dagli iscritti - Consiglio Nazionale dei Chimici

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dagli iscritti - Consiglio Nazionale dei Chimici
IL CHIMICO
ITALIANO
POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art.1 comma 2 DCB - Roma
Periodico di Informazione dei Chimici Italiani • www.chimici.it • ANNO XX N. 5 - 2009
EDITORIALE
Ribezzo: benvenuti
nella nostra storia
dal CNC
Zingales: Riforma
delle professioni,
la proposta
CPO-CNC:
maternità & libere
professioniste
Le 10 regole d’oro
per l’HACCP
dagli ORDINI
XIV Congresso
dei Chimici, Sintesi
degli interventi
& conclusioni
dagli Iscritti
Testo unico
sulla sicurezza
Il Chimico Forense
Il caso n. 3
www.chimici.it
NORME PER LA PUBBLICAZIONE
SU “IL CHIMICO ITALIANO”
Si ricorda che l’accettazione per la stampa di
articoli aventi interesse scientifico e professionale è subordinato all’approvazione del
Comitato di Redazione previa revisione di
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IL CHIMICO
ITALIANO
Bimestrale di informazioni professionali, tecniche,
giuridiche ed economiche dei Chimici d’Italia
In copertina
Fernando Maurizi e Collaboratori
nel quarantennale dell’attività professionale
SOMMARIO
Spedizione in Abb. postale
Art. 2, comma 20/C - legge 662/96
Filiale di Roma
EDITORIALE
Editore
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Direttore responsabile
ARMANDO ZINGALES
Direttore editoriale
Benvenuti nella nostra storia
2
DAL CNC
Riforma delle Professioni,
ovvero la Proposta dei Professionisti Italiani
Le 10 regole d’oro per l’HACCP
Distinzione & Appartenenza
Azioni positive di conciliazione: proposta di sostegno
alla maternità per le libere professioniste
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ANTONIO RIBEZZO
DAI CONSIGLIERI
Revisori delle bozze
ANTONIO DE PACE - CARLO BRESCIANI
DANIELA BIANCARDI - SERGIO CARNINI
Redazione
DANIELA BIANCARDI - CARLO BRESCIANI
ELIO CALABRESE - SERGIO CARNINI
ANTONIO DE PACE - SERGIO FACCHETTI
FERNANDO MAURIZI - DOMENICO MENCARELLI
TOMASO MUNARI - CARMELA OCCHIPINTI
ANTONIO RIBEZZO - GIUSEPPE RICCIO
LUCA SCANAVINI - FRANCO TAU
ARMANDO ZINGALES
“Gli articoli e le note firmate esprimono soltanto l’opinione
dell’Autore e non impegnano il Consiglio Nazionale dei
Chimici né il Comitato di Redazione (CdR).
L’accettazione per la stampa dei contributi originali di
interesse scientifico e professionale nel campo della chimica
è subordinato all’approvazione del CdR, previa revisione di
tre Referee, scelti dal CdR tra gli esperti del settore. Quanto
pubblicato nel Bollettino raccoglie gli atti ufficiali del
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Coordinamento editoriale e stampa
Trecentosessantagradi Srl
Autorizzazione del Tribunale di Roma
n. 0032 del 18 gennaio 1990
Finito di stampare
il 9 Dicembre 2009
Il Consulente Tecnico d’Ufficio
DAGLI ORDINI
Ferrara: RemTech
XIV Congresso degli Ordini dei Chimici d’Italia
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DAGLI ISCRITTI
Centenario della S.C.I. - CAGLIARI - 2 Ottobre 2009
Modifiche e innovazioni al nuovo testo unico sulla sicurezza
Antidoping: stato “dell’arte”, un passo indietro
Contributo del nostro esperto
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IL CHIMICO FORENSE
Il caso n. 3
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RECENSIONI
Chimici, quando la scienza si fa professione
Il Consulente Tecnico. Manuale operativo per CTU e CTP
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DICONO DI NOI
Dai giornali
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NOTIZIE DALL’EUROPA
EuCheMS News Letter
ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA
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Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996 e s.m.i., informiamo i lettori che i loro dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno
utilizzati da questa redazione e da enti e società esterne collegate solo per l’invio della rivista “IL CHIMICO ITALIANO” e di materiale promozionale
relativo alla professione di chimico. Informiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 13 della succitata Legge, i destinatari di “IL CHIMICO ITALIANO” hanno
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comunicazione scritta a “IL CHIMICO ITALIANO” c/o Consiglio Nazionale dei Chimici - P.zza S. Bernardo, 106 - 00187 Roma.
EDITORIALE
Antonio Ribezzo
Benvenuti nella nostra storia
S
Consigliere Nazionale
dei Chimici
e-mail: a.ribezzo@chimici.it
2
i sono recentemente tenute le elezioni per il rinnovo dei componenti gli Ordini fra cui quelli dei
Chimici.
La mia mente è corsa ad oltre 25 anni fa quando, insieme ad altri colleghi, ebbi l’onore di essere eletto
nell’Ordine di Roma. Da allora ho sempre ritenuto che il
progresso di una categoria non debba essere mai demandato ma, semmai, delegato a quanti credano nella
professione, abbiano rispetto di essa ed acquisiscano
competenza idonea a promulgarne la conoscenza presso
gli iscritti ed i media.
Ricordo che prima di assumere la carica apicale dell’Ordine di Roma, avevo un atteggiamento battagliero
verso chi ci rappresentava, spesso critico per le numerose aspettative a cui non corrispondeva, a mio modo di
vedere, un positivo riscontro.
Alcuni colleghi osservavano anche che vi erano rappresentanti troppo avanti negli anni, con ciò ritenendo
che la mancanza del proprio progresso professionale,
potesse essere a ciò addebitabile.
Ma le cose, per molti versi, non stavano proprio così.
Nel corso degli anni ho potuto constatare che alla conduzione di un Ordine Professionale non si può dedicare
solo un pò del proprio tempo, né tanto meno si possono
improvvisare risposte ai numerosi problemi posti dagli
iscritti.
Ho capito che ricoprire le cariche apicali, anche come
semplice Consigliere, comporta uno studio costante delle
funzioni relative non solo alla tenuta dell’Albo, come
procedure di iscrizione e cancellazione, ma anche all’acquisizione di competenze sui poteri normativi propri
della funzione che si ricopre; ci si deve anche rapportare
con gli iscritti, gli Enti pubblici e privati, seguendo una
metodologia che non lasci niente al caso.
Una delle funzioni caratteristiche di un Ordine Professionale consiste, ad esempio, nel far rispettare le regole deontologiche come la correttezza, la colleganza,
la lotta agli illeciti e l’adozione delle sanzioni relative.
A prima vista può sembrare cosa da poco, ma ho potuto constatare che se non si studiano i codici relativi
alla procedure preliminari all’eventuale procedimento
Il Chimico Italiano
disciplinare da adottare, si corre il rischio di commettere
errori gravi se non, addirittura, illeciti che nel migliore
dei casi rendono nullo il provvedimento adottato.
C’è anche il rischio di sembrare punitivo a livello personale. Vi assicuro che ciò è da evitare assolutamente.
Ma vi è un altro aspetto che oggi più di prima merita
molta attenzione per la sua importanza. Si tratta del
modo di comunicare all’esterno le nostre attività siano
esse di promozione che di informazione delle azioni intraprese. Si tratta di una vera e propria attività che se
non ben calibrata e studiata, può produrre danni piuttosto che miglioramenti alla categoria che si rappresenta. Le idee non mancano e l’entusiasmo neanche. Si
tratta di procedere con diligenza ed impegno per il bene
comune della categoria.
Ritengo, alla luce dell’esperienza accumulata, che
non si possa condurre un Ordine solamente come farebbe un “buon padre di famiglia”.
Saper ascoltare gli altri, confrontarsi nel gruppo dirigente, raccordarsi con gli altri Ordini è un primo passo.
Studiare le norme che attengono al proprio istituto,
farle proprie ed effettuare le relative azioni secondo percorsi definiti, è un altro passo da fare.
Ma ancora, occorre ben distinguere quelli che sono i
compiti cui occorre assolvere in ogni caso, propri dell’essere rappresentante di categoria, da quelli che hanno il
carattere della promozione e sviluppo dell’attività di chimico. In quest’ultimo caso, anche se si hanno idee in materia, si deve sempre verificare collegialmente, ed in
tempi consoni, sia le strade percorribili che i tempi e le
metodologie da seguire. Un’altra considerazione merita
un ulteriore approfondimento; il raccordo con gli altri
Ordini Territoriali ed il Consiglio Nazionale dei Chimici.
È grazie a tale concorso che si sono potuti affinare negli
anni sia le tecniche di intervento che gli studi necessari
che hanno consentito il raggiungimento di non pochi
traguardi professionali in vari settori di competenza.
Sono certo che le nuove generazioni, forti dell’entusiasmo che li distingue, sapranno migliorare le posizioni
della categoria dei Chimici, tenendo nel giusto conto le
esperienze da noi tutti portate avanti prima di loro.
n. 5 set/ott 2009
DAL CNC
RIFORMA delle Professioni,
ovvero la Proposta dei Professionisti Italiani
A
breve si svolgeranno le audizioni parlamentari per
la proposta di legge di riforma delle professioni. A
tale scopo le professioni dell’area tecnica (PAT)
hanno concordato i principi che rappresentano l'orientamento comune delle categorie. Occorre precisare che sui
temi relativi alla riforma e a nuove richieste di costituzione
di Ordini professionali, sono presenti 28 richieste alla Camera dei deputati e 13 al Senato della Repubblica; tra gli
ultimi progetti vi è la “disciplina delle libere professioni“1,
ad opera dell’On. Siliquini, ed altro disegno di legge2 dell’On. Mantini.
La regolamentazione delle professioni dell’area tecnica
risale sostanzialmente ad oltre 80 anni fa. In questo periodo
sono mutate le modalità di esercizio della professione (si
pensi al riconoscimento dell’esercizio della professione in
forma societaria a seguito della Legge 109/1994) ed il contesto istituzionale (si pensi all’istituzione delle Regioni). Soprattutto sono venuti meno alcuni principi cardine
dell’esercizio professionale, quale in particolare l’inderogabilità dei minimi tariffari (Decreto “Bersani”). Le Professioni
dell’Area Tecnica (PAT) hanno elaborato un articolato di
legge che sarà messo a disposizione delle Commissioni Parlamentari, i cui punti salienti sono qui richiamati.
In primo luogo, secondo le professioni dell’area tecnica
non può sussistere alcun sistema “duale”, che veda convivere il sistema ordinistico con quello delle Libere Associazioni. A tutela della sicurezza della collettività, le prestazioni
del settore tecnico devono essere erogate esclusivamente
da professionisti in possesso di idonei titoli di studio, abilitati all’esercizio professionale previo superamento di esame
di Stato ed iscritti agli albi. Si consideri che requisiti simili
(anzi più stringenti) sono richiesti alle professioni intellettuali dell’area tecnica in paesi in cui i principi del libero mercato costituiscono le basi del vivere civile (Stati Uniti). Nella
stessa Gran Bretagna la regolamentazione delle professioni
intellettuali dell’area tecnica è affidata a Institutions riconosciute con Decreto reale, le cui regole di accesso sono
ben più stringenti (e corporative) di quelle attualmente applicate da Ordini e Collegi in Italia.
La riforma dovrà, dunque, riguardare esclusivamente le
“professioni intellettuali” intese come quelle aventi ad oggetto un’attività diretta al compimento di atti, di prestazioni
e di opere a favore di terzi e nel rispetto degli interessi generali, esercitate abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per le quali è richiesto un idoneo titolo
di studio, l’abilitazione conseguita attraverso il superamento dell’esame di Stato e l’iscrizione all’albo professionale.
Incidentalmente va ribadito che l’art. 26, 2° comma, del
D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, va interpretato nel senso
che alla predisposizione delle “piattaforme comuni” per le
n. 5 set/ott 2009
professioni dell’area tecnica partecipano e collaborano solo
gli Ordini e Collegi professionali.
Occorre vigilare inoltre affinché le valutazioni in corso
al CNEL sulle sigle di libere Associazioni non vengano surrettiziamente utilizzate come veri e propri riconoscimenti
statali, nonostante il chiarimento contrario del Ministero
della Giustizia.
Tecnicamente la Legge di riforma non potrebbe che configurarsi come una “legge quadro”. È certamente possibile,
infatti, addivenire alla individuazione di un quadro normativo di regolamentazione valevole per tutte le professioni
intellettuali o comunque per aree professionali omogenee.
Circa i rapporti fra legislatore statale e legislatori regionali
occorre ricordare che l’ambito di operatività di queste ultime è stato fortemente delimitato dapprima dal D.Lgs. n.
30/2006 e successivamente dalla Consulta che recentemente ha ribadito (Corte Constituz.- sentenza 29 ottobre
2009 n. 271) che nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di professioni rientra non solo la disciplina
relativa all’individuazione delle figure professionali, ma
anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli
necessari per l’esercizio delle professioni stesse. In quest’ottica, pertanto, non si pone il problema della individuazione
e definizione degli ambiti di intervento delle Regioni in materia.
Nell’ipotesi di legge quadro definita dalle professioni
tecniche ci si preoccupa, invece, dell’esercizio delle funzioni
amministrative connesse ai principi definiti dal legislatore
statale. Tali funzioni amministrative, al fine di garantirne
l’esercizio unitario nel territorio, sono assegnate alla titolarità degli Organismi competenti, ossia degli Ordini e Collegi. Non si ha quindi un processo di attuazione dei principi
fondamentali (di competenza delle Regioni), ma esclusivamente l’esercizio unitario al livello statale delle funzioni
amministrative connesse ai principi fondamentali della materia.
Tali funzioni amministrative, collegate ai predetti principi
statali, dovranno essere regolamentate attraverso gli “ordinamenti di categoria”. Uno dei punti nodali della riforma
deve essere, infatti, l’assegnazione di una potestà regolamentare ai Consigli nazionali degli Ordini e Collegi, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della
Costituzione.
In particolare, i Consigli nazionali delle categorie professionali organizzate in Ordini e Collegi, sentiti gli organismi territoriali, adottano, anche ai sensi dell’art. 118 della
Costituzione, con proprio regolamento, il nuovo ordinamento di categoria, nel rispetto delle indicazioni specifiche
contenute nella legge quadro. L’approvazione degli ordinamenti di categoria resta di competenza del Governo previa
emanazione di un regolamento (ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive
Il Chimico Italiano
Armando Zingales
Presidente del Consiglio
Nazionale dei Chimici.
1
2
DDL n. 503/2008.
DDL n. 2239/2009.
3
DAL CNC
modificazioni). Allo stesso Governo, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, resta il compito di
verificare la piena corrispondenza degli ordinamenti di categoria adottati dai Consigli nazionali con i principi della
legge quadro, nonché eventualmente modificare le parti
con essa incompatibili.
I principi sui quali si dovrebbe incentrare la legge di riforma delle professioni intellettuali dell’area tecnica sono,
quindi, a parere delle Professioni aderenti al PAT, i seguenti:
• Previsione dell’obbligo di svolgere un tirocinio, propedeutico all’esame di Stato, con riconoscimento del diritto
all’equo compenso dei tirocinanti. Il tirocinio deve essere
effettivo e garantire l’acquisizione dei fondamenti deontologici, teorici e pratici della professione al fine di
assicurarne il miglior esercizio. La durata del tirocinio
non può essere inferiore a un anno né sovrapponibile al
periodo scolastico-universitario; deve essere svolto sotto
la responsabilità di un professionista iscritto all’albo da
non meno di dieci anni;
• Finalizzazione dell’esame di Stato alla verifica delle conoscenze e delle competenze necessarie allo svolgimento della professione nonché dei profili etici e
deontologici attinenti. Almeno la metà dei componenti
delle commissioni giudicatrici, tra cui il presidente, dovrebbe appartenere all’Ordine territoriale della sede in
cui si svolge l’esame;
• Previsione dell’obbligo dell’aggiornamento professionale continuo degli iscritti agli Ordini e Collegi, anche
attraverso un sistema di crediti, con un monte ore annuale minimo obbligatorio predeterminato dal Consiglio
nazionale;
• Obbligatorietà in capo al professionista di una adeguata
copertura assicurativa per i rischi professionali a garanzia del committente;
• Obbligo di concordare preventivamente con il committente, previa formalizzazione in un disciplinare d’incarico, il prezzo della prestazione professionale, in
relazione ai contenuti, alle modalità e ai tempi prevedibili di esecuzione delle prestazioni, nonché delle tariffe
professionali;
• Definizione di standard minimi prestazionali richiesti per
l’esercizio della professione che siano idonei a salvaguardare la qualità della prestazione, la sicurezza e l’affidamento dei cittadini;
• Obbligo di garantire al professionista un compenso congruo, ai sensi dell’art. 2232 del Codice civile, in relazione
ai contenuti, alle modalità e ai tempi prevedibili di esecuzione della prestazione, nonché agli standard minimi
prestazionali determinati dall’Ordine professionale;
• Ripristino dell’inderogabilità dei minimi tariffari. Il compenso spettante per l’esecuzione della prestazione pro-
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Il Chimico Italiano
fessionale deve essere idoneo a garantire il rispetto degli
standard qualitativi definiti dall’ordinamento di categoria; le tariffe professionali individuano i compensi congrui. Le tariffe, previa istruttoria con i soggetti
interessati, sono approvate con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro competente
sul settore economico di riferimento, su proposta del
Consiglio nazionale. Esse costituiscono minimi inderogabili, sia per le prestazioni rese alle pubbliche amministrazioni che ai committenti privati;
• Consentire l’esercizio della professione in forma societaria secondo i tipi previsti dal codice civile e dalla legislazione vigente. Delega al Governo ad adottare un
decreto legislativo recante la disciplina delle società tra
professionisti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale decreto dovrebbe:
a) prevedere che l’incarico professionale conferito alla
società possa essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione
professionale richiesta, designati dal committente, e
stabilire che, in mancanza di tale designazione, il nominativo del socio debba essere previamente comunicato per iscritto al committente;
b) assicurare comunque l’individuazione certa del professionista autore della prestazione;
c) prevedere che i professionisti soci siano tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio Ordine
professionale;
d) istituzione di “elenchi speciali”, tenuti dagli Ordini
territoriali, nei quali devono obbligatoriamente essere iscritte le Società tra professionisti e, per la professione di ingegnere, le Società di ingegneria;
• Istituzione del Consiglio di disciplina, al quale è demandata la decisione sui procedimenti disciplinari avviati dal
Consiglio dell’Ordine territoriale. Esso ha competenza
regionale e sede presso il Comune capoluogo di Regione. Il Consiglio di disciplina è un organismo indipendente, composto da membri nominati, fra i propri
componenti, dai Consigli degli Ordini territoriali della
Regione;
• Istituzione, organizzazione, regolamentazione e riconoscimento delle Federazioni regionali degli Ordini territoriali. Gli Ordini territoriali non regionali si costituiscono
in associazione, denominata "Federazione regionale",
alla quale sono conferiti i compiti di rappresentanza
degli Ordini territoriali presso l’Amministrazione regionale. Resta demandato all’ordinamento di categoria stabilire le modalità di costituzione e funzionamento delle
Federazioni regionali.
n. 5 set/ott 2009
DAL CNC
Le 10 regole d’oro per l’HACCP
A
più di dieci anni dall’introduzione del sistema HACCP
in Europa e in Italia, alcuni operatori del settore sono
ancora scettici sulla sua necessità ed efficienza, soprattutto in relazione ai costi da sopportare. L’attualità però
ci racconta altro: sono sempre più frequenti le allerte sanitarie, i casi di sequestri di prodotti avariati immessi nel ciclo
produttivo, i cittadini vittime di tossinfezioni alimentari. Il
CNC è convinto che il futuro della sicurezza alimentare passi
per tutti gli operatori del settore, per le autorità competenti,
agli operatori, ai consulenti che aiutano le aziende e gli esercizi commerciali ad essere a norma e ha stilato un decalogo
per sottolineare i vantaggi del sistema HACCP.
