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Salone della Proprietà
p
Industriale
La tutela dei marchi all’estero:
come, dove, quando
Avv. e RA Mattia
Dalla Costa
Avv. Barbara
b
Sartori
30/09/2013
Relazione presentata in occasione del
Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
Argomenti trattati
- Cos’è il marchio-a cosa serve – come si protegge
- Principali contratti aventi ad oggetto un marchio – profili internazionali – limiti
derivanti dal TFUE e dal Regolamento sulle Restrizioni Verticali
- La gestione delle controversie transfrontaliere (in UE) in materia di marchio
- ADR (mediazione, arbitrato, arbitraggio)
- La tutela cautelare del marchio in Germania
- Le importazioni parallele: caso pratico
- L’allerta doganale
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
Cosa si intende per marchio?
Il marchio è il più importante dei segni distintivi dell’impresa e ne contraddistingue
prodotti e servizi.
servizi
Possono essere marchi: parole, segni, lettere, suoni, forme prodotto, tonalità
cromatiche suscettibili di essere riprodotti graficamente e a condizione che siano atti
a distinguere i prodotti/servizi di un’impresa da quelli delle altre imprese.
ESEMPI
•
marchi composti da parole, lettere,
numeri o combinazioni di tali elementi
•
marchi figurativi, comprendenti o meno parole,
marchi figurativi a colori
•
colori o combinazioni di colori
•
marchi tridimensionali
•
marchi sonori
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
A cosa serve il marchio e come si protegge?
A cosa serve il MARCHIO?
- a distinguere i prodotti e i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese
- a garantire un insieme di valori/qualità
- a comunicare, veicolare messaggi (pubblicità)
Come si protegge?
- registrazione;
- previsioni contrattuali;
- contenziosi:
* ADR (Alternative Dispute Resolutions);
* Autorità ggiudiziaria ordinaria;;
- dispositivi anticontraffazione/allerta doganale.
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
Come si protegge un marchio?
LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO
attribuisce diritti esclusivi di uso del segno registrato in relazione ai prodotti
o servizi
i i rivendicati.
i di i
(NB nel deposito del marchio si segue il sistema di ripartizione in classi merceologiche stabilito dalla normativa in vigore nel
territorio di deposito. Il sistema di classificazione adottato dalla maggior parte dei paesi è quello previsto dall’Arrangement di
Nizza del 15 giugno 1957 e successive modifiche)
Principali rischi in caso di mancata registrazione:
- uso da parte di concorrenti (confusione, diminuzione capacità distintiva,
perdita investimenti);
p
);
- assenza di valorizzazione del marchio come asset aziendale;
- rischio di dover abbandonare il marchio in conseguenza della registrazione
da parte di terzi o dover acquistare il marchio dal registrante.
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
Protezione del marchio sui diversi livelli
Tipologie
p g di registrazioni
g
di marchio
•
Registrazione del Marchio al livello nazionale (Italia,
(Italia
Germania, Francia etc.).
•
Registrazione del Marchio comunitario: marchio unitario
valido
lid in
i tutti
t tti i Paesi
P i della
d ll UE.
UE
•
Registrazione internazionale: iter unitario. Si ottengono
tanti marchi quanti i paesi oggetto di registrazione (per gli
Stati contraenti dell’Accordo di Madrid e del Protocollo
di Madrid richiesti dal registrante): c.d. «fascio di
marchi».
hi
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
La tutela contrattuale del marchio
LA PROTEZIONE DEL MARCHIO ATTRAVERSO LE PREVISIONI CONTRATTUALI
Dal 1992 il marchio ppuò essere «trasferito» individualmente, a p
prescindere dall’azienda ((o dal
suo ramo), purchè non ne derivi inganno a terzi circa la qualità dei prodotti e servizi marchiati
(art. 2573 c.c. e 23 c.p.i.)
Oggi il marchio costituisce un asset (immateriale) che può generare profitti.
