I regolamenti europei per l`agricoltura biologica (CE) n

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I regolamenti europei per l`agricoltura biologica (CE) n
DOSSIER
International Federation of Organic Agriculture Movements
European Union Regional Group
IFOAM EU Group
I regolamenti europei per l’agricoltura biologica
(CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008
Valutazione dei primi tre anni
Incentivi per uno sviluppo futuro
principali sponsors
editore e redattore
I regolamenti europei per l’agricoltura biologica
(CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008
Valutazione dei primi tre anni
Incentivi per uno sviluppo futuro
Curato e pubblicato da:
Brussels 2012
Curato e pubblicato da:
IFOAM EU GROUP
Rue du Commerce 124, BE - 1000 Brussels, Belgium
Telefono : +32 2280 1223 - Fax : +32 2735 7381
info@ifoam-eu.org
www.ifoam-eu.org
Editori: Andrzej Szeremeta, Keith Ball, Francis Blake, Marco Schlüter and Lena Tuszynski
Aiuto Editoriale: Alex Beck, Christopher Stopes, Jan Deane, Pino Lembo, Sabine Eigenschink
and Stephen Turner
Supporto tecnico: Angela Morell Pérez and Lena Wietheger
Segreteria Editoriale versione italiana: Chiara Scaraggi
Aiuto Editoriale: Antonio Compagnoni, Alessandro Pulga, Michela Coli
Traduzione dall’Inglese a cura di: Lorenzo Paluan con supporto di Gaia Giannotti
Impaginazione: Stampa Artigiana Bolognese S.A.B. snc con supporto di Francesco Caramia
Stampa: Stampa Artigiana Bolognese S.A.B. snc
Documento Stampato utilizzando carta 100% riciclata
Copie Stampate 2000
La versione elettronica e’ disponibile all’indirizzo: www.ifoam-eu.org
Elenco delle abbreviazioni utilizzate
AGOF
Advisory Group on Organic Farming
(Gruppo Consultivo sull’Agricoltura Biologica)
La Commissione
La Commissione Europea
Il Consiglio
Il Consiglio dell’Unione Europea
DG
Direttorato Generale
DG AGRI
Direttorato Generale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
DG ENVI
Direttorato Generale per l’Ambiente
DG MARE
Direttorato Generale per la Pesca e gli Affari Marittimi
DG SANCO
Direttorato Generale per la Salute e i Consumatori
EGTOP
Expert Group for Technical Advice on Organic Production
(Gruppo di Esperti per Pareri Tecnici in Agricoltura Biologica)
EU
Unione Europea
OGM
Organismi Geneticamente Modificati
GOMA
Global Organic Market Access
(Accesso ai Mercati Biologico Internazionali)
GOTS
Global Organic Textile Standard
(Standard Internazionale per il Tessile Biologico)
IFOAM
International Federation of Organic Agriculture Movements
(Federazione Internazionale dei Movimenti per l’Agricoltura
Biologica)
IFOAM EU
International Federation of Organic Agriculture Movements, Gruppo Europeo
(Federazione Internazionale dei Movimenti per l’Agricoltura Biologica, Gruppo
Europeo)
Il Parlamento
Il Parlamento Europeo
SCOF
Standing Committee on Organic Farming
(Comitato Permanente per l’Agricoltura Biologica)
Indice
Nota introduttiva di Christopher Stopes, Presidente del gruppo Europeo di IFOAM Nota introduttiva di Dacian Cioloş, Commissario Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.
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1. L’evoluzione della legislazione sul Biologico dal 2009
1.1. Il ruolo, gli obiettivi e i risultati della Commissione nello sviluppo della legislazione sull’agricoltura e la produzione
biologica dal 2009
1.2. Lo scenario – la normativa biologica dal 2009 – visto dal settore
1.3. Un nuovo logo europeo per la produzione biologica – l’etichettatura degli alimenti biologici
1.4. Acquacoltura: successi e sfide del nuovo regolamento biologico
1.5. La normativa europea sulla produzione del vino biologico: un lungo dibattito e un compromesso politico per risolvere
una problematica di lunga data
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2.Il nuovo processo decisionale dopo il trattato di Lisbona
2.1. Il processo decisionale dopo il Trattato di Lisbona
2.2. La via per il compromesso – poche parole dalla Presidenza Polacca sull’allineamento della normativa biologica
al Trattato di Lisbona
2.3. I poteri del Parlamento Europeo all’interno del trattato di Lisbona
2.4. Il Gruppo di Esperti in Agricoltura Biologica (EGTOP) della Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale
(DG AG RI) della Commissione Europea
2.5. Adattare il lavoro di advocacy del Gruppo UE IFOAM al nuovo trattato UE
3.Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale
3.1. Integrità e credibilità del sistema di qualità del biologico: soddisfare le aspettative dei consumatori
3.2. Lezioni dai casi di frode nel mercato dei prodotti biologici
3.3. Come prevenire casi di frode nel settore biologico?
3.4. I casi di frode nel settore biologico emersi in Italia nel 2011
3.5. Le lezioni imparate dal caso di frode: “Gatto con gli stivali”
3.6. Migliorare il sistema di certificazione del biologico: le raccomandazioni del progetto CERTCOST sul sistema
di ispezioni basato sulla valutazione del rischio
3.7. Sintesi dei diversi standard internazionali e sistemi regolamentari
3.8. Coesistenza di standard privati e regolamenti pubblici
3.9. Una valutazione delle nuove regole per le importazioni di prodotti biologici: il punto di vista degli enti di certificazione
3.10.Nuovo sistema di importazione: l’esperienza di ICEA
3.11.Importazioni e mercato internazionale: mantenere la fiducia tra i produttori e gli agenti del mercato
3.12.Esperienza del Global Organic Market Access (GOMA)
3.13.I residui dei pesticidi nella filiera del cibo biologico
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4. La discussione attuale sull’approfondimento delle norme biologiche
4.1. Estendere le norme UE a nuove categorie di prodotti
4.2. Flessibilità: l’opzione meno utilizzata per far progredire la normativa biologica
4.3. Verso mangimi 100% biologici
4.4. Il futuro della normativa per la trasformazione biologica del cibo – verso la sostenibilità
4.5. La revisione della normativa biologica UE per la produzione e l’allevamento del pollame
4.6. Le prospettive per la nuova normativa Europea nella coltivazione biologica in serra
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Le attuali norme europee sull’agricoltura biologica
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
Introductory
Note introduttive
notes
Cari soci e amici del biologico,
Cari Lettori,
questo dossier offre una panoramica sullo stato dell’arte del Regolamento Europeo per
l’agricoltura biologica e mira a stimolare il dibattito sui suoi futuri sviluppi. È il terzo dossier scritto
dal gruppo IFOAM Unione Europea sul tema e segue la pubblicazione di “ll Nuovo Regolamento
per l’Agricoltura e l’Alimentazione Biologica: (EC) 834/2007” e “Acquacoltura Biologica: Regolamento
Europeo (EC) 834/2007, (EC) 889/2008, (EC) 710/2009” pubblicati rispettivamente nel 2009 e nel 2010.
È per me un piacere scrivere una piccola introduzione a questo Dossier del Gruppo Europeo di
IFOAM che descrive i passi avanti fatti dal Regolamento negli anni recenti. In questa prefazione
non vorrei entrar troppo nei dettagli e ribadire gli stessi temi di questo opuscolo, ma piuttosto
vorrei sottolineare una serie di passaggi in cui siamo stati in grado di far progredire il settore.
Farò anche accenno alla incipiente riforma della Politica Agricola Comunitaria.
Ci auguriamo che questo dossier contribuisca a garantire una migliore comprensione di come il continuo sviluppo del
regolamento incide sul settore biologico. È indirizzato a tutti i membri del gruppo Europeo di IFOAM, alle Autorità Competenti,
agli enti controllo, così come alle ONG, ai giornalisti, ai ricercatori e a tutti coloro che sono interessati al settore biologico.
Cinque anni dopo la pubblicazione del regolamento biologico nel 2007, abbiamo un’idea migliore del suo impatto sul mercato
e conosciamo meglio le sue potenzialità e debolezze.
Speriamo che questo dossier fornisca un prezioso contributo per la valutazione e la revisione del regolamento biologico e
del Piano d’Azione per l’Agricoltura Biologica per il 2012 ed il 2013.
Il settore del biologico si evolve continuamente e i regolamenti Europei del biologico hanno bisogno di seguire gli sviluppi
del settore: sono state introdotte le prime regole in acquacoltura, per la produzione di lieviti e per il vino ed è stato messo in
atto un nuovo sistema di controllo per le importazioni.
Gli operatori e tutti gli altri attori coinvolti nel settore del biologico sono stati parte attiva di questi cambiamenti; allo stesso
tempo il settore rivolge loro nuove sfide come il bisogno di sviluppare delle regole più chiare e definite sui processi di
trasformazione, sulle norme di allevamento avicolo, e sulle produzioni in serra. Inoltre, il bisogno di mantenere l’integrità e la
fiducia ed evitare il rischio di frode continuerà a guidare i prossimi passi del regolamento del biologico.
L’agricoltura biologica è stata sempre all’avanguardia nel campo delle pratiche di sostenibilità. Questo ruolo è stato
riconosciuto dai politici Europei fin dal 1991 con la creazione del primo Regolamento Europeo per l’Alimentazione e
l’Agricoltura Biologica, e attualmente l’agricoltura biologica è parte integrante della Politica Agricola Comunitaria (PAC),
proprio a riconoscimento del ruolo che il settore deve giocare nello sviluppo sostenibile di tutta l’agricoltura europea.
Di fronte alla crescente pressione sulle risorse naturali, alle sfide ambientali quali l’erosione del suolo, il declino della biodiversità
ed il cambiamento climatico, la necessità di pratiche agronomiche sostenibili ed efficaci diventa sempre più urgente.
L’agricoltura biologica, con uno standard esteso a livello Europeo ed un sistema puntuale di certificazione può svolgere un
ruolo importante nell’ambito della Politica Agricola Comunitaria, sia per aumentare la percentuale di aziende che utilizzano
pratiche biologiche, sia come laboratorio per dimostrare anche alle aziende non biologiche come raggiungere criteri di
sostenibilità.
I membri del gruppo Europeo di IFOAM hanno impiegato molto tempo a riflettere su tutti i dettagli del regolamento del
Biologico: abbiamo valutato il suo impatto, discusso le possibilità di miglioramento e considerato diverse proposte ed ora
queste discussioni sono alla base del presente dossier.
Gli articoli sono tutti scritti da esperti del settore biologico, appartenenti a esperienze diverse e a diversi contesti nazionali, di
conseguenza, nel loro insieme offrono una visione completa sul regolamento del biologico per i suoi futuri sviluppi.
Vorrei ringraziare tutti gli esperti, gli autori e i membri dello staff del gruppo Europeo di IFOAM: insieme abbiamo reso possibile
questo dossier.
Volevo dimostrare la mia gratitudine anche verso i nostri sponsor che, con il loro supporto finanziario, hanno reso possibile
questo importante lavoro.
Il gruppo Europeo di IFOAM continuerà a lavorare sul regolamento del biologico e continuerà a proporre e promulgare nuovi
approcci allo scopo di migliorare la base legale del mercato biologico in Europa. Presenteremo le nostre proposte e nuovi temi
in pubblicazioni future, nella newsletter del gruppo e sulla nostra homepage. Attraverso il nostro lavoro vogliamo rendere
note alle autorità Europee le necessità e le aspirazioni dei consumatori biologici, degli agricoltori, dei trasformatori e di tutti
quegli altri attori che rendono possibile uno sviluppo sostenibile e dinamico dell’intero settore.
Christopher Stopes
Presidente Gruppo Europeo di IFOAM
È quasi da due anni che il logo EU è entrato in vigore –in altre parole, il periodo di transizione in cui tutti i prodotti biologici han
dovuto portare l’etichetta con il logo EU è prossimo alla fine. Le prime impressioni rilevate ci han suggerito che il logo è stato già
altamente riconosciuto tra i consumatori Europei – e i nostri esperti stimano che c’è stata una crescita sostenuta del settore, sebbene
in un periodo di crisi economica.
Il secondo obiettivo raggiunto da citare è l’accordo di equivalenza pattuito con il sistema degli Stati Uniti. Considerati i livelli di crescita
della domanda nel mercato Statunitense –ben più alti che in quello Europeo - posso definirmi ottimista che questa partnership
faciliterà le esportazioni e, di conseguenza, contribuirà ad una futura crescita e ad opportunità di lavoro nel settore.
In terzo luogo sono entusiasta che sia stato adottato il regolamento sulla vinificazione biologica. Queste nuove regole forniranno
quella certezza legale e politica, necessaria per stimolare la crescita del settore della vinificazione biologica e per offrire ai consumatori
un vino che porta un logo, quello Europeo, in cui loro hanno piena fiducia.
Certo ci sono anche delle lezioni da imparare sui gravi casi di frode nel settore del biologico, scoperti in Italia nel 2011. Se i meccanismi
di controllo previsti dalla legge possono essere migliorati, ci impegniamo a farlo, e, allo stesso tempo, insieme agli Stati Membri,
intensificheremo i nostri sforzi sulla vigilanza ed il controllo al fine di salvaguardare l’integrità del sistema di produzione biologica.
La Commissione lavorerà durante il 2012 per identificare quei punti in cui la cornice legale Europea per le produzioni biologiche
può essere migliorata o aggiornata. Il Report per il Consiglio e per il Parlamento Europeo sull’applicazione del Regolamento (EC)
834/2007 offrirà opportunità per uno scambio costruttivo sul futuro dell’agricoltura biologica. Una valutazione esterna sull’apparato
regolamentario delle produzioni biologiche, i cui risultati dovrebbero essere disponibili entro la metà del 2013, contribuirà
ulteriormente al dibattito.
Inoltre, guardando in prospettiva, la mia priorità per l’anno entrante, è quella di portare avanti le negoziazioni sulla riforma della
Politica Agricola Comunitaria, con uno sguardo sugli accordi politici da raggiungere entro la primavera del prossimo anno – in
modo tale che le nuove regole possano essere applicate dal gennaio 2014. Sarete i primi ad esserne consapevoli, ma uno dei nostri
obiettivi principali è quello di focalizzare le nostre politiche sugli aspetti legati alla sostenibilità. Gli agricoltori biologici sono sempre
stati gli avanguardisti nel campo dell’agricoltura sostenibile ed è per questo che la nostra proposta ne riconosce il ruolo – non solo
confermando che la certificazione biologica Europea è equivalente ai requisiti ecologici per i sussidi diretti (1°caposaldo), ma anche
illustrando le opzioni politiche disponibili nella nostra Politica di Sviluppo Rurale (2°caposaldo). Questi sono, con l’eccezione delle
nuove disposizioni introdotte per l’agricoltura biologica, elementi non specifici per l’agricoltura biologica, ma ci sono molti altri
elementi nella proposta in cui il vostro settore potrebbe trarne vantaggio.
Le misure proposte per il cambiamento verso un utilizzo più equo e trasparente dei sussidi diretti – con la speranza che il budget sia
mantenuto ai livelli del 2013 - è mirato a sottolineare l’importanza del ruolo che hanno gli agricoltori e, inoltre, a stipulare un nuovo
contratto sociale tra gli agricoltori e la società. Con programmi di Sviluppo Rurale più flessibili, ci auguriamo di incoraggiare i contadini
a lavorare meglio insieme, per esempio in Organizzazioni di categorie di Produttori, e a rafforzare la loro forza negoziale nelle filiere
alimentari. Vogliamo incitare l’utilizzo di strumenti quali fondi comuni di investimento e schemi assicurativi che possano proteggere
i produttori dalla volatilità dei mercati agricoli. Un ulteriore punto strategico della riforma è l’importanza di stimolare l’innovazione
e la ricerca in agricoltura e, a questo proposito, stiamo cercando di raddoppiare il budget per i fondi in ricerca per l’agricoltura.
Stiamo anche rafforzando servizi di consulenza e le reti rurali per facilitare lo scambio dei saperi e l’accesso alle informazioni per gli
agricoltori. Ma, in relazione a questo punto cruciale, stiamo anche cercando di migliorare i canali di comunicazione tra gli agricoltori
e i ricercatori in modo tale che il progresso scientifico possa essere messo in pratica il prima possibile.
Con i migliori auguri.
Dacian Cioloş
Commissario Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
L’evoluzione della legislazione sul Biologico dal 2009
1. L’evoluzione della legislazione sul Biologico dal 2009
basilari per la libera circolazione delle merci. Comunque, si
riportano ancora regolarmente diverse letture e interpretazioni
della legislazione europea da parte delle autorità nazionali o degli
organismi di controllo.
1.1. Il ruolo, gli obiettivi e i risultati della
Commissione nello sviluppo della legislazione
sull’agricoltura e la produzione biologica dal 2009
Questo designa la necessità di un’ulteriore armonizzazione e
un’intesa comune in tutta l’Unione sulla concreta attuazione di
alcune norme da parte delle 27 autorità competenti e dei circa 200
organismi di controllo attivi nell’UE.
Herman Van Boxem
Herman Van Boxem, Organic farming policy coordinator, European Commission,
DG Agriculture and Rural Development, Unit H.3 Organic Farming, herman.vanboxem@ec.europa.eu, www.organic-farming.eu
¢ Il ruolo e gli obiettivi del Regolamento
(CE) n. 834/2007
¢Il Regolamento (CE) n. 834/2007 sta raggiungendo i propri obiettivi?
Come il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, suo
predecessore, il Regolamento (CE) n. 834/2007, creato in un
primo momento come una normativa finalizzata al mercato
interno e alla protezione del consumatore, descrive gli standard
richiesti nella produzione biologica e i reiquisiti di controllo ed
etichettatura.
Questo articolo non ha lo scopo di rispondere alla domanda se
il Regolamento ha raggiunto gli obiettivi espressi all’articolo 1. La
Commissione ha in programma un’accurata valutazione esterna nel
2012 per dare risposta a questa domanda. Tuttavia, possono essere
fatti alcuni commenti preliminari sull’efficacia del Regolamento nel
raggiungere i propri obiettivi.
Nel 2004 nel Piano d’Azione Europeo per L’Agricoltura e
l’alimentazione biologica, la Commissione ha valutato la
situazione e gettato le basi per la politica di sviluppo degli anni
a venire.
Lo sviluppo sostenibile nella produzione biologica.
Da quando la struttura legislativa è stata sottoposta a un processo
di armonizzazione, l’agricoltura biologica nell’Unione Europea
si è sviluppata abbastanza velocemente. Dunque, possiamo
ragionevolmente affermare che gli agricoltori e i produttori di cibo
hanno ricevuto sufficienti assicurazioni sulla stabilità della struttura
legislativa da prendere la decisione di convertirsi all’agricoltura e
alla produzione biologica del cibo. Infine, la maggior parte degli
osservatori concordano che la legislazione ha fornito una solida
base per uno sviluppo equilibrato della produzione biologica
nell’Unione Europea.
Nel 2005 è iniziato un lavoro di revisione della cornice giuridica
che ha definitivamente condotto al Regolamento (CE) 834/2007
del Consiglio del 28 Giugno 2007, il quale ha fornito il nuovo
atto fondamentale alla legislazione sul biologico, mettendo
in evidenza gli obiettivi e i principi dell’agricoltura biologica
e fissando le regole generali della sua produzione. Poi, la
Commissione ha adottato regolamenti attuativi: il Regolamento
(CE) 889/2008 della Commissione ha implementato la
normativa con regole di produzione dettagliate e requisiti di
controllo e il Regolamento (CE) 1235/2008 della Commissione
il nuovo regime di importazione.
Dal 2009 la struttura legislativa è stata ulteriormente
completata con i due blocchi maggiori mancanti, cioè gli
standard di produzione per l’acquacoltura (2010) e per la
produzione vitivinicola (2012). Inoltre, sono in corso lavori di
perfezionamento della normativa sul pollame, della produzione
in serra, di alcuni aspetti della trasformazione degli alimenti e
della produzione di mangimi e dell’etichettatura.
Il funzionamento effettivo del mercato interno.
Prima che il Regolamento esistesse, il mercato era governato
da una moltitudine di sistemi di standard biologici privati e
nazionali sempre più numerosi. Su larga scala, la costruzione
della legislazione europea come un regolamento direttamente
applicabile in ogni Stato Membro, ha risolto questa situazione e
ha incrementato la libera circolazione dei prodotti biologici nel
mercato interno. Oggi c’è un solo standard governativo valido
in tutta l’UE. L’effettivo funzionamento del mercato interno è
rappresentato nel modo migliore dal nuovo logo biologico,
obbligatorio dal 1 luglio 2012.
La libera circolazione delle merci
Con l’armonizzazione dei requisiti di produzione in tutta l’Unione
Europea, il Regolamento ha anche fornito adeguate condizioni
La protezione degli interessi dei consumatori
La normativa assicura ai consumatori la certezza giuridica che un
prodotto etichettato come biologico è effettivamente prodotto
secondo gli standard di produzione europei.
La normativa richiede anche che siano condotti dagli Stati Membri
controlli ufficiali appropriati e che siano portate avanti azioni contro
irregolarità, contraffazioni e frodi o l’ingiustificato uso del logo e dei
termini normati “biologico”, “bio”, “eco” in tutte le lingue europee.
Casi recenti di frodi hanno ancora una volta sottolineato che i
controlli devono essere ulteriormente migliorati attraverso una
più accurata analisi dei rischi, un aumento delle visite a sorpresa,
la diffusione dei certificati elettronici e l’uso di data base protetti,
l’attivazione di misure precauzionali, giusto per menzionare alcune
delle possibilità che si stanno vagliando.
¢I risultati
Guardando alle aree principali, ecco come appare il percorso
tracciato dalla normativa. Gli strumenti usati per stabilire gli
standard. È stato costituito il Gruppo ufficiale di Esperti sui consigli
tecnici sulla produzione biologica (EGTOP), che ha iniziato la propria
attività alla fine del 2010. Nel 2011 ha presentato alla Commissione
dei report sui mangimi, i fertilizzanti e i prodotti di protezione delle
piante, oggi pubblicati nel sito web di Agricoltura biologica della
Commissione. Nel 2012, è stato iniziato un lavoro per ottenere
i pareri tecnici sul pollame, sugli alimenti trasformati e sulla
produzione in serra.
La produzione vegetale
Il Regolamento contiene una serie di norme di produzione che
possono essere applicate a tutte le colture. Questa include una
lista dei fertilizzanti consentiti, degli ammendanti del suolo e dei
prodotti per la protezione delle piante. È previsto un meccanismo
che regola l’uso dei semi non biologici quando quelli biologici non
sono disponibili. Dal 2009, sono state aggiunte le regole dettagliate
di produzione delle piante acquatiche (alghe).
La zootecnia
A parte le regole di produzione dettagliate per la maggior
parte delle attuali specie animali terrestri, il regolamento è stato
completato con quelle sull’acquacoltura animale (allevamento
ittico). Nel 2012, le regole di transizione sull’uso di una piccola
porzione di mangime convenzionale per i non-ruminanti saranno
finalizzate a una revisione tanto della produzione di mangime
quanto delle regole di etichettatura.
La trasformazione
Il Regolamento fornisce una lista degli additivi e dei coadiuvanti
consentiti per l’industria alimentare biologica, in tutta la sua
variabilità. Ora sono coperti persino i settori più piccoli, come la
produzione di lievito. Nel 2012, è stata colmata un’importante
lacuna con la tanto attesa normativa per la produzione del vino
biologico, sviluppata usando i risultati del progetto ORWINE dopo
un dibattito lungo e difficile.
Etichettatura e Loghi
Nel 2010 il nuovo logo biologico UE è stato introdotto come
simbolo dell’unico complesso di norme biologiche valide in tutta
l’UE. L’uso della “foglia bio” è stato reso obbligatorio per i prodotti
nazionali preconfezionati e opzionale per quelli importati. Può
essere accompagnata dal codice dell’organismo di controllo
responsabile e dall’indicazione del paese di origine.
I controlli
Il Regolamento evidenzia l’obbligo di controlli dettagliati per
ogni settore di produzione. Per spiegare l’articolazione con i
sistemi di controllo ufficiali europei sui mangimi e gli alimenti,
è stato pubblicato sul sito web sull’agricoltura biologica della
Commissione un documento operativo “Linee guida per i controlli
nella produzione biologica”. Per aumentare la trasparenza, dal 2013
in poi gli Stati Membri saranno obbligati a pubblicare la lista degli
operatori biologici e dei loro prodotti certificati.
Nel 2011 la scoperta in Italia di un caso di frode su larga scala ha
ancora una volta sottolineato la vitale importanza di un efficace
sistema di controllo, facendo tesoro dell’esperienza fatta.
Import-export
Dal 2009, con l’inclusione di Tunisia, Giappone, Canada e degli
Stati Uniti nella lista dei paesi terzi considerati equivalenti sono
stati fatti dei progressi sul fronte internazionale, raggiungendo
oggi un totale di 11 paesi terzi. Da allora, tutte le inclusioni di paesi
terzi sono basate su disposizioni di reciproca equivalenza; l’UE e
gli Stati Uniti hanno firmato per un accordo unico finalizzato alla
collaborazione tecnica.
Infine, è stata pubblicata nel 2011 e sarà ulteriormente completata
e aggiornata nel 2012 la prima lista degli organi di controllo
equivalenti.
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
L’evoluzione della legislazione sul Biologico dal 2009
1.2.Lo scenario – la normativa biologica dal 2009
– visto dal settore
Keith Ball
l’uso della molto comune ed efficace forma di estrazione con il diossido
di carbonio. Lo SCOF lo ha esaminato nuovamente nel 2011 e ha deciso
che l’estratto biologico di rosmarino con diossido di carbonio dovrebbe
essere consentito. Il Regolamento recante questo cambiamento
dovrebbe essere pubblicato a breve. Questi punti sono stati proposti
alla Commissione dal Gruppo IFOAM UE.
Keith Ball, Regulation Advisor, IFOAM EU Group, Keith.Ball@ifoam-eu.org, www.ifoam-eu.org
I nuovi regolamenti biologici (CE) n. 834/2007, (CE) n. 889/2008 e (CE) n.
1235/2008 hanno sostituito il Regolamento Biologico (CEE) n. 2092/91
e sono entrati in vigore a Gennaio 2009. Questo articolo riassume i
cambiamenti avvenuti da allora.
I primi cambiamenti sono stati introdotti anche prima che il Regolamento
834/2007 entrasse in vigore; questo è stato dovuto al fatto che il logo, così
come presentato nel Regolamento (CEE) n. 2092/91, fosse troppo simile a
quelli in uso per le indicazioni geografiche protette. Nel Settembre 2008,
il Regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio è stato mantenuto per un
altro anno e mezzo per permettere la creazione di un nuovo logo.
Da allora, le norme attuative sono state cambiate molte volte. Il primo è
stato il Regolamento (CE) n. 1254/2008, che ha definito le norme attuative
per il lievito biologico, come richiesto dall’articolo 1.2 del Regolamento
(CE) n. 834/2007, che richiedeva che per l’allevamento del lievito fossero
usate esclusivamente materie prime biologiche, ma è stato permesso
l’uso dell’estratto di lievito non biologico fino ad un 5% fino alla fine di
Dicembre 2013. Da gennaio 2014, il lievito deve essere considerato come
un ingrediente agricolo e questo incoraggerà l’uso di lievito biologico.
Questo regolamento ha comportato anche dei vincoli sulla coloratura del
guscio delle uova in occasione di festività e ha richiesto che il mangime
per il bestiame in conversione possa provenire solo dallo stabilimento
di produzione, incoraggiando gli agricoltori a convertirsi, grazie alla
possibilità di impiegare il foraggio in conversione nella propria fattoria
senza restrizioni, provocando anche gli effetti benefici della produzione
del foraggio sulla fertilità del suolo, durante la conversione al biologico.
In seguito, il Regolamento (CE) n. 710/2009 sviluppa ulteriormente
quest’aspetto, estendendo la norma esistente fino a prevedere la
possibilità di colture proteiche convenzionali, da poter impiegare come
mangimi come parte del quantitativo totale, previsto durante il primo
anno della fase di conversione.
Il problema della conversione costituisce, comunque, solo una piccola
parte del Regolamento (CE) n. 710/2009. Esso si concentra soprattutto
sull’acquacoltura. All’inizio, sono state stabilite norme dettagliate per il
pesce biologico e altri animali acquatici, così come per le alghe.
L’introduzioe delle specie principali destinate all’allevamento ittico ha
previsto requisiti per la qualità dell’acqua, la densità di allevamento, ecc.
Questo regolamento ha reso possibile la produzione, la trasformazione e
la vendita dei prodotti dell’acquacoltura che per la prima volta riportano il
logo europeo, favorendo lo sviluppo di un settore molto dinamico.
Sono necessari ulteriori sviluppi che includano l’espansione ad altre
specie di pesci d’acqua dolce e d’acqua salata e il Regolamento (CE) n.
710/2009 fornisce una base per questo sviluppo.
Tre mesi dopo la pubblicazione del regolamento attuativo, il
Regolamento (CE) n. 1235/2008 ha introdotto un processo di forte
cambiamento per le importazioni, sottoposto a un continuo sviluppo
da quando sono stati coinvolti molti emendamenti importanti. Il
Regolamento (CE) n. 1235/2008 è entrato in vigore nella stessa data come
regolamento attuativo, ma la maggior parte dei cambiamenti che esso
introduce è ancora in via di attuazione. Molti dei cambiamenti hanno
previsto revisioni alla lista dei paesi terzi approvati o dei loro organismi di
certificazione. Di questi, i maggiori finora sono stati l’annessione alla lista
di Giappone e Canada. Il recente annuncio dell’accordo di equivalenza
tra gli standard USA e UE è delineato nel Regolamento (UE) n. 126/2012. Il
tema dell’importazione sarà discusso in dettaglio in altri articoli di questo
dossier. Il Gruppo IFOAM EU è stato attivo con altri stakeholder, incluso il
Consiglio dei Certificatori Biologici Europei (EOCC), nel mettere in luce sia
l’urgenza di determinare il nuovo approccio ai controlli sia di impegnarsi
per un aumento della trasparenza.
La Decisione della Commissione 2009/427/CE istituisce un gruppo per il
supporto tecnico sulla produzione biologica (EGTOP), un comitato che ha
il compito di dare supporto alla Commissione sugli aspetti tecnici delle
norme della produzione biologica.
Dopo il ritiro del logo presentato nel Regolamento (CEE) n. 2092/91, è
stato preparato un logo revisionato. È stato indetto un concorso pubblico
e sono stati scelti tre disegni. Il vincitore è stato l’attuale logo obbligatorio,
la foglia di stelle, pubblicato nel Regolamento (EU) n. 271/2010. Questo
regolamento ha anche messo in atto una revisione del codice di
certificazione, fino al formato standard di ABCDE-999. Dettagli dell’uso
del logo sono stati pubblicati allo stesso tempo in un utile manuale della
Commissione al: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/
logo/user_manual_logo_en.pdf.
Un’ulteriore revisione è stata attuata nell’Aprile 2011, ovvero il
Regolamento (UE) n. 344/2011. In particolare, esso risolve il problema
causato dal Regolamento (CE) n. 889/2008 per il settore del vino. La
revisione ha reso possibile continuare la vendita di vino etichettato
prima del 2009, fino ad esaurimento delle scorte. Il Regolamento (UE)
n. 344/2011 ha anche permesso l’uso dell’antiossidante, l’estratto di
rosmarino. In una mossa lungimirante questo è stato permesso solo nella
forma biologica. Comunque, ha anche incluso la condizione che potesse
essere usato solo il prodotto estratto con etanolo, il che previene ed evita
Il Regolamento (UE) n. 344/2011 è stato subito seguito dal Regolamento
(UE) n. 426/2011, che reca i requisiti per la pubblicazione dei dettagli
degli operatori certificati. Questo si costruisce su quanto richiesto dal
Regolamento (CE) n. 834/2007 per l’elenco degli operatori da rendere
disponibile alle parti interessate e richiede che gli Stati Membri
pubblichino queste liste, ad eccezione delle informazioni costituite da
dati protetti per legge.
Infine, le norme attuative sul vino biologico, oggetto del grande lavoro
del settore biologico, includendo l’IFOAM EU Group, è stato finalmente
pubblicato come Regolamento (CE) n. 203/2012. La sua pubblicazione
è stata benvenuta e le norme dettagliate per produrre vino biologico
entrano in vigore nell’Agosto 2012.