1. LA SICUREZZA ALIMENTARE E DEL CONSUMATORE PASSA ATTRAVERSO L’AUTOCONTROLLO
(HACPP)
2. L’AUTOCONTROLLO È UNO STRUMENTO DI PREVENZIONE
3. L’AUTOCONTROLLO È UN MEZZO PER PRODURRE ALIMENTI QUALITATIVAMENTE MIGLIORI
4. UN EFFICACE SISTEMA DI AUTOCONTROLLO GARANTISCE TUTTE LE PARTI IN CAUSA (OPERATORI,
CONSUMATORI, AUTORITÀ COMPETENTE)
5. SOLO PROFESSIONISTI QUALIFICATI POSSONO ESSERE DI SUPPORTO PER LA PROGETTAZIONE
DI UN BUON SISTEMA DI AUTOCONTROLLO
6. LA FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE È INDISPENSABILE PER UNA SEMPRE PIÙ PUNTUALE
APPLICAZIONE DELL’AUTOCONTROLLO
7. LA CORRETTA APPLICAZIONE DELL’AUTOCONTROLLO PUÒ DIVENTARE UNA STRATEGIA
COMMERCIALE VINCENTE
8. UN BUON AUTOCONTROLLO EVITA SANZIONI IN CASO DI CONTROLLI UFFICIALI
9. L’AUTOCONTROLLO DEVE ESSERE APPLICATO A TUTTI
10. L’AUTORITÀ COMPETENTE PUÒ TROVARE IN OPERATORI CONSAPEVOLI DEGLI ALLEATI
PER LA SALUTE DEL CONSUMATORE
AVVISO IMPORTANTE AGLI ISCRITTI – CONTRIBUTO ANNUALE 2009
Si comunica che il PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO per l’ANNO 2009
è SCADUTO il 31 LUGLIO 2009
Per coloro che non avessero ricevuto l’avviso di pagamento, con il bollettino allegato,
è possibile effettuare il pagamento del contributo dovuto al Consiglio Nazionale
dei Chimici di Euro 70,00 (60,00 + 10,00 di sanzione per ritardato pagamento)
con le seguenti modalità:
1. Versamento in CC Postale compilando un bollettino in bianco: CCP n. 42064022 Consiglio Nazionale dei Chimici, Roma;
2. Pagamento con Carta di Credito VISA o MASTERCARD (Salvo Buon Fine) inviando
al Consiglio Nazionale dei Chimici, anche mediante fax, il modulo di addebito
disponibile on-line sul sito www.chimici.it;
3. Versamento o bonifico (anche telematico) sul CC del CNC presso la Banca Nazionale
del Lavoro, Agenzia Bissolati, via Bissolati, 2 - Roma:
IBAN: IT30 N010 0503 2000 0000 0048 431.
n. 5 set/ott 2009
Il Chimico Italiano
5
DAL CNC
Distinzione & Appartenenza
1
Il D.L. 185/2008, convertito dalla Legge 2/2009 ha
previsto che i professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con Legge dello
Stato devono comunicare
ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata o analogo indirizzo di
posta elettronica entro il
29 novembre 2009.
P
roseguendo nell’opera di promozione dell’immagine
della professione, il Consiglio Nazionale dei Chimici
ha ritenuto di dovere affiancare alle cravatte e foulard, anche un altro elemento idoneo ad affinare lo spirito
di appartenenza alla categoria.
A tale scopo sono stati realizzati dei distintivi con il caratteristico Logo in acciaio con smalto blu che potranno essere richiesti e ritirati gratuitamente presso la Sede
dell’Ordine territoriale di appartenenza, previa richiesta al
Consiglio o comunicazione della propria casella di posta
elettronica certificata (PEC)1. Gli stessi distintivi sono stati
prodotti anche in oro 750‰, nelle versioni “per uomo”
e “per donna”, e possono essere acquistati al prezzo di
€ 60,00 (IVA e spese di spedizione compresa) per una spilla
singola ed € 110,00 per due spille, rivolgendosi direttamente a:
STUDIO SPORT VALENTI DI ANDREA VALENTI
tel 0521.941912 • fax 0521.942104
info@valentipremi.it
Cravette e Foulards: in verde, rosso e blu
Spille: in oro giallo e in acciaio e smalto blu. Dimensioni reali: larghezza 16 mm circa
6
Il Chimico Italiano
n. 5 set/ott 2009
DAL CNC
Azioni positive di conciliazione:
proposta di sostegno alla maternità
per le libere professioniste
L
a conciliazione fra la vita lavorativa, quella familiare
e privata è uno degli aspetti più problematici che le
donne, in particolare lavoratrici autonome, si trovano
ad affrontare qualora si ritrovino in maternità, senza per
questo dovere sacrificare il proprio reddito, le prospettive
di carriera o l’emarginazione dal mercato del lavoro.
In tale ottica la CPO-CNC, nell’ambito delle possibili politiche di conciliazione, ha cercato di proporre azioni positive a sostegno della maternità per le libere professioniste;
tale esigenza era emersa tra l’altro anche dalla analisi dei
questionari divulgati alle iscritte nel corso dell’anno precedente ed i cui esiti sono stati diffusi tramite la rivista (ANNO
XIX n. 4-2008).
Al momento attuale infatti la professionista che affronta
la maternità spesso in età non più giovanissima, non è per
niente tutelata nel caso insorgano complicazioni più o
meno gravi, sia alla madre che al bambino, nel decorso
della gravidanza o dopo, senza tener conto del fatto che lo
stesso stato di gravidanza è, comunque, un periodo di criticità che rende più difficoltoso affrontare la fatica di una
frenetica attività lavorativa.
Tali argomenti, oltre ad essere fonte di grande dibattito,
sono oggetto anche di proposte legislative che tendono,
sempre più, verso politiche di conciliazione della vita lavorativa e familiare.
La stessa Unione Europea ha infatti allo studio la modifica di sue direttive europee riguardanti il congedo di maternità e la tutela delle lavoratrici autonome.
La prima azione riguarda la revisione della direttiva
92/85/CE del 1992 sul congedo maternità che verrebbe portato da 14 a 18 settimane con retribuzione al 100% e maggiore flessibilità per quanto attiene l’utilizzo della parte non
obbligatoria del congedo.
Sono inoltre previste misure più vincolanti contro i licenziamenti e per il diritto a reintegrare la lavoratrice nel
medesimo posto di lavoro o in un posto equivalente dopo
la fine del congedo per maternità.
Per quanto riguarda le lavoratrici autonome godranno
degli stessi diritti di accesso al congedo maternità delle lavoratrici dipendenti ma su base volontaria, in sostituzione
della direttiva 86/613/CE.
Secondo la Commissione Europea le proposte per migliorare le disposizioni relative al congedo di maternità aiuteranno le donne a conciliare l’attività professionale e la
vita familiare migliorando la loro qualità della vita e quella
delle loro famiglie. Le proposte dovrebbero inoltre stimolare
n. 5 set/ott 2009
Piera Casale1
Francesca Intravaia1
Gabriella Mortera1
Clelia Scarano1
Raffaella Valenti1
la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e aiutarle ad affrontare la sfida rappresentata dall’invecchiamento della popolazione: in effetti nei Paesi in cui vi è un
maggior numero di donne occupate si registrano anche i
tassi di natalità più elevati.
Attualmente in Italia la normativa di riferimento, in recepimento di direttive comunitarie, è la legge quadro 8
marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” (G.U.R.I.
13/03/2000, n. 60). La legge, attraverso i successivi provvedimenti attuativi quali il D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e
successive modifiche ed integrazioni, promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante ad esempio la istituzione dei congedi dei
genitori, l’estensione dei congedi per la formazione, il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la
promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
Mentre per le donne dipendenti tali misure, magari perfettibili, permettono di affrontare con una certa serenità sia
il periodo della gravidanza che quello successivo al parto,
per la professionista si pongono altri ordini di problemi, in
termini ad esempio di possibile perdita di clientela.
Per quanto riguarda le agevolazioni economiche la
stessa legge 53/2000 prevede, all’art. 9, la attribuzione annuale di una quota del fondo delle politiche per la famiglia
al finanziamento di azioni positive per la conciliazione dei
tempi di vita e lavoro.
La disponibilità dei fondi viene definita di anno in anno
con le leggi finanziarie e l’erogazione materiale delle risorse
avviene tramite selezione a seguito della emanazione di
appositi bandi annuali.
Le azioni ammissibili devono essere innovative, concrete
ed efficaci e possono riguardare ad esempio la flessibilità
di orario e di agevolazione del lavoro, programmi di formazione per lavoratori al rientro da un periodo di congedo per
finalità di conciliazione ovvero sostituzione del titolare
d’impresa o del lavoratore autonomo con altro titolare
d’impresa o lavoratore autonomo tramite accordo sindacale
e intesa datoriale che nel caso dei liberi professionisti può
essere stipulata con il Consiglio dell’Ordine di riferimento.
La Cassa di Previdenza stabilisce un contributo, per i
due mesi prima ed i tre dopo il parto, calcolato in base all’imponibile dichiarato per l’attività professionale svolta
due anni prima della richiesta di sovvenzione e determinato
Il Chimico Italiano
1
Componenti del Comitato
Pari Opportunità del CNC.
7
DAL CNC
in misura pari all’80% di 5/12 del reddito professionale
netto prodotto ai fini IRPEF nel secondo anno antecedente
l’evento.
Non sono previste altre forme di sostegno
Le diversità tra lavoro autonomo e lavoro subordinato
sono state ravvisate dalla Suprema Corte in più sentenze,
tutte conformi, nelle quali si riconosce, per le professioniste,
la non obbligatorietà di astensione dal lavoro nel periodo
immediatamente precedente e successivo al parto riconoscendo che il lavoro della professionista non si può allineare
a quello di una dipendente.
La peculiarità dell’attività lavorativa della libera professionista richiede un approccio completamente diverso, in
quanto ella ha impegnato tempo e fatica per ritagliarsi una
nicchia di lavoro, costruire un rapporto fiduciario con i
clienti, continuare ad aggiornarsi per acquisire quel valore
aggiunto che rende il consulente in grado di analizzare e
risolvere, o far risolvere, i problemi delle aziende.
Un fermo prolungato, o una diminuita capacità lavorativa si tradurrebbe, non solo in mancato guadagno ma, cosa
ben più grave per un professionista, tanto più se giovane
ed all’inizio del suo investimento nella libera professione,
nel rischio di perdere almeno parte della clientela faticosamente guadagnata fino a giungere all’estrema conseguenza dell’abbandono della libera professione.
L’eventuale aumento dell’assegno di maternità non permetterebbe da solo di affrontare più serenamente queste
problematiche.
Pertanto, considerato che ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.
23-10-2007 “Principi fondamentali delle professioni intellettuali“ nel rispetto dell’autonomia privata, gli Enti previdenziali conformano le proprie funzioni allo scopo di
soddisfare tutte le moderne esigenze di previdenza e assi-
stenza, la Commissione per le Pari Opportunità ha ritenuto
di proporre, per il tramite del CNC, all’Ente di Previdenza,
un aiuto sostanziale nel periodo della maternità attraverso
l’affiancamento della libera professionista con un collaboratore o stagista, laureato ed iscritto allo stesso
Ordine della richiedente.
L’Ente di Previdenza, oltre al contributo di maternità, assumerebbe quindi a proprio carico, sotto forma di borsa di
studio o collaborazione a progetto, l’emolumento da corrispondere al collaboratore per il numero di mesi richiesti,
purchè formalmente motivati.
Un intervento di questo tipo si configura, proiettandolo
nel futuro, come una sorta di prestito a lunga scadenza in
quanto, sostenendo l’attività professionale della libera professionista nel momento critico della maternità, le si permette di superare difficoltà che possono, altrimenti, rivelarsi
insormontabili.
Con il sostegno dell’Ente di Previdenza potrà proteggere il
suo lavoro nel momento di crisi per poi incrementarlo quando
potrà dedicarvi nuovamente tutte le sue energie ed entusiasmo
e, di conseguenza, incrementare i suoi guadagni e, proporzionalmente, i contributi versati alla Cassa di Previdenza.
Inoltre, poiché nei compiti istituzionali degli Ordini è
compresa l’attività di formazione verso gli iscritti, l’affiancamento della professionista nella sua attività si configura
per un giovane laureato del suo stesso Ordine come un periodo di crescita professionale e di preparazione all’esercizio
della professione.
La proposta di cui sopra, discussa nel corso dell’incontro
tra la CPO-CNC e le referenti territoriali svoltosi a Milano
lo scorso 18 settembre, è stata approvata dal CNC e trasmessa per le determinazioni conseguenti all’Ente di Previdenza, EPAP.
ULTIMA OR A
- P.E.C.
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POSTA ELE
Ricordiamo a tutti gli iscritti che il D.L. 28 novembre 2008, n. 185, c.d.
“anti-crisi”, prevede tra le altre novità finalizzate alla riduzione dei costi
amministrativi, l’obbligo per i Professionisti di dotarsi di un indirizzo
di posta elettronica certificata, la c.d. PEC, entro un anno dall’entrata
in vigore del decreto.
8
Il Chimico Italiano
n. 5 set/ott 2009
DAI CONSIGLIERI
Il Consulente Tecnico d’Ufficio
A
differenza di altre categorie professionali i Chimici
sono poco presenti negli Albi dei Consulenti Tecnici
d’Ufficio (C.T.U.), costituiti presso tutte le sedi di
Tribunale, nei quali sono iscritti i professionisti che ne abbiano fatto domanda, suddivisi nelle rispettive categorie
(per es. architetti, biologi, agronomi, ingegneri, chimici,
ecc.).
Presso tutte le sedi dei Tribunale si tengono periodicamente le riunioni delle Commissioni territoriali per l’aggiornamento degli Albi e l’iscrizione dei nuovi nominativi. Tali
Commissioni sono composte dai presidenti degli Ordini e
Collegi territoriali, invitati se tra le domande presentate figurano quelle di iscritti nei singoli Albi professionali. Le domande dei Chimici sono di solito 1 – 2, contro le decine o
adddirittura centinaia di quelle di altre categorie. È vero che
esiste una forte sproporzione tra gli iscritti al nostro Ordine
e quelli di altre professioni, ma se vogliamo dare visibilità
alle nostre attività, anche la consulenza d’ufficio può essere
un’opportunità non trascurabile. L’iscrizione all’Albo del Tribunale è aperta sia ai liberi professionisti, sia ai collaboratori dipendenti di aziende pubbliche e private, iscritti
all’Albo Professionale territoriale dei Chimici.
CHI È IL C.T.U.
Il C.T.U. svolge la funzione di ausiliario del Giudice nella
gestione tecnica dei procedimenti in ambito civile e penale
su particolari cognizioni tecnico-scientifiche riguardanti
temi giudiziari di tipo amministrativo, risarcimenti o stime
di danni, ecc. A titolo di esempio si possono ricordare alcune attività connesse alla nostra professione quali: danni
estetici e strutturali su beni artistici, danni all’ambiente, accertamenti in materia di rifiuti, acque reflue, emissioni in
atmosfera, danni aziendali impiantistici e produttivi, prove
di laboratorio, accertamenti su materiali per l’edilizia, accertamenti strutturali ed operativi sull’impiantistica industriale e così via. Il C.T.U. lavora in stretto rapporto fiduciario
con il Giudice rispettando precise competenze, definite dal
Codice Civile. Egli risponde in maniera puntuale e precisa
ai quesiti formulati dal Giudice nell’udienza con la quale
gli è stato conferito l’incarico. Nell’assolvere il proprio compito il C.T.U. deve chiarire al Giudice quegli elementi necessari perchè questi possa giungere ad una decisione, dovrà
quindi presentare una documentazione completa che descriva sinteticamente il lavoro svolto, il materiale raccolto
e le conclusioni tecniche che ha tratto, esposte con chiarezza e, pur nel rispetto del linguaggio tecnico, comprensibili anche da chi non sia specialista in materia.
CHI NOMINA I C.T.U.
I Giudici, secondo le esigenze del caso, scelgono tra i
nominativi degli esperti iscritti nell’Albo del Tribunale. È im-
n. 5 set/ott 2009
Antonio De Pace1
portante ricordare le recenti disposizioni della legge 69/09
(disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, nonchè in materia di processo civile art.
46 commi 4, 5 e art. 52, comma 1 – riportati alla fine di
questo articolo). La legge ha modificato le norme del Codice
Civile riguardanti le modalità di designazione dei C.T.U. inserendo misure intese a garantire un’equa distribuzione tra
gli iscritti all’Albo del Tribunale.
Sulla base di queste disposizioni il giudice deve affidare
la funzione di C.T.U. ai soggetti iscritti nell’Albo del Tribunale nella cui circoscrizione egli ha sede. Trattandosi però
di un rapporto fiduciario, qualora intenda designare consulenti iscritti negli Albi di altri Tribunali o non iscritti in alcun
Tribunale, dovrà interpellare il Presidente del proprio Tribunale e motivare le ragioni che hanno orientato la sua scelta.
1
antonio.depace@chimici.it
libero professionista –
membro del Consiglio Nazionale dei Chimici.
Art. 46 legge 69/09
4. - Il primo comma dell’art. 191 del Codice Civile è sostituito dal seguente:
“Nei casi previsti dall’art. 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’art. 183, settimo comma, o
con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve
comparire”
5. - “La relazione deve essere trasmessa dal consulente
alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’art. 193. Con la medesima
ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla
relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza,
entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la
relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione delle stesse”.
Art. 52 legge 69/09 (Modifiche alla disposizione per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n° 1368).
Al primo comma dell’art. 23 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n° 1368, di seguito
denominate “disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “in
modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli
affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a
mezzo di strumenti informatici”.
Il Chimico Italiano
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DAGLI ORDINI
Ferrara: RemTech, salone dedicato
alla riqualificazione del territorio
S
i è svolto a Ferrara nei giorni 23-24-25 settembre
RemTech “quando la bonifica dei siti contaminati diventa un affare”.
«Speriamo che la terza edizione di RemTech abbia lo
stesso successo del film “L’era glaciale 3”, che sta sbancando i botteghini». Si è aperto con una battuta di Daniele
Cazzuffi, coordinatore del comitato scientifico e di indirizzo,
il terzo salone sulle bonifiche dei siti contaminati e sulla riqualificazione dei territori, ospitato alla fiera di Ferrara.
«Nonostante la crisi - ha sottolineato Nicola Zanardi,
presidente di Ferrara Fiere Congressi - questa edizione di
RemTech ha visto crescere la vendita degli spazi espositivi
del 50%». Gli stand allestiti per la manifestazione sono
stati più di 100 ed hanno ospitato alcune delle più importanti realtà provenienti dai settori della caratterizzazione,
monitoraggio, bonifica, demolizioni, dragaggi, consulenza,
gestione dei rifiuti e riqualificazione. Nella sessione congressuale, si sono invece dibattute una decina di tematiche.
Fittissima l’agenda degli incontri bilaterali con i delegati
stranieri, che avevavo lo scopo di puntare all’apertura di
nuovi mercati (www.remtechexpo.com).
Anche nel settore della bonifica e della riqualificazione,
si deve cercare di costruire un ponte tra ricerca e impresa,
che ci metta al riparo dalla concorrenza. In Italia i siti contaminati di interesse nazionale sono più di 50, ma considerando i siti inquinati di competenza regionale, il numero
aumenta fino a 15.000. Con RemTech Expo si è cercato di
sviluppare un momento di dialogo, di confronto e di crescita, durante il quale operatori, enti di controllo e autorità
hanno avuto l’opportunità di confrontarsi.