Consigli pratici prima della sottoscrizione di un contratto (due diligence):
Ricerche di anteriorità
Decadenza per non uso
Estensione territoriale e merceologica (classi)
E t l rinnovo
Eventuale
i
d ll registrazione
della
it i
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
Tipologie di contratti
TIPOLOGIE PRINCIPALI DI CONTRATTO
CESSIONE: trasferimento, anche parziale (in relazione a prodotti/servizi e/o territori) della
titolarità del marchio.
LICENZA: concessione ad un terzo di alcuni diritti d’uso del marchio per un certo tempo, in
un determinato territorio e per determinati beni o servizi. La licenza può essere parziale (solo
per certi beni o servizi e/o solo per un certo territorio), esclusiva/non esclusiva.
FRANCHISING: il franchisor concede al franchisee la disponibilità verso corrispettivo di un
insieme di diritti di proprietà industriale ed intellettuale quali marchi, know how
produttivo/commerciale, ecc., al fine di commercializzare beni o servizi secondo un modello di
business di successo.
successo
MERCHANDISING: è una licenza in ambiti merceologici diversi e meno noti rispetto a
quelli in cui il marchio è noto.
C.D. ALLEANZE DI MARCA (esempi): joint advertising: pubblicità congiunte tra due o più
marchi; joint promotion: promozioni congiunte tra due o più marche
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
Clausole contrattuali
Focus: LA LICENZA ALL’ESTERO
•
Preliminare verifica che il marchio sia registrato per tutte i prodotti/servizi oggetto di
licenza e in tutti i Paesi in cui la licenza sarà efficace;
•
Limiti all’esclusiva territoriale o di clientela (Reg. UE 330/2010): in caso di esclusiva il
licenziante non può promuovere vendite nel territorio concesso in licenza.
Il licenziatario non può promuovere le vendite fuori dal territorio licenziato
In UE sono sempre ammesse le vendite passive. [vendita attiva: es. apertura di punti vendita nel
t it i riservato
territorio
i
t all licenziatario
li
i t i e anche
h qualunque
l
attività
tti ità di comunicazione,
i i
contatto
t tt o
propaganda diretta nei confronti di un consumatore individuale o di un gruppo specifico];
•
sia dal lato del licenziante che dal lato del licenziatario non possono essere vietate le
c.d. «vendite passive»: la soddisfazione di richieste non sollecitate provenienti da singoli
consumatori dell’UE.
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
Clausole contrattuali
-
commercializzazione a mezzo internet: non è vendita attiva. Una clausola contrattuale
che impone di non utilizzare internet per vendere il bene/servizio all’interno della UE,
costituisce una restrizione vietata ex art. 101 TFUE [C-439/09 CGCE].
-
Canali di vendita: e-commerce: vendite on-line. Cautele ammesse: possibilità di
imporre quantitativi minimi di prodotti o di fatturato venduti off-line; Si possono imporre
standard qualitativi ai siti internet del licenziatario.
-
In UE: divieto di imporre prezzo di rivendita (solo prezzo massimo o consigliato).
Eccezioni: lancio nuovi prodotti/campagne promozionali temporanee
-
Legge applicabile: ampia libertà rimessa all’autonomia delle parti. Limiti: a) c.d. “norme
imperative o di applicazione necessaria
necessaria”;; b) dalle norme inderogabili proprie della legge di
quel paese al quale si riferiscano tutti gli “altri” dati del contratto.
-
Soluzione delle controversie: a) ADR (Alternative Dispute Resolutions); b) salvi i casi di
divieto di deroga del Foro, libertà rimessa all’autonomia delle parti sull’autorità giudiziaria
competente a decidere sulle controversie nascenti dal contratto.
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
Clausole contrattuali
Esempi di clausole vietate in ambito UE (ex art. 101 TFUE):
Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che abbiano per
oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno
del
ll'i t
d l mercato
t comune edd in
i particolare
ti l quelli
lli consistenti
i t ti nel:
l
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
pp
, nei rapporti
pp
commerciali con ggli altri contraenti,, condizioni dissimili p
per
d)) applicare,
prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella
concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all
all'accettazione
accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano
alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
Gli accordi o decisioni,
decisioni vietati in virtù del presente articolo,
articolo sono nulli di pieno diritto.
diritto
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
LA GESTIONE DELLE
CONTROVERSIE
TRANSFRONTALIERE IN
MATERIA DI P.I.