Molte problematiche rimangono nell’agenda dell’EGTOP, la Commissione
e lo SCOF. Attualmente queste problematiche riguardano mangimi,
fertilizzanti, pollame, serre, alimenti trasformati e importazione. I nuovi
regolamenti sono in fase di sviluppo fino alla loro pubblicazione. Il
Gruppo IFOAM UE accoglie di buon grado attuazioni e estensioni
nell’ambito del Regolamento (CE) n. 834/2007, così come lo sviluppo
di nuove norme attuative adottate a seguito della pubblicazione del
Regolamento (CE) n. 889/2008 e del Regolamento (CE) n. 1235/2008.
L’adozione di questi regolamenti nel 2007 e nel 2008 ha introdotto
importanti miglioramenti se comparati al Regolamento (CEE) n. 2092/91,
rispetto al quale essi hanno fornito, modificato, aggiornato e meglio
presentato le norme per la produzione biologica del cibo, dei controlli,
della certificazione e dell’etichettatura. Il Gruppo IFOAM UE ha accolto
con favore questi cambiamenti e continua a monitorare attivamente
come il nuovo logo biologico europeo e tutte le nuove norme a riguardo
sono recepiti a livello nazionale e il loro impatto sull’intero settore del
biologico.
La pubblicazione del resoconto della Commissione al Parlamento
Europeo e al Consiglio sull’applicazione del Regolamento Biologico (CE)
n. 834/2007 è attesa per Maggio 2012. Come annunciato, si focalizzerà
sull’importazione, i controlli, gli organismi geneticamente modificati,
la semplificazione e cercherà di indirizzare la sfida del miglioramento
della normativa laddove alcuni Stati Membri non riescono a procedere.
Non ci si aspetta che tale report si riferisca alle normative di specifiche
produzioni. Questo resoconto inizierà da un dibattito pubblico e dalla
valutazione della normativa biologica pianificata dalla Commissione.
Dopo solo cinque anni dalla pubblicazione del nuovo Regolamento (CE)
n. 834/2007, è essenziale per gli operatori avere un periodo di stabilità
e sicurezza, così non è prevista una revisione sostanziale nel prossimo
futuro. Comunque, il Gruppo IFOAM UE giocherà un ruolo attivo e
preminente per assicurare che la valutazione e la revisione risponda
efficacemente alle sfide affrontate dall’intero settore biologico in Europa.
1.3.Un nuovo logo europeo per la produzione
biologica – l’etichettatura degli alimenti biologici
Cécile Lepers, Claire Largier, Alex Beck and Andrzej Szeremeta
C.cile Lepers, Managing Director, SYNABIO, www.synabio.com; Claire Largier, Regulation Coordinator, SYNABIO, clairelargier@synabio.com, www.synabio.com; Dr. Alexander Beck, Managing Director, Association of Organic Food Producers (Assoziation okologischer Lebensmittelhersteller - AoeL), alex.beck@aoel.org,
www. aoel.org; Andrzej Szeremeta, Food Legislation Coordinator, IFOAM EU Group, Andrzej.Szeremeta@ifoam-eu.org, www.ifoam-eu.org
¢Il nuovo logo biologico europeo vs i loghi biologici nazionali e privati
Prima dell’introduzione del nuovo logo UE obbligatorio, alcune
autorità nazionali avevano sviluppato dei loghi biologici nazionali, che
rispettavano la normativa biologica europea. Potrebbe sembrare che
non ci sia più bisogno di questi loghi nazionali, poiché ora per i prodotti
biologici c’è un logo europeo obbligatorio e i loghi nazionali devono
avere lo stesso significato. Comunque, il Gruppo IFOAM UE raccomanda di
mantenere alcuni loghi nazionali sui prodotti, laddove i consumatori sono
abituati a trovarli e ne sono stati fidelizzati da lungo tempo. La proroga
assocerà questi loghi conosciuti con il nuovo logo europeo, per aiutare i
consumatori a capire che i due loghi sono equivalenti. Questo genere di
iniziative è stato condotto con successo, per esempio in Germania con
il Biosiegel e in Francia con il logo AB. Il fatto che il colore verde del logo
europeo può essere adattato a quello dei loghi nazionali, dove entrambi i
colori erano simili, ha aiutato. Nonostante queste iniziative, si sente ancora
il bisogno di campagne di comunicazione del nuovo logo UE. Nel 2010, in
Francia solo il 24% dei consumatori riconosceva il nuovo logo UE, mentre
l’87% di loro riconosceva il logo nazionale AB.
Ci sono numerose preoccupazioni sull’uso del logo UE. In particolare
c’è stata confusione riguardo a chi deve appartenere il codice di
certificazione sul prodotto se questo è stato prodotto per un rivenditore
a marchio. In numerosi stati si è concordi che tutti i prodotti debbano
recare il codice di certificazione e il logo, se appropriato, del certificatore
che ha certificato e confezionato il prodotto finito. Comunque, in alcuni
casi questo è nascosto dall’uso del codice di certificazione e dal logo del
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
L’evoluzione della legislazione sul Biologico dal 2009
certificatore del proprietario del marchio. Questa confusione andrebbe
chiarita.
Il Gruppo IFOAM UE attualmente si occupa anche dei requisiti per
l’etichettatura d’origine. In particolare, la formula “da agricoltura UE/
non UE”, che compare su molti prodotti di origine mista, non ha alcun
significato. Inoltre, in casi in cui l’offerta può variare durante l’anno, si
costringono gli operatori ad aggiungere un piccolo quantitativo di
ingredienti derivati “non-UE”, solo per mantenere la veridicità della
dichiarazione “UE/non UE”, piuttosto che usare due differenti lotti di
imballaggio.
Quest’obbligo crea anche delle etichettature ingannevoli per alcuni
prodotti che recano anche una “Denominazione di Origine Protetta”
(DOP). Per esempio, una certa salsiccia prodotta in una certa area
della Germania, che può recare la DOP, deve ancora apporre la
frase “Da agricoltura UE/non UE”, se contiene più del 2% di erbe e
spezie provenienti da zone non incluse nell’Unione Europea. Questo
chiaramente non ha senso e scredita l’attuale obbligo dell’etichettatura
di origine degli alimenti biologici.
Oltre ai loghi biologici nazionali esistenti in alcuni paesi, si sono sviluppati
in tutta Europa loghi privati. Questi loghi privati possono essere loghi di
un’azienda o loghi privati collettivi. Il loro scopo è di aggiungere valore
ai prodotti grazie a sforzi in aggiunta o oltre a quanto prescritto dalla
normativa europea. Possono o essere basati su caratteristiche specifiche
del prodotto che non sono contemplate nella normativa europea (per
esempio, la scelta di alcuni ingredienti, le ricette, l’imballaggio, forme
di collaborazione con i produttori) o su regole di produzione che
vanno oltre i requisiti della normativa biologica (per esempio, regole
più dettagliate o più severe nell’area del ricovero degli animali o altri
accorgimenti sul benessere animale). Un altro caso di uso del logo privato
potrebbe essere quello di identificare il prodotto che è stato prodotto
e/o lavorato da operatori che si sono dedicati al 100% alla produzione
biologica. Questi loghi privati hanno un ruolo vitale nella presentazione
delle informazioni esplicative per i consumatori, al fine di rendere chiare
le differenze. Sono rilevanti solo se i consumatori comprendono a pieno il
valore aggiunto loro sotteso. Alcuni esempi di loghi privati comprendono
Biogarantie in Belgio, Bioland e Naturland in Germania e Soil Association
nel Regno Unito.
Il nostro scopo comune deve essere quello di rendere il logo europeo ben
conosciuto in Europa. Il Regolamento Europeo identifica già uno standard
molto elevato, anche se molti vorrebbero migliorarlo in un’ottica di
lungo termine, ne consegue che l’uso dei loghi nazionali o privati e la
promozione di alcune etichette private non dovrebbero, in nessun caso,
screditare il logo europeo.
¢Altri loghi concorrenti al logo biologico europeo
Il settore biologico ha sempre avuto un approccio olistico sulla qualità del
cibo, affrontando sia le problematiche ambientali sia quelle nutrizionali,
gli OGM e il benessere animale. Questo è basato su sistemi di approccio
dell’agricoltura biologica che costituiscono un punto di grande forza
del movimento stesso. Comunque, sono stati sviluppati nuovi approcci
focalizzati su singole problematiche, e altri potrebbero essere sviluppati
in futuro, che minacciano la credibilità del logo europeo. Alcuni casi,
ad esempio, includono l’Ecolabel europea, l’OGM free, il commercio
equo-solidale, il benessere animale e l’etichettatura dell’impronta
ambientale. Alcuni dei criteri collegati a queste etichette sono compresi
nella normativa europea, ma altri no. Naturalmente, i prodotti biologici
potrebbero non rientrare in tutti questi standard, ma al fine di dimostrare
che il modello biologico è la strada per la sostenibilità della filiera
alimentare, i nostri regolamenti devono far fronte a queste sfide. Per
esempio, il Gruppo IFOAM UE sta esaminando la possibilità di introdurre
ulteriori parametri per monitorare la performance delle operazioni
contemplate nella trasformazione e nel commercio biologico, per
accorciare la distanza nella normativa biologica e mantenere i concetti
biologici come i più avanzati concetti di produzione, anche in termini di
orientamento a favore dell’ambiente. Oltre all’etichetta biologica esiste un
elemento in contrasto nell’Unione Europea, l’Ecolabel. Recentemente si
è svolto un dibattito politico sull’estensione dell’Ecolabel europea anche
al cibo. A seguito di studi sulla fattibilità, preparati dalla Commissione,
ulteriori dibattiti sono stati posticipati fino al report della Commissione
sulla Sostenibilità del cibo in programma per il 2013.
In alcuni paesi l’etichettatura “OGM free” ha messo in luce la problematica
delle soglie analitiche che l’operatore deve rispettare per poter dichiarare
che il proprio prodotto è privo di OGM. Il sistema di produzione biologica
proibisce l’uso di organismi geneticamente modificati in tutte la catena
produttiva, così i consumatori danno per scontato che la produzione
biologica è, infine, priva di organismi geneticamente modificati. I concetti
dell’etichettatura OGM free sono in via di sviluppo in base alle legislazioni
nazionali, causando differenze nel sottolineare concetti tecnologici di
esclusione degli OGM e materie prime prive di OGM. Talvolta i requisiti
per l’etichettatura OGM free si discostano abbastanza da quelli richiesti
per l’etichettatura biologica. Per evitare confusioni è fondamentale
armonizzare i requisiti per l’etichettatura “OGM free” in tutti gli Stati
Membri Europei e con quelli della produzione biologica per quanto
riguarda l’esclusione di organismi geneticamente modificati.
¢Uso del logo biologico
Il Gruppo IFOAM UE ha pubblicato a Giugno 2010 il dossier sul logo
biologico “10 domande e risposte per il nuovo logo della produzione
biologica dell’Unione Europea”. È consultabile al http://www.ifoameu.org/positions/publications/logo/. Questo dossier fornisce
informazioni sull’uso del logo biologico e specifici requisiti addizionali
per l’etichettatura degli alimenti bio. Questo, insieme ai punti messi in
luce nell’articolo, andrà a formare il cuore del lavoro del Gruppo IFOAM
UE nello sviluppare nel prossimo futuro la normativa sull’etichettatura.
1.4.Acquacoltura: successi e sfide del nuovo
regolamento biologico
Jörn Steffen Gieseler, Kim Bedford and Michael Boehm
J.rn S.Gieseler, Marine Biologist (Dipl.), Institute for Marketecology (IMO), Dept. Aquaculture & Fisheries, jog@imo.ch, www.imo.ch; Kim Bedford, Institute for
Marketecology (IMO), www.imo.ch; Michael Boehm, Coordinator, Organic Regulation, Market Studies and Surveys, Inter Bio Bretagne,
contact@interbiobretagne.asso.fr, www.interbiobretagne.asso.fr
Le prime norme europee per l’acquacoltura biologica sono state
introdotte dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dalle dettagliate norme
attuative del Regolamento (CE) n. 710/2009, che modifica il Regolamento
(CE) n. 889/2008. Lo scopo è stato quello di armonizzare la certificazione
e i controlli dell’acquacoltura biologica, stabilendo regole comuni e
condivise in tutta l’Unione Europea. Questa finalità è stata conseguita
in gran parte, ma in alcuni ambiti critici, due anni e mezzo dopo la
pubblicazione del Reg. (CE) 710/2009, sono necessarie ulteriori regole
comuni. L’esperienza recente ha dimostrato che i regolamenti sono più
facilmente applicabili dagli operatori industrializzati, piuttosto che dai
piccoli produttori.
Questo perché produzioni più rilevanti possono avere una maggiore
influenza sulla filiera regionale facendo, ad esempio, pressione sulla
produzione di mangime e novellame biologico. Il peso del controllo e
della certificazione costituisce, inoltre, un costo ingente per i produttori
più piccoli.
comunicare le differenze tra il nuovo regolamento biologico e i propri
rispettivi standard a tutti i soggetti coinvolti. Alcuni problemi sorgono
ancora con i prodotti che non rientrano chiaramente negli obiettivi del
Regolamento (CE) n. 834/2007, ma che sono stati precedentemente
certificati secondo le norme riconosciute a livello nazionale (ad esempio i
Cianobatteri). Questi prodotti rientrano correntemente sotto l’articolo 95
del Regolamento (CE) n. 710/2009 (nel periodo di transizione). Dopo la fine
del periodo di transizione i prodotti che non ricadono nel regolamento
biologico europeo potrebbero essere prodotti solo seguendo gli standard
privati e non possono fregiarsi del logo biologico UE. Si sente, dunque,
la necessità di una chiara interpretazione di che cosa rientra nel raggio
d’azione del regolamento biologico.
Periodo di transizione 2009-2013
Il nuovo regolamento afferma che: “L’autorità competente può autorizzare,
per un periodo che termina il 1° luglio 2013, le unità di produzione
di animali d’acquacoltura e di alghe marine che sono state istituite e
producono, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento,
nel rispetto di norme sulla produzione biologica riconosciute a livello
nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica
durante il periodo di adattamento alla normativa introdotta dal presente
regolamento”.
La non-disponibilità di specie biologiche
Secondo il Regolamento (CE) n. 889/2008 l’uso delle specie d’acquacoltura
convenzionale sono permesse solo in determinate condizioni e deve
essere progressivamente ridotto in tempi prestabiliti (articoli 25d e
25e). L’uso di specie convenzionali deve essere ridotto fino all’80% entro
il 31 Dicembre 2011, fino al 50% entro il 31 Dicembre 2012 e fino allo
0% entro il 31 Dicembre 2015. Ad ogni modo, il mercato per le specie
biologiche non si è ancora sviluppato a questo livello. Sono stati raggiunti
progressi nell’applicazione del nuovo regolamento e ci si sta impegnando
duramente per rendere conformi alla legge sia gli impianti di ingrasso che
di riproduzione. Nel caso di numerose specie ittiche importanti, come i
gamberi peneidi (Penaeus monodon), l’orata (Sparus aurata) e la spigola
(Dicentrarchus labrax), la corrente produzione con metodo biologico non
è ancora sufficiente e molti operatori potrebbero non soddisfare queste
scadenze. Una soluzione potrebbe essere concedere agli operatori più
tempo per cercare specie certificate in questi ambiti.
Così, gli operatori che sono stati certificati secondo standard biologici
riconosciuti a livello nazionale prima che il nuovo regolamento entrasse in
vigore, potrebbero applicare il regolamento per un periodo di transizione,
che permetta loro di adattarsi al nuovo regolamento, mentre mantengono
il proprio stato biologico. Questo periodo di transizione è stato necessario
a causa delle problematiche da chiarire da parte degli stakeholder (inclusi
enti di certificazione, organismi di accreditamento, autorità competenti
ed organizzazioni con standard privati). Questo approccio sembra aver
funzionato bene e ha dato alle operazioni di acquacoltura biologica
del tempo per adattarsi al nuovo regolamento. La maggioranza delle
organizzazioni delle etichette private (come Naturland e Bio Suisse) è
stata anche prontamente attiva nell’adattare i propri standard o nel
Avannotterie
Le avannotterie ricadono nel campo d’azione del nuovo regolamento
e devono essere oggetto di controllo e certificazione. Nonostante
ciò, la normativa contiene ben pochi requisiti e l’interpretazione delle
attività condotte nelle avannotterie (come le gestione del novellame,
il trattamento delle uova, le densità, le problematiche specifiche al
mantenimento della salute nell’avannotteria) non è trattata. Questo crea
delle difficoltà per i produttori che vogliono ottenere la certificazione, ma
che non hanno delle chiare linee guida a cui conformarsi. In molti casi,
dove i requisiti non sono definiti o non sono applicabili alle avannotterie,
la responsabilità d’interpretare il regolamento ricade sulle autorità
competenti o sugli organismi di controllo.
¢L’applicazione del nuovo regolamento
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
L’evoluzione della legislazione sul Biologico dal 2009
Origine degli ingredienti impiegati nei mangimi – in
cosa consiste la pesca sostenibile?
Un fondamentale principio della produzione biologica prevede che
l’impatto sull’ambiente circostante debba essere minimizzato, di
conseguenza una parte importante del settore si sta conformando ai
principi dello sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L’articolo 25k
del regolamento (CE) n. 889/2008 riconosce che il mangime biologico
non è ancora disponibile in molto paesi al di fuori dell’Unione Europea
e dichiara che, laddove gli ingredienti dei mangimi biologici o gli scarti
dell’acquacoltura biologica non sono disponibili, possono essere usati gli
scarti della pesca sostenibile per il consumo umano .
Il termine “sostenibile” come definito nel Regolamento (CE) n. 2371/2002
all’Articolo 3(e) non è sufficiente, dal momento che non c’è una chiara
definizione di conformità ai requisiti; di conseguenza è difficile
identificare fonti sostenibili per i mangimi d’acquacoltura biologica ed
è improbabile che gli enti di controllo gestiscano questa problematica
con risolutezza. Dimostrare la conformità con la definizione di pesca
sostenibile è ancora più difficile per la piccola pesca artigianale praticata
in paesi non europei, sebbene l’esclusione di tale pesca come fonte
sostenibile per il mangime biologico sembra contraddire i principi alla
base della normativa.
Microalghe, Cianobatteri
La normativa sul metodo biologico non include la produzione
dei cianobatteri (come la Spirulina). Questi sono spesso chiamati
commercialmente “microalghe”, termine che sarebbe molto più
correttamente applicabile alle vere specie di microalghe, come
la Chorella. Dal momento che i cianobatteri non rientrano nella
regolamentazione biologica, la loro produzione per il consumo umano
non può essere oggetto di controlli e certificazione, bensì essi possono
essere utilizzati come ingredienti dei mangimi per l’acquacoltura
biologica. Gli stati membri dell’Unione Europea e le organizzazioni
con standard privati hanno dato diverse interpretazioni sul fatto che i
cianobatteri per il consumo umano ricadano o meno tra gli obiettivi del
Regolamento (CE) n. 834/2007.
Alghe
Nella nuova normativa, per quanto riguarda la produzione biologica
di alghe, ci sono due ostacoli principali. Anzitutto, le acque costiere
dove le alghe biologiche sono coltivate devono essere “di alta qualità
ecologica”, come definito nella Direttiva 2000/60/CE. Tuttavia, molte
autorità competenti non hanno ancora completamente definito queste
aree o hanno avuto difficoltà nell’applicare la direttiva quadro sull’acqua
(WFD 2000/60). Questo problema è particolarmente complesso per
i produttori che operano al di fuori dell’Unione Europea, dove non
sempre vengono condotte analisi qualitative delle acque costiere.
Bisogna inoltre considerare la questione dell’equivalenza con le direttive
europee. L’altro grande problema è l’imposizione dell’articolo 13.1.b del
Regolamento (CE) n. 834/2007 che prescrive che “la raccolta non nuoccia
alla stabilità a lungo termine dell’habitat naturale o alla tutela delle specie
nella zona di raccolta”. Sebbene questa prescrizione sia ulteriormente
chiarita nel Regolamento (CE) n. 889/2008, è difficile per i raccoglitori di
alghe documentare che non ci sia un impatto negativo sull’ecosistema.
Un supporto scientifico e un monitoraggio preciso sono necessari per
valutare correttamente l’impatto. Inoltre, non c’è una interpretazione
condivisa nel regolamento biologico per quanto riguarda le alghe
per l’alimentazione umana e quelle non destinate al consumo umano
(mangime ittico, cosmetica, ecc.). Alcune norme sono specifiche per
gli alimenti, mentre altre regole per la raccolta e la produzione di alghe
destinate ad altri usi sono lasciate imprecisate.
¢Comunicazione tra gli stakeholder
Le norme attuative richiedono autorità competenti per definire ulteriori
prescrizioni, laddove fosse necessario. Questo può essere applicato ad
argomenti come la qualificazione degli ispettori, i criteri da applicare
nei periodi di transizione e i trattamenti consentiti nelle attività
d’acquacoltura. Sembra che ci sia confusione tra tutti gli stakeholder
riguardo quali criteri debbano essere ulteriormente definiti, su chi possa
definirli e come questi dovrebbero essere definiti. L’impegno da parte
delle autorità competenti per mettere in pratica queste prescrizioni
aggiuntive va avanti da più di 18 mesi, da quando i regolamenti sono
entrati in vigore. In alcuni casi non è stata definita nessuna prescrizione,
lasciando decidere gli enti di certificazione e gli enti di accreditamento
su come applicare la nuova normativa in questi casi. Sfortunatamente, la
mancanza di una chiara guida da parte della Commissione ha aumentato
il rischio che i criteri vengano applicati in modo non uniforme nei vari
Stati Membri.
¢Proposta di revisione della normativa biologica
La prima revisione della nuova normativa biologica è stata fissata per il
2013. Questa data rappresenta un’opportunità per risolvere i problemi
sorti nell’applicazione dei regolamenti. Mentre molti degli stakeholder
accoglierebbero di buon grado una chiarificazione su questi punti, alcuni
produttori sono preoccupati che le prescrizioni possano cambiare, dopo
che queste siano già state messe in atto. Oltre alle preoccupazioni da
parte degli stakeholder, andrebbero considerate: la certificazione
dell’allevamento intensivo delle specie carnivore e i relativi problemi
di sostenibilità, gli aspetti sociali ed economici dell’acquacoltura, il
trasporto dei prodotti ittici, le potenziali fonti sostenibili di mangime
nel mondo e, non ultima, la riduzione dell’impronta ecologica generata
dall’acquacoltura biologica.
1.5.La normativa europea sulla produzione del vino
biologico: un lungo dibattito e un compromesso
politico per risolvere una problematica di lunga data
Alessandro Triantafyllidis, Cristina Micheloni and Uwe Hofmann
Alessandro Triantafyllidis, President of AIAB, a.trianta@aiab.it, www.aiab.it; Cristina Micheloni, AIAB vice-president, c.micheloni@aiab.it, www.aiab.it;
Dr. Uwe Hofmann, General Manager of Eco-Consult, Standard committee member of ECOVIN, uwe@eco-consult.net, www.eco-consult.net; www.ecovin.de
Dal 1992, quando è stato pubblicato il primo regolamento europeo
sull’agricoltura biologica, il settore del vino è in attesa di un proprio
regolamento specifico. A quel tempo, l’intenzione comune era che la
Commissione avrebbe presto pubblicato un regolamento dedicato al
vino biologico. È passato un decennio senza alcuna azione legislativa
specifica, mentre molti altri prodotti sono stati progressivamente inclusi
nel campo del regolamento biologico: alimenti trasformati, zootecnia
animale e, nell’ultimo anno, acquacoltura, alghe e lieviti. Dal 2000 molti
paesi non europei hanno iniziato a regolamentare la produzione di vino
biologico (USA, Australia, Canada tra gli altri), anche per questo c’è stato
un urgente bisogno di una presa di posizione da parte dell’Europa, dove
viene prodotta ed esportata una parte importante di vini biologici.
altri con contatti diretti con i produttori, ed una società esperta nel
trasferimento e nella diffusione tecnologica. È stata un’esperienza di
cooperazione innovativa e stimolante tra ricercatori, viticoltori biologici
e produttori di vino, rappresentati dei consumatori e consulenti politici.
Le raccomandazioni, sviluppate in ambito scientifico e discusse
energicamente all’interno del progetto, hanno offerto le basi per il
regolamento che è stato poi proposto dalla Commissione, anche se il
percorso che ha portato al riconoscimento, non è stato senza ostacoli.
ORWINE ha fornito una conclusione preliminare alla Commissione alla
fine del 2008 e ha terminato il proprio lavoro nella primavera 2009, con
la presentazione delle raccomandazioni finali per alla Commissione e
agli stati membri.
La Commissione ha avviato molti tentativi pur di giungere ad un
regolamento comunitario, ma era chiaro a tutti quanto fosse difficoltoso
affrontare l’argomento senza l’insorgere di forti opposizioni all’interno
del movimento biologico e da parte del settore della produzione
convenzionale. Le difficoltà principali sono state le seguenti: a) il
vino in Europa è prodotto in molte aree, differenti le une dalle altre,
e la sua produzione è basata su tradizioni locali e secondo tecniche
differenti che hanno mostrato la ricchezza e il potenziale del settore
vinicolo europeo; b) l’immaginario sul vino e le strategie di marketing,
specialmente in Europa, sono basate sul concetto di “autenticità” e
“naturalità”, e definire che cosa sia il vino biologico significa affermare
che il resto della produzione “non è biologica”, minacciando così
la generale caratterizzazione del vino convenzionale; c) il dibattito
permanente che si sta svolgendo in Europa tra da una parte il vino
prodotto da realtà agricole familiari e da produttori artigianali di vino
(vignerons), e dall’altra la produzione industriale. Gli interessi delle due
parti sono in contrasto e queste differenze influenzano fortemente
l’OCM (Organizzazione del Mercato Comune) tanto che discussioni su
questo tema hanno rallentato anche la realizzazione del regolamento
biologico.
La Commissione ha presentato i propri documenti di lavoro nel 2009.
Il Regolamento sarebbe dovuto essere pubblicato nell’estate 2010,
ma un forte disaccordo tra gli stati membri sui limiti dei solfiti ha
dissuaso il rappresentante della Commissione dal continuare qualsiasi
negoziazione, optando per la sospensione di qualsiasi decisione.
Per trovare una via d’uscita, nel 2005 la Commissione ha deciso di
lanciare un bando per un progetto di ricerca volto a supportare
scientificamente lo sviluppo del regolamento; il consorzio ORWINE
(www.orwine.org), coordinato dall’AIAB, è stato selezionato dalla
Commissione. Il progetto è durato 3 anni (3 vendemmie) e ha coinvolto
in totale 11 partner, alcuni di enti di ricerca o universitari, alcuni con
esperienze nell’applicazione pratica della produzione del vino e
¢Il regolamento in breve
Dopo numerosi tentativi di mediazione, il processo normativo è
ricominciato nel 2011, con un ruolo importante giocato dal Gruppo
IFOAM UE e dalla Carta Europea del Vino Biologico (un’iniziativa
intrapresa da associazioni di produttori, organizzazioni in possesso di
standard privati di vinificazione e organismi di certificazione di Francia,
Spagna, Svizzera e Italia, www.organic-wine-carta.eu). Il risultato
è stato un compromesso politico, basato su risultati scientifici, ma
adattato all’urgente bisogno di una definizione accettabile in tutta
Europa di quali siano i requisiti minimi per il vino biologico.
Le nuove norme attuative per la produzione del vino biologico sono
state pubblicate nel Regolamento (UE) n. 203/2012 sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea il 9 Marzo 2012 ed entreranno in vigore
dal 1 Agosto 2012.
Prima di tutto, l’uva! Potrebbe sembrare ovvio, ma il vino biologico
deve essere ricavato dalle uve prodotte secondo metodi biologici
ed è importante che il regolamento permetta all’uva biologica, che
diventa vino, di essere chiaramente etichettata come tale utilizzando
il logo europeo. Per la fase di trasformazione, il regolamento definisce
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
Il nuovo processo decisionale dopo il trattato di Lisbona
le tecniche ammesse, quelle limitate in particolari situazioni e quelle
proibite. Un nuovo punto importante è che anche i processi fisici
che sono “potenzialmente ingannevoli riguardo la reale natura dei
prodotti biologici” sono esclusi, anche se questi processi non sono
rischiosi in termini di residui. Il nuovo regolamento proibisce infatti
la concentrazione parziale a freddo, la dealcolizzazione parziale,
l’eliminazione del diossido di zolfo attraverso processo fisico,
l’elettrodialisi e l’uso dello scambio cationico sul vino. La normativa
limita anche tecniche come il trattamento termico fino a 70°C, la
centrifugazione e la filtrazione con filtri più piccoli di 0,2 micrometri
(ultra e nano filtrazioni non sono più consentite). Al momento, non
essendoci alternative, sono ammessi i trattamenti con il calore e l’uso
delle resine di scambio cationico per la rettifica dei mosti concentrati e
l’osmosi inversa, ma con una revisione prevista per il 2015.
Riguardo agli additivi e coadiuvanti, circa la metà di quelli permessi
nel vino convenzionale sono consentiti oggi per i vini biologici. Tutti
quelli di origine naturale (piante, minerali o di base microbiologica e
non OGM) sono consentiti, mentre quelli potenzialmente pericolosi,
non essenziali e quelli sintetici sono vietati, o limitati se non esiste
un’alternativa. Per esempio, PVPP, DMDC, solfato e disolfato di
ammonio, mannoproteine, carbometilcellulosa, sorbati e enzimi come
ureasi, lisozima e betaglucanasi non sono consentiti, anche se di origine
naturale.
Un capitolo speciale è dedicato ai solfiti. Sono stati stabiliti i limiti
massimi ammessi per il biologico, pari a 50 mg/l in meno rispetto ai
vini convenzionali per tutti i tipi di vino (bianco, rosso, rosé) con un
residuo di zucchero più basso di 2g/l (calcolato come la somma solo di
glucosio e fruttosio), mentre per tutti gli altri vini c’è una diminuzione
di 30 mg/l di solfiti se comparati con il limite del vino convenzionale. La
soluzione innovativa della definizione di una nuova categoria di vini
(al di sotto dei 2 g/l di zucchero residuo) rende questo compromesso
tecnicamente accettabile.
¢Vino biologico
Le nuove norme attuative sulla produzione del vino biologico hanno il
vantaggio di una chiara differenziazione tra vini biologici e non biologici
e finalmente consentono ai vini biologici di usare il logo biologico
europeo. Esso dà l’opportunità di costruire un’immagine positiva dei
vini biologici, in quanto provenienti da un suolo sano e vitale, prodotti
secondo principi biologici (fertilizzazioni organiche, gestione delle
colture di copertura, protezione biologica delle piante). I vini biologici
rispettano anche le pratiche di produzione tradizionali ed utilizzano un
numero limitato di additivi, ovvero quelli consentiti nella produzione
di vino biologico. Questo significa anche che il vino biologico è fatto
con un basso input di energia, dal momento che i trattamenti fisici ad
alto dispendio energetico, che fuorvierebbero sulla vera natura del vino,
non sono consentiti.
¢Una valutazione del regolamento dal punto
di vista italiano
Dal punto di vista dei produttori e dei consumatori italiani il
regolamento appena approvato è un’importante conquista. Dopo
così tanti anni, più di 50.000 ettari divigneti biologici potranno
etichettare come biologico il prodotto delle uve che hanno coltivato.
Negli ultimi anni la debole posizione del mercato causata dall’assenza
di una definizione e di un logo comunitario ha dato ai concorrenti un
notevole vantaggio, sia nel mercato domestico (“naturale”, “terroir”
e vini “autentici” specialmente), sia a livello internazionale. Nell’arena
globale i vini provenienti da paesi con una regolamentazione già
acquisita hanno avuto un potenziale commerciale in più.
I produttori Italiani hanno sperato in una normativa più ambiziosa, in
particolare riguardo all’arricchimento, alla lista degli additivi e ai limiti
per i solfiti, ma hanno accolto ugualmente con favore il compromesso.
Ciò nonostante, chiedono un monitoraggio accurato dell’applicazione
del regolamento negli anni a venire e una revisione più ambiziosa e
tecnicamente solida, non appena la disponibilità e la capacità dei
produttori lo permetta.
