”. Uno dei punti nodali della riforma deve essere, infatti, l’assegnazione di una potestà regolamentare ai Consigli nazionali degli Ordini e Collegi, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione. In particolare, i Consigli nazionali delle categorie professionali organizzate in Ordini e Collegi, sentiti gli organismi territoriali, adottano, anche ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, con proprio regolamento, il nuovo ordinamento di categoria, nel rispetto delle indicazioni specifiche contenute nella legge quadro. L’approvazione degli ordinamenti di categoria resta di competenza del Governo previa emanazione di un regolamento (ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive Il Chimico Italiano Armando Zingales Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici. 1 2 DDL n. 503/2008. DDL n. 2239/2009. 3 DAL CNC modificazioni). Allo stesso Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, resta il compito di verificare la piena corrispondenza degli ordinamenti di categoria adottati dai Consigli nazionali con i principi della legge quadro, nonché eventualmente modificare le parti con essa incompatibili. I principi sui quali si dovrebbe incentrare la legge di riforma delle professioni intellettuali dell’area tecnica sono, quindi, a parere delle Professioni aderenti al PAT, i seguenti: • Previsione dell’obbligo di svolgere un tirocinio, propedeutico all’esame di Stato, con riconoscimento del diritto all’equo compenso dei tirocinanti. Il tirocinio deve essere effettivo e garantire l’acquisizione dei fondamenti deontologici, teorici e pratici della professione al fine di assicurarne il miglior esercizio. La durata del tirocinio non può essere inferiore a un anno né sovrapponibile al periodo scolastico-universitario; deve essere svolto sotto la responsabilità di un professionista iscritto all’albo da non meno di dieci anni; • Finalizzazione dell’esame di Stato alla verifica delle conoscenze e delle competenze necessarie allo svolgimento della professione nonché dei profili etici e deontologici attinenti. Almeno la metà dei componenti delle commissioni giudicatrici, tra cui il presidente, dovrebbe appartenere all’Ordine territoriale della sede in cui si svolge l’esame; • Previsione dell’obbligo dell’aggiornamento professionale continuo degli iscritti agli Ordini e Collegi, anche attraverso un sistema di crediti, con un monte ore annuale minimo obbligatorio predeterminato dal Consiglio nazionale; • Obbligatorietà in capo al professionista di una adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali a garanzia del committente; • Obbligo di concordare preventivamente con il committente, previa formalizzazione in un disciplinare d’incarico, il prezzo della prestazione professionale, in relazione ai contenuti, alle modalità e ai tempi prevedibili di esecuzione delle prestazioni, nonché delle tariffe professionali; • Definizione di standard minimi prestazionali richiesti per l’esercizio della professione che siano idonei a salvaguardare la qualità della prestazione, la sicurezza e l’affidamento dei cittadini; • Obbligo di garantire al professionista un compenso congruo, ai sensi dell’art. 2232 del Codice civile, in relazione ai contenuti, alle modalità e ai tempi prevedibili di esecuzione della prestazione, nonché agli standard minimi prestazionali determinati dall’Ordine professionale; • Ripristino dell’inderogabilità dei minimi tariffari. Il compenso spettante per l’esecuzione della prestazione pro- 4 Il Chimico Italiano fessionale deve essere idoneo a garantire il rispetto degli standard qualitativi definiti dall’ordinamento di categoria; le tariffe professionali individuano i compensi congrui. Le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati, sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro competente sul settore economico di riferimento, su proposta del Consiglio nazionale. Esse costituiscono minimi inderogabili, sia per le prestazioni rese alle pubbliche amministrazioni che ai committenti privati; • Consentire l’esercizio della professione in forma societaria secondo i tipi previsti dal codice civile e dalla legislazione vigente. Delega al Governo ad adottare un decreto legislativo recante la disciplina delle società tra professionisti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale decreto dovrebbe: a) prevedere che l’incarico professionale conferito alla società possa essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta, designati dal committente, e stabilire che, in mancanza di tale designazione, il nominativo del socio debba essere previamente comunicato per iscritto al committente; b) assicurare comunque l’individuazione certa del professionista autore della prestazione; c) prevedere che i professionisti soci siano tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio Ordine professionale; d) istituzione di “elenchi speciali”, tenuti dagli Ordini territoriali, nei quali devono obbligatoriamente essere iscritte le Società tra professionisti e, per la professione di ingegnere, le Società di ingegneria; • Istituzione del Consiglio di disciplina, al quale è demandata la decisione sui procedimenti disciplinari avviati dal Consiglio dell’Ordine territoriale. Esso ha competenza regionale e sede presso il Comune capoluogo di Regione. Il Consiglio di disciplina è un organismo indipendente, composto da membri nominati, fra i propri componenti, dai Consigli degli Ordini territoriali della Regione; • Istituzione, organizzazione, regolamentazione e riconoscimento delle Federazioni regionali degli Ordini territoriali. Gli Ordini territoriali non regionali si costituiscono in associazione, denominata "Federazione regionale", alla quale sono conferiti i compiti di rappresentanza degli Ordini territoriali presso l’Amministrazione regionale. Resta demandato all’ordinamento di categoria stabilire le modalità di costituzione e funzionamento delle Federazioni regionali. n. 5 set/ott 2009 DAL CNC Le 10 regole d’oro per l’HACCP A più di dieci anni dall’introduzione del sistema HACCP in Europa e in Italia, alcuni operatori del settore sono ancora scettici sulla sua necessità ed efficienza, soprattutto in relazione ai costi da sopportare. L’attualità però ci racconta altro: sono sempre più frequenti le allerte sanitarie, i casi di sequestri di prodotti avariati immessi nel ciclo produttivo, i cittadini vittime di tossinfezioni alimentari. Il CNC è convinto che il futuro della sicurezza alimentare passi per tutti gli operatori del settore, per le autorità competenti, agli operatori, ai consulenti che aiutano le aziende e gli esercizi commerciali ad essere a norma e ha stilato un decalogo per sottolineare i vantaggi del sistema HACCP. 1. LA SICUREZZA ALIMENTARE E DEL CONSUMATORE PASSA ATTRAVERSO L’AUTOCONTROLLO (HACPP) 2. L’AUTOCONTROLLO È UNO STRUMENTO DI PREVENZIONE 3. L’AUTOCONTROLLO È UN MEZZO PER PRODURRE ALIMENTI QUALITATIVAMENTE MIGLIORI 4. UN EFFICACE SISTEMA DI AUTOCONTROLLO GARANTISCE TUTTE LE PARTI IN CAUSA (OPERATORI, CONSUMATORI, AUTORITÀ COMPETENTE) 5. SOLO PROFESSIONISTI QUALIFICATI POSSONO ESSERE DI SUPPORTO PER LA PROGETTAZIONE DI UN BUON SISTEMA DI AUTOCONTROLLO 6. LA FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE È INDISPENSABILE PER UNA SEMPRE PIÙ PUNTUALE APPLICAZIONE DELL’AUTOCONTROLLO 7. LA CORRETTA APPLICAZIONE DELL’AUTOCONTROLLO PUÒ DIVENTARE UNA STRATEGIA COMMERCIALE VINCENTE 8. UN BUON AUTOCONTROLLO EVITA SANZIONI IN CASO DI CONTROLLI UFFICIALI 9. L’AUTOCONTROLLO DEVE ESSERE APPLICATO A TUTTI 10. L’AUTORITÀ COMPETENTE PUÒ TROVARE IN OPERATORI CONSAPEVOLI DEGLI ALLEATI PER LA SALUTE DEL CONSUMATORE AVVISO IMPORTANTE AGLI ISCRITTI – CONTRIBUTO ANNUALE 2009 Si comunica che il PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO per l’ANNO 2009 è SCADUTO il 31 LUGLIO 2009 Per coloro che non avessero ricevuto l’avviso di pagamento, con il bollettino allegato, è possibile effettuare il pagamento del contributo dovuto al Consiglio Nazionale dei Chimici di Euro 70,00 (60,00 + 10,00 di sanzione per ritardato pagamento) con le seguenti modalità: 1. Versamento in CC Postale compilando un bollettino in bianco: CCP n. 42064022 Consiglio Nazionale dei Chimici, Roma; 2. Pagamento con Carta di Credito VISA o MASTERCARD (Salvo Buon Fine) inviando al Consiglio Nazionale dei Chimici, anche mediante fax, il modulo di addebito disponibile on-line sul sito www.chimici.it; 3. Versamento o bonifico (anche telematico) sul CC del CNC presso la Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia Bissolati, via Bissolati, 2 - Roma: IBAN: IT30 N010 0503 2000 0000 0048 431. n. 5 set/ott 2009 Il Chimico Italiano 5 DAL CNC Distinzione & Appartenenza 1 Il D.L. 185/2008, convertito dalla Legge 2/2009 ha previsto che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato devono comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica entro il 29 novembre 2009. P roseguendo nell’opera di promozione dell’immagine della professione, il Consiglio Nazionale dei Chimici ha ritenuto di dovere affiancare alle cravatte e foulard, anche un altro elemento idoneo ad affinare lo spirito di appartenenza alla categoria. A tale scopo sono stati realizzati dei distintivi con il caratteristico Logo in acciaio con smalto blu che potranno essere richiesti e ritirati gratuitamente presso la Sede dell’Ordine territoriale di appartenenza, previa richiesta al Consiglio o comunicazione della propria casella di posta elettronica certificata (PEC)1. Gli stessi distintivi sono stati prodotti anche in oro 750‰, nelle versioni “per uomo” e “per donna”, e possono essere acquistati al prezzo di € 60,00 (IVA e spese di spedizione compresa) per una spilla singola ed € 110,00 per due spille, rivolgendosi direttamente a: STUDIO SPORT VALENTI DI ANDREA VALENTI tel 0521.941912 • fax 0521.942104 info@valentipremi.it Cravette e Foulards: in verde, rosso e blu Spille: in oro giallo e in acciaio e smalto blu. Dimensioni reali: larghezza 16 mm circa 6 Il Chimico Italiano n. 5 set/ott 2009 DAL CNC Azioni positive di conciliazione: proposta di sostegno alla maternità per le libere professioniste L a conciliazione fra la vita lavorativa, quella familiare e privata è uno degli aspetti più problematici che le donne, in particolare lavoratrici autonome, si trovano ad affrontare qualora si ritrovino in maternità, senza per questo dovere sacrificare il proprio reddito, le prospettive di carriera o l’emarginazione dal mercato del lavoro. In tale ottica la CPO-CNC, nell’ambito delle possibili politiche di conciliazione, ha cercato di proporre azioni positive a sostegno della maternità per le libere professioniste; tale esigenza era emersa tra l’altro anche dalla analisi dei questionari divulgati alle iscritte nel corso dell’anno precedente ed i cui esiti sono stati diffusi tramite la rivista (ANNO XIX n. 4-2008). Al momento attuale infatti la professionista che affronta la maternità spesso in età non più giovanissima, non è per niente tutelata nel caso insorgano complicazioni più o meno gravi, sia alla madre che al bambino, nel decorso della gravidanza o dopo, senza tener conto del fatto che lo stesso stato di gravidanza è, comunque, un periodo di criticità che rende più difficoltoso affrontare la fatica di una frenetica attività lavorativa. Tali argomenti, oltre ad essere fonte di grande dibattito, sono oggetto anche di proposte legislative che tendono, sempre più, verso politiche di conciliazione della vita lavorativa e familiare. La stessa Unione Europea ha infatti allo studio la modifica di sue direttive europee riguardanti il congedo di maternità e la tutela delle lavoratrici autonome. La prima azione riguarda la revisione della direttiva 92/85/CE del 1992 sul congedo maternità che verrebbe portato da 14 a 18 settimane con retribuzione al 100% e maggiore flessibilità per quanto attiene l’utilizzo della parte non obbligatoria del congedo. Sono inoltre previste misure più vincolanti contro i licenziamenti e per il diritto a reintegrare la lavoratrice nel medesimo posto di lavoro o in un posto equivalente dopo la fine del congedo per maternità. Per quanto riguarda le lavoratrici autonome godranno degli stessi diritti di accesso al congedo maternità delle lavoratrici dipendenti ma su base volontaria, in sostituzione della direttiva 86/613/CE. Secondo la Commissione Europea le proposte per migliorare le disposizioni relative al congedo di maternità aiuteranno le donne a conciliare l’attività professionale e la vita familiare migliorando la loro qualità della vita e quella delle loro famiglie. Le proposte dovrebbero inoltre stimolare n. 5 set/ott 2009 Piera Casale1 Francesca Intravaia1 Gabriella Mortera1 Clelia Scarano1 Raffaella Valenti1 la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e aiutarle ad affrontare la sfida rappresentata dall’invecchiamento della popolazione: in effetti nei Paesi in cui vi è un maggior numero di donne occupate si registrano anche i tassi di natalità più elevati. Attualmente in Italia la normativa di riferimento, in recepimento di direttive comunitarie, è la legge quadro 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” (G.U.R.I. 13/03/2000, n. 60). La legge, attraverso i successivi provvedimenti attuativi quali il D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni, promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante ad esempio la istituzione dei congedi dei genitori, l’estensione dei congedi per la formazione, il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale. Mentre per le donne dipendenti tali misure, magari perfettibili, permettono di affrontare con una certa serenità sia il periodo della gravidanza che quello successivo al parto, per la professionista si pongono altri ordini di problemi, in termini ad esempio di possibile perdita di clientela. Per quanto riguarda le agevolazioni economiche la stessa legge 53/2000 prevede, all’art. 9, la attribuzione annuale di una quota del fondo delle politiche per la famiglia al finanziamento di azioni positive per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. La disponibilità dei fondi viene definita di anno in anno con le leggi finanziarie e l’erogazione materiale delle risorse avviene tramite selezione a seguito della emanazione di appositi bandi annuali. Le azioni ammissibili devono essere innovative, concrete ed efficaci e possono riguardare ad esempio la flessibilità di orario e di agevolazione del lavoro, programmi di formazione per lavoratori al rientro da un periodo di congedo per finalità di conciliazione ovvero sostituzione del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo con altro titolare d’impresa o lavoratore autonomo tramite accordo sindacale e intesa datoriale che nel caso dei liberi professionisti può essere stipulata con il Consiglio dell’Ordine di riferimento. La Cassa di Previdenza stabilisce un contributo, per i due mesi prima ed i tre dopo il parto, calcolato in base all’imponibile dichiarato per l’attività professionale svolta due anni prima della richiesta di sovvenzione e determinato Il Chimico Italiano 1 Componenti del Comitato Pari Opportunità del CNC. 7 DAL CNC in misura pari all’80% di 5/12 del reddito professionale netto prodotto ai fini IRPEF nel secondo anno antecedente l’evento. Non sono previste altre forme di sostegno Le diversità tra lavoro autonomo e lavoro subordinato sono state ravvisate dalla Suprema Corte in più sentenze, tutte conformi, nelle quali si riconosce, per le professioniste, la non obbligatorietà di astensione dal lavoro nel periodo immediatamente precedente e successivo al parto riconoscendo che il lavoro della professionista non si può allineare a quello di una dipendente. La peculiarità dell’attività lavorativa della libera professionista richiede un approccio completamente diverso, in quanto ella ha impegnato tempo e fatica per ritagliarsi una nicchia di lavoro, costruire un rapporto fiduciario con i clienti, continuare ad aggiornarsi per acquisire quel valore aggiunto che rende il consulente in grado di analizzare e risolvere, o far risolvere, i problemi delle aziende. Un fermo prolungato, o una diminuita capacità lavorativa si tradurrebbe, non solo in mancato guadagno ma, cosa ben più grave per un professionista, tanto più se giovane ed all’inizio del suo investimento nella libera professione, nel rischio di perdere almeno parte della clientela faticosamente guadagnata fino a giungere all’estrema conseguenza dell’abbandono della libera professione. L’eventuale aumento dell’assegno di maternità non permetterebbe da solo di affrontare più serenamente queste problematiche. Pertanto, considerato che ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 23-10-2007 “Principi fondamentali delle professioni intellettuali“ nel rispetto dell’autonomia privata, gli Enti previdenziali conformano le proprie funzioni allo scopo di soddisfare tutte le moderne esigenze di previdenza e assi- stenza, la Commissione per le Pari Opportunità ha ritenuto di proporre, per il tramite del CNC, all’Ente di Previdenza, un aiuto sostanziale nel periodo della maternità attraverso l’affiancamento della libera professionista con un collaboratore o stagista, laureato ed iscritto allo stesso Ordine della richiedente. L’Ente di Previdenza, oltre al contributo di maternità, assumerebbe quindi a proprio carico, sotto forma di borsa di studio o collaborazione a progetto, l’emolumento da corrispondere al collaboratore per il numero di mesi richiesti, purchè formalmente motivati. Un intervento di questo tipo si configura, proiettandolo nel futuro, come una sorta di prestito a lunga scadenza in quanto, sostenendo l’attività professionale della libera professionista nel momento critico della maternità, le si permette di superare difficoltà che possono, altrimenti, rivelarsi insormontabili. Con il sostegno dell’Ente di Previdenza potrà proteggere il suo lavoro nel momento di crisi per poi incrementarlo quando potrà dedicarvi nuovamente tutte le sue energie ed entusiasmo e, di conseguenza, incrementare i suoi guadagni e, proporzionalmente, i contributi versati alla Cassa di Previdenza. Inoltre, poiché nei compiti istituzionali