IN U.E.
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
La gestione delle controversie transfrontaliere
Regolamento (CE) n. 44/2001 (cd. Bruxelles I)
G
GIURISDIZIONE
S
O
a) Diritto “primario”:
primario : principio della territorialità
FORO ESCLUSIVO ex art. 22, co.1, n. 4 (art. 16, co.1, n. 4
C
Convenzione
i
Bruxelles
ll 1968):
1968) in
i materia
i di registrazione
i
i
o dii validità
i i à di
marchi è competente il giudice dello Stato membro in cui il marchio è
stato depositato /registrato
v. Sentenza CGCE 13 luglio 2006 «GAT» : competenza esclusiva in caso
di azione
i
sia
i in
i caso di eccezione»
i
v. Sentenza CGCE 12 luglio 2012 «Solvay»: deroga quando la questione
di invalidità sia sollevata nell’ambito di un procedimento cautelare
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
La gestione delle controversie transfrontaliere
b) Diritto “secondario” (diritti di utilizzazione/contraffazione)
-
Foro generale: Domicilio del convenuto ex art. 2
-
Foro speciale: luogo in cui si è verificato (o può verificarsi) l’evento
dannoso ex art
art. 5.3
53
-
In caso di pluralità di convenuti: dinanzi al foro generale di uno di essi
ex art 6
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
La gestione delle controversie transfrontaliere
Giurisdizione in materia di provvedimenti cautelari
Art. 31 Regolamento (CE) 44/2001
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato
membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza
del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è
riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.
membro
Per l'ordinamento italiano il rinvio opera all'art. 10 l. n. 218 del 1995, che
legittima l'esercizio della giurisdizione nazionale quando il provvedimento
provvisorio o cautelare deve essere eseguito in Italia, oltre che nelle ipotesi
in cui il giudice italiano abbia giurisdizione nel merito.
merito
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
La gestione delle controversie transfrontaliere
Regolamento (CE) 864/2007 (cd. Roma II)
LEGGE APPLICABILE
Lex loci protectionis
Articolo
A
ti l 8:
8 Violazione
Vi l i
dei
d i diritti
di itti di proprietà
i tà intellettuale
i t ll tt l
1. La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da
p
intellettuale è qquella del ppaese
una violazione di un diritto di pproprietà
per il quale la protezione è chiesta.
2. In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione
di un diritto
di itt di proprietà
i tà intellettuale
i t ll tt l comunitaria
it i a carattere
tt
unitario,
it i
la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la
violazione pper le qquestioni non disciplinate
p
dal relativo strumento
comunitario.
3. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente
articolo
ti l con un accordo
d aii sensii dell’articolo
d ll’ ti l 14.
14
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
La gestione delle controversie transfrontaliere
Riconoscimento delle decisioni di uno stato Membro negli
altri stati membri è automatico ex artt. 33. Reg. 44/2001
Eccezioni:
i i
a) Violazione dell’ordine pubblico
b) Vi
Violazione
l i
ddell di
diritto
itt di difesa
dif
c) Contrasto tra decisioni
d) Vi
Violazione
l i
delle
d ll norme che
h regolano
l
lla competenza
t
Esecuzione: le decisioni emesse in uni stato Membro e ivi
esecutive sono eseguite in un altro stato membro dopo
essere ivi dichiarate esecutive,
esecutive su istanza di parte.