Una novità di quest’anno è stato il concorso per la premiazione di sei tesi di laurea in una lotta serrata tra circa
25 validi lavori.
La mattinata di apertura ha visto la consegna dei riconoscimenti alle migliori tesi di laurea, premi sponsorizzati
da ANDIS, Federchimica, Unione Petrolifera, Assoreca, Consiglio Nazionale Chimici e Federambiente.
Un premio di 1.000 € è stato assegnato alla Dott. Michela Menatti (Politecnico di Milano) con il contributo del
Consiglio Nazionale dei Chimici. La foto vede il momento
della consegna dell’attestato da parte del Presidente Prof.
Armando Zingales.
Il giorno 24, nell’ambito delle iniziative dell’evento, è
stato organizzato da LyondellBasell un tour all’interno del
petrolchimico di Ferrara con visita agli impianti pilota ed
industriali. La visita con circa 25 persone tra cui alcuni Consiglieri (foto 2), ha fatto una lunga sosta presso le strutture
del laboratorio Quality Controls del Centro Ricerche G.
Natta.
Infine venerdì 25, giorno di chiusura dell’evento è stato
offerto un cocktail da parte dell’Ordine dei Chimici di Ferrara, a cui hanno volentieri partecipato alcuni Consiglieri
per una pausa della faticosa giornata di lavoro (foto 3).
Appuntamento a RemTech 2010 per la quarta edizione!
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Il Chimico Italiano
n. 5 set/ott 2009
DAGLI ORDINI
XIV Congresso degli Ordini dei Chimici d’Italia
“Sicurezza alimentare, qualità della vita e sostenibilità.
Il ruolo della chimica e del Chimico”
Presentazione – Sintesi degli interventi & conclusioni
I
l 17 e 18 settembre 2009 l’Ordine Interprovinciale dei
Chimici della Lombardia ha organizzato, in collaborazione con il CNC, il XIV CONGRESSO NAZIONALE DEI
CHIMICI. Un evento fortemente voluto dove la volontà era
esclusivamente quella di fare emergere a gran voce, non
solo ai chimici, ma a tutta la società, al sistema in cui viviamo e operiamo che “i Chimici esistono e sono vivi”. Le
motivazioni del Congresso, come anticipato in diverse sedi
e all’apertura del Congresso stesso, è doveroso ribadirle
oltre che ricordarle:
- contribuire per fare riemergere la figura del Chimico che,
purtroppo, per motivi diversi è sempre meno considerata
e quindi meno ricercata,
- stimolare all’interno della categoria una reattività e una
sensibilizzazione in grado di scuotere dal torpore e dall’indifferenza che caratterizzano il comportamento dei
Chimici, indistintamente dal loro ruolo e dal loro tipo di
rapporto professionale,
- richiamare alla deontologia e al recupero di una capacità
autocritica, strumenti alternativi alla continua e improduttiva strategia del confronto nelle aule dei tribunali.
La partecipazione è stata molto positiva, e questo giudizio lo si riscontra dal numero dei partecipanti (circa 270),
dalla presenza di figure istituzionali, dal riscontro avuto a
n. 5 set/ott 2009
livello dei media. Ritengo di soddisfare alla richiesta della
redazione de Il Chimico Italiano, a cui anticipatamente
vanno i miei più sentiti ringraziamenti, di scrivere un report
sul Congresso, riportando una succinta sintesi degli interventi dei relatori.
Emiliano Miriani*
* Presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici
della Lombardia.
APERTURA DEL CONGRESSO 17 SETTEMBRE 2009
A. Zingales (Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici - C.N.C.) dopo i saluti di rito del Consiglio Nazionale
dei Chimici, ha introdotto la necessità dei controlli nella filiera dal campo agli alimenti evidenziando il ruolo del Professionista Chimico per la salvaguardia della salute della
collettività. Mi permetto di evidenziare il forte richiamo che
il nostro Presidente, con un palcoscenico variegato e con
grande senso autocritico, ha rivolto ai Chimici richiamandoli
al rispetto del proprio codice deontologico, in un momento
di vita dove certi valori di fondo sono scemati e tutto giustifica tutto, ad avere il coraggio della trasparenza ovvero
a proporsi e offrire quello che la società e il cittadino invocano: trasparenza, professionalità, onestà.
E. Miriani (Presidente dell’Ordine Interprovinciale dei
Chimici della Lombardia) nel presentare il XIV Congresso
dei Chimici ha sottolineato che il palcoscenico sono i citta-
Il Chimico Italiano
11
DAGLI ORDINI
dini, ai quali si devono dare garanzie di qualità. Ha precisato che il Congresso è in linea con l’Expo 2015 che si terrà
a Milano ma coinvolgerà tutto il nostro Paese. Ha evidenziato che il Congresso ha come obiettivo il confronto con i
temi dello sviluppo sostenibile, quello di individuare gli strumenti di controllo per la migliore qualità dell’acqua e del
cibo, quello di diffondere la cultura della qualità e della sostenibilità, ed, infine, precisare il ruolo del Chimico ed il suo
contributo alla richiesta alimentare di sfamare un miliardo
di persone che soffrono la fame.
E. Di Tullio (Nomisma) ha evidenziato la disponibilità
alimentare in relazione ai bisogni ed alla crescita della popolazione mondiale, il primato europeo nella trasformazione alimentare, la revisione dell’utilizzo degli agrofarmaci
ed il ruolo del Chimico nello sviluppo degli stessi.
A. Finizio (Univ. Milano Bicocca) ha messo in luce il
ruolo dell’agricoltura quale produttore di alimenti, il sistema agricoltura & demografia, gli agroecosistemi, la relazione fra agricoltura, chimica ed ambiente con
l’evidenziazione dell’ecosistema quale elevata biodiversità
e dell’agricoltura come biodiversità ridotta. Ha infine rappresentato il ruolo degli agricoltori, l’intervento degli agronomi e degli ecologi, oltre che dei chimici e degli enti locali.
F. Ossola (Ersaf) ha esordito affermando che il territorio
italiano è un giardino fiorito di uve, frutta varia, verdure,
ecc. interrotto da colline. Ha rappresentato lo sviluppo sostenibile con il fattivo contributo di scienza, saperi, politica,
società e singoli cittadini, argomentando sul contributo che
ognuno è tenuto ad apportare per un migliore sviluppo
delle risorse alimentari.
L. Musmeci (ISS) l’intervento ha sottolineato le procedure dell’Istituto Superiore Sanità per la valutazione e il rischio sanitario connesso ai suoli agricoli contaminati
12
Il Chimico Italiano
nonché la scelta che tende a privilegiare i dati analitici rispetto a quelli modellistici.
S. Borrello (Min. Salute) relazionando su alimenti e salute, ha evidenziato il rischio legato all’uso fraudolento
della melamina in sostituzione di prodotti proteici riferendo
al tempo stesso di un’indagine il cui risultato ha portato a
controllare 25.000 campioni dei quali solo 63 sono risultati
irregolari.
T. Maggione (Univ. Agraria Milano) ha sottolineato
quanto le fasi di miglioramento quali-quantitativo nelle
produzioni agricole sono anche legate all’uso del DDT, sviluppando il discorso sino alle nuove tecnologie – ogm comprese - che hanno sommato la popolazione mondiale
decuplicando la produzione agroalimentare.
P. Belgi (Nas) l’intervento è stato tutto teso a comunicare ai presenti i risultati dell’impegno preventivo e repressivo del Nucleo Anti-sofisticazioni dei Carabinieri nella lotta
alle frodi e truffe nel settore degli alimenti.
Fedeli al motto “salus populi suprema lex” i casi evidenziati hanno espresso situazioni che hanno portato alla
scoperta e denuncia di numerose situazioni legate al malaffare nel settore.
F. Cotana (Univ. Perugia) ha ricordato che la disponibilità
di biomasse in Italia è di circa 68 milioni di tonnellate di biomasse agroforestali e 132 milioni di tonnellate di reflui zootecnici, equivalenti a circa 20 Mtep in termini di mancato
consumo di combustibili fossili; tali quantità sono potenzialmente sufficienti a coprire circa il 20% del fabbisogno nazionale di energia elettrica, oppure oltre il 30% dei consumi
nazionali di carburanti fossili. Le potenzialità si trasformano
in disponibilità attraverso la creazione di distretti energetici,
infrastrutture energetiche e impianti di trasformazione. Sono
di particolare interesse i processi di “chimica verde”.
n. 5 set/ott 2009
DAGLI ORDINI
Federchimica oltre ad essere presente con illustri rappresentanti sia al tavolo dei relatori, Dott. Martino Verga,
sia tra il pubblico, ha proiettato il video “Chimica oltre il
luogo comune” che incorpora un grande senso autocritico
sul passato ma riferisce anche del grande sforzo, investimenti fatti, prodotto dalle aziende chimiche per vivere un
presente, e garantire un futuro, in sicurezza e nel rispetto
dell’ambiente.
Tavola rotonda “La Sostenibilità”. Si può affermare
che questa tavola rotonda è stato l’elemento che ha voluto
sintetizzare la volontà degli organizzatori ovvero proporre
un Congresso dove i chimici dovevano mettersi a confronto,
oltre che con altre professionalità, anche con diverse
espressioni della società e degli eventi che la vedono coinvolta. Ecco allora giustificata e motivata la presenza di rappresentanti di Expo 2015, Federchimica, Coldiretti,
Consumatori, Chimici, Istituto internazionale di qualità.
Alla ripresa dei lavori del 18 settembre, il Presidente del
C.N.C. Zingales ha introdotto il tema della sicurezza alimentare
legata alla qualità della vita ed alla sostenibilità stessa, evidenziando l’importanza e la insostituibilità del ruolo del Chimico.
Sono quindi seguite due sessioni, la prima (R. BramaniAraldi) legata all’uso degli additivi - coloranti alimentari, alle problematiche legate all’industria di trasformazione (L.
Bolzoni) ed a quelle dei materiali (G. Merlante), mentre nella
seconda sono state sviluppate le problematiche legate ai controlli sugli alimenti (M. Melissano), alla qualità del suolo e
qualità alimentare (L. Campanella) nonché alla sicurezza
delle acque destinate al consumo umano (M. Ottaviani).
Di rilievo l’intervento del Presidente L. Campanella (SCI
– Univ. La Sapienza-Roma) che ha più volte sottolineato gli
aspetti legati alla produzione qualitativa del settore agroalimentare connesso all’opera del chimico.
A. Ribezzo (CNC-Roma) Nell’evidenziare le motivazioni
che lo hanno portato a scrivere il libro “Chimici, quando la
scienza si fa professione”, nonché il target a cui lo stesso è
rivolto, ha sottolineato che nel testo viene sviluppata sia la
necessità di agire nell’esercizio della professione secondo
l’etica, sia la funzione formativa delle nuove generazioni di
Chimici. Nella presentazione del volume l’autore ha evidenziato quanta parte abbiano avuto nella sua vita la passione
e l’amore per la professione di chimico sottolineando che i
problemi posti negli anni dai colleghi lo hanno portato a
condividerne le aspettative, contribuire alla loro soluzione
e crescere come chimico.
n. 5 set/ott 2009
S. Facchetti (CNC-Roma) nel suo intervento il collega
ha portato all’attenzione dei presenti l’attività professionale
effettuata a livello europeo nonché l’importanza del titolo
di European Chemist.
Degni di menzione i lavori presentati da alcuni colleghi
come quelli sulla rintracciabilità (F. D’Annunzio) degli indicatori energetici e di impatto ambientale ai fini di una
corretta valutazione dei biocombustibili (G. Migliavacca)
e dell’importanza legata alla certificazione delle analisi effettuate ed ai metodi di riferimento adottati (F. Intravia).
Le conclusioni del Congresso sono state tratte dal Presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia, E. Miriani.
È stato sottolineato l’apprezzamento per il concetto di
multidisciplinarietà dato al Congresso, inoltre la presenza
e la partecipazione di Expo 2015 e Federchimica sono state
lette come volontà per l’inizio di un cammino più coinvolgente tra le parti. Il chimico deve fare della deontologia
professionale non solo un tesoro ma un obbiettivo, e questo
concetto deve essere vissuto a tutti i livelli e fatto percepire
all’esterno. Si ritiene che tutti gli Ordini territoriali, oltre che
a livello di CNC, devono investire su questo principio: anche
da qui ripartono la ripresa e il recupero di credibilità.
Quanto a obbiettivi da perseguire e argomenti su cui lavorare sono stati proposti i seguenti:
• si evidenzia la necessità di un approccio diverso nei confronti dell’ambiente tenendo conto dei suoi aspetti sociali, economici e culturali,
• il C.N.C. si senta sempre più impegnato a far sì che il
chimico sia riconosciuto idoneo per svolgere nuove funzioni che normative o mercato richiedono,
• valuti il C.N.C. se possono essere trovati riferimenti normativi che obblighino, e quindi amplino, tutti i soggetti
che svolgono la funzione di chimico, al di là che il rapporto sia subordinato o meno, a essere iscritti all’Ordine,
• viene chiesto un maggior coinvolgimento degli Ordini
territoriali nell’approccio a tematiche specifiche. Inoltre
vengono sollecitate una maggiore efficienza e produttività, rispetto agli obbiettivi posti all’O.d.G., negli incontri Ordini territoriali - Consiglio Nazionale dei
Chimici.
Gli atti del convegno sono pubblicati sul sito www.chimicilombardia.it.
Il Chimico Italiano
13
DAGLI ISCRITTI
Gianfranco Scano
Centenario della S.C.I. - Professione Chimico
CAGLIARI - 2 Ottobre 2009
L
a chimica sta attraversando a livello globale, ma più
in particolare nel nostro Paese, un momento di crisi di
immagine in tutti i suoi settori, a partire dalla scuola
per finire con l’industria.
Già alla fine degli anni ‘80 Giorgio Nebbia sulla rivista
Airone diceva: Chimica è una parolaccia? Si direbbe di sì a
giudicare dalle reazioni della pubblica opinione che associa
i pesticidi chimici all’inquinamento delle acque, gli additivi
chimici alla contaminazione dei cibi, le industrie chimiche
agli incidenti.
Il problema maggiore è legato alla concezione della chimica nella cultura del nostro Paese. Infatti, ancor più delle
altre scienze dure, la matematica e la fisica, non si riesce a
vedere la chimica come elemento caratterizzante e fondamentale del sapere, da cui è noto discende lo sviluppo di
un Paese moderno. Anche tra gli studenti, generalmente, si
pensa che non vi sia correlazione tra la chimica che si studia
a scuola e all’università e la chimica che è presente in tutto
ciò che ci circonda, nella vita di tutti i giorni.
Nel 2007, il Vice-Presidente del CNC dott. chim. Franco
Tau parlando della professione del chimico diceva: “Parlare
di chimica ai chimici può sembrare futile e banale. Invece
ogni volta che si affronta l’argomento in modo sistematico
ed approfondito, ci si accorge che anche NOI chimici non
sempre abbiamo idee chiare sulla chimica e soprattutto sul
MODO DI FARE LA CHIMICA DA PARTE DEI CHIMICI”.
Sicuramente ha contribuito a determinare questa situazione una scarsa comunicazione da parte nostra. Non si è
fatto capire a sufficienza, ai non addetti ai lavori, a chi ci
guida e ci governa, che qualunque progresso in tutti i settori
tecnologici e produttivi, da quello riguardante la salute a
quello aerospaziale o informatico - tanto per citarne alcuni
- non ci sarebbe stato senza il grande apporto della chimica. Così come non contribuisce a sanare questa situazione, il dualismo che c’è tra la ricerca di base e la ricerca
applicata e l’apparente mancanza di legame tra il mondo
accademico e quello produttivo, con il primo che vede la ricerca chimica come fine a se stessa, autoreferenziale e
snob, scevra da qualunque necessità di dialogo con il secondo e il mondo produttivo che ritiene di non trovare risposte utili ai propri fabbisogni nel mondo accademico e
vede quest’ultimo come un qualcosa di lontano dal loro
mondo e dalle loro necessità e, sostanzialmente, inutile.
In questo periodo di forte crisi e instabilità economica e
lavorativa, nel quale spesso i giovani riescono a trovare solo
occupazioni precarie, l’attività libero-professionale rappresenta uno sbocco interessante per i neolaureati, i quali però
provengono dai corsi di studio con una formazione insufficiente ad affrontare le richieste dell’utenza imprenditoriale
e del mondo lavorativo. Spesso si iscrivono all’Ordine senza
sapere quali sono tutte le competenze del chimico e che la
formazione di base ricevuta all’Università può invece consentire di accedere ad un ampio spettro di possibilità lavorative.
I chimici che svolgono l’attività professionale si trovano
a dover interagire tra le due realtà, quella accademica e
quella produttiva, affrontando i problemi di tutti i giorni
con la consapevolezza del loro ruolo, basato si, su quanto
appreso nel loro percorso di formazione, ma anche su
quanto appreso dall’esperienza e dal contatto con la realtà
imprenditoriale. La loro attività, svolta in modo capillare sul
territorio, riveste quindi un ruolo non secondario nella divulgazione della cultura chimica, per giunta in eterna competizione con chi, quella cultura, l’ha solo sfiorata.
La riforma dei percorsi di laurea ha, tra l’altro, portato
negli Ordini professionali grossi stravolgimenti quali la creazione di sezioni, la modifica degli esami di Stato, l’ingresso
di laureati provenienti da nuovi corsi di laurea. Ha creato
soprattutto allarme tra i professionisti in possesso della laurea secondo il vecchio ordinamento, spinti dalla necessità
di dover competere con i professionisti più giovani delle
lauree triennali.
Su questo aspetto nel 2001 Sandro Torroni, Coordinatore
della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Consigli di
Corso di Laurea in Chimica in una nota dal titolo “Chimica
da rottamare”, in modo lungimirante scriveva: “Lo schema
TAB. 1 - CLASSI DI LAUREA CHE CONSENTONO L’ACCESSO ALL’ORDINE DEI CHIMICI
ALBO SEZIONE A – CHIMICO
LAUREA SPECIALISTICA
ALBO SEZIONE B – CHIMICO JUNIOR
LAUREA
LM – 54 SCIENZE CHIMICHE
(IN PRECEDENZA DENOMINATA CLASSE 62/S)
L – 27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
(IN PRECEDENZA DENOMINATA CLASSE 21)
LM – 71 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE
(IN PRECEDENZA DENOMINATA CLASSE 81/S)
L – 29 SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE
(IN PRECEDENZA DENOMINATA CLASSE 24)
LM – 13 FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE
(IN PRECEDENZA DENOMINATA CLASSE 14/S)
14
Il Chimico Italiano
n. 5 set/ott 2009
DAGLI ISCRITTI
di regolamento riguardante le ‘Modifiche e integrazioni
della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di
Stato e delle relative prove delle professioni regolamentate’
approvato il 4 aprile è l’ultimo atto di una strategia volta
alla demolizione della chimica, anche nel settore della formazione. Stiamo assistendo ad un ridimensionamento dell’insegnamento della chimica non solo nella scuola media
inferiore e superiore, ma anche in tanti ‘nuovi’ corsi di laurea dell’area scientifica e scientifico-tecnologica. Molti ritengono che ci siano discipline più importanti e che la
chimica possa essere ‘sacrificata’”.
All’Università, oggetto di profonde riforme e aggiustamenti, a cavallo queste tra la necessità di dare risposte utili
agli utenti/studenti e quella di allinearsi ai percorsi universitari europei, non si chiede di stravolgere la sua funzione.
Essa è deputata a dare gli strumenti di base della formazione superiore e soprattutto di metodo. Non si può pretendere che dia risposte puntuali a tutte le esigenze che
emergono dal mondo produttivo, ma non si può prescindere
dal fatto che essa riveste un ruolo centrale nella formazione.