degli Ordini è compresa l’attività di formazione verso gli iscritti, l’affiancamento della professionista nella sua attività si configura per un giovane laureato del suo stesso Ordine come un periodo di crescita professionale e di preparazione all’esercizio della professione. La proposta di cui sopra, discussa nel corso dell’incontro tra la CPO-CNC e le referenti territoriali svoltosi a Milano lo scorso 18 settembre, è stata approvata dal CNC e trasmessa per le determinazioni conseguenti all’Ente di Previdenza, EPAP. ULTIMA OR A - P.E.C. TA A IC F TI R E C A IC N O TR T POSTA ELE Ricordiamo a tutti gli iscritti che il D.L. 28 novembre 2008, n. 185, c.d. “anti-crisi”, prevede tra le altre novità finalizzate alla riduzione dei costi amministrativi, l’obbligo per i Professionisti di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la c.d. PEC, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto. 8 Il Chimico Italiano n. 5 set/ott 2009 DAI CONSIGLIERI Il Consulente Tecnico d’Ufficio A differenza di altre categorie professionali i Chimici sono poco presenti negli Albi dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.), costituiti presso tutte le sedi di Tribunale, nei quali sono iscritti i professionisti che ne abbiano fatto domanda, suddivisi nelle rispettive categorie (per es. architetti, biologi, agronomi, ingegneri, chimici, ecc.). Presso tutte le sedi dei Tribunale si tengono periodicamente le riunioni delle Commissioni territoriali per l’aggiornamento degli Albi e l’iscrizione dei nuovi nominativi. Tali Commissioni sono composte dai presidenti degli Ordini e Collegi territoriali, invitati se tra le domande presentate figurano quelle di iscritti nei singoli Albi professionali. Le domande dei Chimici sono di solito 1 – 2, contro le decine o adddirittura centinaia di quelle di altre categorie. È vero che esiste una forte sproporzione tra gli iscritti al nostro Ordine e quelli di altre professioni, ma se vogliamo dare visibilità alle nostre attività, anche la consulenza d’ufficio può essere un’opportunità non trascurabile. L’iscrizione all’Albo del Tribunale è aperta sia ai liberi professionisti, sia ai collaboratori dipendenti di aziende pubbliche e private, iscritti all’Albo Professionale territoriale dei Chimici. CHI È IL C.T.U. Il C.T.U. svolge la funzione di ausiliario del Giudice nella gestione tecnica dei procedimenti in ambito civile e penale su particolari cognizioni tecnico-scientifiche riguardanti temi giudiziari di tipo amministrativo, risarcimenti o stime di danni, ecc. A titolo di esempio si possono ricordare alcune attività connesse alla nostra professione quali: danni estetici e strutturali su beni artistici, danni all’ambiente, accertamenti in materia di rifiuti, acque reflue, emissioni in atmosfera, danni aziendali impiantistici e produttivi, prove di laboratorio, accertamenti su materiali per l’edilizia, accertamenti strutturali ed operativi sull’impiantistica industriale e così via. Il C.T.U. lavora in stretto rapporto fiduciario con il Giudice rispettando precise competenze, definite dal Codice Civile. Egli risponde in maniera puntuale e precisa ai quesiti formulati dal Giudice nell’udienza con la quale gli è stato conferito l’incarico. Nell’assolvere il proprio compito il C.T.U. deve chiarire al Giudice quegli elementi necessari perchè questi possa giungere ad una decisione, dovrà quindi presentare una documentazione completa che descriva sinteticamente il lavoro svolto, il materiale raccolto e le conclusioni tecniche che ha tratto, esposte con chiarezza e, pur nel rispetto del linguaggio tecnico, comprensibili anche da chi non sia specialista in materia. CHI NOMINA I C.T.U. I Giudici, secondo le esigenze del caso, scelgono tra i nominativi degli esperti iscritti nell’Albo del Tribunale. È im- n. 5 set/ott 2009 Antonio De Pace1 portante ricordare le recenti disposizioni della legge 69/09 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonchè in materia di processo civile art. 46 commi 4, 5 e art. 52, comma 1 – riportati alla fine di questo articolo). La legge ha modificato le norme del Codice Civile riguardanti le modalità di designazione dei C.T.U. inserendo misure intese a garantire un’equa distribuzione tra gli iscritti all’Albo del Tribunale. Sulla base di queste disposizioni il giudice deve affidare la funzione di C.T.U. ai soggetti iscritti nell’Albo del Tribunale nella cui circoscrizione egli ha sede. Trattandosi però di un rapporto fiduciario, qualora intenda designare consulenti iscritti negli Albi di altri Tribunali o non iscritti in alcun Tribunale, dovrà interpellare il Presidente del proprio Tribunale e motivare le ragioni che hanno orientato la sua scelta. 1 antonio.depace@chimici.it libero professionista – membro del Consiglio Nazionale dei Chimici. Art. 46 legge 69/09 4. - Il primo comma dell’art. 191 del Codice Civile è sostituito dal seguente: “Nei casi previsti dall’art. 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’art. 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire” 5. - “La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’art. 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione delle stesse”. Art. 52 legge 69/09 (Modifiche alla disposizione per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n° 1368). Al primo comma dell’art. 23 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n° 1368, di seguito denominate “disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici”. Il Chimico Italiano 9 DAGLI ORDINI Ferrara: RemTech, salone dedicato alla riqualificazione del territorio S i è svolto a Ferrara nei giorni 23-24-25 settembre RemTech “quando la bonifica dei siti contaminati diventa un affare”. «Speriamo che la terza edizione di RemTech abbia lo stesso successo del film “L’era glaciale 3”, che sta sbancando i botteghini». Si è aperto con una battuta di Daniele Cazzuffi, coordinatore del comitato scientifico e di indirizzo, il terzo salone sulle bonifiche dei siti contaminati e sulla riqualificazione dei territori, ospitato alla fiera di Ferrara. «Nonostante la crisi - ha sottolineato Nicola Zanardi, presidente di Ferrara Fiere Congressi - questa edizione di RemTech ha visto crescere la vendita degli spazi espositivi del 50%». Gli stand allestiti per la manifestazione sono stati più di 100 ed hanno ospitato alcune delle più importanti realtà provenienti dai settori della caratterizzazione, monitoraggio, bonifica, demolizioni, dragaggi, consulenza, gestione dei rifiuti e riqualificazione. Nella sessione congressuale, si sono invece dibattute una decina di tematiche. Fittissima l’agenda degli incontri bilaterali con i delegati stranieri, che avevavo lo scopo di puntare all’apertura di nuovi mercati (www.remtechexpo.com). Anche nel settore della bonifica e della riqualificazione, si deve cercare di costruire un ponte tra ricerca e impresa, che ci metta al riparo dalla concorrenza. In Italia i siti contaminati di interesse nazionale sono più di 50, ma considerando i siti inquinati di competenza regionale, il numero aumenta fino a 15.000. Con RemTech Expo si è cercato di sviluppare un momento di dialogo, di confronto e di crescita, durante il quale operatori, enti di controllo e autorità hanno avuto l’opportunità di confrontarsi. Una novità di quest’anno è stato il concorso per la premiazione di sei tesi di laurea in una lotta serrata tra circa 25 validi lavori. La mattinata di apertura ha visto la consegna dei riconoscimenti alle migliori tesi di laurea, premi sponsorizzati da ANDIS, Federchimica, Unione Petrolifera, Assoreca, Consiglio Nazionale Chimici e Federambiente. Un premio di 1.000 € è stato assegnato alla Dott. Michela Menatti (Politecnico di Milano) con il contributo del Consiglio Nazionale dei Chimici. La foto vede il momento della consegna dell’attestato da parte del Presidente Prof. Armando Zingales. Il giorno 24, nell’ambito delle iniziative dell’evento, è stato organizzato da LyondellBasell un tour all’interno del petrolchimico di Ferrara con visita agli impianti pilota ed industriali. La visita con circa 25 persone tra cui alcuni Consiglieri (foto 2), ha fatto una lunga sosta presso le strutture del laboratorio Quality Controls del Centro Ricerche G. Natta. Infine venerdì 25, giorno di chiusura dell’evento è stato offerto un cocktail da parte dell’Ordine dei Chimici di Ferrara, a cui hanno volentieri partecipato alcuni Consiglieri per una pausa della faticosa giornata di lavoro (foto 3). Appuntamento a RemTech 2010 per la quarta edizione! 10 Il Chimico Italiano n. 5 set/ott 2009 DAGLI ORDINI XIV Congresso degli Ordini dei Chimici d’Italia “Sicurezza alimentare, qualità della vita e sostenibilità. Il ruolo della chimica e del Chimico” Presentazione – Sintesi degli interventi & conclusioni I l 17 e 18 settembre 2009 l’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia ha organizzato, in collaborazione con il CNC, il XIV CONGRESSO NAZIONALE DEI CHIMICI. Un evento fortemente voluto dove la volontà era esclusivamente quella di fare emergere a gran voce, non solo ai chimici, ma a tutta la società, al sistema in cui viviamo e operiamo che “i Chimici esistono e sono vivi”. Le motivazioni del Congresso, come anticipato in diverse sedi e all’apertura del Congresso stesso, è doveroso ribadirle oltre che ricordarle: - contribuire per fare riemergere la figura del Chimico che, purtroppo, per motivi diversi è sempre meno considerata e quindi meno ricercata, - stimolare all’interno della categoria una reattività e una sensibilizzazione in grado di scuotere dal torpore e dall’indifferenza che caratterizzano il comportamento dei Chimici, indistintamente dal loro ruolo e dal loro tipo di rapporto professionale, - richiamare alla deontologia e al recupero di una capacità autocritica, strumenti alternativi alla continua e improduttiva strategia del confronto nelle aule dei tribunali. La partecipazione è stata molto positiva, e questo giudizio lo si riscontra dal numero dei partecipanti (circa 270), dalla presenza di figure istituzionali, dal riscontro avuto a n. 5 set/ott 2009 livello dei media. Ritengo di soddisfare alla richiesta della redazione de Il Chimico Italiano, a cui anticipatamente vanno i miei più sentiti ringraziamenti, di scrivere un report sul Congresso, riportando una succinta sintesi degli interventi dei relatori. Emiliano Miriani* * Presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia. APERTURA DEL CONGRESSO 17 SETTEMBRE 2009 A. Zingales (Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici - C.N.C.) dopo i saluti di rito del Consiglio Nazionale dei Chimici, ha introdotto la necessità dei controlli nella filiera dal campo agli alimenti evidenziando il ruolo del Professionista Chimico per la salvaguardia della salute della collettività. Mi permetto di evidenziare il forte richiamo che il nostro Presidente, con un palcoscenico variegato e con grande senso autocritico, ha rivolto ai Chimici richiamandoli al rispetto del proprio codice deontologico, in un momento di vita dove certi valori di fondo sono scemati e tutto giustifica tutto, ad avere il coraggio della trasparenza ovvero a proporsi e offrire quello che la società e il cittadino invocano: trasparenza, professionalità, onestà. E. Miriani (Presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia) nel presentare il XIV Congresso dei Chimici ha sottolineato che il palcoscenico sono i citta- Il Chimico Italiano 11 DAGLI ORDINI dini, ai quali si devono dare garanzie di qualità. Ha precisato che il Congresso è in linea con l’Expo 2015 che si terrà a Milano ma coinvolgerà tutto il nostro Paese. Ha evidenziato che il Congresso ha come obiettivo il confronto con i temi dello sviluppo sostenibile, quello di individuare gli strumenti di controllo per la migliore qualità dell’acqua e del cibo, quello di diffondere la cultura della qualità e della sostenibilità, ed, infine, precisare il ruolo del Chimico ed il suo contributo alla richiesta alimentare di sfamare un miliardo di persone che soffrono la fame. E. Di Tullio (Nomisma) ha evidenziato la disponibilità alimentare in relazione ai bisogni ed alla crescita della popolazione mondiale, il primato europeo nella trasformazione alimentare, la revisione dell’utilizzo degli agrofarmaci ed il ruolo del Chimico nello sviluppo degli stessi. A. Finizio (Univ. Milano Bicocca) ha messo in luce il ruolo dell’agricoltura quale produttore di alimenti, il sistema agricoltura & demografia, gli agroecosistemi, la relazione fra agricoltura, chimica ed ambiente con l’evidenziazione dell’ecosistema quale elevata biodiversità e dell’agricoltura come biodiversità ridotta. Ha infine rappresentato il ruolo degli agricoltori, l’intervento degli agronomi e degli ecologi, oltre che dei chimici e degli enti locali. F. Ossola (Ersaf) ha esordito affermando che il territorio italiano è un giardino fiorito di uve, frutta varia, verdure, ecc. interrotto da colline. Ha rappresentato lo sviluppo sostenibile con il fattivo contributo di scienza, saperi, politica, società e singoli cittadini, argomentando sul contributo che ognuno è tenuto ad apportare per un migliore sviluppo delle risorse alimentari. L. Musmeci (ISS) l’intervento ha sottolineato le procedure dell’Istituto Superiore Sanità per la valutazione e il rischio sanitario connesso ai suoli agricoli contaminati 12 Il Chimico Italiano nonché la scelta che tende a privilegiare i dati analitici rispetto a quelli modellistici. S. Borrello (Min. Salute) relazionando su alimenti e salute, ha evidenziato il rischio legato all’uso fraudolento della melamina in sostituzione di prodotti proteici riferendo al tempo stesso di un’indagine il cui risultato ha portato a controllare 25.000 campioni dei quali solo 63 sono risultati irregolari. T. Maggione (Univ. Agraria Milano) ha sottolineato quanto le fasi di miglioramento quali-quantitativo nelle produzioni agricole sono anche legate all’uso del DDT, sviluppando il discorso sino alle nuove tecnologie – ogm comprese - che hanno sommato la popolazione mondiale decuplicando la produzione agroalimentare. P. Belgi (Nas) l’intervento è stato tutto teso a comunicare ai presenti i risultati dell’impegno preventivo e repressivo del Nucleo Anti-sofisticazioni dei Carabinieri nella lotta alle frodi e truffe nel settore degli alimenti. Fedeli al motto “salus populi suprema lex” i casi evidenziati hanno espresso situazioni che hanno portato alla scoperta e denuncia di numerose situazioni legate al malaffare nel settore. F. Cotana (Univ. Perugia) ha ricordato che la disponibilità di biomasse in Italia è di circa 68 milioni di tonnellate di biomasse agroforestali e 132 milioni di tonnellate di reflui zootecnici, equivalenti a circa 20 Mtep in termini di mancato consumo di combustibili fossili; tali quantità sono potenzialmente sufficienti a coprire circa il 20% del fabbisogno nazionale di energia elettrica, oppure oltre il 30% dei consumi nazionali di carburanti fossili. Le potenzialità si trasformano in disponibilità attraverso la creazione di distretti energetici, infrastrutture energetiche e impianti di trasformazione. Sono di particolare interesse i processi di “chimica verde”. n. 5 set/ott 2009 DAGLI ORDINI Federchimica oltre ad essere presente con illustri rappresentanti sia al tavolo dei relatori, Dott. Martino Verga, sia tra il pubblico, ha proiettato il video “Chimica oltre il luogo comune” che incorpora un grande senso autocritico sul passato ma riferisce anche del grande sforzo, investimenti fatti, prodotto dalle aziende chimiche per vivere un presente, e garantire un futuro, in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. Tavola rotonda “La Sostenibilità”. Si può affermare che questa tavola rotonda è stato l’elemento che ha voluto sintetizzare la volontà degli organizzatori ovvero proporre un Congresso dove i chimici dovevano mettersi a confronto, oltre che con altre professionalità, anche con diverse espressioni della società e degli eventi che la vedono coinvolta. Ecco allora giustificata e motivata la presenza di rappresentanti di Expo 2015, Federchimica, Coldiretti, Consumatori, Chimici, Istituto internazionale di qualità. Alla ripresa dei lavori del 18 settembre, il Presidente del C.N.C. Zingales ha introdotto il tema della sicurezza alimentare legata alla qualità della vita ed alla sostenibilità stessa, evidenziando l’importanza e la insostituibilità del ruolo del Chimico. Sono quindi seguite due sessioni, la prima (R. BramaniAraldi) legata all’uso degli additivi - coloranti alimentari, alle problematiche legate all’industria di trasformazione (L. Bolzoni) ed a quelle dei materiali (G. Merlante), mentre nella seconda sono state sviluppate le problematiche legate ai controlli sugli alimenti (M. Melissano), alla qualità del suolo e qualità alimentare (L. Campanella) nonché alla sicurezza delle acque destinate al consumo umano (M. Ottaviani). Di rilievo l’intervento del Presidente L. Campanella (SCI – Univ. La Sapienza-Roma) che ha più volte sottolineato gli aspetti legati alla produzione qualitativa del settore agroalimentare connesso all’opera del chimico. A. Ribezzo (CNC-Roma) Nell’evidenziare le motivazioni che lo hanno portato a scrivere il libro “Chimici, quando la scienza si fa professione”, nonché il target a cui lo stesso è rivolto, ha sottolineato che nel testo viene sviluppata sia la necessità di agire nell’esercizio della professione secondo l’etica, sia la funzione formativa delle nuove generazioni di Chimici. Nella presentazione del volume l’autore ha evidenziato quanta parte abbiano avuto nella sua vita la passione e l’amore per la professione di chimico sottolineando che i problemi posti negli anni dai colleghi lo hanno portato a condividerne le aspettative, contribuire alla loro soluzione e crescere come chimico. n. 5 set/ott 2009 S. Facchetti (CNC-Roma) nel suo intervento il collega ha portato all’attenzione dei presenti l’attività professionale effettuata a livello europeo nonché l’importanza del titolo di European Chemist. Degni di menzione i lavori presentati da alcuni colleghi come quelli sulla rintracciabilità (F. D’Annunzio) degli indicatori energetici e di