parte
Se la misura coercitiva emessa non è prevista
dall’ordinamento richiesto:esecuzione per equivalente
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
La gestione delle controversie transfrontaliere
Corte di Giustizia, 12 aprile 2011, C-235/09, DHL
“una misura coercitiva, quale ad esempio una penalità coercitiva
(astreinte) disposta da un tribunale dei marchi comunitari in applicazione
(astreinte),
del proprio diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto di un divieto,
da esso emesso, di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o
minaccia di contraffazione, produce effetti negli Stati membri diversi
da quello cui detto giudice appartiene — ai quali si estende la portata
territoriale di un divieto siffatto — alle condizioni previste dal capo III
del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001(…)
Nel caso in cui il diritto nazionale di uno di questi altri Stati membri non
preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella disposta dal suddetto
tribunale, l’obiettivo cui si dirige tale misura dovrà essere perseguito dal
tribunale competente del diverso Stato membro interessato facendo
ricorso alle pertinenti disposizioni della propria legislazione interna
idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto
pronunciato”.
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
La gestione delle controversie transfrontaliere
NOVITA’
Uno sguardo al prossimo futuro
Reg. UE 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
Il Reg. UE 1215/2012 del 12 dicembre 2012 (c.d. Bruxelles I bis) è destinato a
sostituire il Reg.
g CE 44/2001 a p
partire dal 10 g
gennaio 2015
- Abolizione exequatur anche a fini esecutivi, ma è possibile agire per il diniego
del
riconoscimento
Riconoscimento ed esecutività automatica anche dei provvedimenti cautelari
i dit altera
inaudita
lt
parte,
t
purchè
hè il provvedimento
di
t venga notificato
tifi t prima
i
dell’esecuzione.
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
Soluzione delle controversie
ADR (Alternative Dispute Resolutions) [fonte WIPO]
Mediazione: nella procedura di mediazione, un intermediario in posizione neutrale detto
Mediatore aitua le parti a raggiungere una soluzione consensuale della controversia insorta tra
l parti.
le
i L’esperienza
L’
i
mostra che
h spesso le
l controversie
i in
i tema proprietà
i à intellettuale
i ll
l sii
concludono con un accordo tra le parti. La mediazione pertanto può essere uno strumento
efficiente in termine di costi/benfici e potrebbe anche consentire la continuazione dei rapporti
tra le parti.
parti
Arbitrato: è una procedura attraverso la quale la controversia viene affidata, per accordo tra le
parti, ad uno o più soggetti qualificati “arbitri” I quali emetteranno una decisione vincolante per
le parti. In sostanza, scegliendo l’arbitrato le parti selgono di ricorrenre all’autorità giudiziaria
componendo così privatamente la controversia insorta. Tuttavia la decisione resa non priva le
partii del
d l diritto
di i di ricorrere
i
all’autorità
ll’
i à giudiziaria
i di i i
Perizia c.d. “Expert determination”: è un procedura attraverso la quale una controversia e/o
una divergenza tra le parti viene sottoposta, d’accordo tra le parti, ad uno o più esperti che
rendono una perizia sulla materia che gli viene sottoposta. La perizia è vincolante a meno che
le parti non abbiano concordato diversamente.
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
La tutela del marchio in caso di violazione: ll’esempio
esempio Germania
•
Tutela del marchio in via cautelare
−
−
−
•
L’azione in via cd. cautelare o di urgenza
La cd. Schutzschrift
Quali sono le misure per fare opposizione al provvedimento?
Allerta
All
t
d
doganale
l
ex
regolamento
l
t
europeo
n. 1383/2003 e/o allerta doganale nazionale tedesco, §§ 146 segg.
g
Markengesetz
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21
La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
Tutela del marchio in via cautelare in Germania (I)
L’azione in via cd. cautelare o di urgenza:
Con il ricorso viene solitamente richiesta
•
una misura inibitoria (Unterlassungsanspruch) diretta a
vietare al presunto contraffattore ll’ulteriore
ulteriore fabbricazione,
fabbricazione
promozione e vendita del prodotto che si ritiene in
violazione dei propri diritti fondati sul marchio e
•
l’informativa
l’i
f
ti
circa
i
l’ i i
l’origine
e la
l rete
t distributiva
di t ib ti
d l
del
prodotto in contestazione (Auskunftsanspruch).