¢Impatto previsto dal punto di vista dei vitivinicoltori biologici Tedeschi
Il settore biologico dell’Europa centro-settentrionale non è rimasto
soddisfatto dell’idea di diminuire i solfiti, poiché considerano che la
pratica di aggiungere al vino SO2 sia condotta responsabilmente dai
vinificatori in tutti i paesi, ed il suo uso è dovuto esclusivamente alle
condizioni geografiche e climatiche.
Analogamente l’uso dei solfiti nel processo di produzione del vino non
è una caratteristica che permette di differenziare i vini tra biologici
e convenzionali, poiché i grappoli sono coltivati secondo le stesse
condizioni e le stesse circostanze rendendo necessario l’impiego di
solfiti.
Comunque, la proposta attuale è un compromesso accettabile tra le
diverse pratiche di vinificazione. Il tema dei solfiti resta una sfida per
alcuni produttori di vino biologico in certi paesi dell’Europa centrale. Tra
questi sono stati predominanti i produttori dei vini rossi di alta qualità,
molti dei quali hanno avuto nell’ultimo decennio un effetto altamente
positivo sull’immagine del vino biologico, che ha affrontato gravi
problemi per la stabilizzazione microbica e sensoriale.
Alcuni produttori potrebbero essere costretti a modificare i processi di
produzione per mantenere costante la qualità del vino con un livello
limitato di solfiti e la ristretta lista di pratiche enologiche, trattamenti e
sostanze consentite nella produzione del vino biologico.
Per valutare l’effetto di queste norme e per dare delle basi scientifiche
per una rivalutazione, si propone un monitoraggio obbligatorio in ogni
Stato Membro dell’uso della solforosa e di tutti gli altri additivi e delle
pratiche enologiche consentite nella produzione del vino biologico.
2. Il nuovo processo decisionale dopo il trattato di Lisbona
2.1.Il processo decisionale dopo il Trattato di Lisbona
Maria Fladl
Maria Fladl, Policy Officer, Organic Farming - Policy and Regulation, European Commission DG Agriculture and Rural Development, Unit H.3,
maria.fladl@ec.europa.eu, www.organic-farming.eu
I trattati Europei, e nello specifico il Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea, comunemente noto come il “Trattato
di Lisbona”, pone le basi a tutte le azioni degli organi Europei
e sottolinea il ruolo ed il coinvolgimento di tutte le Istituzioni
Europee nel processo decisionale per i legislatori Europei.
Tutti i regolamenti, le direttive e le decisioni sono basati sui principi
e sugli obiettivi predisposti nello stesso trattato.
¢Procedure Legislative Ordinarie
Il trattato di Lisbona prevede una cessione di potere maggiore
al Parlamento Europeo ed estende le procedure sul processo
decisionale Europeo, noto come “Procedura Legislativa Ordinaria”
(“Ordinary Legislative Procedure”-OLP-) anche per la legislazione
relativa alla Politica Agricola Comune (PAC). La legislazione
sull’agricoltura biologica è parte della Politica Agricola Comune e
il suo Regolamento (EC) n. 834/2007 stabilisce obiettivi, principi
e regole generali sulla produzione per l’agricoltura biologica.
Qualsiasi modifica o ammenda al Regolamento (EC) n. 834/2007
dovrà essere approvata secondo il nuovo OLP, che il Parlamento
direttamente eletto deve approvare congiuntamente al Consiglio
(i Governi dei 27 Paesi Europei). Il Parlamento Europeo ed il
Consiglio rivedono le proposte della Commissione e di norma
propongono degli emendamenti. Il Consiglio ed il Parlamento
si accordano sull’approvazione degli emendamenti, o in una
prima o in una seconda udienza. Se le due istituzioni concordano
sull’approvazione degli emendamenti, la proposta di legge
potrà essere adottata. Se non convergono, una commissione di
conciliazione cercherà di trovare una soluzione. Sia il Consiglio
che il Parlamento possono bloccare il processo legislativo alla
sua udienza finale. I Parlamenti nazionali possono esprimere
formalmente le loro riserve se ritengono che sarebbe meglio
affrontare la questione a livello nazionale, piuttosto che a livello
Europeo. La Commissione imposta, redige e applica la legislazione
Europea. Prima che la Commissione proponga nuove proposte
di legge, valuta le potenziali conseguenze economiche, sociali e
ambientali che si potrebbero generare. La Commissione gestisce
questa fase attraverso la preparazione di una “valutazione
d’impatto” che illustra i vantaggi e gli svantaggi di una possibile
scelta politica. Intanto il processo prevede che vengano consultate
le parti interessate, come le organizzazioni non governative, gli
enti locali, i rappresentanti delle imprese e della società civile.
Gruppi di esperti offrono pareri tecnici sul tema. Così facendo, la
Commissione si assicura che la proposta di legge risponda alle
istanze di tutti ed eviti passaggi burocratici inutili.
¢Nuova forza alla Commissione
In alcune aree della legislazione Europea, la Commissione ha
gli strumenti non solo per dare avvio, ma anche per adottare
regolamenti, direttive o decisioni. Nel campo dell’Agricoltura
Biologica un esempio dei poteri conferiti alla Commissione è
rappresentato dal Regolamento (CE) 889/2008, che disciplina
le regole in materia di produzione biologica, di etichettatura
dei prodotti e ne istituisce il sistema di controllo, dando
disposizioni anche attraverso una lista di prodotti ammessi
per le produzioni biologiche. Il Trattato di Lisbona ha
ulteriormente modificato i poteri della Commissione. In
sostituzione di un unico processo decisionale, gli articoli 290
e 291 del Trattato, forniscono le basi per due procedure, sia
secondo il potere delegato (art. 290) che secondo il potere
di attuazione (art. 291). Il Parlamento e il Consiglio hanno
guadagnato potere per opporsi agli atti delegati della
Commissione.
Gli atti delegati possono essere adottati per disposizioni che
integrano gli atti di base (Regolamento (EC) 834/2007) con
elementi non essenziali (ad esempio regole dettagliate sulla
produzione depositate nel Regolamento (EC) 889/2008). In
preparazione degli atti delegati, la Commissione si impegna a
consultare gruppi di esperti, ai quali sono invitati a partecipare
esperti provenienti dai 27 Stati Membri. I rappresentanti del
Parlamento Europeo e/o esperti tecnici esterni sono invitati
a loro volta. Il Parlamento e il Consiglio hanno il diritto di
opporsi all’adozione di un atto delegato entro un certo
limite di tempo. Solo nel caso in cui entrambe le Istituzioni
concordano, il nuovo testo di legge potrà entrare in vigore.
Gli atti attuativi possono essere adottati nel caso in cui
gli Stati Membri ne siano responsabili in primo luogo per
l’implementazione e sono previste condizioni uniformi (ad
esempio gli obblighi relativi alle notifiche e agli scambi di
informazioni nel Regolamento (EC) 889/2007).
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
Il nuovo processo decisionale dopo il trattato di Lisbona
In preparazione di alcuni atti attuativi, la Commissione
segue la così chiamata procedura “di Comitato”, come da
Regolamento (EC) 182/2011. Un Comitato, che consiste di
rappresentanti dei 27 Stati Membri, viene consultato dalla
Commissione e fornisce un parere (nella maggior parte
dei casi con una maggioranza qualificata) alla proposta
della Commissione prima che essa venga adottata. In via
generale, se c’è un’opinione negativa da parte del Comitato,
la Commissione può non adottare l’atto attuativo. Secondo
le disposizioni previste dal nuovo Trattato di Lisbona,
la Commissione ha presentato una proposta su come
classificare i nuovi poteri della Commissione (COM(2010)759).
Questa proposta è attualmente al vaglio del Consiglio e del
Parlamento, in una procedura di prima udienza.
Sono disponibili ulteriori informazioni e dettagli al sito: http://
europa.eu/documentation/legislation/index_en.htm
2.2.La via per il compromesso – poche parole dalla Presidenza Polacca
sull’allineamento della normativa biologica al Trattato di Lisbona
Michał Rzytki and Bartosz Pytlak
Michał Rzytki, Head of Organic Farming Unit, Ministry of Agriculture and Rural Development, Poland, Michal.Rzytki@minrol.gov.pl; Bartosz Pytlak, senior specialist,
Organic Farming Unit, Ministry of Agriculture and Rural Development, Poland, Bartosz.pytlak@minrol.gov.pl, www.minrol.gov.pl
La Presidenza Polacca ha concentrato la discussione della
proposta della Commissione sull’allineamento della Normativa
Biologica al Trattato di Lisbona sulla determinazione di quali
clausole dovrebbero essere regolate da atti delegati o attuativi
e quali norme, in quanto essenziali, dovrebbero essere parte
del Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio.
La Presidenza Polacca ha condotto un’analisi accurata.
Questo lavoro ha mostrato che nella quasi totalità delle
norme attuative correnti (Regolamento (CE) 889/2008 della
Commissione) ci sono parti che andrebbero regolate in base
ad atti e non dovrebbero essere delegate a poteri attuativi.
Andare in questa direzione ci porterebbe veramente indietro
al sistema precedente, basato sul Regolamento (CEE) 2092/91
del Consiglio, dove tutti i cambiamenti alla normativa erano
decisi dal Consiglio. Quel sistema è “sicuro” per gli Stati
Membri grazie alla significativa riduzione dei poteri della
Commissione, ma il sistema è molto inefficiente e inefficace,
e questa è la ragione per cui è stato abbandonato nel 2007
con il nuovo Regolamento (CE) 834/2007.
La procedura per l’adozione di atti attuativi risulta più familiare
agli Stati Membri, per questo molti paesi preferiscono questa
opzione. Gli atti attuativi conferiscono molto più potere alla
Commissione, che è l’autrice della normativa e che sceglie
personalmente i consulenti appropriati. Gli Stati Membri
hanno voce solo quando i regolamenti sono pronti e sono
mandati al Consiglio e al Parlamento.
Dopo l’analisi della clausole del Regolamento (CE) 889/2007
e (CE) 1235/2008, la Presidenza Polacca ha proposto gli atti
attuativi laddove non è richiesta una significativa espansione
del Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio. In altri casi
(come in quello delle regole di produzione) sono stati proposti
atti delegati con obiettivi, contenuti e campo d’applicazione
severamente definiti.
Un esempio è l’Articolo 9 del Regolamento (CE) 834/2007 che
vieta l’uso di OGM. Negli atti attuativi esistenti la garanzia
di assenza totale di OGM è realizzata solo attraverso una
“dichiarazione del venditore”. È stato deciso di lasciare la
delega alla Commissione senza alcun reale cambiamento.
L’analisi ha mostrato che tutti gli altri requisiti riguardo
gli OGM (coesistenza, livelli di contaminazione) sono
stati considerati essenziali e quindi devono apparire
esclusivamente nel Regolamento del Consiglio.
Allo SCA (Comitato Speciale per l’Agricoltura) che si è svolto
il 28 Novembre 2011, quasi tutti gli Stati membri hanno
sostenuto il progetto e la Presidenza Polacca ha ricevuto il
mandato di instaurare un dialogo a tre (con il Consiglio, la
Commissione e il Parlamento). Al tempo della preparazione
di questa pubblicazione, il dialogo a tre attori continua e la
posizione del Consiglio è rappresentata dalla Presidenza
Danese.
2.3.I poteri del Parlamento Europeo all’interno
del trattato di Lisbona
Hannes Lorenzen
Hannes Lorenzen, Advisor on Agriculture and Rural Development, The Greens/European Free Alliance, European Parliament, hansmartin.lorenzen@europarl.europa.eu
Il Trattato di Lisbona ha aperto una finestra sull’opportunità
per una maggiore influenza democratica nella Politica Agricola
Comune (PAC). Anche se le finalità di questo programma
politico non sono state cambiate, al fine di includere le nuove
sfide per l’agricoltura date, per esempio, dal cambiamento del
clima, dalla perdita di biodiversità, dalla scarsità delle risorse
idriche e dalle preoccupazioni sulla fertilità del suolo, i diritti
della nuova codecisione del Parlamento dovrebbero tenere
in considerazione maggiore queste sfide nel procedere con
la riforma della PAC.
L’agricoltura biologica ha trovato il suo indiscusso posto
all’interno della PAC molti anni addietro. Ha il suo specifico
regolamento che si è esteso anche in altri campi, come la
legislazione sugli OGM, sulla strategie per la biodiversità
e le buone pratiche agronomiche tra cui la rotazione delle
colture. È diventata un indiscusso precursore per i sistemi di
produzione agricola sostenibile e fa molto di più che fornire
un rimedio limitato e inefficiente ai danni ambientali causati
dall’agricoltura convenzionale. Il fatto che la lobby agricola si
lamenti dell’esenzione dell’agricoltura biologica dagli obblighi
di inverdimento mette in luce questa forte posizione.
Comunque, siccome il Parlamento è al momento impegnato
in una mediazione a tre con il Consiglio e la Commissione
sulla procedura di allineamento, la nuova area di potere
condiviso tra il Consiglio e il Parlamento costituisce per i
rappresentanti del Consiglio un grosso problema. Temono
che gli esperti nazionali degli Stati Membri, che avevano un
privilegio praticamente indiscusso di interpretazione della
legge Europea, si troveranno ora ad essere relegati agli ultimi
posti del sistema legislativo. La “comitatologia” è una creatura
del passato e c’è un diffuso disaccordo su cosa sia politico ed
essenziale nella legislazione e cosa sia “tecnico”, come nel
caso dei regolamenti sul Biologico. Si potrebbe pensare che
un esperto del Comitato Permanente sull’Agricoltura Biologica
conosca meglio la realtà degli Stati Membri di un membro
del Parlamento Europeo e che quest’ultimo non dovrebbe
occuparsi di dettagli quali le “sostanze” che possono o non
possono essere usate nell’agricoltura biologica. Questo è
tuttora il punto di scontro di questa negoziazione a tre attori.
La distinzione tra quali dovrebbero essere gli atti delegati al
Parlamento che può influenzare l’attività legislativa, e quali
dovrebbero, invece, essere gli atti applicativi che potrebbero
escludere il Parlamento, è la linea di principio all’origine del
disaccordo che anche oggi blocca la maggior parte dei dossier
di allineamento di cui il Parlamento deve occuparsi.
Persino alcuni esperti del Biologico sembrano sostenere
che sarebbe meglio lasciare questi dettagli nelle mani
degli esperti nazionali. Se consideriamo le risorse umane e
l’esperienza disponibili all’interno del Parlamento per gestire
l’enorme ammontare legislativo che sta emergendo dalla
riforma della PAC e degli esami ulteriori, si potrebbe temere
un carico eccessivo di responsabilità per il Parlamento.
Comunque, sarebbe un invito ad indebolire gli sforzi di
rendere l’Europa più democratica e trasparente. Solo poco
tempo fa, la Commissione pensava che gli OGM e l’agricoltura
biologica potessero essere compatibili e ha cambiato la
lista per includere gli organismi geneticamente modificati.
Quello non ha rappresentato solo un dettaglio tecnico ma
un vero e proprio problema politico. È stato il Parlamento a
modificare con successo questa decisione della Commissione
all’interno della Corte di Giustizia Europea. Anche se oggi il
Parlamento non ha ancora pienamente preso su di sé tutte le
responsabilità poste dal Trattato di Lisbona, sarà sicuramente
all’altezza di questo compito in futuro.
Fecola di patate biologica proveniente dalla regione baltica!
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
Il nuovo processo decisionale dopo il trattato di Lisbona
2.4.Il Gruppo di Esperti in Agricoltura Biologica (EGTOP) della Direzione
Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (DG AGRI) della
Commissione Europea
2.5.Adattare il lavoro di advocacy del Gruppo UE
IFOAM al nuovo trattato UE
Alexander Beck and Nic Lampkin
Antje K.lling, Policy Coordinator, IFOAM EU Group, Antje.Koelling@ifoam-eu.org, www.ifoam-eu.org
Antje Kölling
Dr. Alexander Beck, Managing Director, Association of Organic Food Producers (Assoziation okologischer Lebensmittelhersteller - AoeL), alex.beck@aoel.org,
www.aoel.org; Prof. Nic Lampkin, Executive director, The Organic Research Centre - Elm Farm, nic.l@organicresearchcentre.com, www.efrc.com
Nel 2004, il piano d’azione biologico UE ha proposto la creazione
di un gruppo permanente di esperti sulle questioni tecniche
riguardanti la normativa biologica. A seguito dell’annuncio
della Commissione Europea nel 2009 dell’intenzione di stabilire
questo gruppo e un bando pubblico per la partecipazione, è stato
pubblicato a Settembre 2009 l’elenco dei suoi componenti e a
Dicembre 2010 si è tenuto il primo incontro. La finalità del gruppo
è di supportare la Commissione con pareri tecnici, se richiesti,
sull’autorizzazione dei prodotti, le sostanze e le tecniche da
usare nell’agricoltura e trasformazione biologica, per sviluppare
e migliorare le norme di produzione e, più in generale, su ogni
altro dubbio a questa relativo. Per fornire un’esperienza tecnica
altamente qualificata, il gruppo deve essere composto da
scienziati e altri esperti con competenze rilevanti e si dovrebbero
dare alla Commissione pareri tecnici disinteressati, eccellenti e
trasparenti. Ulteriori informazioni a riguardo al http://ec.europa.
eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-recommendations_en
L’EGTOP è formato da 13 membri fissi e da altri 63 che formano
una “riserva” per la costituzione di sottogruppi. Si possono trovare
informazioni sul gruppo di esperti, sui suoi membri, sui bandi, sul
programma e i verbali delle riunioni, sui mandati e i risultati delle
consultazioni al http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eupolicy/expert-recommendations/expert-group_en
La composizione del gruppo di esperti è molto eterogenea, per la
necessità di coprire lo spettro completo della produzione primaria
e della trasformazione biologica e di collegare strettamente
le conoscenze scientifiche e quelle pratiche. A seconda
dell’argomento, possono essere consultati ulteriori esperti, oltre
a quelli della “riserva”. Sono stabilite regole procedurali sulla
connessione della rete, con una forse enfasi sulla trasparenza e
sull’impegno nell’evitare possibili conflitti di interessi.
¢Doveri e mandati
Il lavoro dell’EGTOP è scandito da mandati, che sono proposti
dalla Commissione in forma di bozze, basate su una discussione
precedente con gli Stai Membri all’interno del Comitato
Permanente per l’Agricoltura Biologica (SCOF). Lo scopo finale
dei mandati e l’appartenenza dei sottogruppi istituiti per portarli
avanti sono concordati nell’assemblea plenaria dell’EGTOP.
Il gruppo di esperti è autorizzato a fare proposte contenutistiche e
a sottoporle all’attenzione delle istituzioni.
I compiti dei gruppi di esperti riguardano inizialmente tutta
la produzione per le questioni tecniche legate alla normativa
biologica. Uno dei compiti principali è l’aggiornamento degli
allegati tecnici del Regolamento (CE) n. 889/2008, fornendo, nella
pratica, opinioni riguardo l’inclusione, la limitazione dell’uso o
il divieto di sostanze, in particolare per quello che riguarda gli
allegati I, II, VI, VII e VIII.
L’EGTOP tiene due assemblee plenarie all’anno, generalmente
a Giugno e a Dicembre. Durante queste sessioni i membri
permanenti prendono decisioni sui mandati, sono formati i
sottogruppi e sono decisi i lavori da assegnare. Inoltre, i report dei
sottogruppi sono revisionati e adottati, anche con emendamenti,
se necessario. La Commissione può allora pubblicare i report sul
proprio sito internet e usarli per sostenere proposte legislative.
Questi sono dunque aperti al dibattito pubblico e fanno parte di
quello politico. Nel 2011, i sottogruppi hanno preparato report sugli
additivi dei mangimi, sugli agenti di miglioramento del suolo e
sulla protezione della produzione delle piante. Questi sono stati, ad
oggi, tutti adottati e pubblicati. L’inefficacia del cambiamento della
normativa come risultato di questi report è fuori da ogni previsione
ragionevole al momento della stesura di questo dossier.
¢Progetti futuri
In programma per il 2012 ci sono pollame, additivi alimentari, con
un report fissato intorno a Giugno, e le colture coperte (serre), con
un report per Dicembre 2012.
A causa del Trattato di Lisbona ci saranno maggiori cambiamenti
al Reg. (CE) n. 834/2007, riguardo decisioni sulle procedure. La
maggior parte delle decisioni, specialmente sulle questioni
tecniche, saranno prese basandosi sugli atti normativi delegati,
includendo una co-decisione tra la Commissione, il Consiglio e il
Parlamento. Gli atti attuativi andrebbero applicati esclusivamente
ad argomenti minori. Il ruolo dello SCOF sarà di conseguenza
ridotto, mentre le prescrizioni dell’EGTOP potrebbero guadagnare
in significatività.
Dal 1° Dicembre 2009 il Trattato di Lisbona costituisce la nuova
base legale per tutte le politiche europee. Seguendo questa linea
di principio, il benessere animale deve essere da ora in avanti
tenuto in considerazione in tutti i programmi politici rilevanti,
mentre le basi oggettive per le politiche agricole rimangono quelle
del Trattato di Roma del 1957. Comunque, alcuni cambiamenti
procedurali nelle politiche provengono dalle nuove procedure
decisionali incluse nel Trattato, che avrà in futuro un impatto sul
modo in cui il Gruppo IFOAM UE è coinvolto nella politica della UE.
¢Il diritto d’iniziativa rimane alla
Commissione
Il ruolo della Commissione UE rimane determinante nelle
procedure decisionali. Solo la Commissione ha il diritto d’iniziativa,
sia nelle procedure normative sia in quelle della creazione di
norme attuative. Dunque, mantenere un dialogo ravvicinato
con la Commissione è ancora d’importanza cruciale per il settore
biologico. Uno scambio coordinato sugli ultimi sviluppi e le ultime
sfide e una spiegazione delle necessità del settore biologico sono
cruciali, come lo è la presentazione in tempo utile delle posizioni
coordinate in tutta Europa sulle prossime decisioni.
¢Il ruolo rafforzato del Parlamento
Il Parlamento Europeo è attualmente coinvolto in co-decisioni,
sullo stesso percorso del Consiglio, in tutte le procedure normative
riguardo all’agricoltura. Questo include, per esempio, cambiamenti
nel regolamento Biologico (CE) n. 834/2007, il testo legislativo
della Politica Agricola Comune o il regolamento sugli schemi di
qualità dei prodotti agricoli. La co-decisione si è già verificata in
altri ambiti, come le politiche ambientali, mentre per le politiche
agricole il Parlamento è stato coinvolto solo in una procedura di
consultazione prima del Trattato di Lisbona, con il Consiglio con
potere decisionale. L’ufficio del Gruppo IFOAM UE avrà dunque
bisogno di lavorare sul miglioramento dei contatti con i Membri
chiave del Parlamento Europeo (MEP) attivi nelle politiche agricole.
Saranno principalmente interessati i Membri del Comitato
per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. Ma saranno identificati
e avvicinati altri MEP interessati, che hanno un’influenza sulle
politiche legate alla produzione agricola, come membri della tutela
dell’ambiente, della protezione del consumatore, della ricerca e
della produzione industriale.
Gli incontri e le conferenze intorno al Parlamento UE a Bruxelles
sono uno degli strumenti per raggiungere i MEP, ma è di cruciale
importanza mantenere il contatto a livelli locali e regionali.
I MEP hanno bisogno di feedback e a volte pressioni da parte dei
loro costituenti, per comprendere quale impatto hanno i loro voti
sulle aziende agricole, sul paesaggio e sulla qualità del cibo nella
propria materia di competenza. Per incoraggiare lavori di advocacy
locale, il Gruppo IFOAM UE informa i suoi membri dell’andamento
dei processi politici e fornisce idee per l’azione.
¢Nuove procedure per le norme attuative
Le norme attuative, cioè gli strumenti dettagliati degli standard
biologici come per esempio l’autorizzazione delle sostanze usate
nella trasformazione e nell’agricoltura biologica e indicazioni per
l’importazione, sono sottese ai Regolamenti (CE) 889/2008 della
Commissione e (CE) 1235/2008. Finora qualsiasi cambiamento
a questo testo è stato deciso nelle procedure regolatrici, con la
Commissione come promotore e con il Comitato Permanente per
l’Agricoltura Biologica (SCOF), che gioca il ruolo principale accanto
alla Commissione. Il Trattato di Lisbona ha sostituito le procedure
legislative con direttive e norme attuative. Questo influirà sul modo
in cui il Gruppo IFOAM UE e i suoi membri saranno coinvolti nei
processi politici relativi alle norme attuative.
Per applicare nuove procedure nella cornice legale del Biologico, la
Commissione ha pubblicato la propria proposta COM(2010)759. La
decisione finale su quali procedure applicare esattamente per quali
norme specifiche e aspetti delle norme attuative biologiche non
sono ancora state prese al momento della stesura di quest’articolo.
Le negoziazioni continuano nel dialogo a tre tra il Consiglio, la
Commissione e il Parlamento.
¢Atti attuativi – decisioni del comitato
permanente
I nuovi atti attuativi trovano applicazione laddove gli Stati Membri
ne sono i primi responsabili. Le procedure decisionali sono state
fissate nel Regolamento (UE) n. 182/2011 e qui le procedure di
esame sono molto più vicine alla procedura di composizione del
regolamento. Il comitato permanente, composto da esperti dai 27
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale
stati membri, continuerà ad essere formalmente coinvolto e può
decidere con una maggioranza qualificata. Se una maggioranza
qualificata è contraria a una proposta, ma la Commissione la
considera un necessario passo per lo sviluppo, la decisione
passa ad un organo d’appello, composto da rappresentanti degli
Stati Membri. Il Parlamento Europeo e il Consiglio possono solo
intervenire sugli atti attuativi se la Commissione oltrepassa i limiti
dei propri poteri. Per questa procedura, la strategia di advocacy
rimane conformata sulla Commissione da una parte e sugli esperti
degli Stati membri del Comitato permanente dall’altra. L’ufficio
del Gruppo IFOAM UE coordina il dialogo con la Commissione e
all’interno con i soci. I soci del Gruppo IFOAM UE hanno lo scopo
di discutere le posizioni e i dubbi con i rappresentanti del comitato
permanente dei propri Stati Membri.
¢Atti delegati – maggiori poteri al Parlamento
Gli atti delegati saranno applicati per clausole che aggiungono
parti non essenziali al Regolamento Biologico di base (CE)
834/2007. La Commissione ha dunque motivato quest’approccio
agli atti delegati nella sua comunicazione COM(009)673. Il
comitato permanente è informato in questa procedura e può
essere interpellato dalla Commissione per un’opinione, ma non
ha potere decisionale. Per la procedura degli atti delegati è stato
stabilito un nuovo gruppo di esperti (per l’agricoltura biologica:
EGTOP), che sarà consultato prima di prendere le decisioni.
Inoltre, la Commissione consulterà anche gli esperti degli Stati
Membri e prenderà la decisione definitiva. Un punto nuovo di
questa procedura è il forte ruolo del Parlamento e del Consiglio,
che possono revocare la delegazione o obiettare la decisione nel
breve periodo dopo la pubblicazione.
Questa procedura di decision-making coinvolge alcuni nuovi attori
e, quindi, richiede nuove strategie nel lavoro di advocacy per il
movimento biologico. Il dialogo con gli esperti dell’EGTOP stabilito
dalla Commissione dovrebbe essere intensificato. Rimangono
essenziali anche per questa procedura i cambiamenti dei punti di
vista con gli esperti degli Stati Membri e i componenti ufficiali della
Commissione. Sebbene molto improbabile, potrebbe verificarsi
il caso estremo che una decisione adottata potrebbe sembrare
inaccettabile da gran parte del movimento biologico. In questo
caso, un’informazione veloce e una mobilitazione politica nel
Parlamento Europeo e nei Ministeri sarebbe cruciale per realizzare
la revoca della decisione.
Procedure per la decisione delle norme attuative
Procedure precedenti il
Trattato di Lisbona
Procedure seguenti il
Trattato di Lisbona
Atti delegati
—— assenza di un coinvolgimento formale del
comitato, solo informazione
procedure normative
—— comitato permanente (SCOF),
rappresentanti nazionali
coinvolti in tutte le decisioni con
procedure formali (maggioranza
qualificata)
—— in assenza di decisione, si
coinvolge il Consiglio
—— il PE può solo presentare delle
obbiezioni se la Commissione
travalica i propri poteri
—— consultazione di un gruppo di esperti
—— il PE e il Consiglio possono revocare la
delegazione o obbiettare la decisione
diventano
Atti attuativi
—— coinvolgimento formale del comitato
permanente, decide la maggioranza qualificata
—— la Commissione decide in caso di maggioranza
non qualificata; un corpo d’appello decide se il
comitato permanente è contrario alla decisione
che la Commissione considera necessaria
—— il PE e il Consiglio possono intervenire solo se la
Commissione travalica i propri poteri
3. Credibilità delle produzioni biologiche e del mercato internazionale
3.1. Integrità e credibilità del sistema di qualità del
biologico: soddisfare le aspettative dei consumatori
Bavo van den Idsert
Bavo van den Idsert, Direttore BioNext, Secretariato VBP - Vereniging Biologische Producenten en Handel, van.den.idsert@bionext.nl,
www.bionext.nl , www.vbpbiologisch.nl
Se chiedeste ai consumatori cosa si aspettano dai prodotti e dalle
produzioni biologiche, restereste sorpresi su quali saranno le loro
aspettative. Nel 2011 è stata svolta un’indagine tra i consumatori di
prodotti biologici in Olanda, dalla quale è emerso che le motivazioni
maggiori che spingono i consumatori a optare per i prodotti biologici
sono legate alla salute, al sapore e al rispetto del benessere animale.
Altri temi, come la fertilità del suolo, la gestione delle acque, la
biodiversità, il commercio equo e il ridotto consumo di energia, sono
considerate motivazioni meno rilevanti nell’acquisto dei prodotti
biologici, nonostante la maggior parte dei consumatori sia consapevole
che l’agricoltura biologica copre anche questi aspetti. Ultime ricerche,
invece, dimostrano che le motivazioni dei consumatori più assidui di
prodotti biologici si articolano su una generale sostenibilità e sul valore
aggiunto che l’agricoltura biologica apporta alla società.
Il primo paragrafo dell’Art.1 del Regolamento (EC) 834/2007 identifica
nella fiducia e nella protezione degli interessi dei consumatori uno
dei suoi maggiori obiettivi. Inoltre, l’Art.3 include la necessità per gli
operatori biologici di “mirare a produzioni di alta qualità” e “mirare a
produrre un’ampia gamma di alimenti e altri prodotti di origine agricola
che rispondano alle richieste dei consumatori, ovvero beni che non
danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute animale e vegetale
e la qualità della vita”.
L’obiettivo delle produzioni biologiche risiede nel regolamento stesso.
In particolare gli obiettivi mirano ad instaurare un sistema di gestione
sostenibile per un’agricoltura che rispetta i cicli naturali e valorizza la
salute del suolo, delle piante, delle acque e degli animali e pone questi
elementi in equilibrio tra loro; un’agricoltura che mira anche ad alti livelli
di biodiversità, garantisce un uso responsabile delle fonti di energia e
delle risorse naturali e rispetta il benessere animale.
I principi che devono guidare il raggiungimento di tali obiettivi sono
a loro volta elencati nel regolamento del biologico. Il metodo di
produzione biologica richiede la messa in atto di una progettazione e di
una gestione dei cicli biologici basati su sistemi ecologici che utilizzano
risorse naturali interne al sistema e che escludono categoricamente
l’utilizzo di Organismi Geneticamente Modificati. Tali processi sono
basati su una valutazione del rischio e sull’utilizzo di misure, sia
precauzionali che preventive, appropriate.
Le produzioni biologiche limitano l’utilizzo di input esterni ad una
lista ben precisa di materie prime, che riducono al minimo l’impiego
di prodotti artificiali, dannosi e non biologici. L’utilizzo del suolo è
un principio chiave e sono chiaramente richiesti il mantenimento
o l’incremento della sua attività microbiologica, la stabilità dei suoi
nutrienti, e azioni preventive volte ad evitarne la compattazione e
l’erosione, oltre al nutrimento delle piante principalmente attraverso
le risorse dell’ecosistema. Altresì sono richiesti fattori quali il minimo
utilizzo di fonti non rinnovabili e provenienti da sistemi esterni
all’azienda agricola, il riciclaggio dei residui di produzione e il
reinserimento dei prodotti di origine vegetale ed animale, ed è richiesto
di tenere in considerazione l’equilibrio ecologico locale e regionale
durante la pianificazione produttiva, così come e il mantenimento
della salute animale e vegetale. Il Regolamento del biologico stabilisce
anche norme per la trasformazione degli alimenti biologici, che
devono basarsi su ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, su
restrizioni nell’utilizzo di additivi, sull’esclusione di sostante e di metodi
di lavorazione impropri, norme che invece impongono di lavorare
gli alimenti con cura, preferibilmente con il solo impiego di metodi
biologici, meccanici o fisici.