L’applicazione del DM 270/04, il regolamento che detta
disposizioni concernenti i criteri generali per l’ordinamento
degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di
studio rilasciati dalle Università, per ciò che concerne l’organizzazione della laurea in Scienze e Tecnologie Chimiche
e della laurea magistrale in Scienze Chimiche, evidenzia la
necessità di fornire ai futuri chimici risposte più mirate alle
rinnovate esigenze del mercato del lavoro e del territorio.
Con questo obiettivo, pur nel rispetto degli ambiti disciplinari proposti, è necessario articolare percorsi formativi professionalizzanti maggiormente orientati, nei contenuti, alle
applicazioni tecnologiche della Chimica nelle diverse discipline. Gli argomenti dei corsi dovrebbero essere coordinati
e indirizzati verso la realizzazione di questo obiettivo. Inoltre non è da dimenticare che la formazione si deve esprimere non solo all’interno dei percorsi di studio universitari
ma anche in quelli post-lauream attraverso l’organizzazione
di corsi di specializzazione e master che contemplino il contributo fondamentale di chimici impegnati nei diversi settori
produttivi e negli Enti di controllo.
Se poi, nelle intenzioni della riforma dei percorsi di studio
universitari vi era, oltre che favorire l’abbassamento dell’età
di ingresso nel mondo del lavoro, anche quello di incrementare il numero di laureati, l’analisi delle statistiche in Italia
ci porta a conclusioni differenti. Negli anni 2000-2008 il numero totale di laureati in chimica è sostanzialmente rimasto
stabile, e i laureati del triennio generalmente proseguono
verso la laurea specialistica. Analogamente a quanto accaduto per le classi di laurea, il numero di iscritti all’Ordine dei
chimici è rimasto pressoché costante negli ultimi 10 anni.
TAB. 2 - LAUREATI IN CHIMICA NEGLI ANNI SOLARI 2000-2008
CLASSE DI LAUREA
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
334
ND
733
921
978
1003
62/S
3
ND
84
217
345
444
81/S
9
ND
17
65
115
131
21
V.O. (*)
1690
1735
1629
1384
ND
702
562
311
157
TOTALE
1690
1735
1629
1730
ND
1536
1765
1749
1735
TAB. 3 - NUMERO DI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CHIMICI
ANNO
ISCRITTI (A FINE ANNO)
MASCHI
FEMMINE
SEZ.B
SEZ.A
2000
8914
6457
2457
12
8902
2001
9254
6643
2611
12
9242
2002
9796
6873
2923
13
9783
2003
9750
6790
2960
24
9726
2004
10009
6842
3167
33
9976
2005
10054
6816
3238
47
10007
2006
10088
6804
3284
78
10010
2007
10023
6712
3311
96
9927
2008
10070
6691
3379
132
9938
9958
6599
3359
146
9812
(*)
2009
(*)
Dati 1° semestre
n. 5 set/ott 2009
Il Chimico Italiano
15
DAGLI ISCRITTI
TAB. 4 - FASCE D’ETÀ DEI CHIMICI ISCRITTI ALL’ORDINE PROFESSIONALE
FASCE DI ETÀ
ANNO
<30 ANNI
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
>80
2000
674
2631
2158
2253
789
387
22
2001
554
2894
2137
2313
891
430
35
2002
656
3152
2089
2378
1012
451
58
2003
516
3284
2040
2326
1100
409
75
2004
608
3416
2009
2351
1164
385
76
2005
534
3537
1981
2358
1196
363
85
2006
447
3515
2045
2305
1329
348
99
2007
386
3445
2127
2180
1461
329
95
2008
326
3345
2301
2074
1568
347
109
2009 (*)
249
3093
2450
2023
1647
368
128
(*)
Dati 1° semestre
Invece è da rimarcare l’innalzamento progressivo dell’età
media degli iscritti, che presuppone per il futuro, salvo variazioni, una diminuzione del loro numero.
Attenzione... non tutti gli iscritti all’Ordine professionale
svolgono effettivamente la libera professione, molti la svolgono in modo estemporaneo, altri all’interno di Enti pubblici,
altri ancora non la fanno per niente. Perciò, l’Ordine dei chimici, in modo un pò anomalo, viene considerato dagli iscritti
una sorta di forma associativa che raccoglie al suo interno
una particolare connotazione, costituita da persone accomunate dall’amore per questa scienza e dalla necessità di
fare quadrato per la sua difesa.
È pertanto necessario, per favorire la difesa della Chimica, creare una rete, collaborare di più tra Università, Enti
di ricerca, Ordini dei Chimici e Società Chimica Italiana – di
cui celebriamo il centenario della fondazione - per il raggiungimento di quell’obiettivo, attraverso la comunicazione
e la divulgazione del sapere chimico, ma anche attraverso
una ulteriore e più mirata rivisitazione dei percorsi universitari ed una energica “azione sui fianchi” di coloro che non
16
Il Chimico Italiano
“capiscono” l’importanza della materia nel percorso formativo della scuola secondaria, siano essi appartenenti ai Ministeri o alle varie Associazioni di categoria. Chimica che, si
badi bene, deve necessariamente essere divulgata da
esperti, e non da chiunque non abbia ricevuto una adeguata
formazione disciplinare nel suo percorso. Questo, non per
una strenua difesa di tipo corporativistico della chimica e
dei suoi laureati ma, come qualcuno ha già scritto, per il
ruolo fondamentale che tale materia riveste.
Esiste perciò il Chimico - e qui mi rifaccio al titolo del mio
intervento - con la propria cultura, che trasmette nel lavoro
metodo, competenza, conoscenza; sia che insegni nella
scuola o all’università, sia che lavori nell’industria, operi in
un centro di ricerca, o che svolga la libera professione.
Bisogna quindi far passare il messaggio, a tutti il livelli,
che non vi è una chimica di serie A o una di serie B; una chimica utile ed una inutile, ma vi è una sola chimica, espressione del sapere, e tutte le sue diverse branche degne di
uguale considerazione.
n. 5 set/ott 2009
DAGLI ISCRITTI
Modifiche e innovazioni al nuovo
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
L’
evoluzione della normativa nazionale in materia di
sicurezza sul lavoro alla luce dei nuovi provvedimenti legislativi emanati con il D.Lgs. 106/2009 che
integrano e modificano il D.Lgs. 81/2008.
b)
The development of the national legislation concerning
the health and safety at work place because of the new legislative measures issued by the legislative decree 106/2009
which integrates and modifies the legislative decree
81/2008.
c)
INTRODUZIONE
Con il decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 (di
seguito chiamato “correttivo”) pubblicato su G.U. supp.
ord. n. 142/L del 5 agosto 2009 e in vigore dal 20 agosto
2009, notevoli e significative sono state le novità apportate
al nuovo testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
Queste hanno prodotto:
• lo snellimento di alcune procedure burocratiche per la valutazione dei rischi e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
• l’introduzione di una “patente” a punti per verificare
l’idoneità delle aziende in settori a rischio particolare,
• una maggiore attenzione posta alla prevenzione e una
completa revisione del regime sanzionatorio.
Il correttivo dovrebbe inoltre dare il via affinché il Ministero del lavoro proceda alla predisposizione dei procedimenti di attuazione del D.Lgs. 81/08 e al miglioramento
delle regole di sicurezza in un’ottica tendente a favorire la
chiarezza del dettato normativo, quale presupposto essenziale per favorirne la corretta applicazione e la sua effettività in termini sostanziali e non meramente formali.
In tal senso viene ora favorito il superamento di un approccio al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro meramente formale e burocratico ponendo più attenzione ai
profili sostanziali e approcciando il problema non solo per
regole bensì per obiettivi.
In estrema sintesi sono previsti:
a) La modifica dell’ambito soggettivo di riferimento per determinate categorie di lavoratori, attraverso l’introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi in settori a rischio infortunistico particolare in modo che in tali settori possano operare solo
aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme di
sicurezza e salute. Tale sistema sarà messo in atto in primis nel settore edile mediante l’istituzione di una “patente a punti” che servirà da strumento di verifica della
idoneità tecnica e professionale delle aziende o dei lavoratori autonomi edili. Detta idoneità verrà valutata te-
n. 5 set/ott 2009
d)
e)
f)
g)
nendo conto dei requisiti di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro posseduti dall’azienda (es. assenza di sanzioni
comminate dagli organi di controllo, effettuazione delle
attività di formazione/informazione, etc.);
L’introduzione, tra le categorie di lavoratori non computabili ai fini della osservanza della norma, dei lavoratori
in prova: viene specificato che questi non sono da considerarsi nel computo dei lavoratori soggetti a particolari
obblighi (art. 4);
La conferma della inderogabile necessità, per qualunque azienda, di valutare tutti i rischi per la salute e
la sicurezza dei lavoratori ma, nello stesso tempo, la fornitura di informazioni molto più dettagliate sulle procedure di valutazione (es. come fornire prova della data
certa del DVR);
Rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa
(art. 14) prevedendo che:
• Nel caso di più violazioni dello stesso tipo e reiterate
(quando cioè nei cinque anni successivi alla effettuazione di una violazione accertata con sentenza o
provvedimento sanzionatorio definitivo, lo stesso
soggetto commetta un’ulteriore violazione dello
stesso genere, oppure quando più violazioni dello
stesso tipo commesse in un quinquennio siano state
accertate con un unico provvedimento sanzionatorio), si incorrerà nella sospensione della attività
(ad es. nel caso di impiego di personale, non risultante dalla documentazione obbligatoria, in misura
pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori). In
pratica per più violazioni si potrà predisporre un
unico provvedimento sanzionatorio che da luogo alla
sospensione della attività;
• In caso di violazioni sia impossibile chiudere le attività impieganti un solo dipendente;
Potenziamento del ruolo dell’INAIL nelle attività promozionali di cultura e di azioni di prevenzione;
Nuova definizione dei “volontari” diversa da quella indicata dal D.Lgs. 81 in quanto questi non vengono più
considerati equiparati ai dipendenti bensì lavoratori autonomi con i relativi obblighi”. In tal senso la novità riguarda oltre che le imprese di tutti i settori, anche i
volontari della Croce Rossa, le forze armate di polizia,
ed i vigili del fuoco per i quali verranno emanati appositi
decreti entro due anni mentre entro la fine del 2010
verrà emanato un decreto disciplinante le cooperative
sociali ed il volontariato della protezione civile;
Valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio delle imprese e dei lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza
Il Chimico Italiano
Fernando Maurizi1
Roberto Montali2
1
2
Segretario del Consiglio
Nazionale dei Chimici EurChem - libero professionista nei settori dell’ambiente, della sicurezza,
dell’igiene degli alimenti e
della qualità.
Laureato in chimica industriale, si occupa dal 1982
di legislazione ambientale
e igiene e sicurezza sul lavoro sia a livello comunitario che nazionale e
internazionale, con particolare riferimento a tutti
gli aspetti inerenti all’immissione sul mercato e la
gestione di sostanze e
preparati pericolosi.
17
DAGLI ISCRITTI
e per l’innalzamento dei livelli di tutela nei luoghi di lavoro;
h) Modifica delle modalità di comunicazione del nominativo del RLS e degli infortuni;
i) Possibilità per il lavoratore di avere copia della cartella
sanitaria e di rischio;
j) Previsione che il DVR di interferenza possa essere aggiornato in caso di modifica della situazione di rischio;
k) Modifiche della disciplina relativa all’uso dei DPI e delle
attrezzature e dei cantieri temporanei o mobili (art. 70,
71, 72, 73 e titolo IV);
l) Una serie di interventi volti a potenziare i compiti e le
funzioni degli organismi paritetici soprattutto in ordine
al ruolo di supporto delle imprese;
m) Introduzione (come già accennato) di una “patente” a
punti per il settore edile;
n) Modifiche in merito alle norme per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione;
o) Modifiche in merito alla sorveglianza sanitaria e al ruolo
del medico competente (art. 41);
p) Modifica della nozione di “luogo di lavoro”: “si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a
ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda
o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile
al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”;
q) Modifica riguardanti gli impianti ed apparecchiature
elettriche (artt. 80, 81, 82, 86);
r) Revisione completa del regime sanzionatorio con
l’obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra
infrazioni e sanzioni: l’intero regime viene infatti riformato con il principio di un sostanziale aumento delle
sanzioni pecuniarie e di una sostanziale conferma delle
pene detentive.
Nei paragrafi che seguono vengono affrontati in maggior dettaglio gli aspetti più salienti delle modifiche apportate dal correttivo e che, nello specifico, riguardano:
1 LA LOTTA AL LAVORO IRREGOLARE
2 LA DATA CERTA
3 LO STRESS DA LAVORO CORRELATO
4 LA COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI RLS
5 LA PATENTE A PUNTI SULLA SICUREZZA NEL SETTORE
EDILE E LA QUALIFICAZIONE DEGLI APPALTATORI
6 LA SORVEGLIANZA SANITARIA E IL MEDICO COMPETENTE
7 LA DELEGA DI FUNZIONI
8 GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
9 I CONTRATTI DI APPALTO, DI OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
10 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
11 LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI
LAVORO DEI COMPITI DELL’RSPP
18
Il Chimico Italiano
12 LA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
13 LA GESTIONE DELL EMERGENZE
14 LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEGLI RLS
15 GLI ORGANISMI PARITETICI
16 IL REGIME SANZIONATORIO
1. LOTTA AL LAVORO IRREGOLARE
Il decreto definisce come irregolari i lavoratori non indicati, al momento di una ispezione, nei documenti obbligatori. Nel caso di lavoratori irregolari in misura pari o
superiore al 20% degli occupati nell’azienda scatta la sospensione dell’attività. La sospensione dall’attività si applicherà anche quando siano state accertate gravi e reiterate
violazioni in materia di sicurezza che saranno individuate
con decreto del ministro del Lavoro. Fino alla emanazione
di tale decreto, le gravi violazioni restano quelle riportate
nell’allegato 1 del D.Lgs. 81/08.
La reiterazione si ha quando nei cinque anni successivi
a una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo (prescrizione obbligatoria),
lo stesso soggetto ne compia un’altra similare.
Il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare –
che scatta dalle ore 12 del giorno feriale successivo a quello
dell’accertamento – è un atto di grande rilevanza il cui
provvedimento può essere preso solo dagli Ispettori del Lavoro mentre in materia di salute e sicurezza provvedono
sia gli ispettori del lavoro sia quelli della ASL. Per quanto
riguarda la prevenzione incendi, invece, la competenza è
esclusiva dei vigili del fuoco, cui devono essere riferiti eventuali accertamenti effettuati da altri organi di vigilanza.
2. DATA CERTA
La complessità della precedente procedura necessaria
ad ottenere la certezza della data viene notevolmente semplificata: ciò allo scopo di non gravare sulle imprese con
oneri amministrativi piuttosto pesanti in termini gestionali
e di sottolineare che il DVR è il frutto di una azione sinergica e condivisa dei soggetti responsabili della sicurezza in
azienda.
Allo scopo viene ora introdotto, in alternativa alle precedenti procedure più complesse (e quali, ad esempio, la
ratifica da parte di un Notaio o l’utilizzo di un sistema di
posta certificata) per conferire al documento la “certezza”
della data, il principio per il quale, in concreto, può essere
sufficiente la sottoscrizione del documento da parte
del datore di lavoro, (il quale solo, và sottolineato, ne
assume la giuridica responsabilità), del responsabile
del SPP, del RLS o del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza territoriale e del medico competente.
3. STRESS DA LAVORO CORRELATO
In merito alla valutazione dei rischi, viene modificato
l’art. 28, primo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di
co sentire la predisposizione di indicazioni operative alle
quali le aziende possano fare riferimento per valutare con
n. 5 set/ott 2009
DAGLIRUBRICA
ISCRITTI
completezza il rischio da stress lavoro-correlato, rientrante
tra i c.d. “nuovi rischi” e, quindi, degna di particolare attenzione.
Dopo le precedenti proroghe dell’entrata in vigore della
valutazione del rischio da stress da lavoro correlato viene
dato mandato alla commissione consultiva di definire le
“regole” per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La valutazione dello stress lavoro-correlato, effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione
consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni
e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data
dal 1 agosto 2010.
4. COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI RLS
Viene modificato il sistema volto a migliorare gli attuali
meccanismi di comunicazione del nominativo dei RLS e
degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di durata
superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni.
Il correttivo prevede che i nominativi dei RLS vengano
comunicati al sistema informativo, per il tramite degli istituti assicuratori (INAIL e IPSEMA) competenti. Inoltre è sufficiente che tale comunicazione sia effettuata non
annualmente (come disponeva il D.Lgs. 81/08 prima del correttivo) ma solo in caso di elezione o designazione o di
cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.
Per assicurare l’immediato e corretto avvio della nuova
procedura, viene precisato che, in fase di prima applicazione, l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
Il decreto correttivo ha pertanto introdotto un’importante modifica al testo previgente, prevedendo l’obbligo di
comunicazione in parola per via telematica all’INAIL (e all’IPSEMA per la gente di mare) solo in caso di nuova elezione o designazione, non più annualmente, anche in
assenza di variazioni, come in precedenza previsto.
In merito alla decorrenza dell’obbligo di comunicazione,
il Ministero del Lavoro, con nota 4 agosto 2009 trasmessa
all’INAIL, ha evidenziato che la stessa va identificata con
riferimento all’entrata in vigore del correttivo.
Poiché la pubblicazione del correttivo è avvenuta sul
supp. ord. della G.U n. 141/L del 5 agosto 2009, la decorrenza dell’adempimento è fissata, secondo l’interpretazione
ministeriale, al giorno 20 agosto 2009.
Come richiesto dal Ministero del Lavoro, l’INAIL, con circolare 25 agosto 2009, n. 43, ha fornito le istruzioni operative per l’assolvimento dell’adempimento.
La circolare conferma che la comunicazione non va
più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso
di nuova nomina o designazione e che, in fase di
prima applicazione, l’obbligo riguarda i nominativi
dei RLS già eletti o designati.
Conseguentemente, i datori di lavoro che:
• in base alle precedenti istruzioni dell’Istituto, hanno già
provveduto alla comunicazione con riferimento alla si-
n. 5 set/ott 2009
tuazione in essere al 31 dicembre 2008 non devono ripetere l’adempimento, salvo che non siano intervenute
variazioni di nomine o designazioni dei RLS nel periodo
intercorrente tra il 1° gennaio 2009 ed il 25 agosto
2009. In quest’ultimo caso devono provvedere ad una
nuova comunicazione telematica, seguendo le modalità
operative indicate nella circolare;
• non hanno finora effettuato alcuna comunicazione, pur
in presenza di RLS eletti o designati, devono provvedere
ora all’adempimento, con le predette modalità;
• si trovano in una situazione diversa rispetto alle precedenti, comunicheranno il nominativo in occasione di
prima elezione o designazione del RLS.
Per quanto riguarda le modalità delle comunicazioni
l’INAIL ha adeguato alla nuova disposizione di legge
la procedura telematica “Dichiarazione RLS” già a
suo tempo attivata, alla quale si accede dal sito
www.inail.it attraverso il “Punto Cliente”, seguendo il percorso illustrato nella circolare, che non richiede esposizione
in forma riassuntiva.
Da evidenziare che per le aziende con più unità produttive la procedura consente per ciascuna di esse l’indicazione
dei dati del relativo RLS.
Ad operazione completata la procedura rilascia la
stampa della ricevuta della comunicazione effettuata.
Nel caso in cui problemi di carattere tecnico non consentano il buon fine dell’inserimento dei dati per via telematica, ne è ammessa eccezionalmente la segnalazione
tramite fax al n. 800 657 657, utilizzando il modello scaricabile dal sito INAIL o richiedibile alle sedi dell’Istituto.
