VADEMECUM - SOA Rina
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VADEMECUM - SOA Rina
VADEMECUM DELL’ATTESTATO SOA Vademecum dell’attestato SOA IL VADEMECUM DELL’ATTESTATO SOA Con il conseguimento dell’attestazione si conclude una fase importante e complessa del rapporto tra l’impresa e la SOA. La qualificazione inizialmente ottenuta tuttavia, nella maggior parte dei casi, dovrà essere in qualche misura modificata o rivista senza che ciò comporti il rinnovo dell’attestazione o la stipula di un nuovo contratto (es variazioni minime, verifica trinnale) Nel caso della verifica triennale (prevista dall’articolo 77 del D.P.R. 207/2010) sono verificati alcuni requisiti (più precisamente quelli di ordine generale previsti dall’art. 78 e quelli di ordine speciale di cui all’art. 63 e dall’art. 79 comma 2 lettera a) e c), comma 5 lettera a) e commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) La verifica triennale consente la proroga da tre a cinque anni della validità dell’attestato. Ai fini della partecipazione alle gare l’ultimo capoverso del 1° comma dell’art. 77 dispone che “qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo”. L’impresa, in ogni caso, può trovarsi in condizione di avere la necessità o l’opportunità di richiedere alla SOA di svolgere nuovi controlli ed attività. Con la presente guida intendiamo fornire alcuni consigli che consentiranno di facilitare la gestione dell’attestazione. 1- NOZIONI GENERALI L’attestazione SOA non può essere ceduta. L’attestazione SOA può, ed in taluni casi deve, essere modificata (ferma restando ovviamente la necessità della verifica triennale). Tutte le variazioni di cui si tratta (compresa la verifica triennale) possono essere effettuate soltanto dalla SOA che ha rilasciato l’attestazione originaria (sia che si tratti di prima attestazione che di rinnovo della stessa). La modifica dell’attestazione con l’inserimento di nuove categorie o l’aumento delle classifiche già possedute presuppone il possesso di adeguata cifra d’affari in lavori, con riferimento alla somma degli importi delle qualificazioni già possedute e di quelle nuove da attribuire. La modifica dell’attestazione di qualificazione non varia il termine di scadenza che pertanto rimane sempre quello originario. L’impresa attiva il procedimento di modifica dell’attestazione inviando specifica richiesta a Soarina, corredata dai documenti necessari per la verifica del requisito da variare. Successivamente Soa Rina provvede all’emissione del nuovo attestato e all’aggiornamento dei dati presso il casellario informatico delle imprese qualificate all’Osservatorio dei CC.PP. Al ricevimento del nuovo attestato di qualificazione l’impresa dovrà restituire a Soa Rina il vecchio attestato sostituito. L’Autorità di Vigilanza per la Vigilanza sui CC.PP. con diversi provvedimenti ha disposto modi, tempi e tariffe minime di ogni tipologia di variazione. Ai fini di un’immediata comprensione del calcolo delle tariffe ricorrenti in sede di variazione si riporta di seguito la formula di calcolo del corrispettivo base spettante alle Soa per l’attività di attestazione. 1 Vademecum dell’attestato SOA CORRISPETTIVO BASE ALLEGATO C Parete I D.P.R. 207/2010 CB = corrispettivo base. Il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di attestazione è determinato in Euro con la seguente formula: P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R dove: C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione. R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001. Per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alla SOA per ciascuna attività è ridotto del 20%. Per i consorzi stabili il corrispettivo spettante alla SOA per ciascuna attività è ridotto del 50%. 2- VARIAZIONE DI CATEGORIE E CLASSIFICHE INSERIMENTO DI NUOVA CATEGORIA DI QUALIFICAZIONE (DET. AVCP N. 6/2001 DEL 8/2/2001) E’ possibile inserire, nell’attestato in corso di validità, nuove categorie. Unitamente alla richiesta d’inserimento della nuova categoria dovranno essere presentati a Soarina: Certificati di esecuzione dei lavori, eventualmente corredati da relativa documentazione tecnicoeconomica in caso di lavori privati, relativi al quinquennio antecedente (o decennio fino al 31/12/2013) alla richiesta di integrazione, per la categoria richiesta; Certificato di Iscrizione al Registro delle imprese completo di dichiarazione fallimentare; Certificato della cancelleria fallimentare con indicazione di inesistenza di procedure di fallimento; Il corrispettivo dovuto è pari alla differenza fra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione secondo la seguente formula (Allegato C – Parte I – DPR 207/2010) P = CBNA-CBVA dove: CBna = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione CBva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione Esempio L’impresa possiede l’attestazione in OG1 III classifica e integra l’attestato con la OG3 I classifica. Ai sensi della norma vigente pertanto il corrispettivo sarà dato da: {[1.291.000 : 12500 + (2 x 2 +8) x 413,16] x 1,0413 x R} – {[258.000 : 12500 + (2 x 1 +8) x 413,16] x 1,0413 x R} = 946,5 € (x R dal 1/1/2005) 2 Vademecum dell’attestato SOA INCREMENTO DI CLASSIFICA DI QUALIFICAZIONE POSSEDUTA (COMUNICATO AVCP N. 22289/01 DEL 14/4/2001) E’ possibile aumentare l’importo delle classifiche