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22
La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
Tutela del marchio in via cautelare in Germania (II)
•
L’urgenza (Eilbedürftigkeit des Antrags) viene valutata nel caso
concreto e comunque si deve rispettare, per procedere, il termine
di 1 mese decorrente dalla conoscenza
conoscen a della violazione.
iola ione
•
IIn questo le
l cortii tedesche
d h divergono
di
d ll cortii italiane,
dalle
i li
per le
l
quali si presume che il requisito dell´urgenza sia rispettato anche
qualora siano trascorsi sino a 6-8
6 8 mesi dalla conoscenza della
violazione.
•
La cd. Schutzschrift: Qualora si tema di subire un azione
cautelare di urgenza,
urgenza si può depositare presso i tribunali tedeschi
una propria memoria anticipatoria delle proprie difese, diretta ad
ostacolare l´emissione del p
provvedimento cautelare.
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23
La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
Tutela del marchio in via cautelare in Germania (III)
Quali sono le misure per fare opposizione al provvedimento?
•
reclamo
l
(W d
(Widerspruch)
h) aii sensii del
d l § 924 ZPO
•
appello
ll (Berufung)
(B f ) aii sensii dei
d i §§ 925,
925 511 ZPO
•
domanda di inizio della causa di merito (Antrag auf Erhebung der
Hauptsacheklage) ai sensi del § 926 ZPO
•
revoca del provvedimento cautelare per intervenuta modifica delle
circostanze (veränderte Umstände) ai sensi del § 927 ZPO, ad es.:
−
cambio della legge o della giurisprudenza
−
nuove prove
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24
24
La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
IMPORTAZIONI PARALLELE SEE
(l’art. 101 Tratt. FUE)
Regola: «Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra
imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate
che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto
e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno
del mercato comune»
Tali accordi e decisioni sono nulli di pieno diritto.
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
Importazioni
p
p
parallele da p
paesi UE;; Principio
p dell’esaurimento comunitario,, opposizione
pp
del titolare del marchio per “motivi legittimi “ (Direttiva 2008/95/CE art. 7)
g il p
principio
p dell’esaurimento comunitario:
Nello SEE vige
Art. 7 n. 1 della D. 2008/95/CE: «Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al
titolare dello stesso di vietare l’ uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio
nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso»
Eccezione: Art. 7.2): no esaurimento
se sussistono motivi legittimi all’ ulteriore
commercializzazione
i li
i
d i prodotti,
dei
d i in
i particolare
i l
quando
d lo
l stato dei
d i prodotti
d i è modificato
di i
o
alterato dopo la loro immissione in commercio»
Altrii Motivi
Alt
M ti i legittimi:
l itti i presenza di tre
t condizioni
di i i concomitanti:
it ti 1) esistenza
it
rete
t di distribuzione
di t ib i
selettiva; 2) Il prodotto commercializzato e marcato deve esser un articolo di lusso o di
prestigio; 3) esistenza di un pregiudizio, effettivo o potenziale, all’ immagine di lusso o di
prestigio
Importazioni parallele da paesi extra UE - Opposizione del titolare del marchio
Il titolare di un marchio ha il diritto di far valere i suoi diritti e di opporsi all
all’introduzione
introduzione
nell’Unione Europea dei prodotti che riportano il marchio di cui egli è titolare, anche se questi
Relazione presentata in occasione del
PROPRIETA’
INDUSTRIALE
sono stati immessi legittimamente in commercio nel mercato extra UESalonedadellalui
o col
suo 2013
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26
La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
Importazione
p
p
parallele in USA: criticità e soluzioni
a) Tariff Act (sec 526): consente al titolare americano di un marchio americano di impedire
l’ingresso
g
nel mercato americano di un prodotto
p
recante il marchio del titolare immesso
senza il proprio consenso, ancorchè originale.
b) Lenhan Act (sec 42 e 32/a): il titolare del marchio può impedire l’ingresso nel mercato
americano di un prodotto che, ancorchè originale, sia immesso in USA senza il consenso
del titolare solo se sussistono «material differences» tra il prodotto immesso con il
consenso del titolare ed il prodotto parallelo.