5. LA PATENTE A PUNTI SULLA SICUREZZA
NEL SETTORE EDILE E LA QUALIFICAZIONE
DEGLI APPALTATORI
Ai fini di una maggiore attenzione ai profili sostanziali
della sicurezza il correttivo ha introdotto un nuovo sistema
volto a eliminare le aziende che abbiano sistematicamente
violato le disposizioni legali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro. In particolare, essa è diretta a fornire un criterio certo e semplice (quali i “punti patente”) per la
verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese edili, le quali verranno valutate tenendo conto
soprattutto di elementi quali la effettuazione delle
attività di formazione e la assenza di sanzioni da
parte degli organi di vigilanza.
Mancanze o deficienze sotto questo punto di vista determineranno una riduzione dei punti assegnati.
L’innovativo strumento opererà per mezzo della attribuzione iniziale ad ogni azienda o lavoratore autonomo edile,
in sede, appunto di “qualificazione” dell’impresa, di un
punteggio che ne misuri l’idoneità ed il cui “azzeramento”
determinerà l’impossibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore. Parimenti l’azzeramento del
punteggio per ripetute violazioni determinerà il blocco
dell’attività e la chiusura anche per i cantieri.
Il Chimico Italiano
19
DAGLI ISCRITTI
Termini e condizioni più dettagliati per il funzionamento
della patente dovranno poi essere individuati (dopo il confronto con le Regioni) con un DPR. In questo modo, sarà
creato uno strumento di continua verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese edili. Il sistema di qualificazione rappresenterà, infine, un titolo preferenziale per
l’assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici.
6. SORVEGLIANZA SANITARIA
E MEDICO COMPETENTE
In merito al ruolo del medico competente e alla gestione
della sorveglianza sanitaria il correttivo ha introdotto le seguenti principali novità:
• maggiore “responsabilizzazione” del datore di lavoro
relativamente al rispetto delle scadenze previste dalla
sorveglianza sanitaria (es. obbligo di tempestiva comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro);
• possibilità di custodire le cartelle sanitarie e di rischio,
a scelta, nello studio del medico competente o presso
la sede del datore di lavoro;
• possibilità di eseguire la visita medica preventiva in fase
preassuntiva, a scelta del datore di lavoro, da parte del
medico competente o dei dipartimenti di prevenzione
delle ASL; questa era, prima del correttivo, vietata;
• inserimento della visita medica prima del rientro al lavoro nel caso di assenze di durata superiore a 60 giorni
per motivi di salute, per verificare il mantenimento dell’idoneità alla mansione specifica precedentemente
svolta; Il datore di lavoro, ..qualora le stesse prevedano
un’inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto,
a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”;
• per quanto attiene alla materia alcool e droghe, revisione
delle condizioni e delle modalità per l’accertamento della
tossico-dipendenza e dell’alcol-dipendenza, in accordo
con la Conferenza delle Regioni e previa consultazione
delle parti sociali, entro il 31 dicembre 2009 (anche la valutazione dello stress lavoro-correlato dovrà essere effettuata in base alle indicazioni che la Commissione
consultiva del lavoro indicherà entro la stessa data);
• eliminazione della distinzione tra aziende con meno di
15 dipendenti e più di 15 dipendenti per quanto concerne la custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei
dipendenti. Ciò significa che in entrambi i casi si può ora
sempre concordare tra datore di lavoro e medico competente il luogo di custodia delle stesse (in precedenza
nelle aziende sotto i 15 dipendenti era sempre di competenza del medico).
7. DELEGA DI FUNZIONI
Dopo la “delega di funzioni” da parte del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
già sancita dal D.Lgs. 81/08, con i dovuti limiti e condizioni
viene introdotta la possibilità di una “sub-delega” da parte
20
Il Chimico Italiano
del soggetto delegato che può, previa intesa con il datore
di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro ad altri soggetti sempre con i limiti
di cui sopra. La sub delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite; il delegante può effettuare
l’obbligo di “vigilanza” sulla delega anche mediante l’adozione del modello organizzativo e gestionale l’obbligo di
vigilanza “si intende assolto in caso di adozione ed efficace
attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”. Il soggetto al quale sia stata conferita
la delega di cui al presente comma non può, a sua volta,
delegare le funzioni delegate.
8. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
E DEL DIRIGENTE
Tra le modifiche più significative sono da segnalare:
• quella dell’obbligo, per il datore di lavoro, di consegnare
il DVR al RLS non più solo in formato cartaceo ma anche
elettronico con possibilità di consultazione esclusivamente in azienda (anche a livello informatico);
• quella dell’obbligo, per il datore di lavoro di inviare all’INAIL ed all’IPSEMA informazioni telematiche sugli infortuni entro 48 ore dal loro accadimento;
• la comunicazione del nominativo RLS va effettuata non
più annualmente (come imposto fino al 20 agosto dal
D.Lgs. 81/08) ma solo in caso di elezione, designazione
o cambiamento dei nominativi già comunicati;
• inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze
previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico”;
• nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41,
comunicare tempestivamente al medico competente la
cessazione del rapporto di lavoro;
• consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del
DVR anche su supporto informatico, nonché consentire
al medesimo rappresentante di accedere ai dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro. Il documento
è consultato esclusivamente in azienda”;
• il datore di lavoro inoltre ha l’obbligo di inviare a INAIL
e IPSEMA, ed entro 48 ore, informazioni telematiche su
infortuni: “comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di
cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza
al lavoro superiore a tre giorni”;
• viene introdotto il nuovo obbligo a carico datore di lavoro/dirigente di VIGILARE:
n. 5 set/ott 2009
DAGLIRUBRICA
ISCRITTI
“Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma
restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai
sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione
dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi
e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di
lavoro e dei dirigenti.”
9. CONTRATTI DI APPALTO,
DI OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
Il correttivo introduce modifiche molto importanti.
Nei casi in cui committente e datore di lavoro siano diversi non era ben chiaro prima del corettivo a chi spettasse
redigere il DUVRI (es. Pubblica amministrazione come
Scuole, ecc.) mentre ora:
• È stato previsto un DUVRI “strutturato” su due livelli: il
primo riguarda i rischi “standard” tipici del contratto e
il secondo approfondisce i rischi specifici: Art. 26 Comma
3 ter “... in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da
interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del
contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici
da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato
l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali”;
• Si chiarisce che si tratta di appalti di lavori, servizi e forniture. Il DUVRI va fatto solo da chi “abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la
prestazione di lavoro autonomo”;
• Viene chiarito poi che il DUVRI “va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”;
• Negli appalti pubblici “tale documento è redatto, ai fini
dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto”;
• Per quanto riguarda appalti brevissimi o di sola natura
intellettuale l’obbligo del DUVRI non si applica come
non si applica ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino
rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi
particolari di cui all’allegato XI”;
• Vengono infine definiti meglio i costi per le misure di sicurezza: questi devono infatti essere indicati nei singoli
contratti di appalto, sub-appalto e somministrazione.
10. VALUTAZIONE DEI RISCHI
Innanzitutto la valutazione del rischio stress lavoro-correlato viene posticipata a decorrere dalla disponibilità di
n. 5 set/ott 2009
metodologie riconosciute dalla Commissione Consultiva in
materia di Salute e Sicurezza e comunque, in mancanza di
queste, a partire dal 1 agosto 2010.
Per quanto concerne invece l’apposizione della data
certa al DVR si è stabilito, come già detto che questa è possibile non più soltanto tramite le procedure applicabili ai
supporti informatici di cui all’articolo 53 (Es.: posta elettronica certificata) ma anche dalla compresenza delle firme di
Datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente (se presente).
Il termine entro il quale redigere il DVR per le nuove attività, che nel D.Lgs. 81/08 non era indicato viene ora fissato
dal correttivo in 90 giorni dall’inizio dell’attività.
La valutazione dei rischi deve tenere conto della tipologia contrattuale (in effetti spesso gli infortuni interessano
alcune tipologie di contratti flessibili). Si parla in questo
caso di DVR di “genere”.
Per quanto attiene alla rielaborazione del DVR (da effettuarsi a seguito di cambiamenti e modifiche del processo
produttivo, o della organizzazione del lavoro significative ai
fini della sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati
della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità),
viene stabilito un limite massimo di tempo di 30 gg.
Le aziende edili, che in precedenza erano escluse dal
poter utilizzare le procedure standardizzate, sono ora invece
ricomprese.
11. SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE
DEL DDL DEI COMPITI DELL’RSPP
Viene ora previsto che, per le piccole imprese o unità
produttive fino a 5 addetti, il datore di lavoro può assumere
egli stesso i compiti di squadra antincendio ed evacuazione
e i compiti di primo soccorso dopo aver frequentato però
gli specifici corsi (previsti rispettivamente dagli articoli 46
e 45 del D.Lgs. 81/08) e dandone preventiva informazione
al RLS.
12. FORMAZIONE, INFORMAZIONE
E ADDESTRAMENTO
Il correttivo ha di fatto reso obbligatoria la formazione
anche per i dirigenti oltre che per i preposti (art. 37 comma
7).
Tale formazione può essere ora effettuata anche al di
fuori dall’azienda e può avvenire anche presso gli organismi
paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti,
o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori.
13. GESTIONE DELL EMERGENZE
Agli obblighi previsti per il datore di lavoro viene aggiunto quello di garantire la presenza di mezzi di estinzione
idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti
sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari
Il Chimico Italiano
21
DAGLI ISCRITTI
condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica
anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici,
individuati in relazione alla valutazione dei rischi”.
14. CONSULTAZIONE
E PARTECIPAZIONE DEGLI RLS
Vengono individuati i settori, oltre a quelli dell’edilizia,
per i quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di
rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di
pariteticità, non è più obbligatorio avere l’RLS Territoriale
e comunque sostenerne i relativi costi a condizione che essi
aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità,
15. ORGANISMI PARITETICI
Con il D.Lgs. 81/08 gli organismi paritetici, (che secondo
la legge 123/2007 avrebbero dovuto occuparsi di vigilanza
(cfr. art. 7, comma 1 e seg. della norma in parola: “Gli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 626/94, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori
e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro:
degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività
di vigilanza, hanno assunto unicamente il ruolo di “supporto” alle imprese possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul
lavoro.
Ora con il correttivo sono diventati praticamente enti
che svolgono o promuovono attività di formazione e, su richiesta delle imprese, di certificazione, o meglio validazione,
dei sistemi di organizzazione e gestione. Essi hanno anche
il compito di comunicare all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei RLS territoriali.
16. IL REGIME SANZIONATORIO
L’analisi delle modifiche apportate dal correttivo indica
tra i principali cambiamenti quello del regime sanzionatorio
che è stato realizzato mediante una razionalizzazione delle
sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi da parte di datori di lavoro, dirigenti e
personale preposto, sulla base dell’effettività dei compiti
rispettivamente svolti, proporzionando le sanzioni alle realtà lavorative connotate da rischi particolari.
Il correttivo, prevede un nuovo approccio del regime
sanzionatorio realizzando una rimodulazione dell’ammontare delle pene previste per le violazioni di datore di lavoro
e dirigente. Esso applica la sanzione più pesante ai casi in
cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi in
materia di valutazione dei rischi o di nomina del RSPP.
Viene mantenuta la sanzione del solo arresto ove le violazioni vengano realizzate in aziende a rischio elevato di
infortunio.
22
Il Chimico Italiano
Una sanzione più lieve è prevista nel caso di “irregolarità parziali” presenti nel DVR, riferite ai profili di maggiore
incidenza sostanziale ai fini della tutela.
Viene mantenuta la sanzione dell’arresto (sempre alternativo all’ammenda) per i datori di lavoro o i dirigenti che
non forniscano ai lavoratori i necessari DPI.
Poiché gli obblighi dei preposti sono generali e “trasversali” rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti
in quanto si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte
di qualunque tipo di rischio, nelle attività di:
• vigilanza sul comportamento dei lavoratori;
• segnalazione delle non conformità ai datori di lavoro o
dirigenti;
• frequenza di appositi corsi di formazione.
Il nuovo testo unico, come modificato dal correttivo, prevede che per tutte le disposizioni si applichino nei confronti
dei preposti inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali.
Di conseguenza, è stato eliminato dalle parti speciali
ogni articolo ripetitivo mentre in alcuni titoli “speciali” connotati da pericoli più elevati, le omissioni ai predetti obblighi generali si evidenziano come più gravi e, quindi,
vengono punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle
“generali” e, come tali, prevalenti rispetto ad esse in osservanza al principio di specialità.
Analoghe considerazioni possono essere fatte per gli obblighi dei lavoratori i quali, come quelli dei preposti, sono
generali e “trasversali” rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di:
• osservanza delle disposizioni di legge e di quelle aziendali di sicurezza;
• utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro e dei DPI;
• segnalazione immediata ai superiori di eventuali situazioni di pericolo;
• evitare operazioni o manovre che non rientrano nella
loro competenza;
• partecipazione ai programmi aziendali di formazione ed
addestramento;
• sottoposizione ai controlli sanitari.
Pertanto il nuovo testo unico come modificato dal correttivo prevede che, per tutte le disposizioni, si applichino nei
confronti dei lavoratori inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali, oltre
alla ipotesi specifica del rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze. Sempre relativamente
agli obblighi dei lavoratori il nuovo testo unico riduce i livelli
delle sanzioni per i lavoratori. Di seguito vengono riportate
in forma tabellare le principali sanzioni come modificate dal
correttivo indicando per ciascuna di esse il corrispondente
articolo del testo unico come modificato dal correttivo.
Sanzioni per datore di lavoro e dirigente
1. Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
euro per il datore di lavoro:
n. 5 set/ott 2009
DAGLI ISCRITTI
a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1; (esecuzione
della valutazione del rischio e redazione del DVR);
b) che non provvede alla nomina del RSPP, o per la violazione dell’articolo 34, comma 2; (frequentazione corsi
di formazione).
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), pena dell’arresto
da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a),
b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma
1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogenimutageni, e da attività di manutenzione, rimozione
smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate
dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. Ammenda da 2.000 a 4.000 euro per il datore di lavoro
che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28,
comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui
all’articolo 29, commi 2 e 3.
4. ammenda da 1.000 a 2.000 euro per il datore di lavoro
che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28,
comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda
da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli
3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma
1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4,
45, comma 1;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda
da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo
26, comma 1, lettera a);
c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda
da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo
18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2,
37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed
ebis), 46, comma 2;
d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda
da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli
18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26,
commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3,
quarto periodo, o 3-ter;
e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29,
comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18,
n. 5 set/ott 2009
comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
1.800 euro per la violazione dell’articolo 18, comma
1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25, comma 1, lettera;
e) secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a
500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione
dell’articolo 26, comma 8; l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa).
6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera
g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni,
esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla
violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Sanzioni per il preposto, i progettisti
i fabbricanti, i fornitori e gli installatori,
il medico competente, i lavoratori
e i componenti dell’impresa familiare,
i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori
e i soci delle società semplici
o operanti nel settore agricolo
Preposto
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e
competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da
400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19,
comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200
a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma
1, lettere b), d) e g).”
Progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono
puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da
1.500 a 6.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o
con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24
sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro”.
Medico competente
a) arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro
800 per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere
d) ed e), primo periodo;
b) arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200
euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere
b), c) e g);
Il Chimico Italiano
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DAGLI ISCRITTI
c) arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600
euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere
a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro
per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere h) e
i);
e) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000
euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41,
commi 3, 5 e 6-bis.
Lavoratori
a) arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro
per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b),
c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) sanzione amministrativa da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 3.
Componenti dell’impresa familiare, i lavoratori
autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società
semplici operanti nel settore agricolo
a) arresto fino a un mese ammenda da 200 a 600 euro per
la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro
per ciascun soggetto per la violazione dell’articolo 21,
comma 1, lettera c);
c) sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per
i lavoratori autonomi che violino l’articolo 20, comma 3.
Datore di lavoro e dirigente in caso di violazione
delle norme inerenti i luoghi di lavoro
a) arresto da tre a sei mesi ammenda da 2.500 a 6.400
euro per datore di lavoro e dirigente che violino l’articolo 66 (lavori in ambienti sospetti di inquinamento);
b) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a
4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1
(requisiti ambienti di lavoro), e 65, commi 1 e 2 (lavori
sotterranei o semisotterranei);
c) sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per lviolazione dell’articolo 67, commi 1 e 2 (notifiche
all’organo di vigilanza competente per territorio);
d) La violazione di più precetti riconducibili alla categoria
omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1,
6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione
ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b).
L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso,
in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
Sanzioni per le varie figure in caso
di violazione degli obblighi previsti
nei cantieri temporanei e mobili
Committenti e responsabili dei lavori
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500
a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3,
4 e 5;
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Il Chimico Italiano
b) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a
4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9,
lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
c) sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera
c), 101, comma 1, primo periodo.
Coordinatori
1. Arresto da tre a sei mesi o ‘ammenda da 2.500 a 6.400
euro per il coordinatore per la progettazione che violi
l’articolo 91, comma 1;
2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
a) arresto da tre a sei mesi ammenda da 2.500 a 6.400
euro per Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
che violi l’articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e)
ed f), e 2;
b) Arresto da due a quattro mesi ammenda da 1.000 a
4.800 euro che violi l’articolo 92, comma 1, lettera d).
Datori di lavoro, dirigenti e preposti
1. Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
euro per il datore di lavoro che violi l’articolo 96, comma
1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi
o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è
commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari,
individuati in base all’allegato XI; si applica la pena
dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli
elementi di cui all’allegato XV.
a) arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
euro per il datore di lavoro e il dirigente che violino gli
articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128,
comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
b) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a
4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119,
123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1,
151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
c) arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a),
b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la
violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;
d) sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101,
commi 2 e 3.
3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria
omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienicoassistenziali a disposizione
dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella
parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei
cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata
una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal
n. 5 set/ott 2009
DAGLI ISCRITTI
comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
Lavoratori autonomi
a) arresto fino a tre mesi oammenda da 400 a 1.600 euro
per la violazione dell’articolo 100, comma 3;
b) arresto fino a un mese o ammenda da 300 a 800 euro
per la violazione dell’articolo 94;
c) arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro
per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, e
152, comma 2.
Datore di lavoro e dirigente
a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione dell’articolo 163;
b) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a
4.000 euro per la violazione dell’articolo 164.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria
omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per
l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX,
punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII,
punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è
punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in
sede di contestazione, i diversi precetti violati.
Sanzioni a carico del preposto (non previste a seguito
dell’abrogazione dell’art. 166).
Sanzioni per le varie figure in merito
alla movimentazione manuale dei carichi
Datore di lavoro e del dirigente
a) arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino
a 6.400 euro per la violazione dell’art. 168, commi 1 e 2;
b) arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a
4.000 euro per la violazione dell’articolo 169, comma 1.
Sanzioni a carico del preposto (non più previste a seguito dell’abrogazione dell’art. 171).
Datore di lavoro e dirigente in merito alle attrezzature munite di videorminali (art. 178 come modificato dall’art. 95 del correttivo)
a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 fino a 6.400
euro per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2;
b) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a
4.000 euro per la violazione dell’articolo 169, comma 1.
Sanzioni per le varie figure in merito
a RUMORE, VIBRAZIONI, e RADIAZIONI OTTICHE
(artt. 219 e 220 come modificati
dagli artt. 107 e 108 del correttivo)
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. datore di lavoro:
n. 5 set/ott 2009
a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione dagli articoli 181,
comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209,
commi 1 e 5, e 216;
b) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000
euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e
3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4.
2. datore di lavoro e dirigente:
a) arresto da tre a sei mesi o con ammenda da 2.000 a
4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma
2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197,
comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1;
b) arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro
750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184,
192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e
217, commi 2 e 3.
Medico competente
1. arresto fino tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
per la violazione degli articoli 185 e 186.