impatto ambientale ai fini di una corretta valutazione dei biocombustibili (G. Migliavacca) e dell’importanza legata alla certificazione delle analisi effettuate ed ai metodi di riferimento adottati (F. Intravia). Le conclusioni del Congresso sono state tratte dal Presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia, E. Miriani. È stato sottolineato l’apprezzamento per il concetto di multidisciplinarietà dato al Congresso, inoltre la presenza e la partecipazione di Expo 2015 e Federchimica sono state lette come volontà per l’inizio di un cammino più coinvolgente tra le parti. Il chimico deve fare della deontologia professionale non solo un tesoro ma un obbiettivo, e questo concetto deve essere vissuto a tutti i livelli e fatto percepire all’esterno. Si ritiene che tutti gli Ordini territoriali, oltre che a livello di CNC, devono investire su questo principio: anche da qui ripartono la ripresa e il recupero di credibilità. Quanto a obbiettivi da perseguire e argomenti su cui lavorare sono stati proposti i seguenti: • si evidenzia la necessità di un approccio diverso nei confronti dell’ambiente tenendo conto dei suoi aspetti sociali, economici e culturali, • il C.N.C. si senta sempre più impegnato a far sì che il chimico sia riconosciuto idoneo per svolgere nuove funzioni che normative o mercato richiedono, • valuti il C.N.C. se possono essere trovati riferimenti normativi che obblighino, e quindi amplino, tutti i soggetti che svolgono la funzione di chimico, al di là che il rapporto sia subordinato o meno, a essere iscritti all’Ordine, • viene chiesto un maggior coinvolgimento degli Ordini territoriali nell’approccio a tematiche specifiche. Inoltre vengono sollecitate una maggiore efficienza e produttività, rispetto agli obbiettivi posti all’O.d.G., negli incontri Ordini territoriali - Consiglio Nazionale dei Chimici. Gli atti del convegno sono pubblicati sul sito www.chimicilombardia.it. Il Chimico Italiano 13 DAGLI ISCRITTI Gianfranco Scano Centenario della S.C.I. - Professione Chimico CAGLIARI - 2 Ottobre 2009 L a chimica sta attraversando a livello globale, ma più in particolare nel nostro Paese, un momento di crisi di immagine in tutti i suoi settori, a partire dalla scuola per finire con l’industria. Già alla fine degli anni ‘80 Giorgio Nebbia sulla rivista Airone diceva: Chimica è una parolaccia? Si direbbe di sì a giudicare dalle reazioni della pubblica opinione che associa i pesticidi chimici all’inquinamento delle acque, gli additivi chimici alla contaminazione dei cibi, le industrie chimiche agli incidenti. Il problema maggiore è legato alla concezione della chimica nella cultura del nostro Paese. Infatti, ancor più delle altre scienze dure, la matematica e la fisica, non si riesce a vedere la chimica come elemento caratterizzante e fondamentale del sapere, da cui è noto discende lo sviluppo di un Paese moderno. Anche tra gli studenti, generalmente, si pensa che non vi sia correlazione tra la chimica che si studia a scuola e all’università e la chimica che è presente in tutto ciò che ci circonda, nella vita di tutti i giorni. Nel 2007, il Vice-Presidente del CNC dott. chim. Franco Tau parlando della professione del chimico diceva: “Parlare di chimica ai chimici può sembrare futile e banale. Invece ogni volta che si affronta l’argomento in modo sistematico ed approfondito, ci si accorge che anche NOI chimici non sempre abbiamo idee chiare sulla chimica e soprattutto sul MODO DI FARE LA CHIMICA DA PARTE DEI CHIMICI”. Sicuramente ha contribuito a determinare questa situazione una scarsa comunicazione da parte nostra. Non si è fatto capire a sufficienza, ai non addetti ai lavori, a chi ci guida e ci governa, che qualunque progresso in tutti i settori tecnologici e produttivi, da quello riguardante la salute a quello aerospaziale o informatico - tanto per citarne alcuni - non ci sarebbe stato senza il grande apporto della chimica. Così come non contribuisce a sanare questa situazione, il dualismo che c’è tra la ricerca di base e la ricerca applicata e l’apparente mancanza di legame tra il mondo accademico e quello produttivo, con il primo che vede la ricerca chimica come fine a se stessa, autoreferenziale e snob, scevra da qualunque necessità di dialogo con il secondo e il mondo produttivo che ritiene di non trovare risposte utili ai propri fabbisogni nel mondo accademico e vede quest’ultimo come un qualcosa di lontano dal loro mondo e dalle loro necessità e, sostanzialmente, inutile. In questo periodo di forte crisi e instabilità economica e lavorativa, nel quale spesso i giovani riescono a trovare solo occupazioni precarie, l’attività libero-professionale rappresenta uno sbocco interessante per i neolaureati, i quali però provengono dai corsi di studio con una formazione insufficiente ad affrontare le richieste dell’utenza imprenditoriale e del mondo lavorativo. Spesso si iscrivono all’Ordine senza sapere quali sono tutte le competenze del chimico e che la formazione di base ricevuta all’Università può invece consentire di accedere ad un ampio spettro di possibilità lavorative. I chimici che svolgono l’attività professionale si trovano a dover interagire tra le due realtà, quella accademica e quella produttiva, affrontando i problemi di tutti i giorni con la consapevolezza del loro ruolo, basato si, su quanto appreso nel loro percorso di formazione, ma anche su quanto appreso dall’esperienza e dal contatto con la realtà imprenditoriale. La loro attività, svolta in modo capillare sul territorio, riveste quindi un ruolo non secondario nella divulgazione della cultura chimica, per giunta in eterna competizione con chi, quella cultura, l’ha solo sfiorata. La riforma dei percorsi di laurea ha, tra l’altro, portato negli Ordini professionali grossi stravolgimenti quali la creazione di sezioni, la modifica degli esami di Stato, l’ingresso di laureati provenienti da nuovi corsi di laurea. Ha creato soprattutto allarme tra i professionisti in possesso della laurea secondo il vecchio ordinamento, spinti dalla necessità di dover competere con i professionisti più giovani delle lauree triennali. Su questo aspetto nel 2001 Sandro Torroni, Coordinatore della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea in Chimica in una nota dal titolo “Chimica da rottamare”, in modo lungimirante scriveva: “Lo schema TAB. 1 - CLASSI DI LAUREA CHE CONSENTONO L’ACCESSO ALL’ORDINE DEI CHIMICI ALBO SEZIONE A – CHIMICO LAUREA SPECIALISTICA ALBO SEZIONE B – CHIMICO JUNIOR LAUREA LM – 54 SCIENZE CHIMICHE (IN PRECEDENZA DENOMINATA CLASSE 62/S) L – 27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE (IN PRECEDENZA DENOMINATA CLASSE 21) LM – 71 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE (IN PRECEDENZA DENOMINATA CLASSE 81/S) L – 29 SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE (IN PRECEDENZA DENOMINATA CLASSE 24) LM – 13 FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE (IN PRECEDENZA DENOMINATA CLASSE 14/S) 14 Il Chimico Italiano n. 5 set/ott 2009 DAGLI ISCRITTI di regolamento riguardante le ‘Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove delle professioni regolamentate’ approvato il 4 aprile è l’ultimo atto di una strategia volta alla demolizione della chimica, anche nel settore della formazione. Stiamo assistendo ad un ridimensionamento dell’insegnamento della chimica non solo nella scuola media inferiore e superiore, ma anche in tanti ‘nuovi’ corsi di laurea dell’area scientifica e scientifico-tecnologica. Molti ritengono che ci siano discipline più importanti e che la chimica possa essere ‘sacrificata’”. All’Università, oggetto di profonde riforme e aggiustamenti, a cavallo queste tra la necessità di dare risposte utili agli utenti/studenti e quella di allinearsi ai percorsi universitari europei, non si chiede di stravolgere la sua funzione. Essa è deputata a dare gli strumenti di base della formazione superiore e soprattutto di metodo. Non si può pretendere che dia risposte puntuali a tutte le esigenze che emergono dal mondo produttivo, ma non si può prescindere dal fatto che essa riveste un ruolo centrale nella formazione. L’applicazione del DM 270/04, il regolamento che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Università, per ciò che concerne l’organizzazione della laurea in Scienze e Tecnologie Chimiche e della laurea magistrale in Scienze Chimiche, evidenzia la necessità di fornire ai futuri chimici risposte più mirate alle rinnovate esigenze del mercato del lavoro e del territorio. Con questo obiettivo, pur nel rispetto degli ambiti disciplinari proposti, è necessario articolare percorsi formativi professionalizzanti maggiormente orientati, nei contenuti, alle applicazioni tecnologiche della Chimica nelle diverse discipline. Gli argomenti dei corsi dovrebbero essere coordinati e indirizzati verso la realizzazione di questo obiettivo. Inoltre non è da dimenticare che la formazione si deve esprimere non solo all’interno dei percorsi di studio universitari ma anche in quelli post-lauream attraverso l’organizzazione di corsi di specializzazione e master che contemplino il contributo fondamentale di chimici impegnati nei diversi settori produttivi e negli Enti di controllo. Se poi, nelle intenzioni della riforma dei percorsi di studio universitari vi era, oltre che favorire l’abbassamento dell’età di ingresso nel mondo del lavoro, anche quello di incrementare il numero di laureati, l’analisi delle statistiche in Italia ci porta a conclusioni differenti. Negli anni 2000-2008 il numero totale di laureati in chimica è sostanzialmente rimasto stabile, e i laureati del triennio generalmente proseguono verso la laurea specialistica. Analogamente a quanto accaduto per le classi di laurea, il numero di iscritti all’Ordine dei chimici è rimasto pressoché costante negli ultimi 10 anni. TAB. 2 - LAUREATI IN CHIMICA NEGLI ANNI SOLARI 2000-2008 CLASSE DI LAUREA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 334 ND 733 921 978 1003 62/S 3 ND 84 217 345 444 81/S 9 ND 17 65 115 131 21 V.O. (*) 1690 1735 1629 1384 ND 702 562 311 157 TOTALE 1690 1735 1629 1730 ND 1536 1765 1749 1735 TAB. 3 - NUMERO DI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CHIMICI ANNO ISCRITTI (A FINE ANNO) MASCHI FEMMINE SEZ.B SEZ.A 2000 8914 6457 2457 12 8902 2001 9254 6643 2611 12 9242 2002 9796 6873 2923 13 9783 2003 9750 6790 2960 24 9726 2004 10009 6842 3167 33 9976 2005 10054 6816 3238 47 10007 2006 10088 6804 3284 78 10010 2007 10023 6712 3311 96 9927 2008 10070 6691 3379 132 9938 9958 6599 3359 146 9812 (*) 2009 (*) Dati 1° semestre n. 5 set/ott 2009 Il Chimico Italiano 15 DAGLI ISCRITTI TAB. 4 - FASCE D’ETÀ DEI CHIMICI ISCRITTI ALL’ORDINE PROFESSIONALE FASCE DI ETÀ ANNO <30 ANNI 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 >80 2000 674 2631 2158 2253 789 387 22 2001 554 2894 2137 2313 891 430 35 2002 656 3152 2089 2378 1012 451 58 2003 516 3284 2040 2326 1100 409 75 2004 608 3416 2009 2351 1164 385 76 2005 534 3537 1981 2358 1196 363 85 2006 447 3515 2045 2305 1329 348 99 2007 386 3445 2127 2180 1461 329 95 2008 326 3345 2301 2074 1568 347 109 2009 (*) 249 3093 2450 2023 1647 368 128 (*) Dati 1° semestre Invece è da rimarcare l’innalzamento progressivo dell’età media degli iscritti, che presuppone per il futuro, salvo variazioni, una diminuzione del loro numero. Attenzione... non tutti gli iscritti all’Ordine professionale svolgono effettivamente la libera professione, molti la svolgono in modo estemporaneo, altri all’interno di Enti pubblici, altri ancora non la fanno per niente. Perciò, l’Ordine dei chimici, in modo un pò anomalo, viene considerato dagli iscritti una sorta di forma associativa che raccoglie al suo interno una particolare connotazione, costituita da persone accomunate dall’amore per questa scienza e dalla necessità di fare quadrato per la sua difesa. È pertanto necessario, per favorire la difesa della Chimica, creare una rete, collaborare di più tra Università, Enti di ricerca, Ordini dei Chimici e Società Chimica Italiana – di cui celebriamo il centenario della fondazione - per il raggiungimento di quell’obiettivo, attraverso la comunicazione e la divulgazione del sapere chimico, ma anche attraverso una ulteriore e più mirata rivisitazione dei percorsi universitari ed una energica “azione sui fianchi” di coloro che non 16 Il Chimico Italiano “capiscono” l’importanza della materia nel percorso formativo della scuola secondaria, siano essi appartenenti ai Ministeri o alle varie Associazioni di categoria. Chimica che, si badi bene, deve necessariamente essere divulgata da esperti, e non da chiunque non abbia ricevuto una adeguata formazione disciplinare nel suo percorso. Questo, non per una strenua difesa di tipo corporativistico della chimica e dei suoi laureati ma, come qualcuno ha già scritto, per il ruolo fondamentale che tale materia riveste. Esiste perciò il Chimico - e qui mi rifaccio al titolo del mio intervento - con la propria cultura, che trasmette nel lavoro metodo, competenza, conoscenza; sia che insegni nella scuola o all’università, sia che lavori nell’industria, operi in un centro di ricerca, o che svolga la libera professione. Bisogna quindi far passare il messaggio, a tutti il livelli, che non vi è una chimica di serie A o una di serie B; una chimica utile ed una inutile, ma vi è una sola chimica, espressione del sapere, e tutte le sue diverse branche degne di uguale considerazione. n. 5 set/ott 2009 DAGLI ISCRITTI Modifiche e innovazioni al nuovo TESTO UNICO SULLA SICUREZZA L’ evoluzione della normativa nazionale in materia di sicurezza sul lavoro alla luce dei nuovi provvedimenti legislativi emanati con il D.Lgs. 106/2009 che integrano e modificano il D.Lgs. 81/2008. b) The development of the national legislation concerning the health and safety at work place because of the new legislative measures issued by the legislative decree 106/2009 which integrates and modifies the legislative decree 81/2008. c) INTRODUZIONE Con il decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 (di seguito chiamato “correttivo”) pubblicato su G.U. supp. ord. n. 142/L del 5 agosto 2009 e in vigore dal 20 agosto 2009, notevoli e significative sono state le novità apportate al nuovo testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Queste hanno prodotto: • lo snellimento di alcune procedure burocratiche per la valutazione dei rischi e della sicurezza nei luoghi di lavoro, • l’introduzione di una “patente” a punti per verificare l’idoneità delle aziende in settori a rischio particolare, • una maggiore attenzione posta alla prevenzione e una completa revisione del regime sanzionatorio. Il correttivo dovrebbe inoltre dare il via affinché il Ministero del lavoro proceda alla predisposizione dei procedimenti di attuazione del D.Lgs. 81/08 e al miglioramento delle regole di sicurezza in un’ottica tendente a favorire la chiarezza del dettato normativo, quale presupposto essenziale per favorirne la corretta applicazione e la sua effettività in termini sostanziali e non meramente formali. In tal senso viene ora favorito il superamento di un approccio al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro meramente formale e burocratico ponendo più attenzione ai profili sostanziali e approcciando il problema non solo per regole bensì per obiettivi. In estrema sintesi sono previsti: a) La modifica dell’ambito soggettivo di riferimento per determinate categorie di lavoratori, attraverso l’introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a rischio infortunistico particolare in modo che in tali settori possano operare solo aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme di sicurezza e salute. Tale sistema sarà messo in atto in primis nel settore edile mediante l’istituzione di una “patente a punti” che servirà da strumento di verifica della idoneità tecnica e professionale delle aziende o dei lavoratori autonomi edili. Detta idoneità verrà valutata te- n. 5 set/ott 2009 d) e) f) g) nendo conto dei requisiti di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro posseduti dall’azienda (es. assenza di sanzioni comminate dagli organi di controllo, effettuazione delle attività di formazione/informazione, etc.); L’introduzione, tra le categorie di lavoratori non computabili ai fini della osservanza della norma, dei lavoratori in prova: viene specificato che questi non sono da considerarsi nel computo dei lavoratori soggetti a particolari obblighi (art. 4); La conferma della inderogabile necessità, per qualunque azienda, di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ma, nello stesso tempo, la fornitura di informazioni molto più dettagliate sulle procedure di valutazione (es. come fornire prova della data certa del DVR); Rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa (art. 14) prevedendo che: • Nel caso di più violazioni dello stesso tipo e reiterate (quando cioè nei cinque anni successivi alla effettuazione di una violazione accertata con sentenza o provvedimento sanzionatorio definitivo, lo stesso soggetto commetta un’ulteriore violazione dello stesso genere, oppure quando più violazioni dello stesso tipo commesse in un quinquennio siano state accertate con un unico provvedimento sanzionatorio), si incorrerà nella sospensione della attività (ad es. nel caso di impiego di personale, non risultante dalla documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori). In pratica per più violazioni si potrà predisporre un unico provvedimento sanzionatorio che da luogo alla sospensione della attività; • In caso di violazioni sia impossibile chiudere le attività impieganti un solo dipendente; Potenziamento del ruolo dell’INAIL nelle attività promozionali di cultura e di azioni di prevenzione; Nuova definizione dei “volontari” diversa da quella indicata dal D.Lgs. 81 in quanto questi non vengono più considerati equiparati ai dipendenti bensì lavoratori autonomi con i relativi obblighi”. In tal senso la novità riguarda oltre che le imprese di tutti i settori, anche i volontari della Croce Rossa, le forze armate di polizia, ed i vigili del fuoco per i quali verranno emanati appositi decreti entro due anni mentre entro la fine del 2010 verrà emanato un decreto disciplinante le cooperative sociali ed il volontariato della protezione civile; Valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio delle imprese e dei lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza Il Chimico Italiano Fernando Maurizi1 Roberto Montali2 1 2 Segretario del Consiglio Nazionale dei Chimici EurChem - libero professionista nei settori dell’ambiente, della sicurezza, dell’igiene degli alimenti e della qualità. Laureato in chimica industriale, si occupa dal 1982 di legislazione ambientale e igiene e sicurezza sul lavoro sia a livello comunitario che nazionale e internazionale, con particolare riferimento a tutti gli aspetti inerenti all’immissione sul mercato e la gestione di sostanze e preparati pericolosi. 