¢ Integrità: integrazione dei principi biologici
nella pratica quotidiana
I consumatori conoscono i principi di base e il significato dei requisiti
del biologico e si aspettano che gli esperti del settore si prendano cura
degli stessi. Quando si guarda a ciò che è legalmente richiesto per il
settore biologico nel Regolamento, è ovvio che il biologico non può
attualmente soddisfare tutte le aspettative del consumatore.
Gli operatori biologici (dagli operatori agricoli ai rivenditori) lavorano
secondo i principi del biologico, ma in molti casi nel loro sistema
produttivo includono requisiti addizionali: si tratta di iniziative private
quali Demeter, Ecosocial o il Commercio Equo e Solidale. In particolare
i nuovi ambiti sulla riduzione del consumo di energia o il commercio
equo, non sono contemplati nel regolamento del biologico. Il gruppo
Europeo di IFOAM guarda a queste iniziative private come strumenti
necessari per affrontare questi nuovi bisogni nei diversi contesti dei
Paesi Europei.
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale
Tuttavia, il settore biologico dovrebbe lavorare più intensamente per
proporre nuovi concetti al settore privato di modo da assicurare ulteriori
sviluppi al mondo del biologico, integrando alcuni di questi principi
nelle sue pratiche quotidiane in agricoltura, nel commercio e persino
nelle pratiche di distribuzione. Perché? Perché il consumatore si aspetta
che questi requisiti siano parte integrante del sistema in cui i prodotti
biologici sono prodotti e venduti. Queste modifiche al sistema attuale non possono essere introdotte
sicuramente nel breve periodo, ma devono essere parte di un piano di
sviluppo per i prossimi sette-dieci anni.
Il gruppo Europeo di IFOAM è favorevole a sviluppare il concetto di
responsabilità all’interno delle filiere per alcuni di questi temi e sta
attualmente proponendo dei requisiti cogenti per chi lavora alla
trasformazione dei prodotti biologici, soprattutto in termini di piano
di gestione e valutazione dell’impatto ambientale. Questo potrebbe
coinvolgere tutti gli operatori, tranne i più piccoli trasformatori dei
prodotti biologici.
¢ Credibilità
La credibilità delle produzioni biologiche dipende molto dalla qualità
della certificazione e del controllo. Sicuramente l’operatore è l’attore
principale ad essere responsabile della credibilità del suo prodotto.
La sua scelta di produrre secondo le norme del biologico, gli impone
di rispettare i requisiti del regolamento. Tuttavia non possiamo negare
che l’agricoltura biologica sia altamente vulnerabile sotto molti punti
di vista. Per esempio richiede un alto livello di conoscenze, agricole
e tecnologiche, da mettere in pratica. Programmi di monitoraggio
per l’agricoltura biologica dimostrano che la maggior parte dei
casi di contaminazione più gravi sono stati causati dalla mancanza
di conoscenze in materia di rischi di contaminazione nella filiera
produttiva. La contaminazione tende maggiormente a verificarsi
quando prodotti biologici e convenzionali sono gestiti dalla stessa
impresa. È dunque necessario un know-how specifico, che sia alla base
del controllo di qualità interno dell’impresa e sia oggetto del controllo
messo in pratica dell’ente di controllo. Inoltre, tutte le imprese che
producono biologico devono avere un chiaro programma di qualità
basato sulla valutazione del rischio; e allo stesso tempo gli enti di
controllo dovrebbero impostare il loro monitoraggio sulla base di un
piano di valutazione del rischio e sul programma di qualità dell’impresa.
Si discute sull’opportunità di introdurre, nelle ispezioni del biologico,
una componente sul rischio di lesione dell’integrità biologica del
prodotto e sulla valutazione dei fattori di rischio. Tuttavia, queste istanze
non hanno ancora condotto ad un sistema normativo applicabile e non
si prevede al momento che i controlli possano essere ridotti al di sotto
della soglia di una ispezione obbligatoria annuale.
Le ragioni principali della mancanza di progressi in materia vertono
sulla complessità di definire e quantificare il rischio. Da un lato
l’operatore che lavora su produzioni parallele (convenzionali e
biologiche) può essere classificato in classi più alte di rischio; ma
dall’altro lato, la maggior parte delle aziende con produzioni parallele
detiene gli standard più alti in termini di controllo e di sistemi di qualità
(gli stessi sistemi che possono, in alcuni casi, prevenire quei rischi
che sono ancora ben presenti in piccole imprese). I dettagli relativi al
sistema di ispezioni basate sulla valutazione del rischio, sono comunque
affrontati da un altro articolo di questo dossier.
La fiducia dei consumatori dipende fortemente dalla trasparenza. Ai
consumatori interessa e piace conoscere la provenienza dei prodotti,
quali operatori sono coinvolti, come è composta la filiera e quali sistemi
di qualità sono applicati. Oltre a tradizionali strumenti per informare i
consumatori, sono stati introdotti nel mercato tedesco nuovi strumenti,
quali le etichette o i flyers (come nel caso di “biomit- gesicht” www.biomit-gesicht.de) che dotano i prodotti alimentari di livelli di trasparenza
altissimi. Biomit-gesicht è un esempio che determina la trasparenza
dell’operatore coinvolto nella filiera alimentare.
Negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi modelli di analisi in grado
di verificare le informazioni sulla certificazione. Uno dei più interessanti
è quello dell’ analisi stabile di rapporto isotopico (Stable Isotope Ratio
Analysis). Ad esempio questo metodo fornisce uno strumento utile
per la verifica delle indicazioni di provenienza geografica. Ulteriore
minaccia alla credibilità del sistema biologico è la frode. Frodi in
campo alimentare sono serie e persistenti e non sono mai isolate ma
rappresentano un problema comune al settore nella sua interezza.
Per il biologico è un tema di altissima suscettibilità, dal momento che i
consumatori pagano un prezzo maggiore del 20%-100% rispetto agli
alimenti convenzionali. Ogni caso di frode a danno delle produzioni
biologiche mina la fiducia dei consumatori nei confronti dell’intero
settore, e può demotivare i consumatori. La rapida crescita del biologico
inoltre aumenta la pressione su come mantenerne alta la credibilità.
Sotto un altro punto di vista, i requisiti legali per la certificazione
rafforzano la fiducia dei consumatori verso i prodotti biologici e
riducono il rischio di frode.
Ulteriore minaccia per la fiducia dei consumatori è la preoccupazione
sui processi di trasformazione cui i prodotti biologici vengono
sottoposti. È importante che sia rispettato il requisito della trasparenza
e di informazione sui sistemi di lavorazione del cibo. Ci si aspetta che
la Commissione consideri processi quali lo scambio ionico e l’osmosi
inversa, per decidere se sono compatibili con la produzione biologica
o meno. È sempre più evidente che i consumatori spostano le loro
scelte verso i prodotti biologici dal momento che un’ampia gamma
di interrogativi e preoccupazioni coinvolge i prodotti convenzionali.
Tuttavia, così come il settore dei prodotti convenzionali si sviluppa e
cerca nuove possibilità di espandersi, è importante che anche il settore
dei prodotti biologici mantenga la sua posizione di vantaggio, su alcuni
di questi aspetti, rispetto alla maggior parte dei prodotti convenzionali.
3.2. Lezioni dai casi di frode nel mercato dei prodotti biologici
Alex Beck
Dr. Alexander Beck, Direttore dell’Associazione dei Produttori Biologici (Assoziation okologischer Lebensmittelhersteller - AoeL),
alex.beck@aoel.org, www.aoel.org
Il mercato Europeo dei prodotti biologici è cresciuto molto
rapidamente negli ultimi 10 anni. Diversi scandali nel mercato
degli alimenti convenzionali hanno irritato i consumatori è ciò ha
rappresentato un elemento motore per il mercato dei prodotti
biologici. Tuttavia, per diversi anni, anche il mercato biologico è
stato colpito da casi di frode. Questo aspetto è cruciale dal momento
che la fiducia e la trasparenza hanno un’importanza cruciale per i
consumatori dei prodotti biologici. Casi di frode come Sunnyland e
Agrital in Italia, Roberts Geflügel in Germania e altri, sono esempi di
come siano state abbattute le barriere di sicurezza che dovevano
proteggere l’integrità delle produzioni biologiche. Sia i produttori
onesti che i consumatori ne sono stati vittime.
Il mercato biologico è estremamente suscettibile a questi eventi:
a causa della rilevante differenza di prezzo tra i cibi biologici e
convenzionali, ci sarà sempre l’eventualità in cui prodotti dall’alto
valore commerciale siano a rischio di tentata frode. Pur tuttavia
dobbiamo ricordare che si potranno mai completamente evitare
i casi di frode e laddove ci sarà interesse a guadagnare da parte
di qualcuno, ci sarà sempre frode. Bisogna chiarire che le autorità
competenti riescono più raramente ad individuare casi di frode
nel settore convenzionale in quanto quest’ultimo non prevede un
sistema puntuale di certificazione. Tuttavia, il settore convenzionale
sta lavorando duro pur di migliorare i suoi sistemi di controllo,
rafforzando lo scambio di informazioni tra i diversi attori che
lavorano al controllo degli alimenti prodotti in Europa, cercando
una soluzione che porti all’armonizzazione dei sistemi di controllo
sugli alimenti. Tale approccio è valido anche al settore biologico,
dal momento che quest’ultimo è parte di un settore più esteso
e regolato dalla cornice legale del sistema convenzionale. Di
conseguenza il sistema di produzioni biologiche non è un sistema
separato, ma costruito sull’impalcatura del sistema convenzionale, e
dunque non solo abbiam bisogno di migliorare il sistema biologico,
ma anche di lavorare a stretto contatto con le autorità di controllo
(come Europol, Interpol, dogane, Direttorati Generali, etc) per avere
riscontri positivi.
Il settore biologico ha sviluppato il sistema di controllo più avanzato
di tutte le filiere alimentari. È responsabilità degli operatori, degli enti
di controllo e delle autorità competenti lavorare per un continuo
e progressivo processo di miglioramento del sistema di controllo
della qualità. In questo processo dobbiamo considerare sia attori
che fanno parte del mercato che gli enti di controllo, con i loro
sistemi di regolamento, ed entrambe le parti devono investire nel
suo miglioramento.
Un’analisi sommaria della situazione dà suggerimenti per questo
processo di miglioramento. La lista che segue è una prima proposta
e dovrebbe essere vista come una lista indicativa di elementi da
sottoporre a prossime considerazioni.
—— L’iniziativa anti frode (Anti-Fraud Initiative, AFI, www.organicintegrity.org ) è stata concepita come una piattaforma per
tutti gli attori del settore biologico al fine di analizzare casi di
frode, incrementare il livello di consapevolezza, e migliorare il
processo. Uno strumento come AFI deve essere utilizzato come
base permanente: il settore ha bisogno di una piattaforma per
analizzare casi di frode, discutere le possibili conseguenze e
esplorare le possibilità per un miglioramento.
—— Dobbiamo lavorare nella direzione di un’armonizzazione dei
regolamenti sul biologico attraverso le istituzioni Europee. In
alcuni suoi ambiti di applicazione il regolamento biologico
lascia degli spazi vuoti che possono essere facilmente colmati
da attività criminali.
—— Gli operatori del biologico devono sviluppare strategie
e strumenti idonei. Per esempio sul concetto di garanzia
della qualità, si devono adottare strategie che ottimizzino la
sicurezza e le tutele.
—— Il concetto di qualità sancito dall’articolo 26(2) del Regolamento
(EC) 889/2008 deve essere applicato nel modo più giusto.
Questo paragrafo e quelli che seguono richiedono che un
operatore abbia le procedure per il controllo di qualità basate
su una identificazione sistematica di passi critici durante la
trasformazione. Inoltre, gli stessi operatori devono garantire
che tutte le fasi della produzione e della trasformazione
si conformino alle regole della produzione biologica e
costituiscono azioni obbligatorie per evitare contaminazione,
mescolamento o commistione con i prodotti non biologici.
Sono queste procedure e la loro efficacia a dover essere
soggette a ispezioni dettagliate.
—— Abbiamo bisogno di sviluppare ulteriormente strumenti
analitici per una verifica delle informazioni della certificazione,
così come per esempio un analisi degli isotopi stabili.
—— Dobbiamo discutere quali misure devono essere stabilite e
come le stesse debbano essere implementate, ad esempio
permettendo uno scambio di informazioni nel momento in
cui un operatore cambia il suo ente di controllo.
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale
—— In termini di documentazione, in merito alla certificazione di un
operatore, dobbiamo esplorare la possibilità di costituire una
base elettronica per le certificazioni: così facendo si potrebbe
permettere un trasferimento di informazioni sullo stato delle
certificazioni in tempo reale e si potrebbe minimizzare il rischio
di manomissione e manipolazione dei certificati.
—— Dobbiamo essere consapevoli che c’è un insito conflitto tra i
crescenti controlli portati avanti dagli enti di certificazione e i
costi di certificazione. Dobbiamo trovare strade che riducano
il rischio di avere una certificazione a costo molto basso, che
possa favorire le frodi; allo stesso tempo vanno trovate anche
le strade per ridurre la dipendenza finanziaria degli enti di
controllo dagli operatori controllati. In casi sospetti, dovrebbe
essere disponibile anche un sistema a livello statale che abbia
un ruolo di supervisione e subentri con indagini appropriate
che sostengano gli enti di controllo e possano permettere di
sanare possibili conflitti.
—— Sono oltremodo necessari chiarimenti sulle responsabilità in
casi sospetti e dubbi tra le autorità di controllo e gli enti di
certificazione. Questo include la responsabilità per gli esiti finali
delle valutazioni e gli obblighi economici. C’è anche bisogno di
migliorare le dinamiche di cooperazione e di comunicazione
tra le autorità competenti, al fine di dotare di trasparenza i
sistemi di indagine sui casi di frode; tali sistemi dovrebbero
includere la pubblicazione di un calendario e di scadenze per
le decisioni in merito.
—— Dobbiamo continuare a migliorare il livello di competenza
delle persone che preparano le ispezioni e che stabiliscono
le regole della certificazione. Questo deve essere fatto
migliorando le formazioni tecniche e le qualifiche. Il concetto
di formazione deve includere conoscenze professionali su ogni
tipologia di operazione, saperi e competenze sul regolamento
del biologico, capacità di far fronte a casi critici, e conoscenze
specifiche su come precedere quando emergono casi sospetti.
Sarà solo con una congiuntura di iniziative che si potrà delineare il
modo migliore per identificare e prevenire casi di frode. Una volta
che sarà realizzato questo passaggio, è di vitale importanza che
queste misure vengano promulgate e applicate in tutti i settori della
produzione biologica. Solo se questi punti verranno strettamente
rispettati, la produzione biologica potrà continuare a rappresentare
un comparto che ispira fiducia nei consumatori Europei.
3.3. Come prevenire casi di frode nel settore biologico?
Beate Huber
Beate Huber, Responsabile settore internazionale, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), beate.huber@fibl.org, www.fibl.org
Esistono frodi nel settore biologico? La prima reazione tra i principali
attori del biologico è stata normalmente quella di “non parlare di
questo tema”. Questa è stata la reazione quando l’ Iniziativa Anti Frode
(Anti-Fraud-Initiative AFI) ha creato il suo primo tavolo di lavoro nel
2007 e nel 2008, e questa è ancora la reazione in alcuni paesi in cui è
iniziato un dibattito sulla prevenzione delle frodi.
Eppure, con la crescita dei mercati biologici, sono stati riportati diversi
casi di frode. Considerando la recente scoperta delle frodi compiute
dalla compagnia Sunnyland, nessuno ci crederebbe se dicessimo che
non esistono frodi nel settore biologico. Se vogliamo mantenere alta
la fiducia dei consumatori di prodotti biologici e garantire l’integrità
biologica è importante essere trasparenti ed accettare che ci sono
sempre possibilità di miglioramento nel settore.
È ciò che rende forte un sistema: la sua trasparenza. Va riconosciuto,
infatti, che finché il settore biologico prometterà migliori ricavi grazie
ai prezzi più alti, ci sarà sempre il rischio di frode. Siamo consapevoli
dei rischi, tuttavia impariamo dai casi di frode e cerchiamo di
arginarli. Abbiamo uno dei migliori sistemi di controllo disponibili
per il comparto alimentare e dovremmo andarne fieri, ma anche
considerare che c’è sempre possibilità di miglioramento. Per
continuare a migliorare il sistema è necessario supportare la creazione
di una cultura che permetta di rilevare gli errori commessi: tale cultura
dovrebbe promuovere coloro che riescono ad individuare debolezze
del sistema e che incentivano un miglioramento del sistema. Se si
punisce un ente di controllo per avere un cliente fraudolento, si rischia
che la volta successiva l’ente di controllo tenda piuttosto ad insabbiare
il caso.
Se un commerciante ha problemi con l’autorità pubblica quando
notifica di aver rilevato residui o ha un sospetto di frode, la volta
successiva tenderà a risolvere il problema per conto suo, senza
denunciare il caso alle autorità, ma semplicemente rispedendo
la merce al fornitore. Il sistema AFI, in stretta collaborazione con
IFOAM, EOCC, IOAS e altre organizzazioni, coalizza tutti gli attori più
importanti del mondo biologico a livello internazionale. Il risultato
della discussione tra gli esperti mostra che prevenire casi di frode non
ha bisogno né di un sistema di controllo nuovo né di norme più severe.
Piuttosto è necessario migliorare l’applicazione del regolamento
biologico già esistente e migliorare continuamente la sua efficienza ed
efficacia. Aree identificate dall’AFI come suscettibili di miglioramento
sono la comunicazione su tutta la filiera produttiva, la consapevolezza
dei rischi, l’applicazione dell’approccio sulla valutazione dei rischi:
queste aree sono ritenute fondamentali per fare in modo che tutti gli
attori nella filiera siano responsabili e contribuiscano ad un sistema di
controllo efficiente, attraverso l’efficace utilizzo delle nuove tecnologie.
¢ Comunicazione
La comunicazione tra gli attori, in particolare tra i commercianti, i
certificatori, le autorità e gli enti di accreditamento riserva un enorme
potenziale per il miglioramento. Il regolamento biologico ha già
trattato il tema della comunicazione, ma la sua implementazione non
è ancora completa. I certificatori spesso riportano che non ricevono
risposte alla richiesta di informazioni su prodotti e quantità di prodotti
certificati (ad esempio sui controlli incrociati); e questa dinamica è
particolarmente sensibile in comunicazioni negli scambi oltreconfine.
Molti degli attori, incluse le autorità competenti sui territori nazionali
e gli enti di controllo interessati, hanno ricevuto le informazioni sul
caso di frode relativo a Sunnyland attraverso i media e non attraverso
i canali ufficiali. Spesso gli enti di controllo sostengono che, nei casi
in cui vengono richieste loro informazioni, non sono nella posizione
che permette loro di rivelarle a causa delle norme sulla protezione dei
dati. Tuttavia, il regolamento del biologico è stato modificato proprio
per rimuovere questi ostacoli e perché tale norma non diventasse un
ostacolo alla comunicazione tra enti di certificazione. Possono essere
fatti diversi passi avanti in comunicazione attraverso un’applicazione
più stretta degli strumenti di controllo (per esempio con controlli da
parte degli enti di accreditamento sugli enti di certificazione, e da
parte di questi ultimi sugli operatori più negligenti). La comunicazione
deve essere un obiettivo da raggiungere attraverso la creazione di
piattaforme a vari livelli, usando tecnologie informatiche, così come
un sistema di risposta immediata per casi di frode nel biologico.
¢ Approccio orientato alla valutazione dei rischi
Casi di frode o serie irregolarità sono comunicate al massimo da parte
dell’1-2% degli operatori. Quando si prendono in considerazione
tutte le irregolarità, comprese le lacune nella documentazione, il
5-10% degli operatori è coinvolto. La maggioranza degli operatori è
onesta. Risultati di ricerche come CERTCOST, mostrano che il rischio di
incorrere in irregolarità è più alto in casi in cui l’operatore ne abbia già
commesse. L’approccio di valutazione dei rischi, ha dunque bisogno
di essere sviluppato di modo da focalizzarsi su gruppi più inclini al
rischio; questa dinamica eviterebbe di sovraccaricare tutti gli operatori
con requisiti di ispezione dispendiosi in termini di tempo e di denaro.
La stesso discorso è valido per la sorveglianza degli enti di controllo:
tutte le autorità competenti e gli enti di accreditamento devono
sviluppare degli strumenti di modo da mettere in pratica un approccio
orientato alla valutazione dei rischi.
¢ Responsabilità
La tenuta di una filiera alimentare dipende dai suoi collegamenti più
deboli, e ciò è valido anche nella filiera di controllo per il biologico.
Per questo vanno pensati e messi in pratica sistemi appropriati per
assicurare la qualità: il sistema di controllo non deve sostituirsi ad un
sistema di assicurazione della qualità aziendale e gli operatori devono
essere consapevoli che l’integrità dei prodotti biologici non è possibile
ad un livello di prezzo più basso. I commercianti hanno anche la
responsabilità di condividere informazioni su prodotti sospetti. Gli enti
di sorveglianza hanno bisogno di strumenti per valutare se un ente di
certificazione applica un sistema di controllo efficace. C’è la tendenza
in alcuni paesi, come la Germania o l’Italia, a definire regole sempre più
strette e burocratiche per gli enti di certificazione, così come definire
una lista dei rischi, o il numero di controlli incrociati da fare, o stabilire
obblighi formali per gli ispettori. Eppure la ricerca ha dimostrato che i
rischi dipendono da una serie numerosa di fattori e che, nonostante la
quantità di dati analizzati, non è stato possibile, fino ad ora, identificare
dei fattori di rischio adeguati da applicare a tutti i Paesi e a tutti gli
enti di controllo. Di conseguenza la responsabilità per lo schema di
controllo resta nelle mani degli enti di certificazione. Il compito degli
enti di sorveglianza è quello di controllare la loro efficacia e garantire
parità di condizioni tra gli organismi di controllo.
¢ Nuove tecnologie
Sono poi da menzionare le nuove tecnologie, dal momento che
forniscono un’opportunità incredibile per migliorare il sistema di
controllo e aumentare la trasparenza, e di conseguenza ridurre il
rischio di frode. I database sono lo strumento principe per aumentare
la trasparenza (come ad esempio le pubblicazioni dei certificati, dei
prodotti, le notifiche automatiche dei compratori in caso di cambio
dello status del certificato – tipo declassamento-, documentazione
sulle sementi ecc) e per garantire la tracciabilità dei prodotti. Allo
stesso tempo sono da menzionare importanti progressi sulle
nuove metodologie di analisi. L’analisi degli isotopi stabili, per
esempio, permette un’identificazione dell’origine della produzione
e rappresenta anche uno strumento promettente per le verifiche
sull’autenticità dei prodotti biologici.
¢ Conclusioni
Le reazioni al grave caso di frode registrato in Italia (che è però non solo
un caso Italiano ma che riguarda tutto il sistema europeo) ci indica che
la maggior parte dei consumatori che hanno fiducia nel sistema del
biologico non verranno scoraggiati da un singolo caso di frode. Per
mantenere alta la fiducia dei consumatori e l’integrità del sistema del
biologico, è importante che tutti gli attori mettano insieme le forze per
combattere le frodi e contribuiscano per un continuo miglioramento
del sistema di controllo. Gli articoli che seguono discutono ciò che si è
imparato in dettaglio da ogni specifico caso.
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale
3.4.I casi di frode nel settore biologico emersi in Italia nel 2011
Fabrizio Piva
sull’equivalenza tra Paesi. L’obiettivo dovrebbe essere un
sistema basato non solo sugli standard di produzione,
ma anche sulla qualità della certificazione e del sistema di
controllo. Analogamente, in alcuni Paesi fornitori di materie
prime, il sistema di supervisione sugli enti di certificazione è
spesso inesistente, così che il sistema di accreditamento per
le importazioni da parte di paesi terzi dovrebbe essere incluso
nella valutazione dell’equivalenza.
Fabrizio Piva, Coordinatore degli enti di certificaione, FEDERBIO, fpiva@ccpb.it, www.federbio.it
Il maggiore caso di frode nel settore biologico che ha
capeggiato i titoli dei giornali di recente, ha avuto luogo tra
il 2007 e l’inizio del 2011. Pur essendo emerso da un filone
di indagini italiano, l’ultimo caso di frode registrato è da
considerarsi una frode a livello europeo. Se non ci si sofferma
e non si fanno riflessioni condivise su questo aspetto, non sarà
possibile cogliere l’opportunità di mettere in campo misure
preventive per lavorare su casi simili nel futuro. Quasi tutte le
false produzioni biologiche legate al caso sono arrivate dalla
Romania, ma non sappiamo se l’origine di questi prodotti
fosse solo rumena o se ci fossero merci provenienti anche da
altri paesi. I certificati sono stati identificati come falsi da parte
delle autorità e QC&l Int è stato l’organismo di certificazione
maggiormente coinvolto, ritenuto come responsabile
dell’emissione di certificati falsi. Questo caso di frode aveva
anche un obiettivo di natura fiscale, ovvero quello di evadere
l’IVA, dal momento che oltre a falsi certificati biologici, sono
state scoperte anche false fatture pari a diversi milioni di Euro.
I falsi prodotti biologici hanno invaso tutta l’Europa, ma la
maggior parte degli stessi non sono neanche passati in Italia e
sono stati semplicemente rifatturati da Sunnyland, l’azienda ad
essere maggiormente coinvolta nella frode. Oltre a quest’ultima,
altre 21 aziende sono state coinvolte nelle indagini, compagnie
che erano parzialmente collegate a Sunnyland. Le indagini
hanno rivelato anche che solo alcuni certificati sono stati
emessi da enti di certificazione italiani, che sono stati ritenuti
completamente estranei alla frode. Questi certificati sono stati
necessari per coprire le operazioni effettuate con la materia
prima rumena. Sette persone, considerate dagli inquirenti
come responsabili per aver messo in piedi tutta la frode, sono
state arrestate. Tra loro sono inclusi i responsabili delle aziende
coinvolte e due impiegati di un ente di certificazione che erano
stati già licenziati nell’estate del 2010, durante il corso delle
indagini. Il sistema italiano di controllo e certificazione, durante
le indagini, ha collaborato con gli inquirenti per ristabilire la
tracciabilità di quei prodotti considerati oggetto della frode; gli
stessi enti di certificazione stanno inoltre verificando se alcuni
prodotti legati ai falsi lotti biologici, siano ancora in commercio,
al fine di sopprimere le indicazioni biologiche. Le indagini non si
sono ancora concluse e allo stato attuale si sta verificando se ci
sono ulteriori responsabilità su altri prodotti che sono sfuggiti
alle maglie del sistema di controllo. Questo caso di frode ci fa
dedurre che sta diventando sempre più necessario rafforzare
il concetto di tracciabilità, preservando le informazioni sulle
materie prime biologiche. In questo caso sono stati contaminati
i prodotti all’origine, e a loro volta gli effetti sono stati propagati
su tutta la filiera fino a giungere al consumatore finale.
3.5.Le lezioni imparate dal caso di frode: “Gatto con gli stivali”
Andrea Ferrante
Andrea Ferrante, Segretario Consiglio Federale AIAB, a.ferrante@aiab.it, www.aiab.it
Il caso di frode noto come “Gatto con gli stivali” ha colpito solo
parzialmente il mercato, ma ha avuto un terribile impatto sulla
credibilità di tutto il settore del biologico. In Italia la struttura del
mercato interno, in cui gli appalti pubblici e le vendite dirette
hanno un ruolo principale, ha minimizzato gli effetti della frode
sulle vendite. D’altro canto, gli effetti sono stati significativi sulla
stabilità generale del settore. In particolare ha colpito i sistemi di
certificazione coinvolgendo tutti gli attori: enti di certificazione
privati, enti nazionali per l’accreditamento ed enti pubblici, sia
regionali che nazionali. La prima reazione allo scandalo è stata la
realizzazione di un database nazionale che fornisca informazioni
onnicomprensive sulla certificazione, sui dati relativi ai controlli, di
modo da garantire un sistema condiviso di informazioni che sia la
base di tutte le attività. Queste misure dovrebbero condurre ad un
sistema di certificazione più efficiente e credibile. Si è già parlato di
due proposte, che possono esser anche condivise a livello Europeo:
1. È necessario un sistema di informazioni di accesso immediato.
Idealmente ci dovrebbe essere un unico database europeo,
gestito dalla Commissione con l’assistenza degli Stati
Membri. Il database dovrebbe includere tutte le informazioni
attualmente detenute dai database nazionali, così come
dovrebbe essere comprensivo di una sessione aperta a tutti,
una più specifica per gli enti di controllo, e un’altra aperta solo
alle autorità di regolamentazione pubblica.
2. La debolezza del regolamento biologico sulle importazioni
e della supervisione degli enti di certificazione autorizzati ad
operare in paesi terzi può essere un fattore che incrementa
il rischio. La Commissione dovrebbe rivedere le regole
3.6. Migliorare il sistema di certificazione del biologico: le raccomandazioni del
progetto CERTCOST sul sistema di ispezioni basato sulla valutazione del rischio
Stephan Dabbert
Stephan Dabbert, Professore di Sistemi Produttivi ed Economia delle risorse, Istituto per la gestione agraria, Università di Hohenheim, Stephan.Dabbert@unihohenheim.de, www.uni-hohenheim.de. Con il supporto editoriale di Antonio Compagnoni, responsabile Ufficio per le Relazioni Internazionali di ICEA www.icea.info
Questo articolo è tratto da uno dei rapporti finali del progetto CERTCOST,
finanziato dall’Unione Europea, realizzato dal settembre 2008 al
novembre 2011. Il progetto CERTCOST può essere considerato come un
importante contributo fornito da un consorzio composto da 11 istituzioni
provenienti da 7 paesi, costituitosi con l’obiettivo di offrire un’analisi
economica sul sistema di certificazione dell’agricoltura biologica. Scopo
del progetto era dunque quello di fornire un’analisi scientifica volta ad
includere le conoscenze e le professionalità degli attori coinvolti nel
sistema di certificazione del biologico. Questo approccio, composto
da due pilastri, si è riflesso nella composizione del consorzio stesso che
includeva università, (Hohenheim e Kassel per la Germania, Ancona per
l’Italia, Izmir per la Turchia, Praga per la Cecoslovacchia), istituti di ricerca
(FIBL, per la Svizzera, Icrofs per la Danimarca, ORC per la Gran Bretagna), e
due organismi privati di certificazione che lavorano nel settore biologico
(ICEA per l’Italia e IMO per la Svizzera).
Il report completo ed i dettagli di tutto il lavoro del progetto CERTCOST
sono presenti in vari report e pubblicazioni scientifiche, disponibili sul
sito www.certcost.org.
Dai risultati del progetto derivano raccomandazioni relative a come
incrementare l’efficacia e l’efficienza della certificazione biologica,
raccomandazioni rivolte agli operatori del biologico, organismi/autorità
di controllo, autorità competenti ed altre autorità degli Stati membri,
enti di accreditamento, Commissione Europea ed altri attori coinvolti.
Sul tema del sistema di ispezioni basato sulla valutazione del rischio, il
progetto suggerisce un ulteriore sviluppo della sua implementazione,
nello specifico:
1. supportare lo sviluppo di sistemi quantitativi che supportino
ispezioni basate sulla valutazione del rischio;
2. ampliare lo scopo dei sistemi basati sul rischio, ponderando il “rischio
di insorgenza di non conformità” in base alla gravità dell’impatto sul
mercato e la fiducia dei consumatori;
3. mettere in pratica, a livello degli organismi di controllo, un sistema
più elaborato di ispezioni basato sul rischio , per sostenere le attività
di ispezione degli stessi;
4. considerare l’utilizzo del sistema di ispezioni basato sul rischio non
solo per aumentare il numero dei controlli in casi di rischio elevato,
ma anche per diminuirlo in casi di rischio basso;
5. fornire una serie di requisiti comuni di base a livello Europeo per il
sistema delle ispezioni basato sul rischio, ma lasciare i dettagli della
loro applicazione agli organismi di controllo.