Sanzioni per le varie figure in merito
a RISCHIO CHIMICO
Datore di lavoro e dirigente
1. Il datore di lavoro:
a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e
3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;
b) arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a
4.000 euro per la violazione dell’articolo 223, comma 6.
2. Datore di lavoro e dirigente:
a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226,
228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238,
comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e
5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251,
252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e
4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
b) arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000
euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2
e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e
240, comma 3;
c) arresto fino a tre mesi o ammenda da 800 a 2.000
euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e
3, e 256, commi 5 e 7;
d) sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800
euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4,
5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.
Preposto
a) arresto sino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600
euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228,
commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1
e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;
Il Chimico Italiano
25
DAGLI ISCRITTI
b) arresto fino a un mese o ammenda da 250 a 1000
euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2,
3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.
Medico competente
a) arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200
euro per la violazione degli articoli 229, commi 3,
primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4;
b) arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800
euro per la violazione dell’articolo 243, comma 2.
Sanzioni per i lavoratori: non previste a seguito dell’abrogazione dell’art. 265.
Sanzioni per le varie figure
in merito a RISCHIO BIOLOGICO
Datori di lavoro e dirigenti (art. 282)
1. Datore di lavoro:
a) arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500
a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 271,
commi 1, 3 e 5.
2. datore di lavoro e dirigenti:
a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione degli articoli 270, commi
1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi
2 e 3, 275; 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi
1 e 2;
b) carresto fino a tre mesi o ammenda da 800 a 2.000
euro per la violazione degli artt. 269, commi 1, 2 e
3, e 277, comma 2;
c) sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800
euro per la violazione dell’articolo 280, commi 3 e 4.
Preposti
Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274,
commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3.
Medico competente
Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200
euro per la violazione dell’articolo 279, comma 3.
26
Il Chimico Italiano
Lavoratori
a) arresto fino a un mese o ammenda da 300 a 800
euro per la violazione dell’articolo 277, comma 3;
b) arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400
euro per la violazione dell’articolo 277, comma 1.
Sanzioni per le varie figure
in merito a RISCHIO DI ESPLOSIONE
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
1. Datore di lavoro: arresto da tre a sei mesi o ammenda
da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’art. 290.
2. Datore di lavoro e dirigenti: arresto da tre a sei mesi o
ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli
articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi
1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294 bis e 296.
BIBLIOGRAFIA
• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81“Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”.
(S.O. n. 108 alla G.U. e n. 101 del 30/04/2008)
• DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”.
(S.O. alla G.U. n. 180 del 05/08/2009)
• Legge n. 123 del 03/08/2007 “Misure in tema di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”.
(G.U. n. 185 del 10/08/2007)
• Circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009 recante per oggetto la “Comunicazione nominativo Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza. Modifiche all’art. 18, comma
1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008”.
n. 5 set/ott 2009
DAGLIRUBRICA
ISCRITTI
Antidoping: stato “dell’arte”, un passo indietro
Contributo del nostro esperto
C
ome tutti sapranno sono ormai parecchi anni che la
nostra categoria è in prima linea nella lotta al doping
ed è forse giunto il momento di fare un bilancio sia
sull’evoluzione del fenomeno che dell’attività svolta.
Prendiamo lo spunto dal “caso Cannavaro”, enfatizzato
inizialmente dai media in quanto “notizia” e sgonfiatosi
rapidamente. Infatti, visto che i cortisonici oramai non appartengono più alla categoria delle sostanze vietate (ma a
quella delle sostanze “a restrizione d’uso”) è bastato giustificare l’utilizzo e adempiere agli obblighi burocratici per
risolvere il problema: ovvero non è successo nulla, una bolla
di sapone. Invece guardiamo i risvolti di questa faccenda e
gli interrogativi che pone.
Per quale motivo l’atleta non è stato cautelativamente
sospeso e per quale motivo il Dr. Torri si è precipitato a Torino per “sentire” l’atleta? Certo è proprio strano che un
magistrato vada a casa di un indagato per chiarire la faccenda, casomai gliela contesta. Qualcuno un domani ce lo
spiegherà, forse no… non serve… può darsi che siamo in
grado da soli a rispondere ai quesiti posti.
Diverso trattamento è stato riservato allo schermitore
Baldini (positivo al lasix, un diuretico) che venne immediatamente sospeso e dovette saltare le ultime Olimpiadi. Eppure la concentrazione urinaria del farmaco era talmente
elevata da far supporre che la sostanza fosse stata assunta,
se non nelle vicinanze della gara, addirittura durante la
gara stessa. Figuriamoci se un Campione Mondiale in procinto di vincere una medaglia Olimpica si prende un diuretico sicuro di farsi “beccare” oltre che peggiorare la
prestazione… a che pro? Ma tant’è
Ovviamente crediamo ciecamente alla versione data da
Cannavaro (il cortisone era necessario in quanto punto da
un’ape) ma, anche se non fosse, sarebbe almeno una scusa
scientificamente valida e plausibile rispetto a quelle originalissime rappresentate da altri atleti “beccati” che vale la
pena sottolineare:
• Ingestione 24 ore prima della gara di 400 gr di frattaglie
(testicolo, rene, etc.) di cinghiale (nandrolone).
• Ingestione di carne di bovina asportata dallo stesso
punto ove era stata praticata una iniezione di nandrolone.
• Rapporto sessuale con la consorte in gestazione (gonadotropine).
• Rapporto sessuale orale con il fidanzato (testosterone).
• Bacio al fidanzato trovato “positivo” all’antidoping per
“stimolanti”.
n. 5 set/ott 2009
Dario D’Ottavio
• Puntura di una medusa che ha provocato la modificazione della struttura dell’eritropoietina endogena rendendola dal punto di vista isolettrico equivalente a
quella contenuta nei farmaci.
È veramente sconcertante e desolante, oltre che dopati
nel fisico questi baldi giovanotti lo sono anche nella mente.
Ma torniamo a noi, e occupiamoci dello “stato dell’arte”
e cominciamo dall’elenco delle sostanze vietate.
Mi sembra che negli ultimi anni si stiano facendo passi
indietro. Come già detto in precedenza i cortisonici non
sono più vietati, ma altre molecole hanno seguito la stessa
strada, per esempio la caffeina è stata “assolta” e depennata dall’elenco con un comodo escamotage, un “monitoraggio” che dura ormai da anni… ma il medico non ci dice
sempre che troppo caffè fa male? Vi posso assicurare che
quando partecipai al “blitz” del Giro d’Italia nel 2001 ne
sequestrammo in quantità stratosferiche. Altresì gli stimolanti ed i cannabinoidi vengono ricercati solo in gara e non
nei controlli a sorpresa, come per dire: cari atleti drogatevi
pure durante la settimana, ma non lo fate in vicinanza delle
competizioni altrimenti sono guai! Certo un atleta di elite
drogato in mezzo alla settimana rappresenta un bell’esempio per i nostri giovani; come se gli stimolanti non servano
ad aumentare i carichi di lavoro in allenamento e a diminuire i tempi di recupero: alterano la prestazione anche se
non assunti in prossimità dell’evento sportivo, oppure no?
A proposito di alterare la prestazione: la lista delle sostanze previste e catalogate dalla WADA non è esaustiva,
tant’è che ammettono una classificazione delle molecole
non direttamente citate come “affini”. Ma chi le cerca
quelle sostanze? Ma, anche ad un primo esame superficiale
si vede che mancano tante sostanze, quali gli ormoni tiroidei, i cardiotonici, i vasodilatatori, gli ipoglicemizzanti orali.
Inoltre, stimolanti come la teofillina dovrebbero essere
presi nella giusta considerazione. Poi ci sono delle incongruenze tutte da indagare: se in alcuni sport sono vietati i
beta bloccanti per quale motivo non sono altrettanto vietati
gli antiansiolitici e gli antidepressivi? Ma allora cosa fa la
nostra Commissione Antidoping del Ministero (CVD)?
Purtroppo abbiamo un’ottima legge e la precedente
Commissione (di cui facevo parte), se pur tra mille difficoltà
ed ostacoli (burocratici e non) qualcosa aveva fatto introducendo nell’elenco le tecniche ipossiche ed ipobariche, le
infusioni di bicarbonato di sodio, esplicitando il divieto di
assunzione di un anoressizzante come la Sibutramina,
guarda caso tutti suggerimenti poi avallati dalla stessa
WADA. Essendo dotati di completa autonomia nella formu-
Il Chimico Italiano
Direttore del Laboratorio di
Chimica Analitica Clinica e
Tossicologia c/o Azienda
Ospedaliera S. Camillo Forlanini – Roma. Componente
Commissione
Ministero
della Salute per l’Applicazione della Legge 376/2000
(Antidoping).
Docente in corsi ECM riguardanti il Doping.
Relatore a numerosi Congressi e Convegni sul Tema.
CTU presso le Procure di Ferrara, Modena, Firenze, Matera, Viterbo, Perugia,
Vicenza, Padova in numerosi
processi per Doping. Consulente Tecnico “in loco” del
gruppo NAS Carabinieri nel
“blitz” al Giro d’Italia del
2001 Professore incaricato
c/o l’Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma.
27
DAGLI ISCRITTI
lazione dell’elenco, pur con molte resistenze, si è cercato,
senza andare troppo per il sottile, di tutelare veramente “la
salute degli atleti”. Che è poi il principio fondamentale su
cui si basa la lege 376/2000. Ma il tempo è stato tiranno e
i 4 anni sono passati rapidamente.
Purtroppo non potevamo essere rieletti (ma con apposito decreto i “ministeriali” sono stati riconfermati); si confidava nella capacità dei nostri sostituti, la base su cui
lavorare era solida e ritenevo che si potesse giungere rapidamente ad una conclusione completa dell’elenco delle sostanze e metodi vietati. Non avevo però fatto i conti con
chi voleva modificare questa “scomoda “ legge. La modifica sostanziale ha riguardato la composizione della Commissione ed in particolare è stata quasi completamente
esautorata la componente tecnico-scientifica. Ovviamente
subito via i chimici, come se fare a meno del biochimico clinico e del tossicologo forense significasse eliminare “la zavorra” e snellire le procedure. Forse è anche vero perché i
chimici sono stati gli unici a portare avanti una serie di iniziative e di contestazioni che comunque davano fastidio, e
sono stati i chimici a rivendicare il diritto di autonomia
scientifica e contestare la sudditanza completa alla WADA
che è sempre e comunque un organo di tipo privatistico.
A queste difficoltà si uniscono quelle legate al fatto che
non tutte le sostanze possono essere ricercate vedi gH, insulina, anabolizzanti modificati (vedi THG) e ulteriori pratiche “invisibili” come l’ozonoterapia.
Quest’ultima, comunemente utilizzata per la cura dell’ernia discale, se praticata in determinate condizioni è in
grado di aumentare il 2,3-difosfoglicerato (modificatore allosterico dell’emoglobina) all’interno del globulo rosso consentendo a livello periferico un rilascio di ossigeno
nettamente più elevato del normale. Come vedete il bilancio non è affatto tranquillizzante e bisognerebbe correre ai
ripari… ma come? Sono anni che sosteniamo l’attuazione
del “passaporto biochimico” e soltanto ora, forse, se ne incomincia a vedere l’applicazione con risultati ancora non
molto incoraggianti. Ma in una società che ha perso i suoi
valori di riferimento, in una società basata più sull’apparire
che non sull’essere, in una società in cui il danaro rappresenta l’obbiettivo prioritario, in una società… insomma
“dopata” appare difficile che si possa centrare l’obiettivo
finale.
Ma prima o poi questa società dovrà fare i conti con
l’antidoping… e per fortuna non saranno i chimici a rilevarne la positività.
FORMAZIONE DEGLI ALBI DEI PROFESSIONISTI
per l’affidamento di incarichi di importo
stimati inferiore a 100.000,00 Euro
Numerosi Comuni e Provincie stanno pubblicando bandi per la formazione
dell’Albo dei Professionisti per l’affidamento di incarichi di importo inferiore
a 100.000,00 Euro.
È opportuno che tutti gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti presentino
la propria domanda al fine di documentare e far valere la piena titolarità dei
Chimici all’assegnazione di incarichi professionali nelle materie di competenza.
Una numerosa richiesta di iscrizioni è importante perché in alcuni casi, nell’elenco
delle professioni e/o delle lauree in base alle quali è possibile essere iscritti
in questi elenchi, viene omessa la professione di chimico. Si sottolinea che, anche
senza l’esplicita menzione, deve essere ammesso il professionista chimico che
faccia richiesta di iscrizione nell’elenco per le materie di propria competenza.
Gli Ordini territoriali vigileranno sulla corretta applicazione delle norme vigenti
da parte delle Amministrazioni Pubbliche.
28
Il Chimico Italiano
n. 5 set/ott 2009
IL CHIMICO FORENSE
Il caso n. 3
C
ari Colleghi, mi scuso per il lungo silenzio. Sono stato
sequestrato per molti mesi da sgradevoli problemi
ma ora sono di nuovo in azione.
Prima di presentarvi un nuovo caso, il numero 3, vorrei
ringranziare i colleghi Alberto Spaggiari e Daniele Vaccari
di Modena, per il loro eccellente commento al caso n. 2,
pubblicato sul numero 4/2008. Il caso, ricorderete, è quello
delle cifre significative e dell’arrotondamento sì, arrotondamento no, pubblicato sul numero 3/2008.
Eccovi ora il caso n. 3.
CASO N. 3
Un signore di mezza età, modesto artigiano sposato con
tre figli piccoli, percorreva una strada principale in sella alla
sua motocicletta quando da destra, da una stradina secondaria, entrò un’autovettura che poi girò a sinistra, in direzione contraria alla moto. Occorre precisare che la stradina
è percorribile solo in uscita dalla strada principale e non in
entrata. In definitiva l’auto menzionata procedeva in contro-mano. In aggiunta essa girò a sinistra nonostante l’imperativa indicazione di svolta a destra obbligatoria e la
presenza della doppia linea continua.
Lo scontro auto-moto fu inevitabile. Venne calcolato che
la velocità della moto non poteva essere superiore ai 60
Km/ora. Purtroppo nello scontro la moto prese fuoco ed il
conducente, trasportato d’urgenza in ospedale per le gravi
ustioni subite, morì dopo circa mezzora. A questo punto,
date le premesse, non ci sono dubbi circa la responsabilità
e circa l’obbligo di risarcimento dei danni, che, in questo
caso, sono indubbiamente gravi. Così sembrerebbe e fin qui
nulla di chimico. Ma ecco l’imprevisto che insinuò il dubbio
e che condusse alla chiamata del sottoscritto, nella sua qualità di chimico, appunto.
I Carabinieri intervenuti trovarono nel portafogli del deceduto una bustina di polvere bianca che ritennero di natura sospetta. La sostanza finì quindi nelle capaci mani
dell’Anatomo Patologo dell’ospedale dove ormai, giaceva
il corpo del malcapitato e gli fu chiesto di stabilire se la sostanza fosse stupefacente, se fosse stata assunta dalla vittima e se quest’ultima fosse sotto l’effetto dell’eventuale
droga al momento dell’impatto.
Il buon medico, assunti temporaneamente i panni di chimico, stabilì nella sua perizia che la sostanza in esame era
cocaina, che la sua concentrazione nell’organismo era 700
ng/ml e che il centauro, al momento dell’impatto, era sotto
il nefasto effetto della droga.
Apriti, o Cielo. All’Assicurazione, finora soccombente,
non parve vero di poter rimettere tutto in discussione e
chiese a gran voce che fosse invertita la responsabilità o,
quantomeno, che si concedesse un concorso di colpa al
50%. Un bel risparmio, non c’è che dire.
n. 5 set/ott 2009
Sergio Carnini
A questo punto la brava vedova che, nonostante la probabile agitazione emotiva, era lucidamente e giustamente
preoccupata per l’avvenire suo e dei suoi bambini, si rivolse
ad un bravo avvocato che chiamò un bravo chimico. Io, per
l’appunto, modestia a parte.
Letta l’incauta perizia del medico, adocchiati subito i
punti deboli della stessa, ed avendo l’ennesima conferma
che sarebbe meglio per tutti se ognuno facesse il proprio
mestiere partii con la lancia in resta. Anch’io ero turbato
per quei tre orfani in tenera età.
Addentriamoci quindi nel professionale. Facendo bene attenzione a non invadere il campo di altri, presi in esame i riferimenti normativi, i metodi analitici applicati, i risultati e le
relative interpretazioni. L’attività analitica dell’Anatomo Patologo, secondo quanto descritto nella perizia, si svolse così.
1. Esecuzione di uno screening farmaco-tossicologico
Lo screening fu eseguito utilizzando l’HPLC (che l’autore
chiama cromatografia liquida ad alta precisione) con esito
positivo per la cocaina e la benzoilecgonina (ng/ml 700 per
la cocaina e ng/ml 9000 per la benzoilecgonina).
2. Conferma con il metodo KIMS (metodo immunochimico)
Il test di conferma si concretizzò e si limitò, stranamente,
all’impiego del metodo KIMS (immunoenzimatico).
Sottolineo “stranamente” perché lo stesso autore scrive
che il test KIMS è sicuro per un esito negativo, ma non lo è
altrettanto per una risposta positiva. Aggiunge inoltre che
un risultato positivo deve essere validato da un’analisi cromatografica.
Quest’ultima affermazione è troppo generica e mi starebbe bene se per “cromatografica” intendesse Gas-massa
o LC-massa GC-Massa-massa, me se intendesse Gas-Cromatografia-Fid, legalmente non basterebbe, e comunque
nulla di tutto ciò è stato eseguito.
In sintesi la mia difesa tecnico-scientifica si può riassumere nei seguenti punti:
1. L’assunzione di Cocaina non è dimostrata perché non è
validata la presenza della stessa;
2. Anche se affermassimo ipoteticamente la presenza di cocaina, non si può certificare che il soggetto sia stato sotto
l’effetto della droga al momento dell’impatto perché le
concentrazioni di cocaina e di benzoilecgonina sono così
differenti da dimostrare che l’assunzione sia avvenuta
parecchio tempo prima dell’incidente; ricordiamo che il
tempo di dimezzamento della cocaina, che si trasforma
in benzoilecgonina, è di circa 60 minuti e che la morte
del soggetto è sopraggiunta solo mezz’ora dopo l’evento.
La conclusione fu che l’Assicurazione abbandonò il contenzioso e gli orfani ebbero per intero il loro triste risarcimento. Sarebbe interessante conoscere il parere dei
Colleghi circa questa storia.
Un caro saluto a tutti.
Il Chimico Italiano
Consigliere del Consiglio
Nazionale dei Chimici,
imprenditore chimico, libero professionista Eurchem,
consulente in materia ambientale, sicurezza ed igiene
del lavoro, consulente in tossicologia e chimica forense,
ventennale attività in chimica clinica, Presidente
e direttore di laboratorio
chimico di analisi.
Già presidente dell’Ordine
interprovinciale dei Chimici
della Lombardia.
Consigliere nazionale dal
2005. s.carnini@chimici.it
29
RECENSIONI
Autore Antonio Ribezzo
Fernando Maurizi
Chimici, quando la scienza si fa professione
I
sprudenza, la costituzione dell’Ente previdenziale dei chimici, i convegni e congressi dal dopoguerra ad oggi.
Poiché la professione del Chimico si deve confrontare
con norme, che mentre assicurano privilegi, pretendono
anche doveri e responsabilità, ha bisogno di organi di rappresentanza che organizzino, vigilino e tutelino l’operato
degli stessi professionisti. Per quanto prima viene illustrato
il “sistema Ordine” con la sua valenza giuridica e le norme
di riferimento, senza dimenticare il significato di praticare
una professione intellettuale ed il possesso della necessaria
etica ai fini di un suo corretto esercizio. Un testo scorrevole
ed immediato, utile per una consultazione costante e punto
di riferimento per le future generazioni.
l libro, che per molti versi ha il carattere di un testo formativo per i futuri dirigenti di un Ordine professionale,
possiede vari modi di lettura.