17 DAGLI ISCRITTI e per l’innalzamento dei livelli di tutela nei luoghi di lavoro; h) Modifica delle modalità di comunicazione del nominativo del RLS e degli infortuni; i) Possibilità per il lavoratore di avere copia della cartella sanitaria e di rischio; j) Previsione che il DVR di interferenza possa essere aggiornato in caso di modifica della situazione di rischio; k) Modifiche della disciplina relativa all’uso dei DPI e delle attrezzature e dei cantieri temporanei o mobili (art. 70, 71, 72, 73 e titolo IV); l) Una serie di interventi volti a potenziare i compiti e le funzioni degli organismi paritetici soprattutto in ordine al ruolo di supporto delle imprese; m) Introduzione (come già accennato) di una “patente” a punti per il settore edile; n) Modifiche in merito alle norme per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione; o) Modifiche in merito alla sorveglianza sanitaria e al ruolo del medico competente (art. 41); p) Modifica della nozione di “luogo di lavoro”: “si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”; q) Modifica riguardanti gli impianti ed apparecchiature elettriche (artt. 80, 81, 82, 86); r) Revisione completa del regime sanzionatorio con l’obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni: l’intero regime viene infatti riformato con il principio di un sostanziale aumento delle sanzioni pecuniarie e di una sostanziale conferma delle pene detentive. Nei paragrafi che seguono vengono affrontati in maggior dettaglio gli aspetti più salienti delle modifiche apportate dal correttivo e che, nello specifico, riguardano: 1 LA LOTTA AL LAVORO IRREGOLARE 2 LA DATA CERTA 3 LO STRESS DA LAVORO CORRELATO 4 LA COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI RLS 5 LA PATENTE A PUNTI SULLA SICUREZZA NEL SETTORE EDILE E LA QUALIFICAZIONE DEGLI APPALTATORI 6 LA SORVEGLIANZA SANITARIA E IL MEDICO COMPETENTE 7 LA DELEGA DI FUNZIONI 8 GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE 9 I CONTRATTI DI APPALTO, DI OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE 10 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 11 LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DELL’RSPP 18 Il Chimico Italiano 12 LA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 13 LA GESTIONE DELL EMERGENZE 14 LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEGLI RLS 15 GLI ORGANISMI PARITETICI 16 IL REGIME SANZIONATORIO 1. LOTTA AL LAVORO IRREGOLARE Il decreto definisce come irregolari i lavoratori non indicati, al momento di una ispezione, nei documenti obbligatori. Nel caso di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% degli occupati nell’azienda scatta la sospensione dell’attività. La sospensione dall’attività si applicherà anche quando siano state accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza che saranno individuate con decreto del ministro del Lavoro. Fino alla emanazione di tale decreto, le gravi violazioni restano quelle riportate nell’allegato 1 del D.Lgs. 81/08. La reiterazione si ha quando nei cinque anni successivi a una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo (prescrizione obbligatoria), lo stesso soggetto ne compia un’altra similare. Il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare – che scatta dalle ore 12 del giorno feriale successivo a quello dell’accertamento – è un atto di grande rilevanza il cui provvedimento può essere preso solo dagli Ispettori del Lavoro mentre in materia di salute e sicurezza provvedono sia gli ispettori del lavoro sia quelli della ASL. Per quanto riguarda la prevenzione incendi, invece, la competenza è esclusiva dei vigili del fuoco, cui devono essere riferiti eventuali accertamenti effettuati da altri organi di vigilanza. 2. DATA CERTA La complessità della precedente procedura necessaria ad ottenere la certezza della data viene notevolmente semplificata: ciò allo scopo di non gravare sulle imprese con oneri amministrativi piuttosto pesanti in termini gestionali e di sottolineare che il DVR è il frutto di una azione sinergica e condivisa dei soggetti responsabili della sicurezza in azienda. Allo scopo viene ora introdotto, in alternativa alle precedenti procedure più complesse (e quali, ad esempio, la ratifica da parte di un Notaio o l’utilizzo di un sistema di posta certificata) per conferire al documento la “certezza” della data, il principio per il quale, in concreto, può essere sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, (il quale solo, và sottolineato, ne assume la giuridica responsabilità), del responsabile del SPP, del RLS o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente. 3. STRESS DA LAVORO CORRELATO In merito alla valutazione dei rischi, viene modificato l’art. 28, primo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di co sentire la predisposizione di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con n. 5 set/ott 2009 DAGLIRUBRICA ISCRITTI completezza il rischio da stress lavoro-correlato, rientrante tra i c.d. “nuovi rischi” e, quindi, degna di particolare attenzione. Dopo le precedenti proroghe dell’entrata in vigore della valutazione del rischio da stress da lavoro correlato viene dato mandato alla commissione consultiva di definire le “regole” per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La valutazione dello stress lavoro-correlato, effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1 agosto 2010. 4. COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI RLS Viene modificato il sistema volto a migliorare gli attuali meccanismi di comunicazione del nominativo dei RLS e degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni. Il correttivo prevede che i nominativi dei RLS vengano comunicati al sistema informativo, per il tramite degli istituti assicuratori (INAIL e IPSEMA) competenti. Inoltre è sufficiente che tale comunicazione sia effettuata non annualmente (come disponeva il D.Lgs. 81/08 prima del correttivo) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati. Per assicurare l’immediato e corretto avvio della nuova procedura, viene precisato che, in fase di prima applicazione, l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati. Il decreto correttivo ha pertanto introdotto un’importante modifica al testo previgente, prevedendo l’obbligo di comunicazione in parola per via telematica all’INAIL (e all’IPSEMA per la gente di mare) solo in caso di nuova elezione o designazione, non più annualmente, anche in assenza di variazioni, come in precedenza previsto. In merito alla decorrenza dell’obbligo di comunicazione, il Ministero del Lavoro, con nota 4 agosto 2009 trasmessa all’INAIL, ha evidenziato che la stessa va identificata con riferimento all’entrata in vigore del correttivo. Poiché la pubblicazione del correttivo è avvenuta sul supp. ord. della G.U n. 141/L del 5 agosto 2009, la decorrenza dell’adempimento è fissata, secondo l’interpretazione ministeriale, al giorno 20 agosto 2009. Come richiesto dal Ministero del Lavoro, l’INAIL, con circolare 25 agosto 2009, n. 43, ha fornito le istruzioni operative per l’assolvimento dell’adempimento. La circolare conferma che la comunicazione non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione e che, in fase di prima applicazione, l’obbligo riguarda i nominativi dei RLS già eletti o designati. Conseguentemente, i datori di lavoro che: • in base alle precedenti istruzioni dell’Istituto, hanno già provveduto alla comunicazione con riferimento alla si- n. 5 set/ott 2009 tuazione in essere al 31 dicembre 2008 non devono ripetere l’adempimento, salvo che non siano intervenute variazioni di nomine o designazioni dei RLS nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 ed il 25 agosto 2009. In quest’ultimo caso devono provvedere ad una nuova comunicazione telematica, seguendo le modalità operative indicate nella circolare; • non hanno finora effettuato alcuna comunicazione, pur in presenza di RLS eletti o designati, devono provvedere ora all’adempimento, con le predette modalità; • si trovano in una situazione diversa rispetto alle precedenti, comunicheranno il nominativo in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Per quanto riguarda le modalità delle comunicazioni l’INAIL ha adeguato alla nuova disposizione di legge la procedura telematica “Dichiarazione RLS” già a suo tempo attivata, alla quale si accede dal sito www.inail.it attraverso il “Punto Cliente”, seguendo il percorso illustrato nella circolare, che non richiede esposizione in forma riassuntiva. Da evidenziare che per le aziende con più unità produttive la procedura consente per ciascuna di esse l’indicazione dei dati del relativo RLS. Ad operazione completata la procedura rilascia la stampa della ricevuta della comunicazione effettuata. Nel caso in cui problemi di carattere tecnico non consentano il buon fine dell’inserimento dei dati per via telematica, ne è ammessa eccezionalmente la segnalazione tramite fax al n. 800 657 657, utilizzando il modello scaricabile dal sito INAIL o richiedibile alle sedi dell’Istituto. 5. LA PATENTE A PUNTI SULLA SICUREZZA NEL SETTORE EDILE E LA QUALIFICAZIONE DEGLI APPALTATORI Ai fini di una maggiore attenzione ai profili sostanziali della sicurezza il correttivo ha introdotto un nuovo sistema volto a eliminare le aziende che abbiano sistematicamente violato le disposizioni legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, essa è diretta a fornire un criterio certo e semplice (quali i “punti patente”) per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese edili, le quali verranno valutate tenendo conto soprattutto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Mancanze o deficienze sotto questo punto di vista determineranno una riduzione dei punti assegnati. L’innovativo strumento opererà per mezzo della attribuzione iniziale ad ogni azienda o lavoratore autonomo edile, in sede, appunto di “qualificazione” dell’impresa, di un punteggio che ne misuri l’idoneità ed il cui “azzeramento” determinerà l’impossibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore. Parimenti l’azzeramento del punteggio per ripetute violazioni determinerà il blocco dell’attività e la chiusura anche per i cantieri. Il Chimico Italiano 19 DAGLI ISCRITTI Termini e condizioni più dettagliati per il funzionamento della patente dovranno poi essere individuati (dopo il confronto con le Regioni) con un DPR. In questo modo, sarà creato uno strumento di continua verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese edili. Il sistema di qualificazione rappresenterà, infine, un titolo preferenziale per l’assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici. 6. SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE In merito al ruolo del medico competente e alla gestione della sorveglianza sanitaria il correttivo ha introdotto le seguenti principali novità: • maggiore “responsabilizzazione” del datore di lavoro relativamente al rispetto delle scadenze previste dalla sorveglianza sanitaria (es. obbligo di tempestiva comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro); • possibilità di custodire le cartelle sanitarie e di rischio, a scelta, nello studio del medico competente o presso la sede del datore di lavoro; • possibilità di eseguire la visita medica preventiva in fase preassuntiva, a scelta del datore di lavoro, da parte del medico competente o dei dipartimenti di prevenzione delle ASL; questa era, prima del correttivo, vietata; • inserimento della visita medica prima del rientro al lavoro nel caso di assenze di durata superiore a 60 giorni per motivi di salute, per verificare il mantenimento dell’idoneità alla mansione specifica precedentemente svolta; Il datore di lavoro, ..qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”; • per quanto attiene alla materia alcool e droghe, revisione delle condizioni e delle modalità per l’accertamento della tossico-dipendenza e dell’alcol-dipendenza, in accordo con la Conferenza delle Regioni e previa consultazione delle parti sociali, entro il 31 dicembre 2009 (anche la valutazione dello stress lavoro-correlato dovrà essere effettuata in base alle indicazioni che la Commissione consultiva del lavoro indicherà entro la stessa data); • eliminazione della distinzione tra aziende con meno di 15 dipendenti e più di 15 dipendenti per quanto concerne la custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei dipendenti. Ciò significa che in entrambi i casi si può ora sempre concordare tra datore di lavoro e medico competente il luogo di custodia delle stesse (in precedenza nelle aziende sotto i 15 dipendenti era sempre di competenza del medico). 7. DELEGA DI FUNZIONI Dopo la “delega di funzioni” da parte del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, già sancita dal D.Lgs. 81/08, con i dovuti limiti e condizioni viene introdotta la possibilità di una “sub-delega” da parte 20 Il Chimico Italiano del soggetto delegato che può, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ad altri soggetti sempre con i limiti di cui sopra. La sub delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite; il delegante può effettuare l’obbligo di “vigilanza” sulla delega anche mediante l’adozione del modello organizzativo e gestionale l’obbligo di vigilanza “si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. 8. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE Tra le modifiche più significative sono da segnalare: • quella dell’obbligo, per il datore di lavoro, di consegnare il DVR al RLS non più solo in formato cartaceo ma anche elettronico con possibilità di consultazione esclusivamente in azienda (anche a livello informatico); • quella dell’obbligo, per il datore di lavoro di inviare all’INAIL ed all’IPSEMA informazioni telematiche sugli infortuni entro 48 ore dal loro accadimento; • la comunicazione del nominativo RLS va effettuata non più annualmente (come imposto fino al 20 agosto dal D.Lgs. 81/08) ma solo in caso di elezione, designazione o cambiamento dei nominativi già comunicati; • inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico”; • nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; • consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del DVR anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro. Il documento è consultato esclusivamente in azienda”; • il datore di lavoro inoltre ha l’obbligo di inviare a INAIL e IPSEMA, ed entro 48 ore, informazioni telematiche su infortuni: “comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni”; • viene introdotto il nuovo obbligo a carico datore di lavoro/dirigente di VIGILARE: n. 5 set/ott 2009 DAGLIRUBRICA ISCRITTI “Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.” 9. CONTRATTI DI APPALTO, DI OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE Il correttivo introduce modifiche molto importanti. Nei casi in cui committente e datore di lavoro siano diversi non era ben chiaro prima del corettivo a chi spettasse redigere il DUVRI (es. Pubblica amministrazione come Scuole, ecc.) mentre ora: • È stato previsto un DUVRI “strutturato” su due livelli: il primo riguarda i rischi “standard” tipici del contratto e il secondo approfondisce i rischi specifici: Art. 26 Comma 3 ter “... in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali”; • Si chiarisce che si tratta di appalti di lavori, servizi e forniture. Il DUVRI va fatto solo da chi “abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”; • Viene chiarito poi che il DUVRI “va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”; • Negli appalti pubblici “tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”; • Per quanto riguarda appalti brevissimi o di sola natura intellettuale l’obbligo del DUVRI non si applica come non si applica ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI”; • Vengono infine definiti meglio i costi per le misure di sicurezza: questi devono infatti essere indicati nei singoli contratti di appalto, sub-appalto e somministrazione. 10. VALUTAZIONE DEI RISCHI Innanzitutto la valutazione del rischio stress lavoro-correlato viene posticipata a decorrere dalla disponibilità di n. 5 set/ott 2009 metodologie riconosciute dalla Commissione Consultiva in materia di Salute e Sicurezza e comunque, in mancanza di queste, a partire dal 1 agosto 2010. Per quanto concerne invece l’apposizione della data certa al DVR si è stabilito, come già detto che questa è possibile non più soltanto tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53 (Es.: posta elettronica certificata) ma anche dalla compresenza delle firme di Datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente (se presente). Il termine entro il quale redigere il DVR per le nuove attività, che nel D.Lgs. 81/08 non era indicato viene ora fissato dal correttivo in 90 giorni dall’inizio dell’attività. La valutazione dei rischi deve tenere conto della tipologia contrattuale (in effetti spesso gli infortuni interessano alcune tipologie di contratti flessibili). Si parla in questo caso di DVR di “genere”. Per quanto attiene alla rielaborazione del DVR (da effettuarsi a seguito di cambiamenti e modifiche del processo produttivo, o della organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità), viene stabilito un limite massimo di tempo di 30 gg. Le aziende edili, che in precedenza erano escluse dal poter utilizzare le procedure standardizzate, sono ora invece ricomprese. 11. SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DDL DEI COMPITI DELL’RSPP Viene ora previsto che, per le piccole imprese o unità produttive fino a 5 addetti, il datore di lavoro può assumere egli stesso i compiti di squadra antincendio ed evacuazione e i compiti di primo soccorso dopo aver frequentato però gli specifici corsi (previsti rispettivamente dagli articoli 46 e 45 del D.Lgs. 81/08) e dandone preventiva informazione al RLS. 12. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Il correttivo ha di fatto reso obbligatoria la formazione anche per i dirigenti oltre che per i preposti (art. 37 comma 7). Tale formazione può essere ora effettuata anche al di fuori dall’azienda e può avvenire anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. 13. GESTIONE DELL EMERGENZE Agli obblighi previsti per il datore di lavoro viene aggiunto quello di garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari Il Chimico Italiano 21 DAGLI ISCRITTI condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi”. 14. CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEGLI RLS Vengono individuati i settori, oltre a quelli dell’edilizia, per i quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, non è più obbligatorio avere l’RLS Territoriale e comunque sostenerne i relativi costi a condizione che essi aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, 15. ORGANISMI PARITETICI Con il D.Lgs. 81/08 gli organismi paritetici, (che secondo la legge 123/2007 avrebbero dovuto occuparsi di vigilanza (cfr. art. 7, comma 1 e seg. della norma in parola: “Gli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 626/94, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro: degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza, hanno assunto unicamente il ruolo di “supporto” alle imprese possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Ora con il correttivo sono diventati praticamente enti che svolgono o promuovono attività di formazione e, su richiesta delle imprese, di certificazione, o meglio validazione, dei sistemi di organizzazione e gestione. Essi hanno anche il compito di comunicare all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei RLS territoriali. 16. IL REGIME SANZIONATORIO L’analisi delle modifiche apportate dal correttivo indica tra i principali cambiamenti quello del regime sanzionatorio che è stato realizzato mediante una razionalizzazione delle sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi da parte di datori di lavoro, dirigenti e personale preposto, sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti, proporzionando le sanzioni alle realtà lavorative connotate da rischi particolari. Il correttivo, prevede un nuovo approccio del regime sanzionatorio realizzando una rimodulazione dell’ammontare delle pene previste per le violazioni di datore di lavoro e dirigente. Esso applica la sanzione più pesante ai casi in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi in materia di valutazione dei rischi o di nomina del RSPP. Viene mantenuta la sanzione del solo arresto ove le violazioni vengano realizzate in aziende a rischio elevato di infortunio. 22 Il Chimico Italiano Una sanzione più lieve è prevista nel caso di “irregolarità parziali” presenti nel DVR, riferite ai profili di maggiore incidenza sostanziale ai fini della tutela. Viene mantenuta la sanzione dell’arresto (sempre alternativo all’ammenda) per i datori di lavoro o i dirigenti che non forniscano ai lavoratori i necessari DPI. Poiché gli obblighi dei preposti sono generali e “trasversali” rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti in quanto si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: • vigilanza sul comportamento dei lavoratori; • segnalazione delle non conformità ai datori di lavoro o dirigenti; • frequenza di appositi corsi di formazione. Il nuovo testo unico, come modificato dal correttivo, prevede che per tutte le disposizioni si applichino nei confronti dei preposti inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali. Di conseguenza, è stato eliminato dalle parti speciali ogni articolo ripetitivo mentre in alcuni titoli “speciali” connotati da pericoli più elevati, le omissioni ai predetti obblighi generali si evidenziano come più gravi e, quindi, vengono punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle “generali” e, come tali, prevalenti rispetto ad esse in osservanza al principio di specialità. Analoghe considerazioni possono essere fatte per gli obblighi dei lavoratori i quali, come quelli dei preposti, sono generali e “trasversali” rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: • osservanza delle disposizioni di legge e di quelle aziendali di sicurezza; • utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro e dei DPI; • segnalazione immediata ai superiori di eventuali situazioni di pericolo; • evitare operazioni o manovre che non rientrano nella loro competenza; • partecipazione ai programmi aziendali di formazione ed addestramento; • sottoposizione ai controlli sanitari. Pertanto il nuovo testo unico come modificato dal correttivo prevede che, per tutte le disposizioni, si applichino nei confronti dei lavoratori inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali, oltre alla ipotesi specifica del rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze. Sempre relativamente agli obblighi dei lavoratori il nuovo testo unico riduce i livelli delle sanzioni per i lavoratori. Di seguito vengono riportate in forma tabellare le principali sanzioni come modificate dal correttivo indicando per ciascuna di esse il corrispondente articolo del testo unico come modificato dal correttivo. Sanzioni per datore di lavoro e dirigente 1. Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro: n. 5 set/ott 2009 DAGLI ISCRITTI a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1; (esecuzione della valutazione del rischio e redazione del DVR); b) che non provvede alla nomina del RSPP, o per la violazione dell’articolo 34, comma 2; (frequentazione corsi di formazione). 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogenimutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 3. Ammenda da 2.000 a 4.000 euro per il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3. 4. ammenda da 1.000 a 2.000 euro per il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f). 5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a); c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed ebis), 46, comma 2; d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter; e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4; f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3; g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, n. 5 set/ott 2009 comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2; h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25, comma 1, lettera; e) secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5; i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8; l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa). 6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Sanzioni per il preposto, i progettisti i fabbricanti, i fornitori e gli installatori, il medico competente, i lavoratori e i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici o operanti nel settore agricolo Preposto 1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f); b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).” Progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori 1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. 2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro. 3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro”. Medico competente a) arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo; b) arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g); Il Chimico Italiano 23 DAGLI ISCRITTI c) arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l); d) sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere h) e i); e) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis. Lavoratori a) arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo; b) sanzione amministrativa da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 3. Componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo a) arresto fino a un mese ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b); b) sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera c); c) sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per i lavoratori autonomi che violino l’articolo 20, comma 3. Datore di lavoro e dirigente in caso di violazione delle norme inerenti i luoghi di lavoro a) arresto da tre a sei mesi ammenda da 2.500 a 6.400 euro per datore di lavoro e dirigente che violino l’articolo 66 (lavori in ambienti sospetti di inquinamento); b) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1 (requisiti ambienti di lavoro), e 65, commi 1 e 2 (lavori sotterranei o semisotterranei); c) sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per lviolazione dell’articolo 67, commi 1 e 2 (notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio); d) La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. Sanzioni per le varie figure in caso di violazione degli obblighi previsti nei cantieri temporanei e mobili Committenti e responsabili dei lavori a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5; 24 Il Chimico Italiano b) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis; c) sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo. Coordinatori 1. Arresto da tre a sei mesi o ‘ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il coordinatore per la progettazione che violi l’articolo 91, comma 1; 2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito: a) arresto da tre a sei mesi ammenda da 2.500 a 6.400 euro per Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori che violi l’articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2; b) Arresto da due a quattro mesi ammenda da 1.000 a 4.800 euro che violi l’articolo 92, comma 1, lettera d). Datori di lavoro, dirigenti e preposti 1. Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro che violi l’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV. a) arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro e il dirigente che violino gli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148; b) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154; c) arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate; d) sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3. 3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienicoassistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal n. 5 set/ott 2009 DAGLI ISCRITTI comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. Lavoratori autonomi a) arresto fino a tre mesi oammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 100, comma 3; b) arresto fino a un mese o ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 94; c) arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma 2. Datore di lavoro e dirigente a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 163; b) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 164. 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. Sanzioni a carico del preposto (non previste a seguito dell’abrogazione dell’art. 166). Sanzioni per le varie figure in merito alla movimentazione manuale dei carichi Datore di lavoro e del dirigente a) arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione dell’art. 168, commi 1 e 2; b) arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 169, comma 1. Sanzioni a carico del preposto (non più previste a seguito dell’abrogazione dell’art. 171). Datore di lavoro e dirigente in merito alle attrezzature munite di videorminali (art. 178 come modificato dall’art. 95 del correttivo) a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2; b) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 169, comma 1. Sanzioni per le varie figure in merito a RUMORE, VIBRAZIONI, e RADIAZIONI OTTICHE (artt. 219 e 220 come modificati dagli artt. 107 e 108 del correttivo) Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente 1. datore di lavoro: n. 5 set/ott 2009 a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, e 216; b) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4. 2. datore di lavoro e dirigente: a) arresto da tre a sei mesi o con ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1; b) arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3. Medico competente 1. arresto fino tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e 186. Sanzioni per le varie figure in merito a RISCHIO CHIMICO Datore di lavoro e dirigente 1. Il datore di lavoro: a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3; b) arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 223, comma 6. 2. Datore di lavoro e dirigente: a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1; b) arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3; c) arresto fino a tre mesi o ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7; d) sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3. Preposto a) arresto sino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254; Il Chimico Italiano 25 DAGLI ISCRITTI b) arresto fino a un mese o ammenda da 250 a 1000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4. Medico competente a) arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4; b) arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 243, comma 2. Sanzioni per i lavoratori: non previste a seguito dell’abrogazione dell’art. 265. Sanzioni per le varie figure in merito a RISCHIO BIOLOGICO Datori di lavoro e dirigenti (art. 282) 1. Datore di lavoro: a) arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 271, commi 1, 3 e 5. 2. datore di lavoro e dirigenti: a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2; b) carresto fino a tre mesi o ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli artt. 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2; c) sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 280, commi 3 e 4. Preposti Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3. Medico competente Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 279, comma 3. 26 Il Chimico Italiano Lavoratori a) arresto fino a un mese o ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 3; b) arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 1. Sanzioni per le varie figure in merito a RISCHIO DI ESPLOSIONE Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti 1. Datore di lavoro: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’art. 290. 2. Datore di lavoro e dirigenti: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294 bis e 296. BIBLIOGRAFIA • Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. (S.O. n. 108 alla G.U. e n. 101 del 30/04/2008) • DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. (S.O. alla G.U. n. 180 del 05/08/2009) • Legge n. 123 del 03/08/2007 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”. (G.U. n. 185 del 10/08/2007) • Circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009 recante per oggetto la “Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all’art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008”. n. 5 set/ott 2009 DAGLIRUBRICA ISCRITTI Antidoping: stato “dell’arte”, un passo indietro Contributo del nostro esperto C ome tutti sapranno sono ormai parecchi anni che la nostra categoria è in prima linea nella lotta al doping ed è forse giunto il momento di fare un bilancio sia sull’evoluzione del fenomeno che dell’attività svolta. Prendiamo lo spunto dal “caso Cannavaro”, enfatizzato inizialmente dai media in quanto “notizia” e sgonfiatosi rapidamente. Infatti, visto che i cortisonici oramai non appartengono più alla categoria delle sostanze vietate (ma a quella delle sostanze “a restrizione d’uso”) è bastato giustificare l’utilizzo e adempiere agli obblighi burocratici per risolvere il problema: ovvero non è successo nulla, una bolla di sapone. Invece guardiamo i risvolti di questa faccenda e gli interrogativi che pone. Per quale motivo l’atleta non è stato cautelativamente sospeso e per quale motivo il Dr. Torri si è precipitato a Torino per “sentire” l’atleta? Certo è proprio strano che un magistrato vada a casa di un indagato per chiarire la faccenda, casomai gliela contesta. Qualcuno un domani ce lo spiegherà, forse no… non serve… può darsi che siamo in grado da soli a rispondere ai quesiti posti. Diverso trattamento è stato riservato allo schermitore Baldini (positivo al lasix, un diuretico) che venne immediatamente sospeso e dovette saltare le ultime Olimpiadi. Eppure la concentrazione urinaria del farmaco era talmente elevata da far supporre che la sostanza fosse stata assunta, se non nelle vicinanze della gara, addirittura durante la gara stessa. Figuriamoci se un Campione Mondiale in procinto di vincere una medaglia Olimpica si prende un diuretico sicuro di farsi “beccare” oltre che peggiorare la prestazione… a che pro? Ma tant’è Ovviamente crediamo ciecamente alla versione data da Cannavaro (il cortisone era necessario in quanto punto da un’ape) ma, anche se non fosse, sarebbe almeno una scusa scientificamente valida e plausibile rispetto a quelle originalissime rappresentate da altri atleti “beccati” che vale la pena sottolineare: • Ingestione 24 ore prima della gara di 400 gr di frattaglie (testicolo, rene, etc.) di cinghiale (nandrolone). • Ingestione di carne di bovina asportata dallo stesso punto ove era stata praticata una iniezione di nandrolone. • Rapporto sessuale con la consorte in gestazione (gonadotropine). • Rapporto sessuale orale con il fidanzato (testosterone). • Bacio al fidanzato trovato “positivo” all’antidoping per “stimolanti”. n. 5 set/ott 2009 Dario D’Ottavio • Puntura di una medusa che ha provocato la modificazione della struttura dell’eritropoietina endogena rendendola dal punto di vista isolettrico equivalente a quella contenuta nei farmaci. È veramente sconcertante e desolante, oltre che dopati nel fisico questi baldi giovanotti lo sono