L’utilizzo di sistemi di ispezioni basati sul rischio è già obbligatorio in base
alla legislazione vigente. Sistemi di ispezioni basati sul rischio possono
essere usati per identificare in maniera più efficiente operatori con un
alto rischio di non conformità, e sottoporli ad una valutazione aggiuntiva
. Viceversa, tali sistemi possono anche essere utilizzati per identificare
operatori che operano a bassi livelli di rischio. Ad oggi l’implementazione
del sistema basato sulla valutazione del rischio è per la maggior parte
basato su approcci di tipo qualitativo. Gli organismi di certificazione né
hanno dati sufficienti e dettagliati, né sono nella posizione di applicare
i metodi quantitativi per determinare i fattori di rischio, applicati invece
all’interno del progetto CERTCOST. Tali metodi quantitativi (come ad
esempio i modelli logit, modelli di conteggio dei dati e le reti Bayesiane)
potrebbero aumentare considerevolmente l’efficacia e l’utilità degli
approcci basati sulla valutazione del rischio.
Il Regolamento (EC) 834/2007 utilizza la specifica “Rischio di insorgenza
di irregolarità e di infrazioni per quanto riguarda il rispetto dei requisiti
stabiliti nel presente regolamento”(art 27). Questa espressione ha
essenzialmente lo stesso significato dell’espressione “rischio di non
conformità”. Tuttavia, una conoscenza più ampia del concetto di rischio,
potrebbe includere diversi altri aspetti. In particolare è importate la
dimensione del potenziale danno al mercato biologico ed alla fiducia
dei consumatori. Quando si selezionano gli operatori per effettuare
controlli supplementari, tale potenziale danno dovrebbe essere preso
in considerazione, tanto che alcuni organismi di controllo hanno già
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29
I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale
adottato questa pratica. Di conseguenza, tale opzione dovrebbe riflettersi
all’interno del regolamento.
Sistemi quantitativi di ispezioni basati sul rischio , così come dimostrato
dal progetto CERTCOST, sono attualmente solo un approccio scientifico,
e non ancora uno strumento che può essere messo in pratica dagli
organismi di controllo ad un costo ragionevole. Persino a livello
scientifico c’è ancora possibilità per ulteriori sviluppi. Sarebbe auspicabile
sviluppare strumenti che possano essere effettivamente applicati dagli
organismi di controllo, basati su tecniche di stima statistica, come quelle
che sono state utilizzate nell’ambito del progetto CERTCOST o in progetti
affini. Il progetto CERTCOST suggerisce che gli organismi di controllo
pongano particolare attenzione allo sviluppo ed implementazione di
un approccio verso le ispezioni sia di tipo quantitativo che qualitativo,
basato sul rischio. Una volta che diventerà effettivo e sarà implementato
un sistema di questo tipo, la Commissione dovrebbe considerare che,
in casi speciali, la frequenza delle ispezioni potrebbe essere ridotta per
operatori comprovati a basso rischio, ovvero che rispettano determinati
requisiti. Tra tali requisiti potrebbe essere considerato il fatto che gli
operatori costituiscano un gruppo, che, nel suo complesso, presenta un
basso livello di non conformità e che, in aggiunta, abbiano rispettato a
pieno il regolamento biologico per un determinato numero di anni. In
caso di operatori di piccola entità, a basso rischio, con una comprovata
adesione al regolamento dell’agricoltura biologica, si potrebbe anche
discutere l’esenzione dalle ispezioni.
È vivamente consigliato che vengano rafforzati i requisiti per un sistema
di ispezione basato sul rischio. La Commissione Europea dovrebbe fornire
un quadro generale di tale sistema, all’interno del quale un importante
elemento potrebbe essere l’armonizzazione della definizione di non
conformità, classe di rischio ed altre variabili fondamentali. Tale quadro
normativo dovrebbe regolamentare l’esito di un sistema basato sul
rischio, di modo che questo sia simile per categorie di operatori e per
piano di ispezione. Analogamente, i dati richiesti come input per il
sistema devono essere chiaramente definiti e l’approccio utilizzato deve
essere opportunamente documentato. Nel report integrale sono state
individuate sei aree generali di raccomandazioni , contenenti ognuna un
suggerimento specifico. Le raccomandazioni, elencate di seguito, sono
spiegate e motivate:
1. armonizzare la supervisione del sistema di certificazione,
l’approvazione da parte degli organismi di controllo e la raccolta dati;
2. sviluppare ulteriormente l’impiego del sistema di ispezioni basato
sul rischio;
3. incrementare la consapevolezza e la fiducia dei consumatori verso i
loghi della certificazione biologica;
4. rafforzare la base istituzionale;
5. aumentare la trasparenza e rafforzare le informazioni per gli
operatori del biologico;
6. investire in un sistema informativo.
Il progetto CERTCOST, durante la fase di redazione delle raccomandazioni
ha applicato tre criteri considerati essenziali per valutare il cambiamento
necessario ed auspicabile per il sistema di certificazione biologica
europeo. Tali criteri sono la qualità, i costi e la sussidiarietà.
¢ Qualità
La qualità del sistema biologico è caratterizzata da due dimensioni:
garantire l’integrità biologica del prodotto, e costruire la fiducia dei
consumatori, basata sull’integrità fisica del prodotto. Un sistema di
certificazione del biologico che sia di alta qualità, dovrebbe limitare la
quantità di prodotti che sono venduti come biologici ma che non sono
conformi agli standard, ed il numero di non conformità, ad un livello tale
da poter essere comunicato ai consumatori come un accettabile margine
di errore in un sistema gestito dall’uomo. Il sistema deve trattare, in modo
convincente, casi di infrazioni riscontrate in modo tale da ridurre la
probabilità che le stesse si ripetano. Dovrebbe anche presentare continui
miglioramenti, sia da parte degli operatori che da parte di tutto il sistema.
Infine il sistema dovrebbe essere trasparente ed in grado di comunicare
ai consumatori una continua e consolidata fiducia.
¢ Costi
Il costo complessivo del sistema di certificazione è sostanziale. Una stima
eseguita dal progetto CERTCOST inserisce questi costi in un intervallo
variabile dai 70 ai 110 milioni di Euro nell’anno 2008 per tutti i 27 Paesi
dell’Unione Europea. Se consideriamo un giro d’affari relativo ai prodotti
biologici, nello stesso anno, pari a 18 miliardi di Euro, la proporzione
rappresentata dai costi di certificazione sul fatturato totale è tra lo 0.4%
e lo 0.6%, anche se è probabile che sia una cifra sottostimata.
¢ Sussidiarietà
Il terzo aspetto più importante da considerare quando si pensa al
miglioramento del sistema di certificazione del biologico, è legato alla
questione della sussidiarietà. Il problema è su quali decisioni dovrebbero e
potrebbero essere adottate, ed a quale livello. Relativamente allo sviluppo
di raccomandazioni sul sistema di certificazione, dovremmo chiederci se i
miglioramenti a riguardo possono essere fatti spostando l’asse delle decisioni
ad un livello diverso della gerarchia istituzionale. Se gli organismi di controllo
possono decidere come identificare operatori ad alto e basso livello di rischio
, il sistema riuscirebbe ad essere molto più efficiente e reattivo rispetto alla
specificità delle situazioni che gli stessi devono affrontare. Inoltre, nel caso
di variazioni, sarà possibile una reazione più veloce .
IFOAM EU ha attivato un percorso di lavoro in continua evoluzione che
riceve anche apporti da parte di EOCC (European Organic Certification
Council) ed altri stakeholders, con la finalità di arrivare ad una posizione
comune su come poter meglio implementare un efficace ed efficiente
sistema di ispezione basato sul rischio, per il controllo in agricoltura
biologica. Ad ogni modo la bozza di lavoro attuale è in gran parte basata
sul prezioso lavoro svolto all’interno del progetto CERTCOST.
3.7.Sintesi dei diversi standard internazionali e
sistemi regolamentari
Keith Ball
Keith Ball, Regulation Advisor, IFOAM EU Group, Keith.Ball@ifoam-eu.org, www.ifoam-eu.org
Gli sviluppi dei regolamenti europei del biologico, in merito alle norme
di importazione, dal 2009 in poi hanno messo a fuoco la varietà degli
standard e dei criteri di valutazione in tutto il mondo. C’è bisogno di
lavorare ulteriormente per armonizzare gli standard in questa ambito
se vogliamo liberalizzare il mercato dei prodotti biologici, al fine di
adottare misure che rendano più semplice la reperibilità di ingredienti
per gli operatori Europei, forniscano opportunità per l’export dall’Europa
verso paesi terzi e facilitino l’accesso ai mercati biologici più sviluppati
da parte degli operatori biologici dei paesi in via di sviluppo. A parte
l’Unione Europea, le principali regioni con un mercato consistente e
vivace dei prodotti biologici sono il Nord America e il Giappone. Dalla
pubblicazione del regolamento biologico europeo, la Commissione ha
realizzato un lavoro significativo pur di assicurare che la maggior parte
dei prodotti provenienti da queste regioni fosse considerato come
proveniente da sistemi di produzione e trasformazione equivalenti
a quelli disciplinati dal regolamento (EC) 834/2007. L’accordo di
riconoscimento paese per paese con il Giappone è stato fissato nel
regolamento (UE) 471/2010. Pur tuttavia la situazione rispetto alle
esportazioni verso il Giappone rimane complicata; infatti, nonostante
ci si sia accordati su un sistema di controllo equivalente, le autorità
Giapponesi richiedono che gli operatori che vogliano esportare verso
il Giappone debbano essere certificati da un ente di controllo che sia
registrato nel Paese, e ciò rappresenta un processo molto dispendioso
in termini di tempo e di costi che richiede sia un ufficio contabile in
Giappone, che un ispettore registrato in Giappone. Per un operatore
biologico legarsi ad un ente di controllo già accreditato in Giappone
resta l’opzione più semplice per garantire una circolazione di merci
esportate dall’Unione Europea al Giappone. Il Canada e l’Unione
Europea hanno firmato un accordo di riconoscimento per paesi terzi
nel Giugno del 2010. L’accordo accetta interamente tutti gli enti di
controllo accreditati in entrambe le regioni e che sono stati introdotti
dal Regolamento (EU) 590/2011 dell’Unione Europea.
L’accordo firmato dall’Unione Europea e gli Stati Uniti nel Febbraio
del 2012 è stato accolto come storico. Il Regolamento (EU) 126/2012
dichiara che i sistemi di controllo negli Stati Uniti sono ora considerati
in equivalenza con quelli dell’Unione Europea e l’accordo estende
l’equivalenza agli standard utilizzati in entrambe le regioni, ad eccezione
dell’utilizzo degli antibiotici. Prodotti di origine animale, come carne e
prodotti caseari, che sono stati trattati con antibiotici nelle aziende
Europee non possono essere esportati negli Stati Uniti. Viceversa l’uso
di antibiotici che attualmente negli Stati Uniti sono autorizzati per il
controllo del colpo di fuoco batterico delle pomacee, sono proibiti per
quella frutta che sarà esportata come biologica verso l’Unione Europea.
I prodotti ittici sono esclusi da questo accordo.
Tuttavia le condizioni per importare in Europa dal Canada e le condizioni
che regolano le esportazioni dall’Europa al Canada differiscono. Ogni
prodotto terminato all’interno dei confini dell’Unione Europea e
certificato da un ente di controllo approvato in Unione Europa può
essere esportato in Canada. Gli ingredienti per i prodotti trasformati
in Europa possono avere origine da Paesi esterni all’Unione Europea,
Paesi che rispettano ciò che viene richiesto dall’art.33 del Regolamento
(EC) 834/2007. Per l’esportazione di prodotti dal Canada verso l’Unione
Europea, solo prodotti agricoli o mangimi che sono stati interamente
prodotti in Canada sono ammessi e anche i prodotti trasformati devono
essere composti solo da tali ingredienti.
Se gli accordi come quello tra EU e USA sono destinati a moltiplicarsi,
e soprattutto se questi accordi diventeranno multilaterali piuttosto
che bilaterali, allora l’attenzione da prestare verso aspetti come questi,
eviterebbe distorsioni di mercato. Ad ogni modo, condannare questo
accordo che è una pietra miliare nella storia del biologico, solo sulla base
si piccole differenze, sarebbe abbastanza inappropriato. In generale,
infatti, gli accordi di equivalenza con altri governi sono premessa di un
miglioramento dell’accesso ai mercati e del commercio.
Sia Unione Europea che Stati Uniti hanno autorizzato rinomati enti di
controllo che operano anche all’estero. Prodotti certificati secondo
la NOP fuori dagli Stati Uniti sono inclusi nei termini dell’accordo
solo se sono stati trasformati o impacchettati all’interno del territorio
statunitense. Le stesse restrizioni vengono applicate a quei prodotti
certificati secondo il regolamento Europeo, che dovranno dunque essere
trasformati o impacchettati nel territorio europeo. L’accordo non copre
una serie di aspetti che sono sì secondari, ma che potranno comunque
preoccupare e confondere coloro che lavorano nel sistema europeo.
La lista NOP degli additivi include diversi elementi come la gomma
adragante che non sono permessi nel regolamento Europeo. Di
conseguenza i trasformatori americani potrebbero certificare prodotti
che contengono la gomma adragante e venderla in Europa ma i
trasformatori Europei non potranno produrre e vendere lo stesso
prodotto. Analogamente l’aggiunta di carbonato di calcio al cibo è
concessa dalle regole del biologico statunitense, ma il regolamento
europeo invece ne permette la presenza solo quando è richiesta da
altre leggi Europee.
Tuttavia è vitale che durante la stesura di tali accordi, la Commissione
consideri i rischi che potrebbero produrre degli svantaggi per gli
operatori europei e adotti misure chiare per minimizzare queste
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale
difficoltà. Trasparenza e apertura dovrebbero essere gli obiettivi
principali di ogni processo di equivalenza.
Un altro importante mercato di rilievo che dimostra notevole crescita è
la Cina, con il suo vasto potenziale per la produzione sia di materie prime
che di prodotti trasformati. Questi ultimi fanno parte già del business
degli importatori europei e c’è già stato un inizio di discussione tra la
Cina e la Commissione per un possibile riconoscimento come Paese
Terzo, nonostante ci si aspetta che queste trattative avranno bisogno
di più tempo. C’è infatti una certa resistenza a commerciare con la
Cina, a causa dell’alto livello di contaminazione da inquinanti; tuttavia
il Governo Cinese ha recentemente applicato un nuovo regolamento
e nuovi standard che lasciano sperare che le preoccupazioni sulla
contaminazione possano diminuire.
Mancanza di trasparenza sui controlli e sulla vigilanza rimangono una
preoccupazione per molti ed è importante che questi aspetti vengano
considerati durante le negoziazioni per l’equivalenza.
Sembra che temi come gli standard privati abbiano avuto un ruolo meno
significativo nel processo di certificazione da quando è stato introdotto
il nuovo regolamento del biologico. In alcuni Stati membri standard
privati del biologico che sono altamente riconosciuti dai consumatori
han continuato ad essere influenti.
Prodotti certificati da Demeter, schema di certificazione che include
anche l’agricoltura biodinamica, sembrano non essere toccati dal nuovo
Regolamento.
Dal momento che questi sono conformi con il regolamento dell’Unione
Europea non c’è problema con l’equivalenza e con una certificazione
internazionale portata avanti dal movimento biodinamico, che sembra
fornire materie prime sufficienti per soddisfare la domanda in Europa.
In generale, il nuovo regolamento, con la sua enfasi sull’equivalenza
non ha creato molti ostacoli al commercio di prodotti biologici e ha
liberalizzato significativamente alcuni mercati. È da augurarsi che questo
processo continui, ma i consumatori, i produttori agricoli e i trasformatori
devono mantenersi vigilanti su tale equivalenza, di modo da assicurarsi
che questa liberalizzazione non permetta che a beni prodotti secondo
norme più concessive di quelle dell’Unione Europea, sia concesso di
entrare in Europa. Per mantenere la fiducia, alla luce anche di molti
timori a riguardo, il processo che genererà l’equivalenza deve essere
trasparente. Idealmente questo processo deve essere strettamente
monitorato e i suoi risultati devono essere resi noti dalla Commissione
e da quegli Stati membri che dovranno condurre studi di valutazione
sull’equivalenza.
3.8.Coesistenza di standard privati e regolamenti pubblici
Francis Blake
Francis Blake, Consigliere Politico, Soil Association, Fblake@soilassociation.org, www.soilassociation.org
Uno degli argomenti più discussi durante le negoziazioni sul nuovo
regolamento del biologico verteva sui vincoli all’autonomia delle
organizzazioni con le proprie norme. Durante tali negoziazioni,
sotto l’influenza dell’allora Commissaria per l’Agricoltura, Mariann
Fischer Boel, promuovere un mercato unico era una priorità
e i diversi sistemi normative privati per il biologico operativi
all’interno dell’Unione Europea erano visti in concorrenza con
questo obiettivo. Il gruppo Europeo di IFOAM e altri attori hanno
fieramente osteggiato questa proposta, giudicata a loro avviso
come discriminatoria e anti concorrenziale. Nelle ultime settimane
del 2006, la Presidenza Finlandese presentò una proposta
conciliante per cercare di superare l’opposizione al settore biologico:
sollevò restrizioni su enti che avevano propri standard e al loro
posto istituì il concetto di un logo comunitario obbligatorio (il
cui uso in precedenza era stato volontario). Tuttavia, per lasciare
aperto il campo alle eventuali opzioni degli organi Europei, il testo
prevedeva che la Commissione presentasse un report al Consiglio
entro il 31 Dicembre 2011 in modo da aggiornare il testo alla luce
dell’esperienze maturate dall’applicazione del regolamento in
diverse aree tra cui “il generale funzionamento dei mercati interni
e dei sistemi di controllo, valutando in particolare se le pratiche
stabilite non portino ad una concorrenza sleale o a barriere alla
produzione e al commercio dei prodotti biologici” (art.41 del
Regolamento (EC) 834/2007). Al momento della stesura di questo
articolo, tale revisione è stata posticipata e non si attende fino a
Maggio 2012. Quest’articolo dunque ha l’obiettivo di guardare alle
esperienze maturate e a cosa è accaduto negli ultimi tre anni, oltre a
tentare delle prospettive o conclusioni su quali modifiche possono
essere proposte.
¢ Qual è il nodo del problema degli standard
privati?
Lo scopo di avere un mercato unico è quello di garantire libero
movimento ai beni biologici, di modo da promuovere un’area di
mercato libero. Per contrasto, lo sviluppo negli ultimi decenni di una
miriade di standard del biologico è stata fondata sulla particolare
combinazione di condizioni culturali, strutturali, geografiche
e climatiche che sono proprie di ogni regione o Paese. Il fatto
che il Regolamento Europeo del Biologico abbia raggiunto, nei
suoi 20 anni di esistenza, un notevole livello di armonizzazione,
nonostante la diversità presente nei suoi confini, è un merito che va
sia ai legislatori che a tutto il settore biologico. È chiaro che si tratta
ancora di “lavori in corso” che si protrarranno in concomitanza con la
crescita ed espansione del settore biologico, che rappresenta ancora
meno del 5% dell’agricoltura in Europa. Tuttavia, è importante non
perdere di vista due aspetti. Il primo è che gli standard in agricoltura
biologica saranno sempre il riflesso di caratteristiche agroambientali
tipiche delle regioni di riferimento.
Gli stessi principi per le coltivazioni biologiche esaltano la diversità
dei sistemi di coltura in relazione agli ambienti di appartenenza,
di conseguenza anche gli standard devono essere in grado di
riflettere questa diversità di condizioni. Il secondo aspetto riguarda
la domanda da parte dei consumatori, che ha diverse motivazioni
a seconda delle regioni, pertanto è probabile che lo stato di salute
di mercati biologici molto attivi sia il riflesso delle particolari
influenze culturali del luogo. Raggiungere il giusto equilibrio tra
l’armonizzazione e la diversità è dunque una questione vitale.
Seguendo il principio della sussidiarietà, le regole a livello Europeo
devono sicuramente stabilire un contesto generale e requisiti
minimi; allo stesso tempo alle identità locali, regionali e nazionali
deve essere permesso ugualmente di prosperare all’interno del
regolamento –attraverso la promozione di organizzazioni locali e
nazionali. In questo modo i contatti locali con queste organizzazioni
(che sono per lo più organizzazioni no profit e enti a difesa dei beni
pubblici) potranno essere facilitati piuttosto che soppressi.
¢ Cosa sono diventati gli standard privati nel
contesto del nuovo regolamento?
La differenza più importante introdotta dal nuovo regolamento
è che proibisce agli Stati membri di creare norme disciplinari sul
biologico più restrittive di quelle europee (ad eccezione della
produzione convenzionale). Precedentemente, questo impianto
normativo era utilizzato da ogni Paese che doveva disciplinare il
settore con una legge nazionale. Dopo un periodo di accese dispute
tra gli attori del biologico interessati, molte di queste divergenze
sono state risolte, ma il processo, nella sua globalità ha spronato
alcune organizzazioni a considerare come presentare il loro
standard supplementare. In altri Paesi in cui erano consentiti gli
standard privati, si è verificata una diffusione e un incremento degli
stessi. Ovviamente, sia gli agricoltori che i trasformatori, tendono
a favorire l’utilizzo degli standard e certificazioni più conosciuti e
verso i quali i consumatori dimostrano maggiore fiducia. Gli stessi
sono spesso associati ad organizzazioni che possono anche offrire
supporto tecnico e, allo stesso tempo, dimostrare un alto profilo
con i consumatori, quindi fornendo importanti benefici ben oltre
la base giuridica della certificazione. Tuttavia questo fenomeno è in
controtendenza in alcuni paesi in cui i mercati locali non sono così
sviluppati e sono semplicemente orientati alle esportazioni. Negli
stessi è difficile riscontrare un’identità del settore del biologico e
la priorità è semplicemente quella di fornire materie prime ai
mercati esteri. Il nuovo regolamento è abbastanza soddisfacente
per loro. Un ulteriore fattore attenuante è che la maggior parte di
queste esportazioni è di prodotti vegetali, laddove le differenze
più significative tra gli standard sono in merito ai prodotti da
allevamenti. Dunque questi prodotti evitano le aree più sensibili
delle richieste degli importatori.
¢ Cosa avviene ai logo privati e nazionali con
il nuovo regolamento del biologico?
Uno scenario simile può essere riscontrato con i logo nazionali
e privati. Questi hanno mantenuto o persino aumentato la loro
rappresentatività in Paesi con mercati forti del biologico, in cui i
consumatori si identificano con l’attività e l’etica delle organizzazioni
locali o con la posizione del Governo. D’altro canto, questi tendono
ad avere problemi nei paesi esportatori in cui le organizzazioni del
biologico sono generalmente più piccole e deboli. Invece il nuovo
logo Europeo per il biologico sta colmando questo vuoto e sta
dotando i prodotti biologici europei di un’identità comune.
¢ Conclusioni
Il nuovo regolamento e il nuovo logo Europeo per i prodotti
biologici hanno segnato diversi traguardi verso il raggiungimento
della “chiarezza per i consumatori su tutto il mercato comune” (come
recita l’art.24 del Regolamento (EC) 834/2007) e per la promozione
di un “visione armonizzata della produzione biologica”(come recita
l’art.28 del Regolamento (EC) 834/2007). Inoltre l’articolo in cui si
menziona che “il logo UE in nessuna circostanza impedisce l’utilizzo
simultaneo di loghi nazionali o privati “(considerando l’art.26 del
regolamento (CE) n 834/2007) sembra essere confermato (anche
se forse non in paesi esportatori). Da quanto sopra, si potrebbe
dedurre dunque che il nuovo regolamento ha colto più o meno il
giusto equilibrio tra la creazione di regole comuni di base da un
lato e dall’altro un riconoscimento delle identità locali e nazionali.
Tuttavia, leggendo gli obiettivi e i principi nel regolamento,
l’inevitabile conclusione è che sono necessari ulteriori miglioramenti
prima che si possa dire che le nuove regole del biologico rispettino
la situazione attuale e soddisfino le aspettative dei consumatori.
Pertanto si richiede continua innovazione da parte di coloro che
sono sempre stati i pionieri del settore: è cruciale che queste
organizzazioni private possano continuare a contribuire per un
dialogo costruttivo e stabile con le autorità competenti. Anche se
in questa maniera essi potranno creare un po’ di attrito per il buon
funzionamento del mercato unico, questo è il prezzo da pagare
per mantenere vivo il settore dell’agricoltura biologica e creare una
situazione positiva per i consumatori, l’ambiente e tutta la comunità.
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale
3.9.Una valutazione delle nuove regole per le importazioni di prodotti
biologici: il punto di vista degli enti di certificazione
European Organic Certifiers Council (EOCC)
EOCC è un’associazione che riunisce più di 47 enti di Certificazione, con sede sia in Europa che fuori dai confine dell’Unione, accreditati per certificare prodotti
biologici secondo le norme del Regolamento Europeo. In qualità di certificatori di prodotti biologici esportati da Paesi terzi e in qualità di importatori in Europa,
le associazioni della rete EOCC riconoscono l’importanza di un nuovo sistema di importazioni e ne hanno seguito lo sviluppo per anni. Per ulteriori informazioni
contattare: Sabine von Wirén-Lehr, rappresentante dell’EOCC, representative@eocc.nu, www.eocc.nu
¢ Introduzione
Nel dicembre del 2006, l’art.11 del Regolamento (EEC) 2092/1991 è stato
emendato introducendo tre sistemi per importare prodotti biologici:
importazioni da Paesi riconosciuti in sistema di equivalenza; importazioni
attraverso enti di certificazione riconosciuti in equivalenza, e importazioni
attraverso l’attuale sistema di autorizzazioni alle importazioni. Nel giugno
2007, tutto il sistema basato sull’equivalenza è stato rimosso dall’art.33
del Regolamento (EC) 834/2007: prodotti da Paesi terzi possono essere
importati attraverso due sistemi che ricadono sotto il controllo diretto
della Commissione: il sistema dei “Paesi equivalenti” (Appendice III del
Regolamento (EC) 1235/2008) e quello degli “Enti di Controllo equivalenti”
(Appendice IV del Regolamento (EC) 1235/2008). In parallelo, è stato
definito (Art. 32 del Regolamento (EC) 834/2007) un nuovo sistema di
conformità. La sua implementazione, fino ad ora, è ancora in itinere. Nel
Dicembre del 2011 la prima versione della lista di “Enti di Certificazione
in equivalenza” è stata pubblicata nel Regolamento (EU) 1267/2011. Nel
febbraio 2012 è seguito il Regolamento (EU) 126/2012. Il nuovo sistema (per
l’equivalenza degli Enti di certificazione) entrerà in vigore il 1°luglio 2012 e
sostituirà il sistema basato sulle autorizzazioni alle importazioni in 3 anni.
Dall’aprile del 2008 (con il Regolamento (EC) 345/2008) la Commissione
ha riconosciuto 4 Paesi come equivalenti a quelli Europei, raggiungendo
il numero di 11 Paesi terzi (includendo 153 enti di certificazione) e, inoltre,
ha riconosciuto dal dicembre del 2011 23 Enti di controllo che sono attivi
in altri 59 Paesi.
¢ Valutazione di un nuovo sistema di importazioni secondo i criteri: affidabilità, trasparenza ed equità.
Con l’introduzione della lista degli enti di controllo equivalenti, a partire
dal 1°luglio 2012, il nuovo sistema di importazioni entrerà pienamente in
vigore. Consiste di tre strade parallele per importare prodotti biologici:
1) Paesi Equivalenti; 2) Enti di certificazione equivalenti; 3) autorizzazioni
all’importazione. Ognuno di questi sistemi ha la sua peculiarità e regole
proprie che devono essere rispettate da tutti gli attori interessati. Un
compito decisivo sarà quello di chiarire come i sistemi paralleli lavoreranno
insieme. Potrebbe essere ancora più complicato organizzare un sistema
affidabile ed efficace di monitoraggio e vigilanza. Una accurata e continua
valutazione del sistema sarà cruciale per prevenire eventuali “erosioni”
del sistema di controllo per l’importazione dei prodotti biologici. EOCC
propone di valutare la situazione attuale secondo i criteri della affidabilità,
chiarezza e equità. I seguenti esempi mettono in luce il potenziale di
questa valutazione e riassumono le sfide del nuovo sistema.
I. Valutazione dell’affidabilità
—— Le sfide principali relative all’affidabilità del nuovo sistema di
importazioni risiedono nel cambio dei ruoli e delle responsabilità:
per essere inserito nella lista degli “Enti di certificazione in
equivalenza” (Appendice IV del Regolamento (EC) 1235/2008), un
ente di controllo ha bisogno di usare standard equivalenti. Questo
vincolo era contemplato anche nel passato con il vecchio sistema di
autorizzazioni alle importazioni, ma ora deve essere esplicitamente
implementato e l’aspetto della scelta dello standard deve essere
ora essere esplicitamente incluso nella valutazione dell’Ente di
controllo. Che l’Ente di controllo sia obbligato ad impostare e ad
usare standard equivalenti chiaramente definiti nei Paesi terzi, può
essere considerato come un risultato positivo del nuovo sistema, ma
ciò non esclude che sia necessario un continuo monitoraggio nelle
sue future applicazioni.
—— Inoltre, la valutazione ed il monitoraggio si modificano in base alla
responsabilità, ai contenuti e alla frequenza: mentre il precedente
sistema prevedeva che il processo di supervisione dei processi e dei
contenuti fosse messo in pratica da parte delle autorità competenti,
ora la sospensione sarà delegata agli enti di accreditamento e verrà
basata sulla valutazione, da parte della Commissione EU, dei rapporti
annuali delle attività degli organi di Controllo. - Con questo scambio di
responsabilità verso la Commissione per il monitoraggio e la vigilanza,
l’EOCC prevede che ci sarà bisogno di risorse aggiuntive: capacità,
competenze e strumenti adeguati (come ad esempio un database
centrale per i certificati) al livello della Commissione Europea e degli
enti di accreditamento.
—— Il punto più critico di questo processo è stato identificato con i
certificati di ispezione, poiché questi rimangono gli unici strumenti
per prevenire l’ingresso, nel mercato EU, di prodotti non conformi.
EOCC è a favore dello sviluppo di un sistema di monitoraggio, gestito
dalla Commissione UE, sull’emissione dei certificati di ispezione gestiti
dalla Commissione Europea.
—— Con la fine dell’era delle autorizzazioni alle importazioni, il ruolo delle
autorità competenti si è decisamente ridotto, quindi è necessario
trovare uno strumento sostitutivo che garantisca la sicurezza del
sistema. Al momento non è ancora chiaro, chi e/o cosa potrà svolgere
questo ruolo nel nuovo sistema di equivalenza, ed è importante
anche chiarire quali saranno le nuove responsabilità nel sistema di
certificazione, incluse le sanzioni, le eventuali deroghe (ad esempio
l’approvazione della riduzione del periodo di conversione) e la
revisione del sistema di ispezione basato sulla valutazione dei rischi.
Questa gestione futura delle non conformità e le sanzioni per gli
operatori e gli Enti di controllo, determinerà la forza o la vulnerabilità
del nuovo sistema di importazioni.
II. Valutazione della trasparenza
—— I progressi più significativi sul tema della trasparenza sono legati
alla chiarezza degli standard, ovvero se uno standard chiaramente
definito come equivalente, applicato in Paesi terzi, possa permettere
agli operatori dei Paesi terzi di controllare in anticipo i criteri che sono
tenuti a rispettare, prima di avere eventuali costi per il controllo e la
certificazione.
—— Tuttavia, in un sistema composto di vari standard la trasparenza
dei criteri di flessibilità adottati nella valutazione dell’equivalenza
diventa un punto cruciale.La trasparenza deve riguardare tutti
coloro che sono coinvolti nel disegnare le regole della produzione, e
nel mettere in pratica la certificazione ed il controllo. Ciò può essere
reso più semplice se si obbligano gli Enti di certificazione a rendere
pubblici nei loro siti web gli standard equivalenti. Il sistema nella sua
interezza dipende dai livelli di chiarezza nella definizione dei criteri di
equivalenza, così come per esempio:
»» prestazioni equivalenti nei paesi terzi: per garantire prestazioni
equivalenti una valutazione trasparente ed armonizzata delle
attività dell’ente di controllo in loco è importante e le linee guida
per gli enti di Accreditamento devono essere chiare ed aggiornate
per permettere tale valutazione.