Innanzitutto il volume si propone di far conoscere, oltre
che agli addetti ai lavori, anche ad un più vasto pubblico,
l’origine della professione del Chimico, la sua specificità ed
organizzazione.
Esso può infatti essere di ausilio non solo agli iscritti ed
agli stessi Ordini Territoriali, ma anche ad Amministratori
pubblici e privati oltre che fungere da stimolo a quanti si
cimentano nella scelta di un corso di laurea.
Il filo conduttore del volume segue costantemente l’osservazione evidente che in origine non vi era distinzione di
alcun tipo nella ricerca scientifica.
Solo agli inizi del XX secolo, con la emanazione del Regolamento per l’esercizio della professione di Chimico del
1928, la scienza “si fà” professione.
Il libro si propone di sviluppare, discutendo sulla base
di differenti prospettive, chi siamo, da dove veniamo, le scoperte che hanno cambiato il mondo, le attività e la giuri-
Volume in brossura composto da 180 pagine, stampa
dell’interno su carta uso mano da 120 gr a colori, stampa
della copertina su carta patinata opaca palastificata opaca
da 250 gr - agosto 2009
Editore Società Chimica Italiana
Per richiedere il volume:
338/6820004 • a.ribezzo@chimici.it
ANTONIO RIBEZZO
ANTONIO RIBEZZO
Quando
la
Scienza
si
fa
Professione
Quando
lalaScienza
si fa
fa Professione
Professione
Quando
Scienza
si
Quando la Scienza si fa Professione
CHIMICI, QUANDO LA SCIENZA SI FA PROFESSIONE
L
CHIMICI
20,00
30
Il Chimico Italiano
s
Società Chimica Italiana
n. 5 set/ott 2009
RECENSIONI
Il Consulente Tecnico. Manuale pratico
operativo per CTU e CTP nel rito civile,
penale, amministrativo
e nelle esecuzioni immobiliari
I
l consulente tecnico d’ufficio (CTU) svolge la funzione
di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un
rapporto strettamente fiduciario nell’ambito delle rigide
e precise competenze definite dal Codice di Procedura civile. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera
puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell’udienza di conferimento dell’incarico e di relazionarne i
risultati nell’elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d’Ufficio.
Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l’intervento
del CTU, questi deve assolvere un compito fondamentale:
essere sintetico e preciso rispetto alle domande che gli vengono poste, così da potere chiarire al giudice esattamente
quegli elementi che egli intende valutare per giungere ad
una decisione.
La consulenza giudiziaria può anche prevedere l’intervento di altri professionisti che svolgono la propria opera
non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro
ruolo è detto consulente di parte (CTP). Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico,
al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale
in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore.
I professionisti chiamati a svolgere il ruolo di consulenza
tecnica sia d’ufficio sia di parte devono seguire delle norme
che implicano, oltre a conoscenze tecniche, anche il rispetto
delle procedure.
Un manuale pratico per l’espletamento dell’incarico di
consulenza tecnica in procedimenti giudiziari, con ampi riferimenti al Codice di Procedura Civile ed al Codice di Procedura Penale è il volume dal titolo “Il Consulente Tecnico.
Manuale Pratico Operativo per CTU E CTP nel Rito Civile,
n. 5 set/ott 2009
Penale, Amministrativo e nelle Esecuzioni Immobiliari”,
edito da Il Sole 24 Ore Norme & Tributi Pirola.
Tale volume rappresenta una guida teorico-pratica che
ripercorre l’intero modus operandi che il professionista deve
seguire in tutte le fasi della consulenza, dagli aspetti preliminari fino alla definizione dei compensi, con approfondimenti relativi alla perizia in senso stretto, ma anche al rito
amministrativo e penale e alla responsabilità sia civile sia
penale.
Obiettivo degli autori è quello di essere al fianco del professionista, accompagnandolo in tutte le fasi della perizia,
in modo pratico ed efficace, dal conferimento dell’incarico,
alla tariffa giudiziaria, attraverso sintetiche descrizioni della
normativa e anche check-list di immediata e facile consultazione, che ne costituiscono il vero e proprio punto di
forza. Integrano il testo un’appendice legislativa con i riferimenti alle sentenze più rilevanti della Corte di Cassazione
e una ricca bibliografia.
Altre Pubblicazioni sull’argomento:
- Aleo Massimo (2009) - Consulenze tecniche, accertamenti e perizie sugli immobili. Grafill.
- Graziano Castello (2006) - Manuale del consulente tecnico. Manuale pratico per la professione di consulente
tecnico. Dario Flaccovio Editore.
- Giannini Ruggero, Terranova Francesco (2006) - Consulente tecnico d’ufficio e di parte. Con Cd-Rom. Legislazione Tecnica.
- De Stefani Luciano - Esperienze di un C.T.U. Guida pratica di un consulente tecnico del tribunale. IWA Italy.
- Gigante Raffaele (2005) - Il manuale del consulente tecnico. Il Sole 24 Ore.
- Ricciardi A. (2003) - Il Consulente Tecnico del Tribunale.
DEI.
Il Chimico Italiano
Carmen Occhipinti
Consigliere del Consiglio
Nazionale dei Chimici.
Consulente aziendale in materia ambientale, sicurezza
del lavoro, igiene degli alimenti e qualità. Consulente
per la progettazione e gestione di impianti di depurazione acque e produzioni
agro-alimentari.
Direttore tecnico del proprio
laboratorio di analisi chimiche.
Già Presidente dell’Ordine
dei Chimici della Provincia di
Ragusa
31
DICONO DI NOI
M
ilano, 15 set. (Adnkronos) - Il contributo della chimica alla sicurezza della filiera agro-alimentare
sarà oggetto di un incontro a Milano dopodomani
17 settembre nell’ambito del congresso nazionale dei chimici.
Nel corso dell’incontro sarà presentato un documento
firmato congiuntamente dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici, Armando Zingales, e dal Presidente di
Federchimica, Giorgio Squinzi, dal titolo ‘La chimica nella
filiera agro-alimentare’ il cui intento è quello di spiegare in
modo chiaro ed equilibrato quali sono i contributi che l’industria chimica, con l’ausilio del chimico, offre al settore
agro-alimentare.
Il documento sarà discusso nell’ambito della Tavola Rotonda ‘La sostenubilità’, cui partecipano Adriano Gasperi,
Direzione Sviluppo tema e relazioni istituzionali Expo 2015,
Martino Verga, Presidente di Federchimica Aispec, Rolando
Manfredini, Capo area Sicurezza Alimentare e produttiva
Coldiretti, Pietro Praderi, Lega Consumatori, Armando Zingales, Presidente CNC, Denis Sarigiannis, Institute of Healyh
and Consumer Protection DG Joint research Centre.
La filiera agro-alimentare è percorsa da un robusto filo
conduttore, spiega una nota, che contribuisce notevolmente
a garantirne solidità ed affidabilità. Questo filo conduttore
32
Il Chimico Italiano
è la chimica, presente sotto forma di: fertilizzanti ed agrofarmaci, medicinali per gli animali d’allevamento, additivi
alimentari ed aromi, materiali per imballaggi e gas industriali.
In tutti gli ambiti la chimica fornisce un aiuto fondamentale in termini di innovazione, miglioramento e maggiore
disponibilità della produzione, fornendo materie prime sempre più sicure e controllate, nel rispetto per l’ambiente e la
sicurezza del consumatore.
17 settembre 2009
AGENZIA: ADNKRONOS
A
LIMENTI: ZINGALES (CNC), LA CHIMICA AL SERVIZIO
DELLA SICUREZZA Milano, 17 set. - (Adnkronos) - “Sicurezza alimentare, qualità della vita e sostenibilità. Il ruolo
della chimica e del chimico”. Questo il tema del XIV Congresso Nazionale dei Chimici, in corso di svolgimento a Milano.
Per Armando Zingales, Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici, servono maggiori controlli perchè, ha spiegato “i cittadini hanno bisogno di sapere che mangiano
cose sane e non corrono pericoli”.
Dopo l’ultimo maxisequestro del luglio scorso di oltre
900 tonnellate di cibi scaduti o irregolari e 26mila litri di
latte di ignota provenienza, Zingales lancia l’allarme:
“siamo in emergenza nazionale, se non europea e per questo occorre rispondere intensificando i controlli”.
n. 5 set/ott 2009
DICONO DI NOI
“Oltre alle operazioni dei Nas - sottolinea Zingales - vi
sono i controlli autocertificati ma questi devono essere effettuati da persone responsabili e abilitate, cioè da professionisti come biologi, chimici, veterinari, tecnici alimentari
che possono essere una vera e propria garanzia per i consumatori così come per gli stessi produttori”.
17 settembre 2009
AGENZIA: ADNKRONOS
LIMENTI: ZINGALES (CNC), LA CHIMICA AL SERVIZIO
DELLA SICUREZZA (2) (Adnkronos) - “Vi sono però dei
veri e propri corsari - avverte Zingales - che cercano di fare
a meno di questi controlli e proprio negli ultimi giorni si
sono verificati episodi molto gravi di sofisticazione e distribuzione di alimenti scaduti.
La nostra preoccupazione di chimici che lavorano in questo settore - aggiunge - è che alcune forze, alcune lobbies
possano tendere a far diminuire gli autocontrolli con grave
pericolo che questi corsari aumentino e rovinino completamente la filiera”. La filiera agro-alimentare, è emerso nel
corso dei lavori, è percorsa da un robusto filo conduttore
che contribuisce notevolmente a garantirne la solidità e
l’affidabilità. Questo filo conduttore è la chimica, presente
sotto forma di fertilizzanti ed agrofarmaci, medicinali per
animali d’allevamento, additivi alimentari e aromi, materiali
per imballaggi e gas industriali.
In tutti gli ambiti, si è sottolineato, la chimica fornisce
un aiuto fondamentale in termini di innovazione, miglioramento e maggiore disponibilità della produzione, fornendo
materie prime sempre più sicure e controllate, nel rispetto
per l’ambiente e la sicurezza del consumatore.
A
17 settembre 2009
AGENZIA: ADNKRONOS
LIMENTI: ZINGALES (CNC), LA CHIMICA AL SERVIZIO
DELLA SICUREZZA (3) (Adnkronos) - Per tentare di arginare questa emergenza, il Consiglio Nazionale dei Chimici
ha messo a punto un vero e proprio decalogo da sottoporre
al ministero competente e al governo per sensibilizzare le
istituzioni sulla necessità di ripristinare un virtuoso sistema
di controlli e autocontrolli e difesa non solo del consumatore ma del mercato e degli stessi produttori.
Ai consumatori, il decalogo ‘per una spesa sicura’, suggerisce di stilare una lista di quello di cui si ha veramente
bisogno, controllando prima le rimanenze in friogorifero,
verificando le scadenze, non farsi prendere la mano dalle
superofferte, leggere sempre le etichette verificando la data
di scadenza dei prodotti deperibili, diffidare di prodotti ‘colorati’, controllare la qualità degli ingredienti e in caso di
dieta controllare la tabella nutrizionale.
Agli operatori del settore, invece, viene suggerito di utilizzare al meglio il sistema dell’autocontrollo ricordando
come sia un vero e proprio strumento di prevenzione e garantisca tutte le parti in causa. Autocontrollo però, sottolinea il decalogo, che deve essere affidato solo a
professionisti qualificati.
A
n. 5 set/ott 2009
17 settembre 2009
ilano, 17 set. - (Adnkronos) - “Sicurezza alimentare,
qualità della vita e sostenibilità. Il ruolo della chimica
e del chimico”. Questo il tema del XIV Congresso Nazionale
dei Chimici, in corso di svolgimento a Milano. Per Armando
Zingales, Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici,
servono maggiori controlli perchè, ha spiegato “i cittadini
hanno bisogno di sapere che mangiano cose sane e non
corrono pericoli”.
Dopo l’ultimo maxisequestro del luglio scorso di oltre
900 tonnellate di cibi scaduti o irregolari e 26mila litri di
latte di ignota provenienza, Zingales lancia l’allarme:
“siamo in emergenza nazionale, se non europea e per questo occorre rispondere intensificando i controlli”. “Oltre alle
operazioni dei Nas - sottolinea Zingales - vi sono i controlli
autocertificati ma questi devono essere effettuati da persone responsabili e abilitate, cioè da professionisti come
biologi, chimici, veterinari, tecnici alimentari che possono
essere una vera e propria garanzia per i consumatori così
come per gli stessi produttori”.
M
17 settembre 2009
i sono però dei veri e propri corsari - avverte Zingales
- che cercano di fare a meno di questi controlli e proprio negli ultimi giorni si sono verificati episodi molto gravi
di sofisticazione e distribuzione di alimenti scaduti. La nostra preoccupazione di chimici che lavorano in questo settore - aggiunge - è che alcune forze, alcune lobbies possano
tendere a far diminuire gli autocontrolli con grave pericolo
che questi corsari aumentino e rovinino completamente la
filiera”.
La filiera agro-alimentare, è emerso nel corso dei lavori,
è percorsa da un robusto filo conduttore che contribuisce
notevolmente a garantirne la solidità e l’affidabilità.
Questo filo conduttore è la chimica, presente sotto
forma di fertilizzanti ed agrofarmaci, medicinali per animali
d’allevamento, additivi alimentari e aromi, materiali per imballaggi e gas industriali. In tutti gli ambiti, si è sottolineato,
la chimica fornisce un aiuto fondamentale in termini di innovazione, miglioramento e maggiore disponibilità della
produzione, fornendo materie prime sempre più sicure e
controllate, nel rispetto per l’ambiente e la sicurezza del
consumatore.
V
Il Chimico Italiano
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DICONO DI NOI
17 settembre 2009
P
er tentare di arginare questa emergenza, il Consiglio
Nazionale dei Chimici ha messo a punto un vero e proprio decalogo da sottoporre al ministero competente e al
governo per sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di ripristinare un virtuoso sistema di controlli e autocontrolli e
difesa non solo del consumatore ma del mercato e degli
stessi produttori.
Ai consumatori, il decalogo ‘per una spesa sicurà, suggerisce di stilare una lista di quello di cui si ha veramente
bisogno, controllando prima le rimanenze in friogorifero,
verificando le scadenze, non farsi prendere la mano dalle
superofferte, leggere sempre le etichette verificando la data
di scadenza dei prodotti deperibili, diffidare di prodotti ‘colorati’, controllare la qualità degli ingredienti e in caso di
dieta controllare la tabella nutrizionale.
Agli operatori del settore, invece, viene suggerito di utilizzare al meglio il sistema dell’autocontrollo ricordando
come sia un vero e proprio strumento di prevenzione e garantisca tutte le parti in causa. Autocontrollo però, sottolinea il decalogo, che deve essere affidato solo a
professionisti qualificati.
dal Consiglio Nazionale dei Chimici che oggi, in occasione
del XIV Congresso Nazionale dei Chimici in corso a Milano,
ha presentato il “Decalogo per una Spesa Sicura”.
Un’utile guida in 10 punti per aiutare i consumatori nella
scelta degli alimenti. “I cittadini hanno bisogno di sapere
che c’è un’intera categoria, poco conosciuta, che lavora per
garantire la qualità della vita della gente - ha dichiarato il
Prof. Armando Zingales, Presidente del Consiglio Nazionale
dei Chimici - I Chimici si occupano della loro salute e combattono quei corsari che cercano di far uscire dal mercato
le aziende serie”.
17 settembre 2009
L
eggere sempre le etichette degli alimenti, verificare la
data di scadenza dei prodotti e controllare la qualità degli
ingredienti; sono soltanto alcuni dei consigli elaborati dal
Consiglio Nazionale dei Chimici che oggi, in occasione del
XIV Congresso Nazionale dei Chimici in corso a Milano, ha
presentato il “Decalogo per una Spesa Sicura”. Un’utile
guida in 10 punti per aiutare i consumatori nella scelta degli
alimenti. “I cittadini hanno bisogno di sapere che c’è un’intera categoria, poco conosciuta, che lavora per garantire la
qualità della vita della gente - ha dichiarato il Prof. Armando
Zingales, Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici - I
Chimici si occupano della loro salute e combattono quei corsari che cercano di far uscire dal mercato le aziende serie”.
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M
ilano, 17 settembre (Adnkronos) - Chimica e sicurezza alimentare sono sempre più frequenti i sequestri da parte dei Nas di cibi avariati o scaduti e la chimica
può dare un grosso contributo per frenare questo fenomeno. Di questo si è discusso durante il XIV Congresso Nazionale dei Chimici, tenutosi a Milano, dal titolo “Sicurezza
alimentare, qualità della vita e sostenibilità. Il ruolo della
chimica e del chimico”.
17 settembre 2009
L
eggere sempre le etichette degli alimenti, verificare la
data di scadenza dei prodotti e controllare la qualità
degli ingredienti; sono soltanto alcuni dei consigli elaborati
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Il Chimico Italiano
IL DECALOGO PER UNA SPESA SICURA
1. Stilare una lista di quello di cui avete bisogno. Prima
però controllate le rimanenze, nel frigo e nella dispensa,
con l’avvertenza di verificare la data di scadenza degli
alimenti deperibili e quella di preferibile consumo, nonché l’integrità delle confezioni ancora chiuse e, magari
soltanto con la vista e l’olfatto i caratteri organolettici
delle confezioni aperte.
2. Non vi fate prendere la mano dalle offerte (es. sconti,
tre per due, ecc.) se il prodotto non è sulla lista degli acquisti necessari, è inutile fare scorte soprattutto perché
spesso le offerte vengono fatte su prodotti con scadenza
ravvicinata.
3. Leggete sempre le etichette. Non vi fidate delle immagini sulle confezioni, spesso sono solo un modo di pre-
n. 5 set/ott 2009
DICONO DI NOI
4.
5.
6.
7.
sentare il prodotto senza che per questo tutto quello raffigurato sia all’interno della confezione.
Verificare la data di scadenza dei prodotti deperibili. È
importante verificare la data di scadenza rappresentata
sempre da giorno, mese ed anno. Mentalmente fatevi il
calcolo del tempo che dovrà permanere nel vs. frigo e
poi mettetelo nel carrello.
Verificare la data di scadenza dei prodotti non deperibili.
La data che trovate sulla confezione è il T.M.C., cioè la
data entro la quale il produttore consiglia il consumo,
ma può essere consumata anche dopo, purché le modalità di conservazione dopo l’apertura della confezione
siano sotto il vostro controllo. Per i prodotti preparati
venduti sfusi presso il punto vendita potete verificare
l’elenco degli ingredienti nell’apposito cartello o meglio
nel libro degli ingredienti che per legge deve essere presente nell’esercizio commerciale.
Diffidate di prodotti “colorati” Spesso la colorazione è
artificiale e specialmente se l’alimento è acquistato per
un bambino è da evitare l’acquisto, anche se i coloranti
che vengono utilizzati oggi nelle derrate alimentari sono
consentiti dalla legislazione vigente in materia. Questo
vale anche per gli additivi. Più un alimento è elaborato
e più è addizionato.
Controllate la qualità degli ingredienti. È preferibile un
alimento che contiene olio extra vergine di oliva, ad
esempio, piuttosto che olio di semi, burro o margarina,
n. 5 set/ott 2009
anche se dal punto di vista calorico un lipide da sempre
lo stesso apporto. È la qualità del grasso che bisogna tenere sotto controllo.
8. In caso di dieta, controllate la tabella nutrizionale. All’interno dell’etichetta potete verificare l’apporto calorico (KCal/Kg o KJoule/Kg) dell’alimento. Tenete
presente, in ogni caso, che se acquistate un prodotto cosiddetto “light” spesso rischiate di acquistare “acqua”
al posto di nutrienti. È sufficiente per questo dare un occhiata agli ingredienti che sono (per legge) sempre elencati in ordine decrescente di peso.