anche nella mente. Ma torniamo a noi, e occupiamoci dello “stato dell’arte” e cominciamo dall’elenco delle sostanze vietate. Mi sembra che negli ultimi anni si stiano facendo passi indietro. Come già detto in precedenza i cortisonici non sono più vietati, ma altre molecole hanno seguito la stessa strada, per esempio la caffeina è stata “assolta” e depennata dall’elenco con un comodo escamotage, un “monitoraggio” che dura ormai da anni… ma il medico non ci dice sempre che troppo caffè fa male? Vi posso assicurare che quando partecipai al “blitz” del Giro d’Italia nel 2001 ne sequestrammo in quantità stratosferiche. Altresì gli stimolanti ed i cannabinoidi vengono ricercati solo in gara e non nei controlli a sorpresa, come per dire: cari atleti drogatevi pure durante la settimana, ma non lo fate in vicinanza delle competizioni altrimenti sono guai! Certo un atleta di elite drogato in mezzo alla settimana rappresenta un bell’esempio per i nostri giovani; come se gli stimolanti non servano ad aumentare i carichi di lavoro in allenamento e a diminuire i tempi di recupero: alterano la prestazione anche se non assunti in prossimità dell’evento sportivo, oppure no? A proposito di alterare la prestazione: la lista delle sostanze previste e catalogate dalla WADA non è esaustiva, tant’è che ammettono una classificazione delle molecole non direttamente citate come “affini”. Ma chi le cerca quelle sostanze? Ma, anche ad un primo esame superficiale si vede che mancano tante sostanze, quali gli ormoni tiroidei, i cardiotonici, i vasodilatatori, gli ipoglicemizzanti orali. Inoltre, stimolanti come la teofillina dovrebbero essere presi nella giusta considerazione. Poi ci sono delle incongruenze tutte da indagare: se in alcuni sport sono vietati i beta bloccanti per quale motivo non sono altrettanto vietati gli antiansiolitici e gli antidepressivi? Ma allora cosa fa la nostra Commissione Antidoping del Ministero (CVD)? Purtroppo abbiamo un’ottima legge e la precedente Commissione (di cui facevo parte), se pur tra mille difficoltà ed ostacoli (burocratici e non) qualcosa aveva fatto introducendo nell’elenco le tecniche ipossiche ed ipobariche, le infusioni di bicarbonato di sodio, esplicitando il divieto di assunzione di un anoressizzante come la Sibutramina, guarda caso tutti suggerimenti poi avallati dalla stessa WADA. Essendo dotati di completa autonomia nella formu- Il Chimico Italiano Direttore del Laboratorio di Chimica Analitica Clinica e Tossicologia c/o Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – Roma. Componente Commissione Ministero della Salute per l’Applicazione della Legge 376/2000 (Antidoping). Docente in corsi ECM riguardanti il Doping. Relatore a numerosi Congressi e Convegni sul Tema. CTU presso le Procure di Ferrara, Modena, Firenze, Matera, Viterbo, Perugia, Vicenza, Padova in numerosi processi per Doping. Consulente Tecnico “in loco” del gruppo NAS Carabinieri nel “blitz” al Giro d’Italia del 2001 Professore incaricato c/o l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 27 DAGLI ISCRITTI lazione dell’elenco, pur con molte resistenze, si è cercato, senza andare troppo per il sottile, di tutelare veramente “la salute degli atleti”. Che è poi il principio fondamentale su cui si basa la lege 376/2000. Ma il tempo è stato tiranno e i 4 anni sono passati rapidamente. Purtroppo non potevamo essere rieletti (ma con apposito decreto i “ministeriali” sono stati riconfermati); si confidava nella capacità dei nostri sostituti, la base su cui lavorare era solida e ritenevo che si potesse giungere rapidamente ad una conclusione completa dell’elenco delle sostanze e metodi vietati. Non avevo però fatto i conti con chi voleva modificare questa “scomoda “ legge. La modifica sostanziale ha riguardato la composizione della Commissione ed in particolare è stata quasi completamente esautorata la componente tecnico-scientifica. Ovviamente subito via i chimici, come se fare a meno del biochimico clinico e del tossicologo forense significasse eliminare “la zavorra” e snellire le procedure. Forse è anche vero perché i chimici sono stati gli unici a portare avanti una serie di iniziative e di contestazioni che comunque davano fastidio, e sono stati i chimici a rivendicare il diritto di autonomia scientifica e contestare la sudditanza completa alla WADA che è sempre e comunque un organo di tipo privatistico. A queste difficoltà si uniscono quelle legate al fatto che non tutte le sostanze possono essere ricercate vedi gH, insulina, anabolizzanti modificati (vedi THG) e ulteriori pratiche “invisibili” come l’ozonoterapia. Quest’ultima, comunemente utilizzata per la cura dell’ernia discale, se praticata in determinate condizioni è in grado di aumentare il 2,3-difosfoglicerato (modificatore allosterico dell’emoglobina) all’interno del globulo rosso consentendo a livello periferico un rilascio di ossigeno nettamente più elevato del normale. Come vedete il bilancio non è affatto tranquillizzante e bisognerebbe correre ai ripari… ma come? Sono anni che sosteniamo l’attuazione del “passaporto biochimico” e soltanto ora, forse, se ne incomincia a vedere l’applicazione con risultati ancora non molto incoraggianti. Ma in una società che ha perso i suoi valori di riferimento, in una società basata più sull’apparire che non sull’essere, in una società in cui il danaro rappresenta l’obbiettivo prioritario, in una società… insomma “dopata” appare difficile che si possa centrare l’obiettivo finale. Ma prima o poi questa società dovrà fare i conti con l’antidoping… e per fortuna non saranno i chimici a rilevarne la positività. FORMAZIONE DEGLI ALBI DEI PROFESSIONISTI per l’affidamento di incarichi di importo stimati inferiore a 100.000,00 Euro Numerosi Comuni e Provincie stanno pubblicando bandi per la formazione dell’Albo dei Professionisti per l’affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000,00 Euro. È opportuno che tutti gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti presentino la propria domanda al fine di documentare e far valere la piena titolarità dei Chimici all’assegnazione di incarichi professionali nelle materie di competenza. Una numerosa richiesta di iscrizioni è importante perché in alcuni casi, nell’elenco delle professioni e/o delle lauree in base alle quali è possibile essere iscritti in questi elenchi, viene omessa la professione di chimico. Si sottolinea che, anche senza l’esplicita menzione, deve essere ammesso il professionista chimico che faccia richiesta di iscrizione nell’elenco per le materie di propria competenza. Gli Ordini territoriali vigileranno sulla corretta applicazione delle norme vigenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche. 28 Il Chimico Italiano n. 5 set/ott 2009 IL CHIMICO FORENSE Il caso n. 3 C ari Colleghi, mi scuso per il lungo silenzio. Sono stato sequestrato per molti mesi da sgradevoli problemi ma ora sono di nuovo in azione. Prima di presentarvi un nuovo caso, il numero 3, vorrei ringranziare i colleghi Alberto Spaggiari e Daniele Vaccari di Modena, per il loro eccellente commento al caso n. 2, pubblicato sul numero 4/2008. Il caso, ricorderete, è quello delle cifre significative e dell’arrotondamento sì, arrotondamento no, pubblicato sul numero 3/2008. Eccovi ora il caso n. 3. CASO N. 3 Un signore di mezza età, modesto artigiano sposato con tre figli piccoli, percorreva una strada principale in sella alla sua motocicletta quando da destra, da una stradina secondaria, entrò un’autovettura che poi girò a sinistra, in direzione contraria alla moto. Occorre precisare che la stradina è percorribile solo in uscita dalla strada principale e non in entrata. In definitiva l’auto menzionata procedeva in contro-mano. In aggiunta essa girò a sinistra nonostante l’imperativa indicazione di svolta a destra obbligatoria e la presenza della doppia linea continua. Lo scontro auto-moto fu inevitabile. Venne calcolato che la velocità della moto non poteva essere superiore ai 60 Km/ora. Purtroppo nello scontro la moto prese fuoco ed il conducente, trasportato d’urgenza in ospedale per le gravi ustioni subite, morì dopo circa mezzora. A questo punto, date le premesse, non ci sono dubbi circa la responsabilità e circa l’obbligo di risarcimento dei danni, che, in questo caso, sono indubbiamente gravi. Così sembrerebbe e fin qui nulla di chimico. Ma ecco l’imprevisto che insinuò il dubbio e che condusse alla chiamata del sottoscritto, nella sua qualità di chimico, appunto. I Carabinieri intervenuti trovarono nel portafogli del deceduto una bustina di polvere bianca che ritennero di natura sospetta. La sostanza finì quindi nelle capaci mani dell’Anatomo Patologo dell’ospedale dove ormai, giaceva il corpo del malcapitato e gli fu chiesto di stabilire se la sostanza fosse stupefacente, se fosse stata assunta dalla vittima e se quest’ultima fosse sotto l’effetto dell’eventuale droga al momento dell’impatto. Il buon medico, assunti temporaneamente i panni di chimico, stabilì nella sua perizia che la sostanza in esame era cocaina, che la sua concentrazione nell’organismo era 700 ng/ml e che il centauro, al momento dell’impatto, era sotto il nefasto effetto della droga. Apriti, o Cielo. All’Assicurazione, finora soccombente, non parve vero di poter rimettere tutto in discussione e chiese a gran voce che fosse invertita la responsabilità o, quantomeno, che si concedesse un concorso di colpa al 50%. Un bel risparmio, non c’è che dire. n. 5 set/ott 2009 Sergio Carnini A questo punto la brava vedova che, nonostante la probabile agitazione emotiva, era lucidamente e giustamente preoccupata per l’avvenire suo e dei suoi bambini, si rivolse ad un bravo avvocato che chiamò un bravo chimico. Io, per l’appunto, modestia a parte. Letta l’incauta perizia del medico, adocchiati subito i punti deboli della stessa, ed avendo l’ennesima conferma che sarebbe meglio per tutti se ognuno facesse il proprio mestiere partii con la lancia in resta. Anch’io ero turbato per quei tre orfani in tenera età. Addentriamoci quindi nel professionale. Facendo bene attenzione a non invadere il campo di altri, presi in esame i riferimenti normativi, i metodi analitici applicati, i risultati e le relative interpretazioni. L’attività analitica dell’Anatomo Patologo, secondo quanto descritto nella perizia, si svolse così. 1. Esecuzione di uno screening farmaco-tossicologico Lo screening fu eseguito utilizzando l’HPLC (che l’autore chiama cromatografia liquida ad alta precisione) con esito positivo per la cocaina e la benzoilecgonina (ng/ml 700 per la cocaina e ng/ml 9000 per la benzoilecgonina). 2. Conferma con il metodo KIMS (metodo immunochimico) Il test di conferma si concretizzò e si limitò, stranamente, all’impiego del metodo KIMS (immunoenzimatico). Sottolineo “stranamente” perché lo stesso autore scrive che il test KIMS è sicuro per un esito negativo, ma non lo è altrettanto per una risposta positiva. Aggiunge inoltre che un risultato positivo deve essere validato da un’analisi cromatografica. Quest’ultima affermazione è troppo generica e mi starebbe bene se per “cromatografica” intendesse Gas-massa o LC-massa GC-Massa-massa, me se intendesse Gas-Cromatografia-Fid, legalmente non basterebbe, e comunque nulla di tutto ciò è stato eseguito. In sintesi la mia difesa tecnico-scientifica si può riassumere nei seguenti punti: 1. L’assunzione di Cocaina non è dimostrata perché non è validata la presenza della stessa; 2. Anche se affermassimo ipoteticamente la presenza di cocaina, non si può certificare che il soggetto sia stato sotto l’effetto della droga al momento dell’impatto perché le concentrazioni di cocaina e di benzoilecgonina sono così differenti da dimostrare che l’assunzione sia avvenuta parecchio tempo prima dell’incidente; ricordiamo che il tempo di dimezzamento della cocaina, che si trasforma in benzoilecgonina, è di circa 60 minuti e che la morte del soggetto è sopraggiunta solo mezz’ora dopo l’evento. La conclusione fu che l’Assicurazione abbandonò il contenzioso e gli orfani ebbero per intero il loro triste risarcimento. Sarebbe interessante conoscere il parere dei Colleghi circa questa storia. Un caro saluto a tutti. Il Chimico Italiano Consigliere del Consiglio Nazionale dei Chimici, imprenditore chimico, libero professionista Eurchem, consulente in materia ambientale, sicurezza ed igiene del lavoro, consulente in tossicologia e chimica forense, ventennale attività in chimica clinica, Presidente e direttore di laboratorio chimico di analisi. Già presidente dell’Ordine interprovinciale dei Chimici della Lombardia. Consigliere nazionale dal 2005. s.carnini@chimici.it 29 RECENSIONI Autore Antonio Ribezzo Fernando Maurizi Chimici, quando la scienza si fa professione I sprudenza, la costituzione dell’Ente previdenziale dei chimici, i convegni e congressi dal dopoguerra ad oggi. Poiché la professione del Chimico si deve confrontare con norme, che mentre assicurano privilegi, pretendono anche doveri e responsabilità, ha bisogno di organi di rappresentanza che organizzino, vigilino e tutelino l’operato degli stessi professionisti. Per quanto prima viene illustrato il “sistema Ordine” con la sua valenza giuridica e le norme di riferimento, senza dimenticare il significato di praticare una professione intellettuale ed il possesso della necessaria etica ai fini di un suo corretto esercizio. Un testo scorrevole ed immediato, utile per una consultazione costante e punto di riferimento per le future generazioni. l libro, che per molti versi ha il carattere di un testo formativo per i futuri dirigenti di un Ordine professionale, possiede vari modi di lettura. Innanzitutto il volume si propone di far conoscere, oltre che agli addetti ai lavori, anche ad un più vasto pubblico, l’origine della professione del Chimico, la sua specificità ed organizzazione. Esso può infatti essere di ausilio non solo agli iscritti ed agli stessi Ordini Territoriali, ma anche ad Amministratori pubblici e privati oltre che fungere da stimolo a quanti si cimentano nella scelta di un corso di laurea. Il filo conduttore del volume segue costantemente l’osservazione evidente che in origine non vi era distinzione di alcun tipo nella ricerca scientifica. Solo agli inizi del XX secolo, con la emanazione del Regolamento per l’esercizio della professione di Chimico del 1928, la scienza “si fà” professione. Il libro si propone di sviluppare, discutendo sulla base di differenti prospettive, chi siamo, da dove veniamo, le scoperte che hanno cambiato il mondo, le attività e la giuri- Volume in brossura composto da 180 pagine, stampa dell’interno su carta uso mano da 120 gr a colori, stampa della copertina su carta patinata opaca palastificata opaca da 250 gr - agosto 2009 Editore Società Chimica Italiana Per richiedere il volume: 338/6820004 • a.ribezzo@chimici.it ANTONIO RIBEZZO ANTONIO RIBEZZO Quando la Scienza si fa Professione Quando lalaScienza si fa fa Professione Professione Quando Scienza si Quando la Scienza si fa Professione CHIMICI, QUANDO LA SCIENZA SI FA PROFESSIONE L CHIMICI 20,00 30 Il Chimico Italiano s Società Chimica Italiana n. 5 set/ott 2009 RECENSIONI Il Consulente Tecnico. Manuale pratico operativo per CTU e CTP nel rito civile, penale, amministrativo e nelle esecuzioni immobiliari I l consulente tecnico d’ufficio (CTU) svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell’ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di Procedura civile. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell’udienza di conferimento dell’incarico e di relazionarne i risultati nell’elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d’Ufficio. Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l’intervento del CTU, questi deve assolvere un compito fondamentale: essere sintetico e preciso rispetto alle domande che gli vengono poste, così da potere chiarire al giudice esattamente quegli elementi che egli intende valutare per giungere ad una decisione. La consulenza giudiziaria può anche prevedere l’intervento di altri professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (CTP). Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. I professionisti chiamati a svolgere il ruolo di consulenza tecnica sia d’ufficio sia di parte devono seguire delle norme che implicano, oltre a conoscenze tecniche, anche il rispetto delle procedure. Un manuale pratico per l’espletamento dell’incarico di consulenza tecnica in procedimenti giudiziari, con ampi riferimenti al Codice di Procedura Civile ed al Codice di Procedura Penale è il volume dal titolo “Il Consulente Tecnico. Manuale Pratico Operativo per CTU E CTP nel Rito Civile, n. 5 set/ott 2009 Penale, Amministrativo e nelle Esecuzioni Immobiliari”, edito da Il Sole 24 Ore Norme & Tributi Pirola. Tale volume rappresenta una guida teorico-pratica che ripercorre l’intero modus operandi che il professionista deve seguire in tutte le fasi della consulenza, dagli aspetti preliminari fino alla definizione dei compensi, con approfondimenti relativi alla perizia in senso stretto, ma anche al rito amministrativo e penale e alla responsabilità sia civile sia penale. Obiettivo degli autori è quello di essere al fianco del professionista, accompagnandolo in tutte le fasi della perizia, in modo pratico ed efficace, dal conferimento dell’incarico, alla tariffa giudiziaria, attraverso sintetiche descrizioni della normativa e anche check-list di immediata e facile consultazione, che ne costituiscono il vero e proprio punto di forza. Integrano il testo un’appendice legislativa con i riferimenti alle sentenze più rilevanti della Corte di Cassazione e una ricca bibliografia. Altre Pubblicazioni sull’argomento: - Aleo Massimo (2009) - Consulenze tecniche, accertamenti e perizie sugli immobili. Grafill. - Graziano Castello (2006) - Manuale del consulente tecnico. Manuale pratico per la professione di consulente tecnico. Dario Flaccovio Editore. - Giannini Ruggero, Terranova Francesco (2006) - Consulente tecnico d’ufficio e di parte. Con Cd-Rom. Legislazione Tecnica. - De Stefani Luciano - Esperienze di un C.T.U. Guida pratica di un consulente tecnico del tribunale. IWA Italy. - Gigante Raffaele (2005) - Il manuale del consulente tecnico. Il Sole 24 Ore. - Ricciardi A. (2003) - Il Consulente Tecnico del Tribunale. DEI. Il Chimico Italiano Carmen Occhipinti Consigliere del Consiglio Nazionale dei Chimici. Consulente aziendale in materia ambientale, sicurezza del lavoro, igiene degli alimenti e qualità. Consulente per la progettazione e gestione di impianti di depurazione acque e produzioni agro-alimentari. Direttore tecnico del proprio laboratorio di analisi chimiche. Già Presidente dell’Ordine dei Chimici della Provincia di Ragusa 31 DICONO DI NOI M ilano, 15 set. (Adnkronos) - Il contributo della chimica alla sicurezza della filiera agro-alimentare sarà oggetto di un incontro a Milano dopodomani 17 settembre nell’ambito del congresso nazionale dei chimici. Nel corso dell’incontro sarà presentato un documento firmato congiuntamente dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici, Armando Zingales, e dal Presidente di Federchimica, Giorgio Squinzi, dal titolo ‘La chimica nella filiera agro-alimentare’ il cui intento è quello di spiegare in modo chiaro ed equilibrato quali sono i contributi che l’industria chimica, con l’ausilio del chimico, offre al settore agro-alimentare. Il documento sarà discusso nell’ambito della Tavola Rotonda ‘La sostenubilità’, cui partecipano Adriano Gasperi, Direzione Sviluppo tema e relazioni istituzionali Expo 2015, Martino Verga, Presidente di Federchimica Aispec, Rolando Manfredini, Capo area Sicurezza Alimentare e produttiva Coldiretti, Pietro Praderi, Lega Consumatori, Armando Zingales, Presidente CNC, Denis Sarigiannis, Institute of Healyh and Consumer Protection DG Joint research Centre. La filiera agro-alimentare è percorsa da un robusto filo conduttore, spiega una nota, che contribuisce notevolmente a garantirne solidità ed affidabilità. Questo filo conduttore 32 Il Chimico Italiano è la chimica, presente sotto forma di: fertilizzanti ed agrofarmaci, medicinali per gli animali d’allevamento, additivi alimentari ed aromi, materiali per imballaggi e gas industriali. In tutti gli ambiti la chimica fornisce un aiuto fondamentale in termini di innovazione, miglioramento e maggiore disponibilità della produzione, fornendo materie prime sempre più sicure e controllate, nel rispetto per l’ambiente e la sicurezza del consumatore. 17 settembre 2009 AGENZIA: ADNKRONOS A LIMENTI: ZINGALES (CNC), LA CHIMICA AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA Milano, 17 set. - (Adnkronos) - “Sicurezza alimentare, qualità della vita e sostenibilità. Il ruolo della chimica e del chimico”. Questo il tema del XIV Congresso Nazionale dei Chimici, in corso di svolgimento a Milano. Per Armando Zingales, Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici, servono maggiori controlli perchè, ha spiegato “i cittadini hanno bisogno di sapere che mangiano cose sane e non corrono pericoli”. Dopo l’ultimo maxisequestro del luglio scorso di oltre 900 tonnellate di cibi scaduti o irregolari e 26mila litri di latte di ignota provenienza, Zingales lancia l’allarme: “siamo in emergenza nazionale, se non europea e per questo occorre rispondere intensificando i controlli”. n. 5 set/ott 2009 DICONO DI NOI “Oltre alle operazioni dei Nas - sottolinea Zingales - vi sono i controlli autocertificati ma questi devono essere effettuati da persone responsabili e abilitate, cioè da professionisti come biologi, chimici, veterinari, tecnici alimentari che possono essere una vera e propria garanzia per i consumatori così come per gli stessi produttori”. 17 settembre 2009 AGENZIA: ADNKRONOS LIMENTI: ZINGALES (CNC), LA CHIMICA AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA (2) (Adnkronos) - “Vi sono però dei veri e propri corsari - avverte Zingales - che cercano di fare a meno di questi controlli e proprio negli ultimi giorni si sono verificati episodi molto gravi di sofisticazione e distribuzione di alimenti scaduti. La nostra preoccupazione di chimici che lavorano in questo settore - aggiunge - è che alcune forze, alcune lobbies possano tendere a far diminuire gli autocontrolli con grave pericolo che questi corsari aumentino e rovinino completamente la filiera”. La filiera agro-alimentare, è emerso nel corso dei lavori, è percorsa da un robusto filo conduttore che contribuisce notevolmente a garantirne la solidità e l’affidabilità. Questo filo conduttore è la chimica, presente sotto forma di fertilizzanti ed agrofarmaci, medicinali per animali d’allevamento, additivi alimentari e aromi, materiali per imballaggi e gas industriali. In tutti gli ambiti, si è sottolineato, la chimica fornisce un aiuto fondamentale in termini di innovazione, miglioramento e maggiore disponibilità della produzione, fornendo materie prime sempre più sicure e controllate, nel rispetto per l’ambiente e la sicurezza del consumatore. A 17 settembre 2009 AGENZIA: ADNKRONOS LIMENTI: ZINGALES (CNC), LA CHIMICA AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA (3) (Adnkronos) - Per tentare di arginare questa emergenza, il Consiglio Nazionale dei Chimici ha messo a punto un vero e proprio decalogo da sottoporre al ministero competente e al governo per sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di ripristinare un virtuoso sistema di controlli e autocontrolli e difesa non solo del consumatore ma del mercato e degli stessi produttori. Ai consumatori, il decalogo ‘per una spesa sicura’, suggerisce di stilare una lista di quello di cui si ha veramente bisogno, controllando prima le rimanenze in friogorifero, verificando le scadenze, non farsi prendere la mano dalle superofferte, leggere sempre le etichette verificando la data di scadenza dei prodotti deperibili, diffidare di prodotti ‘colorati’, controllare la qualità degli ingredienti e in caso di dieta controllare la tabella nutrizionale. Agli operatori del settore, invece, viene suggerito di utilizzare al meglio il sistema dell’autocontrollo ricordando come sia un vero e proprio strumento di prevenzione e garantisca tutte le parti in causa. Autocontrollo però, sottolinea il decalogo, che deve essere affidato solo a professionisti qualificati. A n. 5 set/ott 2009 17 settembre 2009 ilano, 17 set. - (Adnkronos) - “Sicurezza alimentare, qualità della vita e sostenibilità. Il ruolo della chimica e del chimico”. Questo il tema del XIV Congresso Nazionale dei Chimici, in corso di svolgimento a Milano. Per Armando Zingales, Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici, servono maggiori controlli perchè, ha spiegato “i cittadini hanno bisogno di sapere che mangiano cose sane e non corrono pericoli”. Dopo l’ultimo maxisequestro del luglio scorso di oltre 900 tonnellate di cibi scaduti o irregolari e 26mila litri di latte di ignota provenienza, Zingales lancia l’allarme: “siamo in emergenza nazionale, se non europea e per questo occorre rispondere intensificando i controlli”. “Oltre alle operazioni dei Nas - sottolinea Zingales - vi sono i controlli autocertificati ma questi devono essere effettuati da persone responsabili e abilitate, cioè da professionisti come biologi, chimici, veterinari, tecnici alimentari che possono essere una vera e propria garanzia per i consumatori così come per gli stessi produttori”. M 17 settembre 2009 i sono però dei veri e propri corsari - avverte Zingales - che cercano di fare a meno di questi controlli e proprio negli ultimi giorni si sono verificati episodi molto gravi di sofisticazione e distribuzione di alimenti scaduti. La nostra preoccupazione di chimici che lavorano in questo settore - aggiunge - è che alcune forze, alcune lobbies possano tendere a far diminuire gli autocontrolli con grave pericolo che questi corsari aumentino e rovinino completamente la filiera”. La filiera agro-alimentare, è emerso nel corso dei lavori, è percorsa da un robusto filo conduttore che contribuisce notevolmente a garantirne la solidità e l’affidabilità. Questo filo conduttore è la chimica, presente sotto forma di fertilizzanti ed agrofarmaci, medicinali per animali d’allevamento, additivi alimentari e aromi, materiali per imballaggi e gas industriali. In tutti gli ambiti, si è sottolineato, la chimica fornisce un aiuto fondamentale in termini di innovazione, miglioramento e maggiore disponibilità della produzione, fornendo materie prime sempre più sicure e controllate, nel rispetto per l’ambiente e la sicurezza del consumatore. V Il Chimico Italiano 33 DICONO DI NOI 17 settembre 2009 P er tentare di arginare questa emergenza, il Consiglio Nazionale dei Chimici ha messo a punto un vero e proprio decalogo da sottoporre al ministero competente e al governo per sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di ripristinare un virtuoso sistema di controlli e autocontrolli e difesa non solo del consumatore ma del mercato e degli stessi produttori. Ai consumatori, il decalogo ‘per una spesa sicurà, suggerisce di stilare una lista di quello di cui si ha veramente bisogno, controllando prima le rimanenze in friogorifero, verificando le scadenze, non farsi prendere la mano dalle superofferte, leggere sempre le etichette verificando la data di scadenza dei prodotti deperibili, diffidare di prodotti ‘colorati’, controllare la qualità degli ingredienti e in caso di dieta controllare la tabella nutrizionale. Agli operatori del settore, invece, viene suggerito di utilizzare al meglio il sistema dell’autocontrollo ricordando come sia un vero e proprio strumento di prevenzione e garantisca tutte le parti in causa. Autocontrollo però, sottolinea il decalogo, che deve essere affidato solo a professionisti qualificati. dal Consiglio Nazionale dei Chimici che oggi, in occasione del XIV Congresso Nazionale dei Chimici in corso a Milano, ha presentato il “Decalogo per una Spesa Sicura”. Un’utile guida in 10 punti per aiutare i consumatori nella scelta degli alimenti. “I cittadini hanno bisogno di sapere che c’è un’intera categoria, poco conosciuta, che lavora per garantire la qualità della vita della gente - ha dichiarato il Prof. Armando Zingales, Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici - I Chimici si occupano della loro salute e combattono quei corsari che cercano di far uscire dal mercato le aziende serie”. 17 settembre 2009 L eggere sempre le etichette degli alimenti, verificare la data di scadenza dei prodotti e controllare la qualità degli ingredienti; sono soltanto alcuni dei consigli elaborati dal Consiglio Nazionale dei Chimici che oggi, in occasione del XIV Congresso Nazionale dei Chimici in corso a Milano, ha presentato il “Decalogo per una Spesa Sicura”. Un’utile guida in 10 punti per aiutare i consumatori nella scelta degli alimenti. “I cittadini hanno bisogno di sapere che c’è un’intera categoria, poco conosciuta, che lavora per garantire la qualità della vita della gente - ha dichiarato il Prof. Armando Zingales, Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici - I Chimici si occupano della loro salute e combattono quei corsari che cercano di far uscire dal mercato le aziende serie”. 17 settembre 2009 M ilano, 17 settembre (Adnkronos) - Chimica e sicurezza alimentare sono sempre più frequenti i sequestri da parte dei Nas di cibi avariati o scaduti e la chimica può dare un grosso contributo per frenare questo fenomeno. Di questo si è discusso durante il XIV Congresso Nazionale dei Chimici, tenutosi a Milano, dal titolo “Sicurezza alimentare, qualità della vita e sostenibilità. Il ruolo della chimica e del chimico”. 17 settembre 2009 L eggere sempre le etichette degli alimenti, verificare la data di scadenza dei prodotti e controllare la qualità degli ingredienti; sono soltanto alcuni dei consigli elaborati 34 Il Chimico Italiano IL DECALOGO PER UNA SPESA SICURA 1. Stilare una lista di quello di cui avete bisogno. Prima però controllate le rimanenze, nel frigo e nella dispensa, con l’avvertenza di verificare la data di scadenza degli alimenti deperibili e quella di preferibile consumo, nonché l’integrità delle confezioni ancora chiuse e, magari soltanto con la vista e l’olfatto i caratteri organolettici delle confezioni aperte. 2. Non vi fate prendere la mano dalle offerte (es. sconti, tre per due, ecc.) se il prodotto non è sulla lista degli acquisti necessari, è inutile fare scorte soprattutto perché spesso le offerte vengono fatte su prodotti con scadenza ravvicinata. 3. Leggete sempre le etichette. Non vi fidate delle immagini sulle confezioni, spesso sono solo un modo di pre- n. 5 set/ott 2009 DICONO DI NOI 4. 5. 6. 7. sentare il prodotto senza che per questo tutto quello raffigurato sia all’interno della confezione. Verificare la data di scadenza dei prodotti deperibili. È importante verificare la data di scadenza rappresentata sempre da giorno, mese ed anno. Mentalmente fatevi il calcolo del tempo che dovrà permanere nel vs. frigo e poi mettetelo nel carrello. Verificare la data di scadenza dei prodotti non deperibili. La data che trovate sulla confezione è il T.M.C., cioè la data entro la quale il produttore consiglia il consumo, ma può essere consumata anche dopo, purché le modalità di conservazione dopo l’apertura della confezione siano sotto il vostro controllo. Per i prodotti preparati venduti sfusi presso il punto vendita potete verificare l’elenco degli ingredienti nell’apposito cartello o meglio nel libro degli ingredienti che per legge deve essere presente nell’esercizio commerciale. Diffidate di prodotti “colorati” Spesso la colorazione è artificiale e specialmente se l’alimento è acquistato per un bambino è da evitare l’acquisto, anche se i coloranti che vengono utilizzati oggi nelle derrate alimentari sono consentiti dalla legislazione vigente in materia. Questo vale anche per gli additivi. Più un alimento è elaborato e più è addizionato. Controllate la qualità degli ingredienti. È preferibile un alimento che contiene olio extra vergine di oliva, ad esempio, piuttosto che olio di semi, burro o margarina, n. 5 set/ott 2009 anche se dal punto di vista calorico un lipide da sempre lo stesso apporto. È la qualità del grasso che bisogna tenere sotto controllo. 8. In caso di dieta, controllate la tabella nutrizionale. All’interno dell’etichetta potete verificare l’apporto calorico (KCal/Kg o KJoule/Kg) dell’alimento. Tenete presente, in ogni caso, che se acquistate un prodotto cosiddetto “light” spesso rischiate di acquistare “acqua” al posto di nutrienti. È sufficiente per questo dare un occhiata agli ingredienti che sono (per legge) sempre elencati in ordine decrescente di peso. 9. Se acquistate prodotti congelati o surgelati ricordatevi di metterli in apposita busta termica e di riporli nel frigo prima possibile. Evitate quindi di lasciarli in auto, specialmente in estate, per troppo tempo. Ricordatevi che un prodotto scongelato non può mai essere congelato nuovamente. 10.Se state per acquistare delle confezioni di acqua minerale, ricordatevi che in moltissime città italiane l’acqua dei rubinetti è perfettamente potabile, costa molto meno e l’avete in casa. Per le persone sane non c’è alcun motivo di ordine igienico sanitario che giustifichi il consumo continuativo di acqua minerale al posto dell’acqua di rubinetto. Ricordate inoltre che il confezionamento, il trasporto e lo smaltimento delle confezioni di acqua minerale comporta ingenti consumi di energia e di risorse non rinnovabili. Il Chimico Italiano 35 EuCheMS September 2009 N E W S L E T T E R EuCheMS future strategy Having served nearly one year as President, it is clear to me that EuCheMS has come a long way as a European Association through developing its strong science base and pursuing effective EU policy activity. However, organisations need to look to the future and EuCheMS is no exception. Now increasingly seen as an essential partner in European science initiatives, EuCheMS is also taking a more strategic approach to encouraging professional development and networking, enhancing communication and recognition and improving its decision-making structures. As agreed by the Executive Committee in April, seven Task Groups are helping to • establish and implement a sustainable policy development activity (Chair: Rodney Townsend, Royal Society of Chemistry), • develop a five-year financial plan (Chair: José Empis, EuCheMS Treasurer), • identify ways of supporting the International Year of Chemistry in 2011 (Chair: Igor Tkatchenko, French Chemical Society), • review structure and governance (Chair: Giovanni Natile, EuCheMS Past President), New EYCN steering group The annual European Young Chemistry Network (EYCN) Delegate Assembly took place on 10 to 11 March 2009 during this year’s Frühjahrsymposium in Essen, Germany. With the Swedish Chemical Society as a new member EYCN now consists of 21 member societies and one affiliated member society. In addition, the Delegate Assembly elected a new steering committee for the next two years. Nevertheless, the new steering committee EuCheMS President Luis Oro. has a challenging task ahead, as the first steering committee was largely responsible • enhance recognition of EuCheMS by member societies and their individual members (Chair: Franco De Angelis, Italian Chemical Society), • explore the feasibility of establishing a EuCheMS academy of chemistry (Chair: Jay Siegel, Swiss Chemical Society), • prepare a vision for EuCheMS Chemistry Congresses (Chair: Pavel Drasar, Czech Chemical Society). I look forward to welcoming representatives from 50 EuCheMS member societies at the General Assembly in Interlaken in October where we will review our achievements and approve future strategy. Luis Oro, EuCheMS President oro@unizar.es, www.euchems.org for the creation of EYCN. Taking into account previous experience, some amendments were made to the EYCN rules concerning posts in the steering group. A new position of an advisor was added to the steering committee, which will be occupied by the former chair Csaba Janáky. EYCN’s new steering committee is formed by Helena Laavi from Finland (Secretary), Sergej Toews from Germany (Chair), Ilya Vorotyntsev from Russia (Website), Viviana Fluxa from Switzerland (Industry) and Dan Dumitrescu from Romania (Communications). It was emphasized that the role of EYCN in bridging relations between young chemists and industry should be activated and, in general, networking between members should be intensified. Since EYCN has no bank account there is no need for a treasurer. There- The centenary of the Italian Chemical Society (SCI) in 2009 is celebrated by different events, characterised by international participation and ranging from traditional fields of chemistry to specific themes such as education, safety and regional interests. The simultaneity of our centenary with those of other organisations has resulted in several co-sponsorships, e. g. in chemistry and futurism. The most important event was the SCI Congress in Sorrento in July with about one thousand chemists from universities, industry and research institutions. During the last years the number of students in the scientific faculties has decreased. Some future projects in cooperation with the Italian Ministries of University, Health and Economy will encourage young people to study chemistry and thus increase human capital needed for innovation. Luigi Campanella, SCI President soc.chim.it@agora.it fore the position “Treasurer” was changed to “Industry” and the former position of “Industry/Internet” was changed into “Website”. Dan Dumitrescu, dan.dumitrescu@gmail.com www.eycn.eu Photo: BASF Centenary of the Italian Chemical Society The European Association for Chemical and Molecular Sciences Prize for chemistry teaching The Swiss Chemical Society has created a new prize, the Balmer Prize, to award chemistry teachers for innovative teaching at high school level. The award will be given for successful new and experimental didactic approaches to chemistry topics or for outstanding reviews of personal experience. The prize will be awarded annually and consists of either 2 000 Swiss francs for an individual teacher, with an additional 2 000 Swiss francs for the teacher’s chemistry department, or 3 000 Swiss francs for a team of teachers, with an additional 1 000 Swiss francs for the team’s chemistry department. The call for bids and the evaluation of candidates will be carried out together with the Swiss Science Teachers. www.scg.ch/news/news.cfm?ID=135 European chemistry outreach in Bristol Twenty 16-year-old Italian students and their teachers from Codogno near Milan took part in the inaugural Spring Chemistry School in England. The students spent two days in Bristol ChemLabS enjoying a range of practical work 2 Achema 2009 generates optimism Chemistry and chemical engineering are focusing confidently on the future: this sums up Achema 2009 that took place from 11 to 15 May in Frankfurt. Over 173 000 visitors from all over the world visited the exhibition halls in order to catch up on the latest products and technologies. 3 767 exhibitors from 49 countries displayed their cutting-edge developments from chemical engineering, pharmaceutical and food technology, biotechnology and related sectors. Both the exhibitors and the organisers were highly satisfied with the outcome of the event. “The high number of exhibitors and visitors sent out an unmistakable message that will resound far beyond the Achema: our branches are going to tackle the challenges and leave the economic crisis behind them”, stated Gerhard Kreysa, Chief Executive of the Society for Chemical Engineering and Biotechnology (Dechema) that organised Achema. Dechema is a member organisation of EuCheMS. The exhibitors praised the high standard of discussions and contacts. This year’s over- Achema 2009 attracted more than 173 000 visitors. riding theme was process efficiency. Biotechnological processes and the application of renewable resources were also key topics. Many exhibitors displayed novel microstructured components, while nanotechnology and ionic fluids played a prominent role in the Congress programme. More than 900 lectures attracted scientists and developers to discuss the latest market-ready research results. Kathrin Rübberdt ruebberdt@dechema.de and talks and also took the opportunity to engage in some cultural activities in the first of a series of annual visits. The Sustainable Chemistry Award Another Bristol ChemLabS outreach team, working with the British Council, organised a science week aimed to enthuse French school students from Marseille as part of the 'Science in Schools' programme. In total 370 students aged from 13 to 15 took part in nine half-day sessions. Each session consisted of a one-hour lecture-demonstration in French and English followed by hands-on experience in a workshop. This event was supported by the Centre Universitaire de Saint Jérôme. A Bristol ChemLabS outreach team visited Malta and Gozo in April to give six performances of the lecture demonstration 'A pollutant's tale' to secondary-aged students from mixed state and church schools. Over 1 550 students participated in the shows. A seventh extended session was held for science and education undergraduates at the University of Malta. Tim Harrison, T.G.Harrison@bristol.ac.uk The European Sustainable Chemistry Award, a EuCheMS initiative, is being launched with the encouragement of the European Environment Agency (EEA) and the support of the European Platform for Sustainable Chemistry (SusChem) and the European Chemical Industry Association Cefic. Nobel Laureates Gerhard Ertl and Jean-Marie Lehn have accepted invitations to be Patrons. The Award will cover innovations in the use of • alternative synthetic pathways that increase resource efficiency and selectivity, • alternative feedstocks that are safer and/or renewable, • alternative reactor design and reaction conditions, such as use of solvents with health and environmental benefits, or increased yield and reduced waste, • chemicals and chemical products that are less environmentally harmful than current alternatives or inherently safer with regard to hazardous aspects. The first Award, a prize of 10 000 Euro, will be presented during the 3rd EuCheMS Chemistry Congress, on 29 August to 2 September 2010 in Nürnberg, Germany. An independent panel will be appointed to consider the nominations. Requirements for the substantiating documentation and guidance on nominations will be published on the Award website. A short promotional leaflet is available from the EuCheMS Secretariat (EuCheMSsecretariat@rsc.org). Luis Oro, oro@unizar.es www.euchems.org/esca 3 www.euchems.org Global Helsinki Chemicals Forum Heilbronner-Hückel Lecture The first Helsinki Chemicals Forum was held from 27 to 29 May in Helsinki, Finland. This meeting involved delegates from many governments worldwide and was organised by the Chemicals Forum Association in cooperation with the EU Commission. It is intended that this meeting should be the first of a series of strategic high level meetings for the global chemical industry; indeed, the second meeting has already been arranged for 20 to 21 May 2010. Helsinki is an ideal venue for the meetings: the European Chemicals Agency is located in Finland and an increasing number of chemical companies are now established there. The Finnish government signalled its commitment to the meeting through the direct participation of past and present Prime Ministers of Finland, the Minister of Economic Affairs and the Mayor of Helsinki. The European Commission was represented by a large delegation headed by Stavros Dimas, Commissioner for the Environment. The emphasis of the meeting was strongly on the implementation of Reach, the EU regulation on chemicals and their safe use. There SCS and GDCh, have agreed on creating a joint The Swiss and the German Chemical Society, was much discussion of the testing of formulations and mixtures, and possible regulatory successors and delegates were given detailed updates on dialogues with other global power blocks, such as China, India and USA concerning the future implementation of Reach in these countries and federations. Rodney Townsend of the RSC, current Chairman of SusChem, represented EuCheMS through his presentation and involvement in the session on safety and sustainability, chaired by Alain Perroy of Cefic. Rodney P. Townsend, TownsendR@rsc.org www.finnexpo.fi/helsinkichemforum/ named lecture, the Heilbronner-Hückel Lecture. Switzerland will begin in 2010 by inviting a German scholar to hold a lecture series in Switzerland, the GDCh will invite a Swiss scholar to Germany in 2011, and so on. Edgar Heilbronner (1921 to 2006) was a Swiss-German chemist. Erich Hückel (1896 to 1980) was a German physicist and physical chemist. The initiative arose from a cooperation agreement, signed by the two societies in 2008. Hubert Mandery appointed as Cefic Director General The Board of Cefic gave approval to the ap- Photo: Finish Fair Corporation pointment of Hubert Mandery as Cefic Direc- Experiences from Reach were discussed at the Helsinki Chemicals Forum. tor General Designate in succession to Alain Perroy on his retirement on 31 October 2009. The appointment is subject to ratification by Cefic General Assembly in Lisbon in October. Hubert Mandery (55) is Senior Vice-President for Trade Policy and General Political Issues at the chemical company BASF. Cefic is promoting the competitiveness of the industry via initiatives and action programmes at a most difficult time for European chemical companies. It is expected that Hubert Mandery will play a vi- News for analytical chemists tal part in leading these programmes, as well as developing a long-term vision and strategy The EuCheMS Division of Analytical Chemistry (DAC) maintains a website with informations on groups of analytical chemistry at European universities (www.dac-euchems.org). Everyone may contribute to the database and contributors are responsible for an annual update of the information. The service is offered free of charge. The report on activities of DAC during 2008 was published in journals of analytical chemistry where Manfred Grasserbauer contributed with his personal view on analytical chemistry in the assessment of climate changes and sustainable application of the natural resources to human welfare. In conjunction with the meeting of the steering committee in Tallinn, Estonia, in April, Mihkel Kaljurand and Mihkel Koel of Tallinn University of Technology organised a successful symposium attended by 51 participants. The symposium illustrated the scientific work of the steering committee directed to various topics of analytical chemistry. Although affected by the global financial crisis, the Euroanalysis Conference will be held on 6 to 10 September in Innsbruck, Austria. For next year, the programme for the analytical section of the 3rd European Chemistry Congress is in preparation and the Euroanalysis XVI Conference is planned for Belgrade, Serbia, in 2011. Jens E. T. Andersen, Bo Karlberg jeta@dac-euchems.org www.euroanalysis2009.at www.dac-euchems.org for the future success of the industry. ks www.cefic.org Brussels News Updates The monthly News Updates are a valuable source of information about EU-level developments on policy, regulation and legislation. Now in its fourth year, this publication is an essential resource for EuCheMS member societies and the chemical sciences community across Europe. It provides a summary of topical issues and web links to sources of more detailed information, e. g. Cordis, Euractiv and European Commission and EU Parliament websites. Ioanna Psalti is currently the author of the EuCheMS Brussels News Updates. www.euchems.org/News/Brussels.asp 4 Year of Chemistry 2011 First Young Investigator's Workshop The preparations for the International Year of European networking for young professors of organic chemistry was the motivation for the first Young Investigator's Workshop, sponsored by the Organic Division of EuCheMS and the Center for Pharmacology and Analysis (Cepha), a Czech contract research organisation. The event, which took place in Liblice Castle near Prague from 16 to 18 July 2009, brought together 28 organic chemistry professors from 18 member societies. Lecture topics in the two-day retreat spanned chemical biology, synthesis, catalysis, materials and mechanism. The programme and participants showed the cultural and topical diversity that makes organic Chemistry (IYC) 2011 continue. The IUPAC Management Committee, in which Wolfram Koch represents EuCheMS, met in Bratislava in April and discussed the next steps. The webpage is online and is being updated continuously. EuCheMS recently established a Task Group chaired by Igor Tkatchenko in order to identify opportunities for EuCheMS support for IYC 2011. The Task Group will in particular define ways how the IYC can be promoted in Europe and through which activities EuCheMS can get involved. At the national level, coordination groups have been established in many countries already. wk chemistry a core to many cross and multi disciplinary projects and a vital growth area of European science. js Young professors of organic chemistry from all over Europe met in Liblice Castle near Prague. www.chemistry2011.org Swiss kick-off for IYC 2011 Conferences on chemistry education and didactics in Kraków At the invitation of the Swiss Chemical Society, The 10th European Conference on Research in Chemistry Education (ECRICE) and the 4th International Conference Research in Didactics of the Sciences (DidSci) will be held on 4 to 9 July 2010 at the Pedagogical University of Kraków. Both conferences will take place immediately after ICASE 2010, the World Conference on Science and Technology Education. Following a long tradition, ECRICE is organised under the auspices of the EuCheMS Division of Chemical Education. The conferences are an opportunity to exchange experiences in chemical education (ECRICE) and research and practice in natural science education (DisSci) carried out at the Platform Chemistry of the Swiss Academy of Sciences (SCNAT) and the association Chemie Pharma Schweiz (SGCI), over 30 organisations from education, industry and society gathered in Bern for the kick-off meeting for the International Year of Chemistry (IYC) 2011. Ideas for activities and possibilities of collaboration were exchanged among the 33 organisations interested in making a contribution to the International Year of Chemistry. Lukas Weber, weber@scg.ch Challenges in food preservation The EFFoST conference on food preservation every education level from primary school up to graduate studies. The programme will feature a wide variety of plenary, invited and contributed lectures, as well as poster sessions. Abstracts of oral contributions and posters will be peer-reviewed. ECRICE will be held in English, the DidSci conference in English, Polish, Czech and Slovak. The organising committee of the 10th ECRICE and 4th DidSci cordially invites academicians, doctoral students, science teachers and researchers to participate in these important conferences. Iwona Maciejowska maciejow@chemia.uj.edu.pl ecrice2010.ap.krakow.pl will be held on 11 to 13 November 2009 in Budapest, Hungary. The conference sessions will focus on processing, safety and sustainability. www.effostconference.com Danisco Award 2008 Barbara Ann Halkier, University of Copenhagen, has received the Danisco Award 2008 for her research into secondary metabolites, which are biologically active substances in, for instance, plants. The Award instituted by the Danisco Foundation represents a value of 250 000 Danish krones. Roger Fenwick, roger.fenwick@BBSRC.AC.UK EuCheMS Newsletter Newsletter coordinator: Karin Schmitz Please send all correspondence and manuscripts to k.schmitz@gdch.de Editors: Wolfram Koch (responsible), Uta Neubauer, Frankfurt am Main Advisory board: Reto Battaglia (Switzerland), Claudine Buess Herman (Belgium), Pavel Drasar (Czech Republic), Roger Fenwick (UK), Philippe Garrigues (France), Wolfram Koch (Germany), Minos Leontidis (Cyprus), Evelyn McEwan (EuCheMS Secretariat) and Giovanni Natile (Italy). Layout: Jürgen Bugler, Frankfurt am Main Production: Nachrichten aus der Chemie Publisher: Gesellschaft Deutscher Chemiker on behalf of EuCheMS Postfach 900440, D-60444 Frankfurt am Main euchems@gdch.de EuCheMS General Secretary: Evelyn McEwan, c/o RSC, Burlington House, Piccadilly, London W1J 0BA, UK secretariat@euchems.org www.euchems.org EuCheMS is registered as “Association internationale sans but lucratif” (AISBL, international non-profit association) AISBL-Registered office: Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, B-1160 Brussels Images: © Stadt Nürnberg, Pressebilder BASF SE, Skerra Chemistry – the Creative Force 29.08. – 02.09.2010 · NÜRNBERG · GERMANY Topics Innovative Materials Resources and Environment Supramolecular Systems Catalysis Molecular Life Sciences Analysis, Manipulation and Simulation Advances in Organic and Inorganic Chemistry Chairmen François Diederich Swiss Federal Institute of Technology Zurich/CH Andreas Hirsch University Erlangen-Nuremberg/D www.euchems-congress2010.org EuCheMS, the European Association for Chemical and Molecular Sciences incorporates 50 member societies which in total represent some 150.000 individual chemists in academia, industry and government in over 35 countries across Europe. Contact: Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. · Congress Team · P.O. Box 90 04 40 · 60444 Frankfurt am Main · Germany Phone: +49 69 7917-358/-366 · E-mail: euchems-congress2010@gdch.de COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI SEZIONE A prof. Armando ZINGALES Presidente dott. Franco TAU Vice Presidente dott. Fernando MAURIZI Segretario dott. Carlo BRESCIANI Consigliere dott. Elio CALABRESE Consigliere dott. Sergio CARNINI Consigliere dott. Antonio DE PACE Consigliere prof. Sergio FACCHETTI Consigliere dott. Domenico MENCARELLI Consigliere dott. Tomaso MUNARI Consigliere dott.ssa Carmela OCCHIPINTI Consigliere dott. Giuseppe RICCIO Consigliere dott. Antonio RIBEZZO Consigliere dott. Luca SCANAVINI Consigliere Sezione B dott.ssa Daniela BIANCARDI Consigliere www.chimici.it
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