»» equivalenza delle regole produttive: a livello degli enti di
certificazione, non è ancora definito quale grado di variabilità, o
“elasticità” è possibile quando si mette in pratica l’equivalenza per
alcune regole di produzione.
—— Riguardo alla trasparenza e alla comunicazione delle procedure
legate alla gestione futura nei paesi terzi e alla lista degli enti di
controllo, EOCC ha richiesto procedure più chiare. In particolare, resta
una questione di vitale importanza quella legata ai requisiti per un
allargamento facile e rapido della lista ad altri paesi, e la creazione
di una procedura formale di presentazione dei ricorsi per gli Enti di
certificazione che si potrebbero opporre a tali decisioni.
III. Valutazione del criterio di equità
—— L’equità nei criteri di vigilanza è da imporre su diversi regimi di
importazione: dovrebbero essere comparabili gli enti di controllo che
sono nella lista dell’Appendice III del Regolamento (EC) 1235/2008 e
gli enti di controllo presenti nella lista dell’Appendice IV.
Soprattutto, EOCC è convinto che solo un’analisi critica e completa del
nuovo sistema al suo primo stadio di implementazione può anticipare
temi cruciali che riguardano la sicurezza e la qualità delle importazioni di
prodotti biologici nell’Unione Europea. EOCC suggerisce di continuare
con il processo di valutazione già delineato in quest’articolo e di seguirne
gli sviluppi, pilotati da linee guida, complete ed aggiornate, pubblicate
dalle autorità responsabili. Inoltre EOCC, in quanto associazione di enti
di certificazione, è pronta a contribuire attivamente per migliorare il
processo di applicazione.
3.10. Nuovo sistema di importazione: l’esperienza di ICEA
Michela Coli
Responsabile per la certificazione EU all’estero, Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA) fo@icea.info, www.icea.info
¢ Introduzione
Fin dall’inizio della sua storia, la politica di Icea nel campo delle attività
internazionali è stata quella di richiedere un riconoscimento in tutti gli
Stati che prevedevano una legislazione nazionale per le produzioni
biologiche. Anche se non era previsto un obbligo di legge a riguardo,
Icea ha sempre ritenuto corretto, oltre che rispettoso del sistema
domestico nel quale avrebbe operato, richiedere un riconoscimento
nazionale. Negli ultimi 10 anni, la concorrenza tra gli enti di
certificazione per le produzioni biologiche si è basata principalmente
sulle tariffe di certificazione, sulle decisioni circa la riduzione del
periodo di conversione, sulle deroghe in materia di utilizzo di semi
e di ingredienti di origine non biologica. Di conseguenza, enti di
controllo che operavano in paesi terzi, pur operando in una situazione
di parità di condizioni agronomiche, si trovavano a prendere decisioni
differenti; la diretta conseguenza di questo processo è stata che
prodotti biologici importati, nonostante fossero stati certificati da
organi di controllo autorizzati dalle autorità competenti europee,
non erano sempre gestiti in un sistema equivalente. In assenza di
obblighi per l’accreditamento internazionale e/o obblighi di uno
specifico accreditamento in paesi terzi, le procedure internazionali
erano completamente nelle mani degli enti di certificazione. Pur
essendoci una minuziosa e scrupolosa verifica da parte delle autorità
competenti Europee sulle consegne dei prodotti importati, verifiche
basate sui certificati di transazione e sui report di ispezione, non
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale
c’è stata una verifica formale sulle procedure adottate dagli Enti di
controllo, nè sugli standard stessi di certificazione.
¢ Il nuovo regolamento del biologico
Con l’entrata in vigore del nuovo disciplinare del biologico, un
accreditamento ISO 65 non è ancora richiesto, mentre è obbligatorio
un rapporto di valutazione rilasciato da un ente di accreditamento
indipendente. Questa valutazione deve fornire un’analisi accurata
sulla qualità del manuale e delle attività dell’ente di controllo, ed
includere almeno un witness audit per ogni categoria di produzione,
una valutazione delle procedure utilizzate dall’ente di controllo e
una valutazione specifica dello standard usato in equivalenza con
il regolamento EU.
¢ Conclusioni e raccomandazioni
C’è bisogno di più trasparenza e di istruzioni più chiare per gli enti di
certificazione. Comunque in generale la maggior parte degli attori
del settore biologico ha accolto molto positivamente la creazione di
un nuovo sistema, nel quale tutti gli enti di certificazione potranno
lavorare in un regime di parità effettivo.
3.11. Importazioni e mercato internazionale: mantenere la
fiducia tra i produttori e gli agenti del mercato.
Arjon Kalter
Arjon Kalter, Head of Quality Assurance & Project Management, Tradin Organic Agriculture BV, Arjon@tradinorganic.com, www.tradinorganic.com
Le aziende che lavorano i prodotti biologici fanno affidamento sulle
importazioni provenienti da Paesi esterni all’Unione. Il nuovo impianto
normativo sulle importazioni dei prodotti biologici descritto dal
regolamento (EC) 1235/2008 è entrato in vigore il 1°Gennaio 2009. Questo
articolo quindi discute le possibilità legate a questa implementazione, di
modo che si possa continuamente migliorare e mantenere alta la qualità e
l’integrità dei prodotti biologici. Le nuove regole sono focalizzate sul ruolo
degli enti di controllo e delle autorità. Dal momento che tale integrità non
può essere semplicemente raggiunta con le certificazioni, discuteremo
anche il ruolo degli importatori nel settore biologico nel raggiungere il
livello desiderato di qualità.
¢ Il vecchio regolamento del biologico
Fino ad ora ci sono state due modalità per importare prodotti da un
Paese extra Europeo. O il Paese esportatore era incluso in una lista
precedentemente approvata dalle Autorità competenti, o l’importazione
doveva sottostare ad un sistema di autorizzazioni. Entrambi questi sistemi
prevedevano noti vantaggi e svantaggi. Per le importazioni da un Paese
incluso nella lista dei Paesi terzi, sono necessari solo un certificato valido
dell’esportatore e un certificato di transazione. Ciò rende l’operazione
celere e flessibile. Tuttavia i metodi e risultati dei controlli effettuati dalla
Commissione nei Paesi presenti nella lista non sono così trasparenti e
sono percepiti ancora come una scatola nera, così come non c’è ancora
chiarezza sulle sanzioni prescritte per i Paesi terzi. Per il sistema di
autorizzazioni alle importazioni, invece, ogni importatore deve richiedere
un’autorizzazione per ogni esportatore con cui stabilisce una relazione
commerciale. La richiesta viene fatta alle Autorità competenti degli Stati
Membri in cui risiedono gli importatori. Le autorità competenti fanno
una valutazione di filiera prima di concedere il certificato. Tale metodo
garantisce un ampio sistema di controlli sull’integrità biologica dei prodotti
in una prospettiva di filiera. Queste informazioni sullo stato dell’intera
filiera sono utili non solo alle Autorità ma agli stessi importatori. Tuttavia
sono presenti inconvenienti: in primo luogo questo metodo crea un ampio
carico di lavoro amministrativo, a causa delle diverse parti coinvolte; in
secondo luogo c’è il rischio di differenze nell’interpretazione. Gli Stati
membri sono liberi di concentrarsi su alcuni aspetti del regolamento
biologico o di interpretarli più liberamente. In particolare aree come la
riduzione del periodo di conversione sono valutate in maniera differente
dai diversi Stati. Un terzo svantaggio è che le autorizzazioni per prodotti
o fornitori revocate in un Paese membro, pur a parità di condizioni, non
sempre ricevono lo stesso trattamento in altri Stati membri. Soprattutto
la variabilità nell’amministrazione delle autorizzazioni alle importazioni
rilasciate dagli Stati membri crea un terreno di gioco sleale e la
conseguenza di questo processo è che il commercio si sposta da uno Stato
membro con regole restrittive ad un altro in cui lo sono meno.
¢ Il nuovo regolamento del biologico
Con il nuovo regolamento del biologico, il sistema di autorizzazioni
alle importazioni sarà sostituito da una lista di enti di certificazione
approvati dalla Commissione. Gli importatori possono comprare da
qualsiasi esportatore che sia stato certificato dagli enti di certificazione
autorizzati per lo specifico Paese. Così come avviene secondo il
metodo dei Paesi terzi, sono necessari solo un valido certificato
del biologico dell’esportatore ed un certificato di transazione della
spedizione. La lista dei paesi terzi continua ad esistere ed attualmente
è il metodo preferito dalla Commissione, tanto che ci si aspetta che la
lista si allungherà ad altri enti.
I regolamenti del biologico che prevedono una lista di enti di certificazione
approvati ha chiari vantaggi se comparata al metodo di autorizzazione alle
importazioni. Si sposta il carico di lavoro amministrativo dagli importatori
agli enti di controllo degli esportatori. Inoltre l’approccio centralizzato
dei regolamenti del biologico crea parità di condizioni. Tuttavia diverse
precauzioni devono essere prese dal momento che potrebbero incidere
molto sulla fiducia tra produttori e commercianti. In primo luogo gli enti
di controllo approvati dalla lista saranno operativi dal 1°Giugno 2012: al
momento la lista include 30 enti di certificazione, anche se ci si aspetta
che ne entrino altri entro quella data. Molti importanti enti di controllo
europei non sono parte della lista; inoltre un sostanziale numero di enti
di certificazione nella lista sono stati autorizzati ad operare in un numero
di Paesi limitato rispetto ai diversi Paesi in cui lavorano. La Commissione
ha indicato che la lista aggiornata conterrà approssimativamente 50 o
60 enti di certificazione, ma anche così facendo saremo sempre ad un
livello insufficiente per coprire tutti i paesi che forniscono di materie
prime biologiche i mercati Europei. In secondo luogo, i criteri che gli
enti di certificazione hanno da soddisfare per essere ammessi nella lista
restano poco chiari. Senza una procedura trasparente di ammissione, è
impossibile controllare chi è nella lista e ci dovrebbe rimanere, rendendo
di conseguenza impossibile la salvaguardia della qualità degli enti di
certificazione presenti nella lista. La Commissione ha indicato che per
ora si focalizzerà sull’apertura delle condizioni di ammissione degli enti di
controllo in questa lista, quindi ci si aspetta un notevole incremento per il
2014. La vigilanza della Commissione però non sarà possibile fino al 2015.
Inoltre è chiaro che alcuni dei problemi che i certificatori devono affrontare
per avere l’approvazione sono legati alla variabilità dell’accreditamento.
È vitale che sistemi di questa portata siano mutualmente riconosciuti,
coerenti e rigorosi, dal momento che prerogativa di un sistema di
approvazione per gli enti di certificazione che operano in diversi paesi,
è quello di mantenere la credibilità. Il sistema attuale dei monopoli di
accreditamento nei singoli stati non aiuta questo processo.
In terza istanza, non è chiara la politica sanzionatoria, oltre alla semplice
rimozione dall’elenco. Una politica sanzionatoria deve consentire alla
Commissione di intervenire con misure chiare e prevedibili e con soluzioni
adatte ad ogni caso.
Senza la possibilità di un intervento tempestivo, non è possibile
raggiungere un buon livello di miglioramento tra gli enti di controllo.
Dal momento che l’unica sanzione è rappresentata dalla rimozione
dall’elenco degli enti di certificazione accreditati, il settore del biologico
è preoccupato che sia una soluzione troppo drastica da mettere in atto.
Considerando che la filiera è parte di un processo complesso, che parte dal
campo e termina al consumatore, esso coinvolge molti attori, interconnessi
da diverse transazioni, obblighi contrattuali e spedizioni. Rimuovere un
ente di certificazione dalla lista può avere un enorme impatto su una
rete complessa di relazioni. Invece, una buona politica sanzionatoria è
trasparente e, di conseguenza, i suoi effetti sono prevedibili per tutti gli
attori coinvolti, quando permette all’industria di adottare misure adeguate
di fronte alla rimozione di un ente di certificazione dell’elenco.
¢ Responsabilità condivise all’interno del
settore biologico
Un ultima preoccupazione è legata alla riduzione della trasparenza
nella nuova legislazione. Le autorità degli Stati Membri non faranno più
indagini sulla filiera, così come durante il processo di autorizzazioni alle
importazioni. Gli importatori, a loro volta, non hanno più l’obbligo di
richiedere informazioni sulla filiera. Non è così raro per gli importatori di
essere già soddisfatti quando sono disponibili i certificati e sono soddisfatti
i requisiti legali legati all’acquisto. Tuttavia i loro standard di qualità
dovrebbero essere più alti rispetto a quelli di soddisfare i requisiti minimi,
e dovrebbero includere, ad esempio, un sistema di analisi dei residui
dei pesticidi, un sistema di analisi dei rischi e una valutazione completa
dell’integrità del prodotto biologico in tutta la filiera. Misure come queste
sono comuni nell’industria alimentare quando si trova a soddisfare i criteri
di sicurezza alimentare (come negli HACCP) e dovrebbe essere applicate
anche alla qualità dei prodotti biologici.
¢ Conclusioni e raccomandazioni
Il regolamento del biologico porterà potenzialmente considerevoli
vantaggi agli importatori. Tuttavia ci sono diversi aspetti che hanno
bisogno della dovuta attenzione se visti dalla prospettiva degli
importatori:
—— la lista degli enti di certificazione deve poter coprire una serie più
completa di paesi e dei prodotti che forniscono l’Unione Europea.
In assenza di una lista completa il sistema di autorizzazioni alle
importazioni deve restare attivo, fino a che non diventa superfluo.
—— i criteri di valutazione per entrare in lista devono essere chiari, così
come i criteri di vigilanza, sia per gli enti di certificazione che di
accreditamento.
—— deve essere pensata una politica sanzionatoria, che permetta alla
Commissione di adottare misure adeguate e progressive a seconda
della gravità della non conformità.
Il regolamento del biologico da anche l’opportunità di migliorare il sistema
della lista in paesi terzi. Il processo di vigilanza nei Paesi terzi può essere
reso più trasparente attraverso la costruzione di un sistema di informazioni
che gli enti di certificazioni rendono disponibili.
Il settore biologico dovrebbe guardare agli enti di certificazione e alle
autorità per mantenere la fiducia tra i produttori e i commercianti, ma
anche assumersi le proprie responsabilità quando si tratta di conoscere
la qualità del loro prodotto biologico. In particolare, la condivisione di
informazioni tra gli importatori e i commercianti può essere utile per
identificare debolezze nel sistema. L’industria alimentare dovrebbe usare
gli strumenti che conosce, come l’analisi del rischio, per fornire una risposta
adeguata alla seguente domanda: “quali sono i rischi per quanto riguarda
l’integrità biologica all’interno della filiera e cosa viene fatto per controllare
e ridurre tali fattori di rischio da parte di ciascun partner della filiera?” È
importante notare, a questo proposito, che la certificazione è solo una
parte della catena di approvvigionamento: infatti ci sono altri strumenti
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale
che meritano più ampia applicazione, come l’analisi dei residui dei pesticidi
e audit nella filiera da parte del personale addetto alla qualità dell’aziende
coinvolte.
È ormai chiaro che nel futuro le industrie, gli enti di certificazione, gli
enti di accreditamento e le autorità avranno ognuno il proprio ruolo nel
mantenere e migliorare l’integrità dei prodotti importati, in particolare nei
prossimi anni, quando il sistema sarà in continuo cambiamento..
3.12.L’Esperienza del Global Organic Market Access (GOMA)
Diane Bowen
un percorso complicato, per i rappresentanti del GOMA, identificare
una strada che permettesse ad un ente di controllo di richiedere
un’estensione dello standard. Regole scritte da parte della Commissione
o altre indicazioni a riguardo dell’approvazione degli enti di controllo che
usano sistemi equivalenti, sarebbero state sicuramente d’aiuto. La lista dei
Paesi Terzi non è cresciuta in maniera significativa da quando è in vigore
il nuovo regolamento Europeo, che include anche qualche Paese in via
di sviluppo. La lista resta ferma a solo 11 Paesi: solo l’Argentina ed il Costa
Rica, considerati Paesi relativamente avanzati nella lista dei Paesi del sud
del mondo, sono inclusi nella stessa.
Senior Project Manager, IFOAM d.bowen@ifoam.org, www.ifoam.org
Per dieci anni IFOAM, FAO e UNCTAD hanno lavorato insieme al fine di
ridurre le barriere al mercato dei prodotti biologici, barriere che risultavano
dalla proliferazione di regolamenti e standard. Questa “alleanza” tra le su
citate Organizzazioni Internazionali, che è iniziata con la “Conferenza
sull’Armonizzazione” al BioFach del 2002, ha coinvolto attori da ogni
parte del mondo, enti tanto pubblici quanto privati, che han collaborato
per cercare alternative e soluzioni a questi vincoli e ostacoli. In particolare
erano coinvolti tutti i soggetti impegnati per migliorare e garantire
l’accesso al mercato dei prodotti biologici da parte dei piccoli produttori
dei paesi in via di sviluppo. È ormai dimostrato, infatti, che l’agricoltura
biologica può migliorare l’economia delle unità agricole nel sud del
mondo se accompagnata da un accesso giusto ed equo verso i più grandi
mercati del biologico, compresi quelli dei Paesi dell’Unione Europea.
dall’Armenia a Vanuatu e hanno esteso l’accesso al mercato per molti
produttori. Molti degli enti di controlli sono nati da realtà dei Paesi in
Via di Sviluppo o rappresentano filiali locali di enti di certificazione che
lavorano su scala globale: di conseguenza, appartenendo alla cultura e
alle potenzialità del luogo, dovrebbero poter offrire prezzi contenuti per
i servizi di certificazione. Ciò nonostante molti piccoli agricoltori sono
ancora esclusi da tali possibilità. La strada è ancora lunga fino a quando
il sistema potrà includere tutti i paesi e i produttori che meritano accesso
al mercato. Inoltre, è difficile prendere decisioni, dal momento che non
ci sono dei criteri che definiscano cosa possa essere identificato come
equivalente, ad eccezione delle Linee Guida del Codex Alimentarius (CAG
GL/32). Di conseguenza le previsioni non sono delle più positive per quegli
enti di controllo che attendono un esito dal primo turno di approvazioni.
Il progetto GOMA ha posto particolare attenzione alle opportunità che la
nuova legislazione per i prodotti biologici potesse offrire per migliorare e
garantire l’accesso ai mercati dei prodotti biologici dei Paesi dell’Unione
Europea. Il precedente regolamento richiedeva che le importazioni
provenienti dalla lista dei così chiamati “Paesi Terzi” fossero accompagnate
da un’autorizzazione all’importazione deliberata dallo Stato Membro,
che decideva a seconda del caso. Questo limitava l’accesso dei piccoli
produttori a causa del costo elevato delle importazioni e della complessità
delle vie burocratiche.
Senza una guida e senza criteri, la maggior parte degli enti di controllo nei
Paesi Terzi ha sottoposto dossier basati su un regolamento molto affine a
quello Europeo, piuttosto che standard basati su caratteristiche regionali
particolari. (La Commissione ha chiarito che, per l’opzione di equivalenza,
agli enti di controllo è stato proibito di presentare solo il regolamento
UE, dal momento che si sarebbe limitato tutto all’opzione di conformità
per le importazioni.) Di conseguenza ci interroghiamo se l’opzione di
equivalenza raggiunge l’obiettivo di riconoscere standard regionalmente
appropriati che possano anche combaciare con i principali obiettivi del
nuovo regolamento Europeo.
GOMA ha aperto e accolto nuove possibilità, in modo particolare
l’opzione per un approvazione diretta da parte della commissione
degli enti di controllo che opera al di fuori dello spazio europeo, purché
basati su una certificazione biologica con uno standard equivalente e un
sistema di valutazione delle conformità. GOMA ha considerato che, con
quest’opzione, la Commissione si sarebbe impegnata a sviluppare un
sistema di valutazione dell’equivalenza sicuramente più efficiente.
¢ L’esperienza del GOMA nel quadro dei nuovi requisiti per le importazioni nel nuovo regolamento Europeo
Nella sua applicazione pratica, l’accettazione da parte degli organi di
controllo basata sull’equivalenza è stata una procedura lenta e poco
trasparente. Da quando è stato approvato il nuovo Regolamento, quasi
tre anni fa, fino al Novembre del 2011, sono stati abilitati 30 organismi
di controllo; gli stessi attualmente hanno un raggio di attività che va
Ci sono altre critiche che possono essere rivolte al nuovo sistema in
merito a debolezze e difetti. Le approvazioni sono limitate ai Paesi in
cui gli enti di controllo stanno operando: non è ancora chiaro come gli
enti di controllo possano espandere la loro attività di certificazione in
nuovi Paesi, e neppure come ampliare il campo di applicazione degli
standard con i quali un ente opera. Un chiaro esempio di questa empasse
è l’East African Organic Products Standard (EAOPS). Il progetto GOMA ha
cercato di sostenere il suo riconoscimento da parte della Commissione
Europea. Questo standard è stato sviluppato e promosso attraverso un
sistema modello, composto da attori pubblico-privati, sopportato da
IFOAM, UNCTAD e UNEP; tale standard è attualmente di proprietà della
East African Community. Sembra che per enti di controllo che abbiano
già ricevuto una prima approvazione, sia possibile richiedere alla
Commissione di usare un secondo, o persino un terzo o quarto standard
che sia appropriato a livello regionale, ma i requisiti per l’applicazione
limitata al Paese, rendono tutta la procedura molto impegnativa. È stato
¢ Prospettive per continui miglioramenti sui meccanismi di accesso ai mercati biologici europei
C’è stata una crescente enfasi nel Regolamento Europeo sull’approccio
dell’equivalenza per approvare le dinamiche di importazione in
opposizione all’approccio sulle conformità. L’Unione Europea ha
firmato accordi di equivalenza bilaterale tra i suoi due maggiori partner
commerciali, quali Canada e Stati Uniti, accordi che hanno sostanzialmente
migliorato i flussi e i rapporti commerciali. Tuttavia, ciò non ha significato
un migliore accesso per i produttori dei Paesi in via di Sviluppo. Il nuovo
regolamento Europeo prevede che ci sia un approvazione diretta da parte
degli enti di controllo che operano nei Paesi Terzi, purchè in regime di
equivalenza, e ciò ha significato un potenziale beneficio per i Paesi in via
di Sviluppo; tuttavia i meccanismi di questo processo non sono ancora
trasparenti e talvolta sono perigliosi. Ci sono stati progressi sui temi
dell’accesso al mercato, ma c’è ancora spazio per migliorarlo in veste
più efficiente e aperta ai sistemi basati sulle approvazioni. Attraverso il
partenariato tra FAO, IFOAM e UNCTAD, gli strumenti di equivalenza si
prestano ad un aumento dell’efficienza e standardizzazione del processo.
Tali strumenti offrono una prospettiva di equivalenza multilaterale, che
può far progredire in maniera significativa i sistemi di equivalenza, se
comparati con un approccio unilaterale o bilaterale. Anche i Governi
hanno iniziato a esplorare questi potenziali strumenti, anche se non sono
stati ancora estesi e diffusi come meriterebbero.
Infine IFOAM dispone di un suo sistema internazionale, l’Organic
Guarantee System1, (sistema di garanzia sul biologico), che offre diversi
servizi sia al settore privato che ai governi per supportare sistemi di
equivalenza multilaterale, con un alto potenziale di estendere le possibilità
di equivalenza per i Paesi in via di Sviluppo e per i loro produttori. Fino a
che i Governi useranno strumenti di equivalenza comune e di approccio
multilaterale, ci saranno sempre vicoli ciechi verso un’estensione degli
strumenti di equivalenza internazionale, e i produttori dei Paesi in via di
Sviluppo, continueranno ad essere esclusi ingiustamente ed in maniera
sproporzionata dai mercati internazionali dei prodotti biologici.
3.13. I residui dei pesticidi nella filiera del cibo biologico
Bavo van den Idsert and Keith Ball
Bavo van den Idsert, Director BioNext, Secretary VBP - Vereniging Biologische Producenten en Handel, van.den.idsert@bionext.nl, www.bionext.nl, www.
vbpbiologisch.nl; Keith Ball, Regulation Advisor, IFOAM EU Group, Keith.Ball@ifoam-eu.org, www.ifoam-eu.org
L’agricoltura biologica limita l’uso dei pesticidi a un esiguo numero di
sostanze naturali. Tuttavia, i prodotti biologici sono coltivati in un mondo
in cui i pesticidi e altre sostanze chimiche sono impiegate comunemente.
Per questo il rischio di contaminazione può avvenire in tutte le fasi della
produzione. Come ogni altro settore, quello biologico è vulnerabile alle
frodi e la presenza di residui nei prodotti biologici potrebbe essere un
indicatore di frode. La normativa biologica obbliga tutti gli operatori a
evitare la contaminazione da pesticidi e da altre sostanze in tutte le fasi
della coltivazione e della trasformazione. I residui dei pesticidi sono
menzionati nella normativa biologica come una possibile indicazione di
dubbio sull’origine biologica e, in tale circostanza, è necessaria un’indagine
ispettiva. L’Europa possiede normative specifiche per controllare il livello
di residui di pesticidi negli alimenti, basate sul Massimo Limite Residuo
(MRL). Gli Stati Membri controllano gli alimenti per accertarsi che i residui
non oltrepassino gli MRL. Questi livelli, inoltre, si riferiscono ai pesticidi
consentiti in agricoltura biologica, così tutti devono assicurare di essere
conformi alle buone pratiche agronomiche laddove è permesso l’uso di
pesticidi.
Oltre a quelli deliberatamente impiegati e alla contaminazione accidentale
da pesticidi, è presente un’ampia serie di sostanze chimiche presenti nel
nostro ambiente e gli operatori biologici devono intraprendere delle
azioni per prevenire la contaminazione da questi composti. Non esiste
un livello comune di contaminazione oltre il quale il cibo biologico non
può essere venduto, eccetto per quelli applicati al cibo convenzionale.
Comunque, poiché la maggior parte dei consumatori si aspetta che il cibo
biologico non abbia o abbia un livello minimo di contaminazione, ci sono
state da parte dei governi nazionali delle prime mosse per imporre dei
livelli. Il Belgio ha imposto come limite per gli alimenti biologici quello di
1.5 volte il Limite di Quantificazione (LOQ) per molti pesticidi e ha istituito
un assiduo programma di campionamento per tenere sotto controllo
la situazione. Anche l’Italia ha stabilito un limite massimo di 0.01 mg/kg
per i residui dei principi attivi per la difesa delle piante non permessi e
ha definito i requisiti per il campionamento e l’analisi che gli organi di
controllo devono applicare.
Ci sono iniziative da parte di privati per concordare i limiti dei livelli di
pesticidi e le azioni in caso della presenza di residui. Ci sono soprattutto
iniziative commerciali, concepite per proteggere i commercianti e i loro
consumatori dalla preoccupazione sul livello di pesticidi nel cibo biologico
in commercio. Queste inziative includono la BNN (Bundesverband
Naturkost Naturwaren Herstellung und Handel e.V. – Organic Processor
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
La discussione attuale sull’approfondimento delle norme biologiche
and Traders Association) in Germania e BIOKAP di monitoraggio
dei pesticidi del VBP (Vereniging van Biologische Productie – en
handelsbedrijven) nei Paesi Bassi.
Tali iniziative includono sistemi dove i membri sottopongono i risultati
al resto del gruppo, per permettere lo scambio di dati sulle scoperte e
intraprendere azioni appropriate quando i limiti sono oltrepassati. Per
ragioni pratiche queste iniziative in Europa identificano il limite a 0,01
mg/kg come il limite per le produzioni biologiche, così come per gli
alimenti per i neonati. Il limite d’azione è il livello in cui si richiede un esame
approfondito. Questo livello è usato anche come limite oltre il quale c’è il
sospetto che il prodotto potrebbe non derivare da agricoltura biologica.
La normativa biologica UE richiede che in presenza di tale sospetto il
prodotto debba essere trattenuto e non venduto come biologico, fino
allo scioglimento del sospetto, ma non sono definiti i limiti secondo i quali
è lecito applicarlo.
Al contrario, gli Stati Uniti stabiliscono un limite massimo di tolleranza per
i contaminanti nel cibo biologico pari al 5% di quello accettabile per il cibo
convenzionale. Oltre questo limite il prodotto non può essere venduto
come biologico. Per aiutare gli agricoltori, gli allevatori, gli artigiani e gli
enti di controllo europei a gestire i problemi relativi ai residui, il Gruppo
IFOAM UE ha iniziato nel 2010 un lavoro per stabilire le linee guida sui
residui. Tali linee guida sono state sviluppate dal Gruppo di Specialisti sulla
Trasformazione Biologica (IFOAM EU SGOP), in continua consultazione
con i membri del Gruppo IFOAM UE. Il testo è stato presentato per la
prima volta alla conferenza a Lódź, in Polonia, nell’Ottobre del 2011,
e presentato alla Commissione attraverso la Consulta sull’Agricoltura
Biologica a Novembre 2011. Il lancio formale del documento è stato al
Biofach a Febbraio 2012. Si può trovare una copia sul sito del Gruppo
IFOAM UE al http://www.ifoam-eu.org/workareas/regulation/
php/guidelineresidues.php.
Le linee guida del gruppo IFOAM UE sono basate sui limiti previsti per gli
alimenti per neonati, utilizzati come livello d’indagine, con modifiche per
incertezza e per fattori di concentrazione. Questi comprendono poche
eccezioni, laddove i costituenti chimici naturali delle piante interferiscono
con i risultati dell’analisi dei residui. Le linee guida sono “lavori in corso” e
saranno aggiornate con l’esperienza, includendo un miglioramento delle
indicazioni per il campionamento e variazioni dell’interpretazioni ecc. Il
Gruppo IFOAM UE è lieto di lavorare con altre istituzioni per migliorarle. In
particolare, aspettiamo con impazienza la pubblicazione del documento
dell’ European Organic Certifiers Council (EOCC) sulla guida per gli
organismi di controllo e speriamo di allinearvi le nostre linee guida.
Lo scopo è di fornire un approccio comune che potrebbe essere usato da
tutti gli attori del settore del biologico UE. Il Gruppo IFOAM UE accetta
di buon grado suggerimenti da parte di tutti gli attori coinvolti, al fine di
migliorare la propria documentazione.
4. La discussione attuale sull’approfondimento delle norme biologiche
4.1.Estendere le norme UE a nuove categorie di prodotti
Keith Ball
Keith Ball, Regulation Advisor, IFOAM EU Group, Keith.Ball@ifoam-eu.org, www.ifoam-eu.org
I Regolamenti biologici (CE) n. 834/2007, (CE) n. 889/2008 e (CE) n.
1235/2008 sono applicati ai prodotti dell’agricoltura. La maggior parte
dei prodotti agricoli sono utilizzati per la produzione alimentare, e perciò
sono disciplinati dalla normativa biologica, ma molti prodotti delle colture
agricole non sono utilizzati con scopi alimentari, sono di conseguenza
regolati da altri dipartimenti della Commissione. In generale, quei
dipartimenti della Commissione che non sono impegnati su temi legati
al biologico, rimandano tutto al DG Agri, che a sua volta si è dimostrato
riluttante a estendere queste normative ad aree al di fuori della propria
responsabilità.
Un’eccezione è l’acquacoltura, che è regolata in parte dal DG Mare.
Comunque, quest’ultimo ha instaurato un legame molto stretto con il DG
Agri e le decisioni finali in merito agli aspetti dell’acquacoltura biologica,
sono prese dal DG Agri e, in particolare, dal Comitato permanente per
l’agricoltura biologica (SCOF). Attraverso questa dinamica si è arrivati così
alla normativa dell’acquacoltura biologica.
Di seguito una breve sintesi della situazione, dei bisogni e delle
opportunità per la certificazione biologica e delle alternative, laddove
non sono disponibili normative biologiche.
L’articolo 59 del Regolamento (CE) n. 889/2008 riporta quanto segue:
“Questo capitolo non si applica al cibo per animali domestici e al mangime
per animali da pelliccia”. Quindi, secondo il regolamento è impossibile
che il cibo biologico per animali domestici sia certificato e si fregi del logo
UE. In alcuni stati, comunque, ci sono degli standard nazionali o privati
per il cibo per animali domestici e alcuni enti di certificazione certificano
volentieri questi prodotti su base volontaria.