Soluzioni
l i i per contrastare il grey market
k in
i USA di prodotti
d i italiani
i li i (es.
( vino)
i )
- Implementazione tracciabilità + impegno contrattuale a cascata a non vendere fuori da
UE/SEE
- Introduzione
I t d i
di differenze
diff
nell’etichetta
ll’ ti h tt e nell packaging
k i destinato
d ti t agli
li USA rispetto
i tt a
quello europeo
- Registrazione dell’etichetta destinata al mercato americano come copyright
- Contenzioso USA contro importatore per acquisizione prove
- Contenzioso USA contro fornitore europeo
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27
La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
Allerta Doganale ex Regolamento Europeo n. 1383/2003 (I)
(relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni
diritti di pproprietà
p
e alle misure da adottare nei confronti
f
di merci che violino tali diritti))
L´autorità doganale procede ex art. 4 ad un blocco delle merci per un periodo di 3 giorni
lavorativi prorogabile al massimo di 10 giorni lavorativi al termine del quale la merce viene
lavorativi,
distrutta qualora sia in violazione dei diritti di un titolare di:
• un marchio (sia un marchio nazionale di uno Stato membro dell’UE, un marchio
comunitario o anche un marchio internazionale di uno Stato membro dell
dell’UE)
UE)
• un diritto d'autore o dei diritti connessi
• un disegno o modello comunitario
• un brevetto
• un modello di utilità (Reg. 608/2013)
p
• un certificato pprotettivo complementare
• una topografia per semiconduttori (Reg. 608/2013)
• una privativa per ritrovati vegetali
• una denominazione
d
i i
d' i i protetta
d'origine
t tt
• un'indicazione geografica protetta
• una denominazione commerciale (Reg. 608/2013)
• un dispositivo che consente elusione di misure tecnologiche (Reg. 608/2013)
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Relazione presentata in occasione del
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
Allerta Doganale ex Regolamento Europeo n. 1383/2003 (II)
Ai fini di predisporre l´allerta è necessario fornire, i.a.:
• copia autenticata dei titoli di privativa (marchi,
(marchi brevetti , modelli ecc.)
ecc )
• descrizione dettagliata dell’originale, compresi foto, descrizione dell’imballaggio
(dei segni distintivi apposti sullo stesso)
• documenti accompagnatori (foglio illustrativo, manuale d’uso, certificato di
garanzia, etichetta) e dei segni distintivi (marchio, logo ecc.) apposti sul packaging
• indicazione del canale di distribuzione nel territorio tedesco
• il prezzo di vendita dell’originale ed il prezzo minimo al di sotto del quale si possa
presumere che l’articolo in contestazione non sia non originale
• indicazione di un distributore, rivenditore e/o agente in Germania che sia in grado
di verificare gli esemplari sospettati di contraffazione e di un avvocato in
Germania
• fideiussione emessa da una banca di circa 10.000 Euro per le spese di distruzione
ed eventuali danni
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La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando
Allerta Doganale ex Regolamento Europeo n. 608/2013 (III)
In vigore dal 1.1.2014
Il Reg.
Reg 1383/2003 prevedeva che ogni Stato potesse introdurre un sistema di
distruzione nazionale accellerato, poi attuato in modo differente dai vari Stati.
Ora l´art. 23 prevede
procedimento accellerato comune di distruzione per i vari Stati:
i prodotti possono essere distrutti senza preventiva decisione giudiziaria,
giudiziaria se il
titolare IP conferma la violazione e lo spedizioniere non si oppone
Art. 26 prevede
una procedura di distruzione per merci oggetto di piccole spedizioni:
spedite con la posta,
posta massimo 3 esemplari o meno di 2 Kg di peso.
peso
possibile distruzione direttamente dalle auotrita doganali senza consultazione
del titolare IP.
Il detentore della merce può fare opposizione entro 10 giorni
>> il titolare IP deve quindi avviare un procedimento giudiziale
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