9. Se acquistate prodotti congelati o surgelati ricordatevi
di metterli in apposita busta termica e di riporli nel frigo
prima possibile. Evitate quindi di lasciarli in auto, specialmente in estate, per troppo tempo. Ricordatevi che
un prodotto scongelato non può mai essere congelato
nuovamente.
10.Se state per acquistare delle confezioni di acqua minerale, ricordatevi che in moltissime città italiane l’acqua
dei rubinetti è perfettamente potabile, costa molto meno
e l’avete in casa. Per le persone sane non c’è alcun motivo di ordine igienico sanitario che giustifichi il consumo
continuativo di acqua minerale al posto dell’acqua di
rubinetto. Ricordate inoltre che il confezionamento, il
trasporto e lo smaltimento delle confezioni di acqua minerale comporta ingenti consumi di energia e di risorse
non rinnovabili.
Il Chimico Italiano
35
EuCheMS
September 2009
N E W S L E T T E R
EuCheMS future strategy
Having served nearly one year as President, it is clear to me that EuCheMS has
come a long way as a European Association
through developing its strong science base
and pursuing effective EU policy activity.
However, organisations need to look to the
future and EuCheMS is no exception.
Now increasingly seen as an essential
partner in European science initiatives,
EuCheMS is also taking a more strategic approach to encouraging professional development and networking, enhancing communication and recognition and improving
its decision-making structures. As agreed by
the Executive Committee in April, seven
Task Groups are helping to
• establish and implement a sustainable
policy development activity
(Chair: Rodney Townsend, Royal Society
of Chemistry),
• develop a five-year financial plan
(Chair: José Empis, EuCheMS Treasurer),
• identify ways of supporting the
International Year of Chemistry in 2011
(Chair: Igor Tkatchenko,
French Chemical Society),
• review structure and governance
(Chair: Giovanni Natile,
EuCheMS Past President),
New EYCN steering group
The annual European Young Chemistry Network (EYCN) Delegate Assembly took place on
10 to 11 March 2009 during this year’s
Frühjahrsymposium in Essen, Germany. With
the Swedish Chemical Society as a new member EYCN now consists of 21 member societies
and one affiliated member society. In addition, the Delegate Assembly elected a new
steering committee for the next two years.
Nevertheless, the new steering committee
EuCheMS President Luis Oro.
has a challenging task ahead, as the first
steering committee was largely responsible
• enhance recognition of EuCheMS by
member societies and their individual
members (Chair: Franco De Angelis,
Italian Chemical Society),
• explore the feasibility of establishing a
EuCheMS academy of chemistry
(Chair: Jay Siegel, Swiss Chemical Society),
• prepare a vision for EuCheMS Chemistry
Congresses (Chair: Pavel Drasar,
Czech Chemical Society).
I look forward to welcoming representatives from 50 EuCheMS member societies at
the General Assembly in Interlaken in October where we will review our achievements
and approve future strategy.
Luis Oro, EuCheMS President
oro@unizar.es, www.euchems.org
for the creation of EYCN.
Taking into account previous experience,
some amendments were made to the EYCN
rules concerning posts in the steering group. A
new position of an advisor was added to the
steering committee, which will be occupied
by the former chair Csaba Janáky. EYCN’s new
steering committee is formed by Helena Laavi
from Finland (Secretary), Sergej Toews from
Germany (Chair), Ilya Vorotyntsev from Russia (Website), Viviana Fluxa from Switzerland (Industry) and Dan Dumitrescu from Romania (Communications).
It was emphasized that the role of EYCN in
bridging relations between young chemists
and industry should be activated and, in general, networking between members should
be intensified. Since EYCN has no bank account there is no need for a treasurer. There-
The centenary of the Italian Chemical
Society (SCI) in 2009 is celebrated by different events, characterised by international
participation and ranging from traditional
fields of chemistry to specific themes such
as education, safety and regional interests.
The simultaneity of our centenary with
those of other organisations has resulted in
several co-sponsorships, e. g. in chemistry
and futurism. The most important event
was the SCI Congress in Sorrento in July with
about one thousand chemists from universities, industry and research institutions.
During the last years the number of students in the scientific faculties has decreased. Some future projects in cooperation with the Italian Ministries of University,
Health and Economy will encourage young
people to study chemistry and thus increase
human capital needed for innovation.
Luigi Campanella, SCI President
soc.chim.it@agora.it
fore the position “Treasurer” was changed to
“Industry” and the former position of “Industry/Internet” was changed into “Website”.
Dan Dumitrescu, dan.dumitrescu@gmail.com
www.eycn.eu
Photo: BASF
Centenary of the
Italian Chemical Society
The European Association
for Chemical and Molecular
Sciences
Prize for chemistry teaching
The Swiss Chemical Society has created a new
prize, the Balmer Prize, to award chemistry
teachers for innovative teaching at high school
level. The award will be given for successful
new and experimental didactic approaches to
chemistry topics or for outstanding reviews of
personal experience. The prize will be awarded
annually and consists of either 2 000 Swiss
francs for an individual teacher, with an additional 2 000 Swiss francs for the teacher’s
chemistry department, or 3 000 Swiss francs
for a team of teachers, with an additional 1 000
Swiss francs for the team’s chemistry department. The call for bids and the evaluation of
candidates will be carried out together with
the Swiss Science Teachers.
www.scg.ch/news/news.cfm?ID=135
European chemistry outreach
in Bristol
Twenty 16-year-old Italian students and their
teachers from Codogno near Milan took part in
the inaugural Spring Chemistry School in England. The students spent two days in Bristol
ChemLabS enjoying a range of practical work
2
Achema 2009 generates optimism
Chemistry and chemical engineering are
focusing confidently on the future: this
sums up Achema 2009 that took place from
11 to 15 May in Frankfurt. Over 173 000 visitors from all over the world visited the exhibition halls in order to catch up on the latest
products and technologies. 3 767 exhibitors
from 49 countries displayed their cutting-edge developments from chemical engineering, pharmaceutical and food technology, biotechnology and related sectors.
Both the exhibitors and the organisers
were highly satisfied with the outcome of
the event. “The high number of exhibitors
and visitors sent out an unmistakable message that will resound far beyond the Achema: our branches are going to tackle the
challenges and leave the economic crisis behind them”, stated Gerhard Kreysa, Chief Executive of the Society for Chemical Engineering and Biotechnology (Dechema) that organised Achema. Dechema is a member organisation of EuCheMS.
The exhibitors praised the high standard
of discussions and contacts. This year’s over-
Achema 2009 attracted more than 173 000 visitors.
riding theme was process efficiency. Biotechnological processes and the application
of renewable resources were also key topics.
Many exhibitors displayed novel microstructured components, while nanotechnology and ionic fluids played a prominent role
in the Congress programme. More than 900
lectures attracted scientists and developers
to discuss the latest market-ready research
results.
Kathrin Rübberdt
ruebberdt@dechema.de
and talks and also took the opportunity to engage in some cultural activities in the first of a
series of annual visits.
The Sustainable Chemistry Award
Another Bristol ChemLabS outreach team,
working with the British Council, organised a
science week aimed to enthuse French school
students from Marseille as part of the 'Science
in Schools' programme. In total 370 students
aged from 13 to 15 took part in nine half-day
sessions. Each session consisted of a one-hour
lecture-demonstration in French and English
followed by hands-on experience in a workshop. This event was supported by the Centre
Universitaire de Saint Jérôme.
A Bristol ChemLabS outreach team visited Malta and Gozo in April to give six performances of
the lecture demonstration 'A pollutant's tale'
to secondary-aged students from mixed state
and church schools. Over 1 550 students participated in the shows. A seventh extended
session was held for science and education undergraduates at the University of Malta.
Tim Harrison, T.G.Harrison@bristol.ac.uk
The European Sustainable Chemistry
Award, a EuCheMS initiative, is being launched with the encouragement of the European
Environment Agency (EEA) and the support
of the European Platform for Sustainable
Chemistry (SusChem) and the European Chemical Industry Association Cefic.
Nobel Laureates Gerhard Ertl and
Jean-Marie Lehn have accepted invitations
to be Patrons. The Award will cover innovations in the use of
• alternative synthetic pathways that increase resource efficiency and selectivity,
• alternative feedstocks that are safer
and/or renewable,
• alternative reactor design and reaction
conditions, such as use of solvents with
health and environmental benefits, or
increased yield and reduced waste,
• chemicals and chemical products that are
less environmentally harmful than current alternatives or inherently safer
with regard to hazardous aspects.
The first Award, a prize of 10 000 Euro,
will be presented during the 3rd EuCheMS
Chemistry Congress, on 29 August to 2 September 2010 in Nürnberg, Germany. An independent panel will be appointed to consider the nominations.
Requirements for the substantiating documentation and guidance on nominations
will be published on the Award website. A
short promotional leaflet is available from
the EuCheMS Secretariat (EuCheMSsecretariat@rsc.org).
Luis Oro, oro@unizar.es
www.euchems.org/esca
3
www.euchems.org
Global Helsinki Chemicals Forum
Heilbronner-Hückel Lecture
The first Helsinki Chemicals Forum was
held from 27 to 29 May in Helsinki, Finland.
This meeting involved delegates from many
governments worldwide and was organised
by the Chemicals Forum Association in cooperation with the EU Commission. It is intended that this meeting should be the first
of a series of strategic high level meetings
for the global chemical industry; indeed, the
second meeting has already been arranged
for 20 to 21 May 2010. Helsinki is an ideal
venue for the meetings: the European Chemicals Agency is located in Finland and an
increasing number of chemical companies
are now established there.
The Finnish government signalled its
commitment to the meeting through the direct participation of past and present Prime
Ministers of Finland, the Minister of Economic Affairs and the Mayor of Helsinki. The
European Commission was represented by a
large delegation headed by Stavros Dimas,
Commissioner for the Environment. The
emphasis of the meeting was strongly on
the implementation of Reach, the EU regulation on chemicals and their safe use. There
SCS and GDCh, have agreed on creating a joint
The Swiss and the German Chemical Society,
was much discussion of the testing of formulations and mixtures, and possible regulatory successors and delegates were given
detailed updates on dialogues with other
global power blocks, such as China, India
and USA concerning the future implementation of Reach in these countries and federations.
Rodney Townsend of the RSC, current Chairman of SusChem, represented EuCheMS
through his presentation and involvement
in the session on safety and sustainability,
chaired by Alain Perroy of Cefic.
Rodney P. Townsend, TownsendR@rsc.org
www.finnexpo.fi/helsinkichemforum/
named lecture, the Heilbronner-Hückel Lecture. Switzerland will begin in 2010 by inviting
a German scholar to hold a lecture series in
Switzerland, the GDCh will invite a Swiss
scholar to Germany in 2011, and so on.
Edgar Heilbronner (1921 to 2006) was a Swiss-German chemist. Erich Hückel (1896 to 1980) was
a German physicist and physical chemist. The initiative arose from a cooperation agreement,
signed by the two societies in 2008.
Hubert Mandery appointed as
Cefic Director General
The Board of Cefic gave approval to the ap-
Photo: Finish Fair Corporation
pointment of Hubert Mandery as Cefic Direc-
Experiences from Reach were discussed at the
Helsinki Chemicals Forum.
tor General Designate in succession to Alain
Perroy on his retirement on 31 October 2009.
The appointment is subject to ratification by
Cefic General Assembly in Lisbon in October.
Hubert Mandery (55) is Senior Vice-President
for Trade Policy and General Political Issues at
the chemical company BASF. Cefic is promoting
the competitiveness of the industry via initiatives and action programmes at a most difficult time for European chemical companies. It
is expected that Hubert Mandery will play a vi-
News for analytical chemists
tal part in leading these programmes, as well
as developing a long-term vision and strategy
The EuCheMS Division of Analytical Chemistry (DAC) maintains a website with informations on groups of analytical chemistry at European universities (www.dac-euchems.org). Everyone may contribute to the
database and contributors are responsible
for an annual update of the information.
The service is offered free of charge. The report on activities of DAC during 2008 was
published in journals of analytical chemistry where Manfred Grasserbauer contributed with his personal view on analytical
chemistry in the assessment of climate
changes and sustainable application of the
natural resources to human welfare.
In conjunction with the meeting of the
steering committee in Tallinn, Estonia, in
April, Mihkel Kaljurand and Mihkel Koel of
Tallinn University of Technology organised a successful symposium attended by
51 participants. The symposium illustrated
the scientific work of the steering committee directed to various topics of analytical
chemistry.
Although affected by the global financial
crisis, the Euroanalysis Conference will be
held on 6 to 10 September in Innsbruck,
Austria. For next year, the programme for
the analytical section of the 3rd European
Chemistry Congress is in preparation and
the Euroanalysis XVI Conference is planned
for Belgrade, Serbia, in 2011.
Jens E. T. Andersen, Bo Karlberg
jeta@dac-euchems.org
www.euroanalysis2009.at
www.dac-euchems.org
for the future success of the industry.
ks
www.cefic.org
Brussels News Updates
The monthly News Updates are a valuable
source of information about EU-level developments on policy, regulation and legislation.
Now in its fourth year, this publication is an essential resource for EuCheMS member societies and the chemical sciences community
across Europe. It provides a summary of topical
issues and web links to sources of more detailed information, e. g. Cordis, Euractiv and
European Commission and EU Parliament
websites. Ioanna Psalti is currently the author
of the EuCheMS Brussels News Updates.
www.euchems.org/News/Brussels.asp
4
Year of Chemistry 2011
First Young Investigator's Workshop
The preparations for the International Year of
European networking for young professors of organic chemistry was the motivation
for the first Young Investigator's Workshop,
sponsored by the Organic Division of EuCheMS and the Center for Pharmacology and
Analysis (Cepha), a Czech contract research
organisation. The event, which took place in
Liblice Castle near Prague from 16 to 18 July
2009, brought together 28 organic chemistry
professors from 18 member societies.
Lecture topics in the two-day retreat
spanned chemical biology, synthesis, catalysis, materials and mechanism. The programme and participants showed the cultural and topical diversity that makes organic
Chemistry (IYC) 2011 continue. The IUPAC Management Committee, in which Wolfram Koch
represents EuCheMS, met in Bratislava in April
and discussed the next steps. The webpage is
online and is being updated continuously. EuCheMS recently established a Task Group chaired by Igor Tkatchenko in order to identify opportunities for EuCheMS support for IYC 2011.
The Task Group will in particular define ways
how the IYC can be promoted in Europe and
through which activities EuCheMS can get involved. At the national level, coordination
groups have been established in many countries already.
wk
chemistry a core to many cross and multi
disciplinary projects and a vital growth area
of European science.
js
Young professors of organic chemistry from
all over Europe met in Liblice Castle near
Prague.
www.chemistry2011.org
Swiss kick-off for IYC 2011
Conferences on chemistry education and didactics in Kraków
At the invitation of the Swiss Chemical Society,
The 10th European Conference on Research in Chemistry Education (ECRICE) and
the 4th International Conference Research
in Didactics of the Sciences (DidSci) will be
held on 4 to 9 July 2010 at the Pedagogical
University of Kraków. Both conferences will
take place immediately after ICASE 2010,
the World Conference on Science and Technology Education. Following a long tradition, ECRICE is organised under the auspices of the EuCheMS Division of Chemical
Education.
The conferences are an opportunity to exchange experiences in chemical education
(ECRICE) and research and practice in natural science education (DisSci) carried out at
the Platform Chemistry of the Swiss Academy
of Sciences (SCNAT) and the association Chemie Pharma Schweiz (SGCI), over 30 organisations from education, industry and society
gathered in Bern for the kick-off meeting for
the International Year of Chemistry (IYC) 2011.
Ideas for activities and possibilities of collaboration were exchanged among the 33 organisations interested in making a contribution to
the International Year of Chemistry.
Lukas Weber, weber@scg.ch
Challenges in food preservation
The EFFoST conference on food preservation
every education level from primary school
up to graduate studies.
The programme will feature a wide variety of plenary, invited and contributed lectures, as well as poster sessions. Abstracts of
oral contributions and posters will be peer-reviewed. ECRICE will be held in English, the
DidSci conference in English, Polish, Czech
and Slovak. The organising committee of
the 10th ECRICE and 4th DidSci cordially invites academicians, doctoral students, science teachers and researchers to participate
in these important conferences.
Iwona Maciejowska
maciejow@chemia.uj.edu.pl
ecrice2010.ap.krakow.pl
will be held on 11 to 13 November 2009 in Budapest, Hungary. The conference sessions will
focus on processing, safety and sustainability.
www.effostconference.com
Danisco Award 2008
Barbara Ann Halkier, University of Copenhagen, has received the Danisco Award 2008 for
her research into secondary metabolites,
which are biologically active substances in, for
instance, plants. The Award instituted by the
Danisco Foundation represents a value of
250 000 Danish krones.
Roger Fenwick, roger.fenwick@BBSRC.AC.UK
EuCheMS Newsletter
Newsletter coordinator: Karin Schmitz
Please send all correspondence and manuscripts to k.schmitz@gdch.de
Editors: Wolfram
Koch
(responsible),
Uta Neubauer, Frankfurt am Main
Advisory board: Reto Battaglia (Switzerland),
Claudine Buess Herman (Belgium), Pavel Drasar (Czech Republic), Roger Fenwick (UK),
Philippe Garrigues (France), Wolfram Koch
(Germany), Minos Leontidis (Cyprus), Evelyn
McEwan (EuCheMS Secretariat) and Giovanni
Natile (Italy).
Layout: Jürgen Bugler, Frankfurt am Main
Production: Nachrichten aus der Chemie
Publisher: Gesellschaft Deutscher
Chemiker on behalf of EuCheMS
Postfach 900440, D-60444 Frankfurt am Main
euchems@gdch.de
EuCheMS General Secretary:
Evelyn McEwan, c/o RSC, Burlington House,
Piccadilly, London W1J 0BA, UK
secretariat@euchems.org
www.euchems.org
EuCheMS is registered as “Association internationale sans but lucratif” (AISBL, international non-profit association)
AISBL-Registered office: Avenue E. Van
Nieuwenhuyse 4, B-1160 Brussels
Images: © Stadt Nürnberg, Pressebilder BASF SE, Skerra
Chemistry – the Creative Force
29.08. – 02.09.2010 · NÜRNBERG · GERMANY
Topics
Innovative Materials
Resources and Environment
Supramolecular Systems
Catalysis
Molecular Life Sciences
Analysis, Manipulation and Simulation
Advances in Organic and Inorganic Chemistry
Chairmen
François Diederich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich/CH
Andreas Hirsch
University Erlangen-Nuremberg/D
www.euchems-congress2010.org
EuCheMS, the European Association for Chemical and Molecular
Sciences incorporates 50 member societies which in total represent
some 150.000 individual chemists in academia, industry and government in over 35 countries across Europe.
Contact: Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. · Congress Team · P.O. Box 90 04 40 · 60444 Frankfurt am Main · Germany
Phone: +49 69 7917-358/-366 · E-mail: euchems-congress2010@gdch.de
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DEI CHIMICI
SEZIONE A
prof. Armando ZINGALES Presidente
dott. Franco TAU Vice Presidente
dott. Fernando MAURIZI Segretario
dott. Carlo BRESCIANI Consigliere
dott. Elio CALABRESE Consigliere
dott. Sergio CARNINI Consigliere
dott. Antonio DE PACE Consigliere
prof. Sergio FACCHETTI Consigliere
dott. Domenico MENCARELLI Consigliere
dott. Tomaso MUNARI Consigliere
dott.ssa Carmela OCCHIPINTI Consigliere
dott. Giuseppe RICCIO Consigliere
dott. Antonio RIBEZZO Consigliere
dott. Luca SCANAVINI Consigliere
Sezione B
dott.ssa Daniela BIANCARDI Consigliere
www.chimici.it