La cosmesi è un mercato competitivo in crescita. Non esiste nessuna
normativa UE per i cosmetici biologici e finora sussistono solo poche
regolamentazioni nazionali. Un’eccezione è l’Austria. In generale l’uso della
denominazione biologica in questo campo è regolata soltanto dalla legge
generale sulla protezione del consumatore. I cosmetici sono soggetti alla
regolamentazione comunitaria tramite il DG Sanco. Questo Direttorato
Generale è al lavoro per definire gli ingredienti cosmetici biologici per il
Regolamento sulla Cosmesi (CE) n. 1223/2009.
Quest’ultimo accetterà la normativa concordata dall’International
Standards Organisation (ISO), che ha un gruppo di lavoro che sta
sviluppando definizioni internazionali per gli ingredienti dei prodotti
cosmetici da produzione biologica. Questo processo potrebbe essere
soggetto a una sgradita pressione da parte delle più grandi industrie
non favorevoli al biologico e quindi potrebbe aver bisogno di un forte
sostegno da parte del settore biologico. Anche quando questo importante
lavoro sarà portato a termine, potrebbero esserci ancora disaccordi
da moderare. In particolare, in Europa ci sono due principali organismi
che hanno fissato gli standard per la cosmesi, COSMOS-standard, che è
stato elaborato e condiviso dalle principali organizzazione di standard
della cosmesi naturale e biologica (ora confluita in un’associazione
indipendente no-profit) e NaTrue, un ente indipendente, fondato da
alcuni produttori cosmetici. Le differenze tra i loro standard sono piccole,
ma i loro approcci differenti rendono poco probabile l’equivalenza e
l’applicazione di uno standard comune nell’immediato futuro. Fuori
dell’Europa, NaTrue è fortemente legato agli standard ANSI e, visti i
criteri di certificazione, sembra più probabile un’armonizzazione con i
sistemi presenti oltre oceano. Non ci sono standard usati comunemente
per prodotti per la pulizia della casa e altri detergenti e questi non sono
inclusi nella normativa biologica, sebbene potrebbero valere, in alcuni
casi, gli standard cosmetici. Le etichette ecologiche come l’Ecolabel UE
sono importanti, ma non sono particolarmente legate alla produzione
biologica.
Il Regolamento (CE) n. 1254/2008 è stato il primo regolamento a includere
nel campo di applicazione il lievito biologico. Questo potrebbe essere il
primo passo per regolare la produzione biologica di altri micro-organismi,
come le colture microbiche usate nella produzione di prodotti caseari
biologici. Un solo additivo, l’estratto di rosmarino, è già richiesto nella
forma organica, ma molti altri additivi e coadiuvanti tecnologici come le
gomme e le cere potrebbero benissimo essere biologici, senza o con una
piccolissima modifica nella normativa. Allo stesso modo, dovrebbe essere
possibile in futuro produrre enzimi su substrati biologici certificati.
I prodotti erboristici sono regolamentati dalle Agenzie Nazionali su
indicazione del DG Sanco. Tutti ormai ritengono che i prodotti registrati a
base di erbe medicinali, possano essere definiti biologici; si evidenziano,
però, linee di comportamento discordi per quanto attiene l’uso della
denominazione biologica o quello di un logo di certificazione.
Diversamente dagli altri settori analizzati in precedenza, il settore tessile
biologico sembra essersi definitivamente affermato, grazie ad un accordo
generale da cui è stato delineato un solo Standard, il Global Organic Textile
Standard GOTS. Questo processo ha permesso al settore di sviluppare
un’unica piattaforma di certificazione in cui un ente accreditato può
certificare prodotti in tutto il mondo riferendosi a quegli standard; di
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
La discussione attuale sull’approfondimento delle norme biologiche
conseguenza può espandersi il libero commercio di materiali certificati,
dando vigore al settore. Nel 2011 il Programma Biologico Nazionale
dell’USDA ha riconosciuto formalmente il GOTS; un riconoscimento simile
del GOTS da parte dell’UE accrescerebbe la portata di questo standard che
gode già di visibilità e riconoscimenti a livello internazionale.
La situazione della ristorazione biologica è molto varia in Europa. Questo
perché l’Articolo 1 del Regolamento (CE) n. 834/200 lascia chiaramente
agli Stati Membri la libertà di scegliere se attuare norme a livello nazionale.
Questa situazione, pur generando molta eterogeneità tra i mercati, non
causa forti preoccupazioni negli operatori, poiché costituisce un segmento
molto piccolo della ristorazione di massa.
Nelle produzioni zootecniche molte specie animali non hanno standard
specifici corrispondenti all’interno della normativa. Tra queste, per
esempio, i cervi, i cammellidi, i bisonti e i lagomorfi (conigli, ecc.). Alcuni
standard privati e nazionali colmano queste lacune e alcuni operatori
cercano di districarsi all’interno della normativa vigente.
Analogamente, ci sono esempi limitati di produzione di specie ittiche non
coperte dal regolamento. Molti accoglierebbero con favore l’estensione
del campo di applicazione della normativa per includere le specie per cui
non sono previsti attualmente standard specifici.
Un altro ambito che dovrebbe essere coperto dalla normativa sono i
biocarburanti, che usano questo nome di categoria, ma generalmente non
hanno elementi propriamente biologici. È il momento di regolare anche
quest’ambito, per assicurare che siano regolate le colture energetiche
biologiche e i prodotti energetici da loro derivati.
Infine, le colture selvatiche da raccolta, come il legname, e i prodotti della
selvicoltura potrebbero essere certificati come biologici, se esistessero
disciplinari di portata europea per la selvicoltura biologica. Questi
potrebbero integrarsi facilmente alla certificazione sull’impronta ecologica
e andrebbero a costituire la forma più sostenibile di selvicoltura, facile da
valorizzare sul mercato come biologica.
Ci sono altre tipologie di produzione che, pur essendo incluse
implicitamente nella normativa biologica, non sono chiaramente e
sufficientemente trattate all’interno della versione corrente tanto da
impedire una diffusione generalizzata in tutti i paesi membri.
La produzione in serra è oggetto di un acceso dibattito in UE e il Gruppo
IFOAM UE ha svolto un ruolo attivo nelle consultazioni tra gli stake-holder
al riguardo. La Commissione ha riportato questa problematica al Gruppo
di Esperti per il supporto tecnico della Produzione Biologica (EGTOP)
affinché elabori una guida per lo sviluppo di standard dettagliati per la
produzione in serra.
L’EGTOP inizierà presto a lavorare anche sulle produzione avicole e stilerà
delle raccomandazioni per perfezionare e implementare gli attuali
disciplinari biologici, in particolare per quanto attiene gli allevatori di
greggi. Con gli standard per la avicoltura biologica e delle produzioni
in serra, il Gruppo IFOAM UE ha compiuto progressi nel disegnare una
visione unitaria e condivisa del biologico .
Queste importanti aree di produzione non potranno che trarre benefici
da standard chiari che permettono di estendere e chiarire il campo di
applicazione della normativa vigente.
Anche le regole da applicare per la trasformazione biologica sono oggetto
dell’agenda di lavoro dell’EGTOP, per cui è prevista la revisione dell’elenco
degli additivi e dei coadiuvanti tecnologici dell’Allegato VIII. Si spera che
si possa andare avanti sull’argomento della performance ambientale
dell’operatore biologico all’interno della filiera alimentare, come proposto
dal Gruppo IFOAM UE.
Alla Commissione è stato richiesto di riferire brevemente sul progresso
della normativa biologica UE negli ultimi tre anni sia al Parlamento che
al Consiglio. Ci aspettiamo valutazioni circa i regolamenti biologici per il
2012-2013 in seguito agli spunti forniti da questo report, che rappresenta
un’ottima occasione per introdurre norme atte a colmare alcune delle
lacune identificate in precedenza e per incoraggiare gli operatori biologici
a fornire gli ingredienti utili a questi nuovi prodotti.
4.2.Flessibilità: l’opzione meno utilizzata per far
progredire la normativa biologica
Sybille Kyed
Sybille Kyed, Senior advisor on politics and organic farming, Organic Denmark, sk@okologi.dk, www.okologi.dk
La normativa deve garantire margini di flessibilità per assicurare
all’agricoltura biologica uno sviluppo dinamico, in linea con i propri
obiettivi e principi. Questo sviluppo deve essere raggiunto senza lasciare
nessun Paese indietro, ma deve nello stesso tempo permettere al settore
di reagire alle future aspettative. Uno sviluppo dinamico è fondamentale
per mantenere la fiducia del consumatore nella produzione biologica.
La posizione del Gruppo IFOAM UE è che questo possa essere raggiunto
grazie ad un emendamento del Regolamento (CE) n. 834/2007, che
introduca all’interno del Regolamento (CE) n. 889/2008 una procedura che
permetta agli Stati Membri di applicare deroghe per casi e bisogni specifici.
¢ Il bisogno di flessibilità all’interno della normativa UE
L’UE include paesi molto differenti per tradizioni, cultura e risorse; non
possiamo poi trascurare il diverso livello di esperienza in agricoltura
biologica delle varie comunità rurali.
Le norme attuative di agricoltura biologica, Regolamento (CE) n. 889/2008,
sono come una fotografia istantanea dello stadio di sviluppo del settore e
delle pratiche agronomiche disponibili nel momento in cui il regolamento
è stato adottato. In alcune aree le norme sono complete se confrontate
con gli obiettivi e i principi del cibo e dell’agricoltura biologica, mentre
in altri ambiti il settore non ha ancora ricoperto la propria posizione per
quanto riguarda le pratiche biologiche.
Per il settore biologico è necessario svilupparsi laddove non riesce a
realizzare i propri principi o laddove si presentano nuove opportunità,
al fine di consentire alla produzione biologica di registrare sempre più
progressi, senza lasciare indietro le regioni o gli stati svantaggiati, e
tantomeno frenare quelli che desiderano e sono in grado di svilupparsi
oltre la situazione attuale. L’esperienza ha dimostrato che le differenze
tra i paesi hanno reso molto difficile lo sviluppo delle norme attuative.
I regolamenti biologici possono determinare una situazione stagnante
e ostacolare il miglioramento del settore a livello europeo, se la cornice
dell’agricoltura e della trasformazione degli alimenti biologici non ne
incoraggerà lo sviluppo. Comunque, se la Commissione prosegue con
fermezza verso un miglioramento più rapido delle norme attuative, per
esempio con il sistema degli atti delegati introdotti dal Trattato di Lisbona,
c’è anche il rischio che paesi con uno sviluppo minore del settore biologico
non saranno mai in grado di sviluppare un settore biologico attivo e vitale
sul loro territorio.
La flessibilità è necessaria anche per permettere al settore di reagire
alla nuova domanda, come l’inclusione di azioni preventive dedicate al
cambiamento climatico. Questa opzione sarà necessaria per modellare il
settore biologico nel futuro.
¢ Le deroghe e la cornice normativa
Nel vecchio Regolamento Biologico (CEE) n. 2092/91 erano previste
molte deroghe. Alcune erano intese come temporanee e sarebbero state
rimosse, una per una, nel momento in cui il settore si sarebbe sviluppato;
altre erano destinate ad essere più durature, legate per esempio a
specifiche differenze climatiche e geografiche.
Esempi di queste deroghe includono l’uso di micronutrienti, l’utilizzo
di letame di origine esterna all’azienda, i prodotti per la protezione
delle piante, l’uso di materiale vegetale e semi non biologici, l’uso di
mangime e bestiame non biologico, l’allevamento in gabbie all’aperto,
alcune mutilazioni come il taglio delle corna e la castrazione dei tori e dei
maiali e l’impiego di ingredienti non biologici e coadiuvanti tecnici nella
trasformazione del cibo.
Oltre a queste deroghe, incluse nel Regolamento Biologico (CEE) n.
2092/91 e sviluppate nel Regolamento (CE) n. 834/2007, la vecchia
normativa contiene anche la possibilità per gli Stati Membri di applicare
standard più severi per gli allevamenti nei propri territori. L’articolo 24
del Regolamento (CEE) n. 1804/99 riportava: “l’attuale diversità di pratiche
stabilite per gli allevamenti biologici tra gli Stati Membri richiede che
debba essere possibile, per gli Stati Membri, applicare norme più restrittive
per il bestiame e per i prodotti del bestiame nei loro territori”.
L’articolo 12 del Regolamento (CEE) n. 2092/91 riporta: “Comunque, a
riguardo delle norme riportate nell’Allegato I, parte B, riguardanti gli
allevamenti, gli Stati Membri possono applicare regole più restrittive
al bestiame e ai suoi prodotti nei propri territori, a patto che siano in
linea con la Legislazione Comunitaria e non proibiscano o ostacolino il
commercio di altro bestiame e dei suoi prodotti che soddisfano quanto
richiesto da questo Regolamento”.
Se prendiamo in considerazione l’articolo 24 e l’articolo 12, insieme,
riflettevano l’opinione del Comitato Economico e Sociale che fu pubblicata
il 28 Aprile 1997, durante la preparazione dell’atto legale che includeva le
produzioni animali nella vecchia normativa:
1.13. Il Comitato, comunque, rende noto che le grandi variazioni regionali
all’interno dell’UE a riguardo delle condizioni naturali e climatiche,
insieme alle differenze tra diverse specie di animali, rendono impossibile
l’armonizzazione completa. Un certo margine concordato di flessibilità
deve dunque essere concesso, per non permettere agli Stati membri di
introdurre provvedimenti nazionali che non interferiscano con i requisiti
di base della produzione biologica e né portino a distorsioni della
concorrenza. Le autorità di certificazione nazionale dovrebbero allinearsi
con le norme EN 45011 e 45012.
1.14. Il Comitato crede che le norme basate su questi cambiamenti
debbano essere decise dalle autorità di controllo nazionali, in
cooperazione con le organizzazioni più rilevanti di produttori, con le
autorità di controllo e con i rappresentanti dei consumatori. La decisione
dovrebbe quindi essere riportata alla Commissione e agli Stati Membri
per possibili obiezioni, nel caso in cui le clausole all’Articolo 14 del
Regolamento n. 2092/91 entrassero in applicazione.
Tuttavia, quando è stato adottato il Regolamento (CE) n. 834/2007,
la possibilità di adottare norme più severe a livello nazionale è stata
abbandonata. L’Articolo 34.2 del Regolamento (CE) n. 834/2007 permette
solo agli stati membri di attuare norme più severe, laddove queste siano
applicabili a una produzione non biologica.
La differenza principale tra l’articolo 12 nel vecchio regolamento e l’articolo
34.2 del nuovo sta nel fatto che l’articolo 34 riguarda solo il libero scambio
oltre i confini, mentre l’intenzione alla base della clausola dell’articolo
12 del vecchio regolamento era quella di fornire agli stati membri la
possibilità di mettere in pratica un approccio ai principi biologici che
riflettesse la situazione specifica, che interessava lo Stato Membro.
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
La discussione attuale sull’approfondimento delle norme biologiche
¢ Gli ostacoli alla flessibilità e allo sviluppo dinamico
Attualmente ci sono tre ostacoli che si oppongono alla flessibilità e che
non consentono uno sviluppo dinamico della normativa biologica:
1. Secondo l’articolo 22 del Regolamento (CE) n. 834/2007 la flessibilità
nella normativa biologica deve essere adottata con norme
attuative che modificano il Regolamento (CE) n. 889/2008. Finora
la Commissione non ha proposto nessuna nuova deroga, che non
esistesse già nel vecchio regolamento biologico.
2. Non c’è nessuna procedura che permetta ad uno Stato membro di
richiedere specifiche deroghe basate su specifici bisogni.
3. Non c’è alcuna possibilità per uno Stato Membro di richiedere
regole più severe.
¢ Miglioramento delle possibilità per la flessibilità e lo sviluppo dinamico
Il Gruppo IFOAM UE crede che andrebbero intraprese due azioni per
permettere condizioni migliori di flessibilità e di sviluppo.
2. Fornire una procedura all’interno del Regolamento (CE) n. 889/2008,
che porti un riferimento all’articolo 22 del Regolamento (CE) n.
834/2007, che permette agli Stati membri di richiedere deroghe in
caso di bisogni specifici.
Sarebbe preferibile intraprendere entrambe le azioni, anche se una
potrebbe essere realizzata senza l’altra. Solo una rettifica del Regolamento
(CE) n. 834/2007 per abilitare gli Stati Membri ad attuare regole più
severe nei propri territori eserciterebbe un’influenza volta a migliorare
la regolamentazione biologica. Comunque, sebbene sia un passaggio
fondamentale da affrontare, tale potenziale potrà progredire a seconda
di quanto verrà influenzato dal timore degli operatori di danneggiare
la propria competitività in altri paesi, nel momento in cui devono
dimostrare una conformità a norme più severe di quelle applicate nel
resto dell’Europa. Allo stesso tempo devono essere fatti alcuni passi dalla
maggioranza ed è responsabilità della Commissione guidare questo
sviluppo. Solo dotando gli stati membri di una procedura per la richiesta di
deroghe si lascerebbe quei Paesi, che hanno già una normativa biologica
in atto, nelle condizioni di ricorrere a standard privati, al fine di reagire
alla situazione nazionale o internazionale e di andare oltre gli standard
comunitari. Questa situazione, però, non soddisfa il settore biologico in
tutti i Paesi.
1. Una revisione del Regolamento (CE) n. 834/2007, per permettere agli
Stati Membri di attuare regole più severe.
Dorota Metera and Carlos Palacios Riocerezo
Dorota Metera, President of BIOEKSPERT Ltd., dorota.metera@gmail.com, www.bioekspert.waw.pl; Carlos Palacios Riocerezo, Dr. Veterinary, Professor at the
Facultyof Agricultural and Environmental Sciences at the University of Salamanca, specialist in nutrition and reproduction of small ruminants, carlospalacios@
colvet.es,carlospalacios@usal.es, phone: 0034659909488, www.usal.es
Il gruppo IFOAM UE ha sempre sostenuto lo sviluppo dei mangimi
biologici al 100% per i ruminanti e, recentemente, anche per i monogastri.
Comunque, insisteremo finché i passi per raggiungere quest’obiettivo
siano fatti in modo ragionevole, di modo da garantire agli allevatori
la possibilità di continuare a condurre una produzione biologica, di
prevenire problemi di benessere animale e di mantenere la filiera sicura
per i consumatori.
¢ Il ruolo del business
C’è un’accertata mancanza di proteine nei mangimi animali del sistema
di produzione animale convenzionale in Europa e si può rilevare questo
problema anche nel sistema biologico. Il più importante componente
proteico dei mangimi animali, la soia, è in molti casi coltivata nell’emisfero
opposto per ragioni climatiche e commerciali. Senza avere la certezza che
gli agricoltori siano disposti a pagare di più per i mangimi animali 100%
biologici e, che i consumatori siano pronti a pagare di più per tali prodotti,
il business dei mangimi non cambierà le formule dei mangimi utilizzando
ingredienti coltivati nell’area UE. Nella maggior parte dei casi è solo una
questione di prezzo, ma in alcuni stati meno sviluppati, dove ci sono
ancora produttori di mangimi animali non biologici, l’obbligo del 100%
di materie prime biologiche nei mangimi animali costituirà un ostacolo
per l’avvio di questo settore.
L’industria che produce i mangimi biologici dovrebbe impegnarsi per
arrivare ad un mangime 100% biologico, proponendo mangimi preparati
con un crescente apporto d’ingredienti quali leguminose provenienti da
colture locali, e investendo in Ricerca & Sviluppo per fornire proteine
vegetali sufficienti e della qualità richiesta.
4.3.Verso mangimi 100% biologici
La discussione sui mangimi biologici sussiste ancora in forma di dialogo
tra le norme fondamentali nell’agricoltura biologica e la realtà dello
sviluppo del mercato. È ovvio che chiunque prenda parte a questo
dibattito sull’agricoltura biologica sostiene l’idea che tutte le materie
prime usate per i mangimi biologici dovrebbero derivare da agricoltura
biologica o, quando possibile, da altri sistemi sostenibili. Comunque, le
differenze strutturali e climatiche tra gli Stati Membri causano problemi
nell’applicazione pratica delle norme nei confronti di agricoltori,
trasformatori e commercianti.
di procurare e consegnare i prodotti alla filiera dei mangimi. Il mercato
dei mangimi animali biologici deve essere anche attivo sui processi
di trasformazione e sui programmi di commercializzazione, al fine di
soddisfare le aspettative degli agricoltori biologici e garantire l’affidabilità
di questo ramo separato della produzione, che richiede un particolare
trattamento.
¢ Il ruolo dei legislatori
Uno dei più importanti ruoli che i legislatori possono svolgere consiste
nel sostenere quegli agricoltori, trasformatori e produttori di mangimi
che tendono all’obiettivo dell’alimentazione animale 100% biologica,
mediante politiche di sostegno e con adeguati strumenti finanziari. Un
esempio potrebbe essere l’approccio “step-by-step” per cambiare la
normativa biologica, riducendo gradualmente la percentuale di materie
prime non biologiche e dando, nel frattempo, una chiara indicazione
che l’obiettivo finale è la realizzazione di un mangime 100% biologico.
Questo processo spronerebbe i produttori a dotarsi progressivamente di
ingredienti biologici.
Un supporto ulteriore a quest’approccio potrebbe essere dato da
meccanismi finanziari, come sovvenzioni per gli agricoltori, in particolare
per quelli biologici, che coltivano leguminose destinate a diventare
mangime animale. Questi programmi devono essere consistenti, al fine
Per aiutare, passo dopo passo, a convertire il mangime 100% biologico è
importante sostenere i produttori di mangimi animali, gli agricoltori e la
filiera degli alimenti biologici con una campagna d’informazione, al fine
di spiegare ai consumatori perché tali prodotti sono più costosi e al fine
di spiegarne il valore aggiunto, rappresentato dalla porzione maggiore di
mangime biologico e di origine europea.
¢ Il ruolo della scienza
La Scienza deve giocare un ruolo attivo per cercare soluzioni per il lungo
e il breve periodo. Le recenti tendenze di “competitività” nel sistema
biologico hanno orientato i metodi di produzione animale verso una
produzione più intensiva. In particolare, l’aumento dei casi di diffusione
di morbi animali, in alcuni casi, è corrisposto all’aumento degli allevamento
intensivi. Le nuove sfide del mercato dovrebbero ispirare gli studiosi a
cercare innovazioni, pur rimanendo all’interno degli obiettivi e delle regole
di base dell’agricoltura biologica. Dovrebbero essere sviluppati anche
sistemi semi-estensivi adattati a razze autoctone e sistemi sostenibili che
possono anche offrire un apporto benefico all’ambiente. I gruppi di ricerca
che lavorano su queste nuove priorità hanno bisogno di un forte sostegno.
Deve essere sempre tenuto presente l’equilibrio tra innovazione, fattibilità,
sostenibilità e attese del consumatore.
¢ Il ruolo degli agricoltori
La cooperazione con gli agricoltori potrebbe giocare un ruolo cruciale
nella ricerca di soluzioni condivise per la produzione del mangime
animale biologico. Gruppi ufficiali o non ufficiali di produttori potrebbero
pianificare la coltivazione delle colture da foraggio e cercare fornitori
comuni per le materie prime necessarie alla preparazione dei mangimi.
Questo processo si sta già svolgendo in alcune regioni, ma ci sono ostacoli
dovuti alla dispersione nel territorio delle aziende, in particolare nei Paesi
più estesi.
Nei paesi con mercati emergenti, i pregiudizi storici verso il cooperativismo
nel blocco ex socialista e la moderna “concorrenza” hanno ridotto
l’efficacia e i vantaggi dell’approccio cooperativo. Il sistema di assistenza
nazionale e le organizzazioni degli agricoltori biologici dovrebbero
contribuire, per esempio, organizzando seminari o altre iniziative utili, allo
scambio delle conoscenze e a rimuovere le barriere per la cooperazione,
ma tutto questo richiede tempo. In tutto questo percorso, devono
essere tenuti nella dovuta considerazione i consigli tecnici di agronomi
e veterinari oltre che degli agricoltori biologici. Anche questi esperti
possono contribuire al processo di miglioramento e devono essere
formati per dirigere e supportare il sistema nel cambiamento di mentalità.
Insieme, agricoltori, esperti e altri, adatteranno i sistemi di produzione,
intervenendo ad esempio sulle razze usate e il loro apporto nutrizionale.
¢ Il Gruppo IFOAM UE
Il Gruppo IFOAM UE è la piattaforma giusta per facilitare il confronto dei
punti di vista dalle diverse prospettive – dei produttori, trasformatori,
commercianti, tecnici, scienziati e legislatori- per comprendere meglio
i problemi ed avviare una ricerca collettiva di soluzioni al fine di
raggiungere un consenso accettabile da tutti gli stakeholder. Dobbiamo
comunque tenere a mente le aspettative dei consumatori nei confronti
della qualità e del prezzo dei prodotti biologici, perché sono i consumatori
ad avere l’ultima parola.
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
La discussione attuale sull’approfondimento delle norme biologiche
4.4.Il futuro della normativa per la trasformazione
biologica del cibo – verso la sostenibilità
Alex Beck and Yvonne Henkel
Dr. Alexander Beck, Managing Director, alex.beck@aoel.org; Yvonne Henkel, Environment & Sustainability Management, yvonne.henkel@aoel.org, Association of
Organic Food Producers (Assoziation okologischer Lebensmittelhersteller - AoeL), www.aoel.org
¢ La sostenibilità nella produzione del cibo
Il termine sostenibilità è oggi largamente usato. Tutti ne parlano, ma
non c’è una definizione concreta di cosa realmente significhi. Il settore
alimentare usa il termine in modo eccessivo per motivi promozionali e
di green washing.
Dobbiamo imparare che il nostro pianeta, l’unico che abbiamo, dispone
di risorse limitate. La mancata comprensione di questo concetto porterà
a terribili conseguenze; la risposta a questi timori ha gettato le basi del
movimento biologico, che in Europa è cresciuto fino ad avere un mercato
dal fatturato di 20 miliardi di euro. Quindi, il settore alimentare deve
assumersi completamente la sua responsabilità ecologica, sociale e
culturale, e allo stesso tempo il settore del biologico ha la responsabilità
di dimostrare agli altri i vantaggi dell’applicazione pratica del suo sistema
di produzione, incentrato sulla sostenibilità.
¢ Sostenibilità e approccio ambientale nella filiera del cibo biologico
Dobbiamo sviluppare concetti che aiutino a orientare sia le imprese sia i
consumatori verso un sistema agroalimentare imprenditoriale sostenibile.
Un primo passo è la promozione e lo sviluppo di filiere di produzione
eco-friendly, eque e apprezzate dal mercato. Nel fare questo, dobbiamo
evitare di concentrarci su concetti dei singoli aspetti della sostenibilità,
come l’impronta ecologica. Dovremmo invece focalizzarci su un approccio
olistico: la forza del biologico è proprio nel suo approccio sistemico e
nel concetto olistico, che ne costituiscono le fondamenta. Sappiamo
che i consumatori si aspettano che i prodotti biologici siano prodotti,
trasformati e commercializzati secondo una condotta finalizzata alla
protezione dell’ambiente.
Tuttavia, oggi la performance ambientale è inclusa solo parzialmente nei
requisiti della normativa biologica. Pensiamo che sia arrivato il momento di
proporre un cambiamento. Il dibattito circa l’estensione dell’etichettatura
volontaria europea Ecolabel alle produzioni agroalimentari ha dimostrato
chiaramente che anche a livello politico si sente la necessità di uno
sviluppo ulteriore della normativa biologica a favore dell’ambiente, basata
su un approccio sull’intera filiera alimentare.
Dunque, dobbiamo stabilire, il prima possibile, nella legislazione biologica
dei principi orientati sulla filiera. Il nostro obiettivo deve essere quello di
ottimizzare le performance ambientali della filiera alimentare e, infine, del
cibo biologico; quest’ultimo è la rappresentazione di un concetto globale,
ovvero quello innovativo della produzione sostenibile, caratterizzata da
un approccio olistico al settore alimentare. In linea con quanto richiesto
dagli Articoli 3 e 4 del Regolamento (CE) n. 834/2007, il Gruppo IFOAM
UE propone di introdurre ulteriori requisiti per le performance ambientali
delle operazioni agricole, di trasformazione e di commercializzazione
biologica.
La base per la valutazione della performance ecologica è la possibilità
di portare a termine procedure che producano dati rilevanti su di essa.
Dunque, il Gruppo IFOAM UE raccomanda di introdurre nella normativa
biologica come primo passo il requisito che un’operazione biologica
deve mettere in atto un sistema di gestione ambientale. Questo sistema
dovrebbe garantire che l’impresa abbia messo in opera “degli strumenti
efficaci per misurare e valutare la sua performance e il suo impatto
ambientale”.
La Commissione dovrebbe introdurre questi requisiti nella normativa,
tenendo conto della portata dell’operazione. Il sistema deve essere
efficiente e non dovrebbe dare spazio a eccessivi carichi burocratici,
soprattutto per le piccole imprese.
¢ La necessità di un aggiornamento delle norme di trasformazione del cibo biologico
Da troppi anni manca una revisione dei dettagli tecnici per gli alimenti
biologici trasformati. In quest’ambito, il dovere più importante è di
proteggere o esaltare l’autenticità degli alimenti biologici e di scegliere
requisiti che contribuiscano a ispirare la fiducia nei consumatori.
Dobbiamo riconoscere che l’ambito legale è profondamente cambiato.
Il nuovo Regolamento (CE) n. 1331/2008 sugli additivi, gli enzimi e gli
aromatizzanti crea la necessità di adattare la normativa biologica e fornire
in ambito normativo un numero di nuove sfide per il settore biologico.
¢ Gli additivi e le tecniche consentiti nella trasformazione biologica
L’articolo 19(3) del Regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce la possibilità
di escludere alcuni metodi di trasformazione dal processo di produzione
degli alimenti biologici. È un passo avanti, ma c’è ancora bisogno di
giungere a una completa messa in pratica. Le tecniche dovrebbero
essere valutate in base alla conformità con gli obiettivi e i principi della
normativa biologica. Prendere una posizione sul consentire certe
tecnologie sarà necessario in caso di punti di vista contrastanti e potrebbe
servire una revisione da parte dell’EGTOP. Il dibattito nel settore biologico
deve portare a definire le tecnologie da escludere dalla produzione
biologica. Comunque, c’è il consenso nel settore che lo scambio ionico
e le tecnologie basate sulle resine assorbenti dovrebbero essere proibite
(ad eccezione di specifiche applicazioni, come nella produzione di latti
biologici per l’infanzia con ridotto livello di minerali). Mantenere l’allegato
VIII il più ridotto possibile è l’obiettivo del Gruppo IFOAM UE e del settore
biologico, in linea con il principio che il cibo biologico dovrebbe essere
prodotto con l’impiego minimo di additivi e coadiuvanti tecnologici,
cosa che si concretizza nelle buone pratiche di produzione. L’Allegato VIII
dovrebbe restare in piedi per riflettere la normativa alimentare generale,
i cambiamenti tecnologici e la disponibilità di materie prime biologiche.
L’Allegato IX ha bisogno di una revisione approfondita, poiché molti
dei prodotti elencati sono già largamente disponibili nella versione
biologica. Si prevede che l’EGTOP fornirà il suo parere su questi argomenti
quest’anno, rendendo più vicina la revisione di questi allegati.
¢ La disponibilità di ingredienti tecnologici di qualità biologica
Un numero di sostanze elencate negli Allegati del Regolamento (CE) n.
889/2007 come la gomma di carrube, il Guar, la gomma arabica e la cera
di carnauba e prodotti come microorganismi e componenti aromatici
naturali elencati nell’articolo 27 sono oggi disponibili nella versione
biologica. Per promuovere la produzione e l’uso di questi ingredienti
biologici certificati, sono attesi meccanismi legislativi che mirino a stabilire
la disponibilità di queste sostanze nella versione biologica.
¢ Microrganismi
Dobbiamo anche riconsiderare l’uso dei microrganismi. La revisione
dovrebbe includere specifiche più chiare sulla questione di come sono
usate le colture e quando (in quale/i fase/i) la riproduzione deve essere
fatta su sostrati biologici.
Potrebbe esserci anche bisogno di limitare l’uso di quelle colture che
producono una quantità sostanziale di antibiotici specifici o altre sostanze,
considerate potenzialmente nocive alla salute umana o che contribuiscono
allo sviluppo di ceppi resistenti agli antibiotici. Dall’altro lato, crediamo che
il lievito biologico dovrebbe essere obbligatorio, se disponibile in quantità
e qualità sufficienti. Il lievito per la panificazione dovrebbe, quindi, essere
escluso nel prossimo futuro dal campo d’applicazione dell’articolo 27(1)b
del Regolamento (CE) n. 889/2007. Le colture biologiche di microrganismi
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
La discussione attuale sull’approfondimento delle norme biologiche
dovrebbero essere usate anche in altri ambiti, come quello caseario, e
nelle produzioni che contemplano la fermentazione, non appena saranno
disponibili e adatti a livello tecnologico.
¢ Enzimi
Il Regolamento (CE) n. 1332/2008 ora copre anche gli aspetti legati
agli enzimi impiegati per fini tecnologici. Gli enzimi tecnologici per la
trasformazione degli alimenti biologici dovrebbero essere normati in
una lista, che potrebbe essere compilata quando si pubblicherà la lista
proposta per gli enzimi convenzionali permessi negli alimenti.
¢ Aromi
I requisiti per gli aromi nel Regolamento (CE) n. 889/2008 devono essere
adattati al nuovo Regolamento sugli aromi (CE) n. 1334/2008. Questa
revisione darebbe l’opportunità di attivare e incoraggiare lo sviluppo e
l’impiego degli aromi biologici naturali nei prossimi anni. C’è bisogno di
specifici requisiti per la produzione di queste sostanze al fine di permettere
uno sviluppo appropriato del mercato.
Suggeriamo come punto d’inizio i seguenti requisiti per gli aromi biologici:
1. l’aroma biologico deve contenere un minimo del 95% di ingredienti
biologici.
2. Tutti gli ingredienti degli aromi biologici naturali riferiti al nome della
pianta riportata sull’etichetta del prodotto finale devono derivare da
quella pianta. Per esempio, l’aroma di limone naturale biologico deve
contenere solo sostanze aromatizzanti ricavate da piante di limoni
biologici.
3. Gli aromi composti da sostanze aromatizzanti devono soddisfare i
punti 1 e 2.
4. La trasformazione dei componenti di un aroma biologico deve
seguire i requisiti della normativa, inclusi i dettagli tecnici proposti
nell’articolo 27 e nell’Allegato VIII del Regolamento (CE) n. 889/2008.
5. Un ingrediente biologico non dovrebbe essere presentato in un
aroma biologico insieme allo stesso ingrediente nella sua forma non
biologica.
6. Per la produzione di aromi biologici sono accettate solo aggiunte con
alimenti biologici (etanolo, olio, grasso, malto destrina, ecc.) e acqua.
7. Gli additivi, i solventi e i coadiuvanti tecnologici possono essere usati
solo per la produzione degli aromi biologici, se elencati nell’Allegato
VIII A o B del Reg. (CE) n. 889/2008.
Gli aromi biologici dovrebbero essere usati obbligatoriamente, se
disponibili in quantità e qualità sufficienti. Come menzionato in
precedenza, un meccanismo di monitoraggio e di promozione della
disponibilità di ingredienti tecnologici di qualità biologica dovrebbe
richiedere l’uso degli aromi. Inoltre, pensiamo che sia importante chiarire
l’uso delle preparazioni liquide all’aroma di affumicato.
Il Gruppo IFOAM UE propone di consentire l’aroma affumicato liquido
naturale (ottenuto per condensazione di acqua pura) per la trasformazione
degli alimenti biologici. Nell’interesse del consumatore, proponiamo
che debbano essere chiaramente segnalati in etichetta il ricorso
all’affumicatura tradizionale e l’utilizzo di aroma liquido affumicato.
Con l’adozione dei requisiti precedentemente descritti, il Gruppo
IFOAM UE crede che il settore dell’alimentazione biologica continuerà a
progredire, rimanendo all’avanguardia nello sviluppo di sistemi alimentari
di alimenti sostenibili. In futuro, ci sarà bisogno di molti più cambiamenti,
poiché cresce la disponibilità d’ingredienti biologici e la tecnologia e
la percezione del consumatore fanno progressi. Il Gruppo IFOAM UE
continuerà a svolgere questo ruolo, esercitando pressioni per quei
cambiamenti che realizzano le richieste dei nostri membri.s.
4.5.La revisione della normativa biologica UE
per la produzione e l’allevamento del pollame
Sybille Kyed
Sybille Kyed, Senior advisor on politics and organic farming, Organic Denmark, sk@okologi.dk, www.okologi.dk
Le norme biologiche sulla produzione di pollame hanno bisogno di una
revisione già da diversi anni. L’intensificazione della produzione, argomenti
non trattati, continui problemi di salubrità degli allevamenti e persino
aspettative non chiare sulla natura della produzione di pollame biologico,
rendono sempre più urgente una revisione del disciplinare. Gli stakeholder
delle ONG, riuniti nel Gruppo IFOAM UE, così come alcuni Stati Membri,
hanno comunicato alla Commissione il proposito di iniziare una revisione.
Dal 1999, anno di adozione del regolamento (CE) n. 1804/99, ci sono stati
standard europei comuni per la produzione di pollame biologico, i quali
coprono sia il campo di produzione delle uova, sia quello della produzione
di carne. Il bisogno di una revisione ulteriore del Regolamento (CEE) n.
2092/91 era già stato riconosciuto prima della nuova normativa, ma questa
revisione non fu possibile, dal momento che c’era bisogno di molto più
tempo per cercare di raggiungere una soluzione accettabile per tutti gli
Stati Membri.
Il settore dell’avicoltura biologica è cambiato radicalmente dal 1999. In
generale, il settore avicolo si è sviluppato come un sistema di produzione
specializzato, intensivo e centralizzato. Questo obbliga l’Unione a decidere
quali sviluppi possono essere accettati in merito, se si vuole che l’avicoltura
biologica sopravviva, evitando allo stesso tempo la violazione degli
obiettivi e dei principi dell’agricoltura biologica. La revisione deve tenere
presente anche le aspettative del consumatore.
della Produzione Biologica (EGTOP) è impegnato nella preparazione di
raccomandazioni sugli standard avicoli revisionati per conto dello SCOF.
La produzione di pollame, talvolta, procede sul filo del rasoio per quanto
riguarda il rispetto del benessere animale. In alcuni sistemi di produzione si
riscontrano casi di beccate e perfino di cannibalismo, nonostante gli sforzi
per evitare questi comportamenti inaccettabili. Il problema è complesso
e riguarda i sistemi d’allevamento, le razze e la gestione. Inoltre, tali
problemi potrebbero avere soluzione difficile anche se disponessero di
disposizioni dettagliate. Comunque, la normativa deve ridurre il rischio
che l’intensificazione comporti problemi di benessere animale e neghi le
necessità biologiche, fisiologiche e etologiche dei volatili.
—— Le clausole per le pollastre e per i riproduttori. L’esperienza
e la ricerca mostrano che le pollastre allevate in modo biologico
presentano meno rischi di sviluppare disturbi comportamentali
rispetto a quelle allevate in modo non biologico. Questo ha fatto
sorgere questioni sulle clausole per la produzione dei riproduttori
da conformare all’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 889/2008, che
obbliga gli agricoltori a usare animali di origine biologica e razze e
ceppi adatti, nello specifico, al sistema biologico.
Due articoli del regolamento biologico hanno particolare importanza per
la revisione. L’articolo 1 nel Regolamento (CE) n. 834/2007 afferma: “...il
metodo di produzione biologica di conseguenza gioca un doppio ruolo
sociale, da una parte produce per un mercato specifico, rispondendo alla
domanda del consumatore di prodotti biologici, e dall’altra crea benefici
pubblici contribuendo alla protezione dell’ambiente e al benessere
animale, così come allo sviluppo rurale.” Discussioni sul significato del
“contribuire allo sviluppo rurale” devono entrare a far parte del dibattito
sui provvedimenti appropriati per la produzione di pollame.
L’articolo 10 del Regolamento (CE) n. 889/2008 afferma: “specifiche
condizioni in stabilimento dovrebbero assicurare un elevato livello di
benessere animale, che è la priorità nella zootecnia biologica e, quindi,
si potrebbe andare oltre gli standard di benessere della Comunità
applicati alla zootecnia in generale. Le pratiche di allevamento biologico
dovrebbero prevenire la crescita troppo rapida del pollame. Dunque,
andrebbero sviluppate clausole specifiche che vietino i metodi di
allevamento intensivo. In particolare, il pollame deve essere allevato fino
al raggiungimento di un’età minima o deve venire da razze di pollame a
crescita lenta in modo che in nessuno dei due casi ci sia un incentivo all’uso
di metodi di allevamento intensivo”.
¢ Il lavoro legale
C’è bisogno di molti emendamenti. Il Gruppo IFOAM UE ha proposto
alla Commissione l’introduzione di 20 emendamenti e 10 definizioni. Il
Gruppo IFOAM UE ha pubblicato nel 2004 un rapporto ufficiale, dando
raccomandazioni per migliorare gli standard in avicoltura.
Ad Agosto 2010 questo documento è stato aggiornato con uno nuovo,
integrato nel Febbraio 2012. Il Gruppo IFOAM UE sta lavorando ad altre
posizioni, disponibili più tardi nel 2012.
Nel frattempo a Febbraio 2012 la Commissione ha iniziato a lavorare
sugli standard dell’avicoltura. Il Gruppo di Esperti per il Supporto Tecnico
¢ Gli argomenti principali da affrontare
Gli argomenti principali che dovrebbero essere affrontati in quanto
rilevanti per il benessere degli animali e l’intensificazione sono:
—— Con riferimento alla produzione dei riproduttori, è necessario
decidere se l’aia può essere sostituita con un accesso alla veranda.
Non esiste alcuna indicazione che i gruppi dei riproduttori siano
più suscettibili alle malattie e ai parassiti, ma la struttura piramidale
dell’allevamento rende il settore molto vulnerabile: se il gruppo
dei riproduttori dovesse presentare dei problemi di salute, la
riproduzione potrebbe fermarsi o si potrebbero trasmettere tali
problemi alla generazione successiva.
—— I sistemi a più livelli funzionano in alcuni paesi ma non in altri.
Sembra che non godessero di molta considerazione presso la
produzione biologica nel 1999 e alcuni paesi han imposto un
divieto per legge o per accordi del mercato. Inoltre, il sistema aveva
la leadership degli agricoltori biologici nei Paesi Bassi nel 2000
ed è diventato abbastanza importante anche in Svezia. Ora si sta
gradualmente diffondendo anche in molti altri paesi. Non tutti
gli stakeholder sono in favore dell’uso del sistema a più livelli nella
produzione biologica e in ogni caso, la mancanza nella normativa
biologica di una definizione di “un’area recintata a disposizione
degli animali” non rende chiaro il sistema di calcolo della densità
d’allevamento consentita. Il sistema a più livelli porta a diverse
domande, come il numero di livelli consentiti al di sopra del
pavimento, la densità di allevamento a terra, lo spazio tra gli scaffali e
l’accesso agevole all’area esterna.
—— Le verande e i giardini invernali sono diventati una parte integrante di
molte strutture in avicoltura biologica. Questi sistemi consentono agli
animali di nutrirsi di fibre e contribuiscono alla loro attività motoria
durante i periodi in cui l’accesso all’esterno non è possibile, a causa
di avverse condizioni metereologiche o di possibili epidemie. Alcuni
agricoltori scelgono volontariamente di costruire una veranda,
mentre in alcuni stati questa è obbligatoria secondo standard privati
per la produzione biologica. La veranda non è menzionata nella
normativa biologica, per questo non esiste una modalità condivisa
per calcolare la densità di allevamento in una struttura dove gli
animali hanno anche accesso alla veranda. In alcuni paesi la veranda
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I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
La discussione attuale sull’approfondimento delle norme biologiche
è considerata parte della struttura, in altri non è o può solo in parte
essere considerata come parte dello stabilimento.
—— L’accesso alle aree esterne e la loro qualità, inclusa l’estensione minima
richiesta e l’applicazione del maggese. L’accesso all’area esterna
dovrebbe essere uno dei più importanti aspetti dell’allevamento
biologico perché finalizzato a offrire un maggiore livello di benessere
animale in avicoltura. L’assenza di requisiti tecnici sulla qualità dell’area
esterna e le differenze climatiche regionali hanno portato a pratiche
diverse. Inoltre, l’Allegato III del Regolamento (CE) n. 889/2008, che
dovrebbe fissare la densità massima di allevamento nell’area esterna,
non risulta chiaro. Afferma: “m2 dell’area disponibile per rotazione/
capo”, senza stabilire se gli animali debbano aver accesso a 4m2 in
ogni momento o se è sufficiente che vi abbiano accesso alla fine della
rotazione. Combinando questo con il fatto che in ogni Stato Membro
l’autorità competente deve decidere la lunghezza del periodo
d’incolto tra due generazioni, significa che può esserci una differenza
tra gli Stati Membri su quanta terra serve per la produzione annuale di
uno strato di uova. Questo porta a distorsioni del mercato e l’accesso
all’area esterna non serve agli obiettivi di benessere animale proposti.
—— Le clausole sugli stabilimenti. L’articolo 12 del Regolamento (CE)
n. 889/2008 non specifica in alcun modo quanti volatili possono
essere contenuti in un solo gruppo, ma rende noto esclusivamente
quanti in totale possono essere allevati in un unico stabile. Si
potrebbe indicare uno stabilimento per ogni gruppo. Tuttavia
alcuni enti di certificazione hanno già accettato la divisione in più
stabili e l’allevamento di più di un gruppo in un solo stabilimento,
considerandolo come un requisito necessario per essere in grado
di essere competitivi nella struttura della fattoria stabile in tutta
Europa. Per evitare distorsioni del mercato si dovrebbe decidere se
permettere che in un solo stabile possano essere contenuti solo un
gruppo o più di uno e, in quest’ultimo caso, in che modo possano
essere tenuti separati.
Si assiste anche a discussioni sulla natura e la struttura delle fattorie
biologiche rispetto al contributo allo sviluppo rurale. All’articolo 12.3.f del
Regolamento (CE) n. 889/2008, l’area totale utilizzabile per i pollai per la
produzione di carne non dovrebbe superare i 1600 m2 in ogni singola
unità. Questo potrebbe indicare l’intenzione di evitare i grandi stabilimenti
nell’agricoltura biologica. Il fatto che non c’è nessuna clausola simile che
copra gli allevamenti a livelli ci suggerisce che nel 1999, quando è stato
deciso il primo gruppo di clausole della produzione biologica, il concetto
di siti di produzione a più livelli non era stato affatto considerato, mentre
era già in atto per la produzione dei polli in batteria. La situazione rende
necessaria una decisione sull’esistenza dell’articolo 12.3.f: se questo debba
essere accompagnato da restrizioni similari sui livelli di produzione o se la
restrizione debba essere eliminata per i polli in batteria.
4.6.Le prospettive per la nuova normativa Europea
nella coltivazione biologica in serra
Marian Blom
Marian Blom, Knowledge and Innovation Manager, Regulation Officer, BioNext, Blom@bionext.nl, www.bionext.nl
Esistono serre di vario tipo, ma tutte sono accomunate dal fatto di essere
strutture che creano un ambiente protettivo per le piante. Le serre sono
usate nella produzione biologica in tutta Europa. Dal momento che la
Commissione ha programmato la discussione sulle serre biologiche entro
la fine del 2012, ci aspettiamo che sia colmata l’attuale lacuna di norme
speciali per tale tipologia di produzione.
¢ La serra nella vecchia e nella nuova normativa
elemento rilevante per la produzione in serra, l’articolo 4 del Regolamento
(CE) n. 889/2008, che introduce il divieto della produzione con idroponica,
un sistema praticato soprattutto in serra.
¢ Le diverse pratiche permesse negli Stati Membri sotto la vecchia e la nuova normativa
La vecchia normativa biologica non faceva alcun riferimento diretto
alla produzione in serra. C’era il consenso generale che essa fosse di
competenza del regolamento biologico e fosse governata dalle norme
generali per la produzione biologica. Così affermava il Commissario
Europeo Fisher Boel in una sua risposta all’europarlamentare tedesco De
Lange nel 2008.
Le norme generali sulla produzione vegetale sono conformi alla
produzione in serra. Comunque, la serra permette agli operatori di influire
sull’ambiente della pianta, molto più che in campo aperto. Luce, acqua,
temperatura, umidità possono essere regolate, in base alle possibilità
tecnologiche della serra. La normativa biologica non copre nessuna di
queste pratiche. Inoltre, a causa degli elevati investimenti di capitale nelle
serre, i coltivatori s’impegnano per la massima produzione per unità di
superficie, il che richiede alti livelli di fertilizzazione e genera pressioni sugli
obblighi della rotazione delle colture.
Nella nuova normativa biologica è stato introdotto solo un nuovo
Gli Stati Membri hanno dato interpretazioni differenti relative alle
caratteristiche della produzione in serra. Di seguito alcuni esempi.
—— Coltivare dentro e fuori del suolo è l’argomento più discusso.
Molti Stati Membri interpretano il Regolamento (CE) n. 834/2007
intendendo per “coltivare nel suolo” la coltivazione operata
nello strato più esterno della crosta terrestre. Altri Stati Membri
permettono ai coltivatori in serra di coltivare tutte le colture su
sostrati naturali, o perché non ritengono legale un testo che
proibisce tale pratica o perché considerano i sostrati biologicamente
attivi nei container come suolo, e quindi in linea con il regolamento.
Svezia e Finlandia seguono solo una di queste linee di pensiero
e la Danimarca si è unita a loro qualche anno dopo. Quindi,
sorprendentemente, un valore centrale nell’agricoltura biologica, il
suolo, può avere diversi significati negli Stati Membri.
—— C’è consenso generale solo su poche eccezioni. Germogli e piante
cresciute in vaso e vendute tal quali insieme al vaso al consumatore
possono essere coltivate su sostrati naturali ed etichettate come
biologiche. Alcuni Stati Membri limitano questa categoria alle
piante aromatiche e ornamentali. C’è ancora una differenza nella
composizione consentita del sostrato, per cui differisce l’ammontare
di terra impiegata. Alcuni paesi consentono l’uso di terra nella
mistura da mettere nel vaso, altri, come l’Austria, no.
—— Il riscaldamento delle serre è proibito, per esempio, in Italia. Nei Paesi
Bassi, in Gran Bretagna e Germania non ci sono limiti al periodo di
riscaldamento e in Germania e Francia (Bretagna) gli standard privati
di produzione biologica lo permettono esclusivamente per tenere
le serre libere dalla brina, mentre quelli Svedesi dell’Associazione di
Monitoraggio della Produzione Biologica, il KRAV, richiedono un
utilizzo minimo di energia rinnovabile.
¢ Una rinnovata attenzione per la serra negli anni passati
All’inizio del secolo, il Gruppo IFOAM UE ha provato a formulare un
documento di posizione ufficiale sulla serra. Allo stesso tempo, la
discussione era iniziata allo SCOF. In entrambe le piattaforme questa si è
fermata prima che si potesse raggiungere qualsiasi conclusione.
Quando, nel 2008, il governo Danese consentì a un produttore che
coltivava pomodori su sostrato naturale in serra la certificazione biologica,
la discussione si riaccese.
A metà del 2008, su richiesta di molti Stati Membri, la Commissione
dichiarò che avrebbe affrontato la problematica dell’orticoltura in serra.
A Ottobre 2008, il Commissario Europeo Fisher Boel disse che “ci sono
ancora degli ambiti in cui si sarebbero potuti fare ulteriori progressi in
futuro, con norme molto più dettagliate per settori specifici (e spesso in
veloce via di sviluppo), come la coltivazione biologica in serra.
Nei prossimi anni, i membri dello SCOF e gli stakeholder hanno riproposto
l’argomento alla Commissione, ma la discussione è stata rimandata
ripetutamente a causa di lavori di maggiore priorità.
¢ C’è bisogno di una normativa migliore?
Ci sono buone ragioni per cui c’è bisogno di nuove discussioni a livello
europeo, che dovrebbero concludersi con l’emendamento del nuovo
regolamento.
Primo: come con tutta la produzione vegetale, la produzione in serra
dovrebbe battersi per “un disegno appropriato e una gestione del
processo biologico, basato su un sistema ecologico che usi risorse naturali
interne al sistema” (articolo 4.a del Regolamento (CE) n. 834/2007). Si vede
che la normativa corrente, scritta non tenendo presente le produzioni
in serra, non offre abbastanza linee guida perché possano essere
effettivamente operative.
Secondo: il mercato dei prodotti in serra è internazionale e concorrenziale.
I produttori considerano la differenza nelle pratiche consentite tra gli Stati
Membri come la causa per una concorrenza sleale.
Terzo, in generale il sistema di produzione biologico ha una base molto
buona per essere un sistema di produzione a sostenibilità multi-laterale.
Ad ogni modo, l’uso dell’energia non è regolamentato e le serre sono
riscaldate nei climi più freddi, il che significa che l’energia costituisce un
grande input in questo sistema di produzione. I consumatori di prodotti
biologici fanno tale scelta in base alla sostenibilità del prodotto acquistato,
così siamo obbligati a discutere dell’uso dell’energia per le serre biologiche
e vedere com’è possibile normarlo.
Quarto, alcuni standard accettati recentemente dalla Commissione come
equivalenti alla normativa biologica europea, tipo quelli degli Stati Uniti e
del Canada, hanno norme sulle serre che differiscono dalla maggioranza
delle interpretazioni europee, soprattutto per il fatto che questi accettano
i sostrati naturali. Questo rappresenta l’unica ragione per cui i produttori
in serra convenzionali sfiderebbero le norme europee. L’Europa dovrebbe
iniziare il proprio dibattito e decidere da sola che cosa nella coltivazione in
serra può essere considerato biologico.
Infine, ci sono delle evoluzioni del concetto che meritano la dovuta
attenzione. La produzione locale e stagionale in una serra sul tetto di un
palazzo potrebbe essere considerata biologica.
¢ Che cosa ha fatto il Gruppo IFOAM UE a riguardo?
Seguendo la decisione della Commissione di inserire le serre nell’agenda
di lavoro nel 2010 il Gruppo IFOAM UE ha costituito un gruppo di oltre
20 esperti da più di 10 Stati Membri, includendo ricercatori, agricoltori
biologici, organizzazioni di advocacy biologica e certificatori. Sono
stati utilizzati come checklist i principi elencati nell’articolo 5 del
Regolamento (CE) n. 834/2007 e i criteri di sostenibilità. Sono stati dati
50
51
I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
dei pareri sull’energia, sull’acqua, sull’uso del suolo, sulla fertilizzazione,
sulla conversione, sull’uso di CO2, sulla sterilizzazione con vapore e sulla
torba. Considerando i loro pareri, il Gruppo IFOAM UE ha adottato una
posizione sull’energia, sulla conversione, sull’uso dell’acqua e della CO2 e
la sterilizzazione con vapore. È attesa per la primavera del 2012 l’adozione
di un’ulteriore posizione da parte dell’IFOAM UE sulla coltivazione in terra,
sulla torba e sulla fertilizzazione.
¢ In che termini la Commissione ne discuterà?
All’assemblea dell’AGOF il 30 Novembre 2011 la Commissione ha
presentato il piano per il 2012. L’EGTOP sarà interpellato per esprimere
pareri sulle serre. Il primo incontro è fissato per Ottobre 2012. I mesi
precedenti saranno impiegati per la formulazione del mandato e la
composizione del gruppo di esperti dell’EGTOP. L’EGTOP ha lo scopo
di consegnare i propri pareri all’inizio del 2013. Questo significa che il
dibattito allo SCOF inizierà nei primi mesi del 2013.
La Commissione ha anche approvato un progetto COST di tre anni, con
inizio nel 2012, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità della produzione
biologica in serra.
Le attuali norme europee sull’agricoltura
biologica
¢ Conclusioni
Dopo un tentativo malriuscito nel 2001, la produzione in serra è ancora
nell’agenda della Commissione. Questa è l’opportunità per dare un
termine a buona parte delle controversie e all’incertezza nei Paesi
dell’Unione Europea, fornendo, per la prima volta ai produttori biologici
che lavorano in serra, uno standard per le loro colture..
¢Il nuovo regolamento biologico:
REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura
dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:IT:PDF
Versione consolidata (10 Ottobre, 2008)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R0834:20081010:IT:PDF
Incluso l’emendamento:
REGOLAMENTO (CE) N. 967/2008 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo
alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:264:0001:0002:IT:PDF
¢ Le nuove norme di attuazione:
REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti
biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:IT:PDF
Versione consolidata (10 Aprile 2011)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0889:20110410:IT:PDF
Associazione CAAE
Con oltre 13.000 associati realizziamo campagne, progetti e servizi per affrontare le
sfide del settore agroalimentare, la tutela
ambientale e la congiuntura economica.
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un sistema moderno con valori e risposte
alle richieste della società attuale.
Inclusi gli emendamenti:
REGOLAMENTO (CE) N. 1254/2008 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti
biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:337:0080:0082:IT:PDF
REGOLAMENTO (CE) N. 710/2009 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’introduzione di modalità di applicazione relative
alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura biologica
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:204:0015:0034:IT:PDF
REGOLAMENTO (UE) N. 271/2010 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell’Unione europea
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:084:0019:0022:IT:PDF
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 344/2011 DELLA COMMISSIONE dell’8 aprile 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura
dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:096:0015:0016:IT:PDF
co
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g
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B
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Il Valor
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 426/2011 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura
dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:113:0001:0002:IT:PDF
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 203/2012 DELLA COMMISSIONE dell’8 marzo 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:071:0042:0047:IT:PDF
52
I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro.
¢ Le nuove norme per l’importazione:
REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2008 DELLA COMMISSIONE dell’8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:334:0025:0052:IT:PDF
Versione consolidata (28 Ottobre 2011)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1235:20111028:IT:PDF
Inclusi gli emendamenti :
REGOLAMENTO (CE) N. 537/2009 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008, con
riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere
commercializzati all’interno della Comunità
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:159:0006:0009:IT:PDF
REGOLAMENTO (UE) N. 471/2010 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008, con
riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere
commercializzati all’interno dell’Unione europea http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0001:0003:IT:PDF
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 590/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti
biologici dai paesi terzi http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:161:0009:0012:IT:PDF
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1084/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2011 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.
1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione
di prodotti biologici dai paesi terzi http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:281:0003:0004:IT:PDF
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1267/2011 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti
biologici dai paesi terzi
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:324:0009:0022:IT:PDF
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 126/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008
per quanto riguarda il documento giustificativo e il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti
biologici dagli Stati Uniti d’America http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:041:0005:0011:IT:PDF
¢ Il vecchio Regolamento:
REGOLAMENTO (CEE) N 2092/91 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione
di tale metodo sui prodotti agricoli sulle derrate alimentari
¢ Decisioni riguardanti EGTOP:
2009/427/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2009 che istituisce il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla
produzione biologica
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:139:0029:0031:IT:PDF
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2010 relativa alla nomina dei membri del gruppo di esperti chiamati a fornire consulenza tecnica
sulla produzione biologica e alla compilazione di un elenco di riserva (2010/C 262/03)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:262:0003:0004:IT:PDF
¢ Ulteriori documenti pubblicati dalla Commissione Europea (disponibile in inglese):
Documento di lavoro dal servizio della Commission su controlli ufficiali per il settore biologico. Versione 8 luglio 2011.
(Working document of the Commission services on official controls in the organic sector. Version 8 July 2011)
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/data-statistics/control_guidelines_version_08072011_en.pdf
Guida sull’importazione dei prodotti biologici all’Unione Europea. 15.12.2008 Rev. 1
(Guidelines on imports of organic products into the European Union. 15.12.2008 Rev.1)
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/news/download-material/guidelines_for_imports_en.pdf
Condizione d’use per il logo (Term of use for the logo)
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/logo/terms_use_logo_en.pdf
Questo dossier è la continuazione di dossier precedenti, incentrati sulla normativa biologica, e pubblicati dal Gruppo
IFOAM EU nel 2009 e nel 2010: “Il nuovo Regolamento per gli alimenti e l’agricoltura biologici (CE) n. 834/2007. Background,
valutazione e interpretazione” e “L’acquacoltura biologica. Il Regolamento UE (CE) 834/2007, (CE) 889/2008, (CE) 710/2009”.
La cornice legislativa europea dell’agricoltura biologica fornisce uno standard in cui norme e allegati sono stati
progressivamente adattati ai nuovi requisiti. Questo dossier raccoglie gli argomenti attualmente in discussione, come:
1. Una panoramica dello sviluppo del nuovo regolamento biologico dal 2009, anno della pubblicazione del
precedente dossier, con un’attenzione particolare verso il vino biologico, l’acquacoltura e il logo UE,
2. Una prospettiva sul nuovo processo di decision-making per la normativa biologica dopo il Trattato di Lisbona,
3. Gli aspetti per garantire credibilità alla produzione biologica e al commercio internazionale attraverso le normative
nazionali, le norme di importazione e gli standard privati. Questo capitolo propone anche un’analisi approfondita
dell’Accesso al Mercato Biologico Globale, del caso di Frode registrato in Italia e dei residui dei pesticidi,
4. Uno sguardo sulla discussione in corso per l’approfondimento delle norme biologiche verso nuove categorie di
prodotti, per la flessibilità e per le norme di trasformazione, per i mangimi biologici, l’avicoltura e la produzione
in serra.
All’interno di ogni sezione del dossier i nostri esperti fanno una valutazione dei primi tre anni della nuova normativa
biologica. Tale valutazione fornisce un’ottima base per futuri dibattiti, oltre a strumenti per l’attività d’advocacy per
il cambiamento del settore biologico e inoltre contribuisce ad una valutazione in itinere dei Regolamenti Biologici
tra il 2012 e il 2013.
Da quando è stato emanato il primo regolamento biologico nel 1991, l’agricoltura biologica è diventata parte
della Politica Agricola Comunitaria Europea (PAC). Inoltre, in quanto approccio olistico alle pratiche di coltivazione
sostenibile, dotato di un sistema di certificazione diffuso in tutta Europa, l’agricoltura biologica si è proposta come un
settore pioniere delle pratiche sostenibili e come un laboratorio per favorire ulteriori sviluppi della Politica Agricola
Comunitaria in campo ecologico. Questo dossier valuta il contributo della normativa biologica, e le necessità per i
suoi sviluppi futuri, per rimanere forte nel suo ruolo di pioniere.
Il Gruppo IFOAM UE – lavorare per gli alimenti biologici e per l’agricoltura biologica in Europa
Il Gruppo IFOAM UE è l’organizzazione Europea per gli alimenti
e l’agricoltura biologici, che unisce e rappresenta le esperienze
e gli interessi di circa 300 affiliati. I membri del Gruppo sono
rappresentanti dell’intera filiera di produzione biologica, delle
organizzazioni dei consumatori, degli enti di certificazione,
dei consulenti, delle organizzazione commerciali, degli enti di
ricerca, dei trasformatori, delle organizzazioni ambientali, delle imprese e dei rivenditori.
Attraverso il nostro ufficio, situato nella capitale Bruxelles, cuore dell’attività politica europea,
abbiamo accesso a un rete capillare di contatti che coprono la Commissione Europea, il
Parlamento, il Consiglio e le organizzazioni della società civile. Il Gruppo IFOAM UE è riconosciuto
come il gruppo di punta per l’advocacy nel settore degli alimenti e dell’agricoltura biologici su
tutta la scena politica europea.
Nell’area del regolamento il Gruppo IFAOM UE lavora per migliorare e armonizzare
l’interpretazione del Regolamento Biologico (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Quindi,
cooperiamo direttamente con le istituzioni europee, specialmente con il Dipartimento per
l’Agricoltura Biologica, il DG Agri, la Commissione Europea. Al fine di fornire alle istituzioni
europee proposte appropriate, consultiamo stakeholder esperti di settore. Questi membri esperti
compongono anche la nostra rappresentanza nell’AGOF (Gruppo Consultivo sull’Agricoltura
Biologica). Christopher Stopes, l’attuale Presidente del Gruppo IFOAM UE presiede questa
importante Commissione di consultazione di stakeholder sulla normativa biologica.
Questa Pubblicazione è co-finanziata dalla Comunità Europea, dalla Direzione
Generale per l’Agricoltura e per lo Sviluppo Rurale. Unica responsabilità della comunicazione e della pubblicazione è dell’autore. La Commissione non si ritiene
responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazione in essa contenute.