relative alle categorie possedute nell’attestato in corso di validità. Unitamente alla richiesta d’incremento della classifica dovranno essere presentati a Soarina: Certificati di esecuzione dei lavori, eventualmente corredati da relativa documentazione tecnicoeconomica in caso di lavori privati, relativi al quinquennio antecedente (o decennio fino al 31/12/2013) alla richiesta di integrazione, per la categoria richiesta; Certificato di Iscrizione al Registro delle imprese completo di dichiarazione fallimentare; Certificato della cancelleria fallimentare con indicazione di inesistenza di procedure di fallimento; I lavori utilizzati per l’ottenimento della nuova classifica potranno essere soltanto quelli relativi al quinquennio (o decennio fino al 31/12/2013) antecedente la richiesta d’incremento di classifica; pertanto, rispetto ai lavori utilizzati per la prima qualificazione, potranno essere conteggiati solo quelli rientranti anche nel nuovo quinquennio.Il corrispettivo da applicare per ciascuna variazione di classifica dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo base calcolato ai sensi dell'allegato C – Parte I al D.P.R. 207/2010, secondo la seguente formula: P = CB*1/3 dove: CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C. Esempio L’impresa possiede l’attestazione nella sola categoria OG1 III classifica e intende integrare alla III bis classifica Ai sensi della norma vigente pertanto il corrispettivo sarà dato da: ={[467.000 : 12500 + (2 x 1 +8) x 413,16] x 1,0413 x R} : 3 = € 1447 (x R dal 1/1/2005) INCREMENTO DI CLASSIFICA DI QUALIFICAZIONE POSSEDUTA A SEGUITO DELL’ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ E L’APPLICAZIONE DELL’INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE A seguito dall’acquisizione e dell’inserimento nell’attestato dell’indicazione del possesso della certificazione di qualità, è possibile, fermi restando i parametri che hanno consentito l’attestazione, procedere all’applicazione dell’incremento convenzionale premiante e, di conseguenza, aumentare le classifiche possedute, qualora l’importo dei lavori già precedentemente attestati lo consenta. Esempio L’impresa possiede l’attestazione in OG1 I classifica, ottenuta presentando lavori per un importo di € 390.000 (insufficiente quindi per ottenere la II classifica, per cui necessitano lavori per € 464.811). A seguito dell’inserimento della certificazione di qualità, è applicabile un incremento convenzionale premiante del 20%. Applicando l’incremento all’importo dei lavori attestati (€ 390.000) si ottengono € 468.000, che permettono di accedere alla II classifica. Il corrispettivo dovuto è pari alla differenza fra la tariffa minima calcolata con riferimento al corrispettivo base della nuova attestazione e quella calcolata con riferimento al corrispettivo base della vecchia attestazione. Esempio L’impresa possiede l’attestazione in OG1 III classifica e per effetto dell’applicazione dell’ i.c.p. passa alla III bis Ai sensi della norma vigente pertanto il corrispettivo sarà dato da: ={[1.500.000 : 12500 + (2 x 1 +8) x 413,16] x 1,0413 x R} – {[1.033.000 : 12500 + (2 x 1 +8) x 413,16] x 1,0413 x R} = € 38,9 € (x R dal 1/1/2005) Separatamente dovrà essere pagata la variazione di qualità 3 Vademecum dell’attestato SOA 3- VARIAZIONI “MINIME” VARIAZIONI MINIME E DEI REQUISITI GENERALI DI CUI ALL’ART. 17 DEL DPR 34/2000 (DETERMINAZIONI AVCP N. 40 DEL 27/7/2000, N. 7 DEL 17/04/2002 E DELIBERAZIONE N. 320/2003) E DI CUI ALL’ART. 78 DEL DPR 207/2010 VARIAZIONI ANAGRAFICHE 1. 2. 3. Variazione della forma giuridica (es. trasformazione da snc a srl) purchè non relativa a operazioni di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda; Variazione della denominazione sociale (purchè non relativa a operazioni di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda); Variazioni della sede legale Unitamente alla richiesta di variazione dovranno essere presentati a Soarina: Certificato d’iscrizione al Registro delle imprese, comprensivo della variazione intervenuta e dichiarazione fallimentare; Certificato della cancelleria fallimentare con indicazione di inesistenza di procedure di fallimento; VARIAZIONI DI PERSONE TITOLARI DI CARICHE 1. 2. Variazione della rappresentanza legale; Variazione della direzione tecnica; Unitamente alla richiesta di variazione dovranno essere presentati a Soarina: Certificato d’iscrizione al Registro delle imprese, comprensivo della variazione intervenuta, completo di nulla osta antimafia e dichiarazione fallimentare; Certificato della cancelleria fallimentare con indicazione di inesistenza di procedure di fallimento; Dichiarazione del legale rappresentante relativamente alla individuazione dei soggetti cessati dalla carica (Mod. Sost. 3) Relativamente al nuovo soggetto da inserire nell’attestazione: Dichiarazione del nuovo legale rappresentante/nuovo Direttore Tecnico relativamente ai requisiti soggettivi (Mod. Sost. 1); Dimostrazione di possesso dei requisiti di qualificazione per i nuovi direttori tecnici (titoli di studio, dimostrazione dell’esperienza, dichiarazione unicità d’incarico, rapporto con l’impresa); Relativamente al soggetto cessato: Dichiarazione del soggetto cessato relativamente alla inesistenza di condanne (Mod.Sost 1 e Mod. Sost. 1bis) VARIAZIONI SISTEMA DI QUALITA’ AZIENDALE 1. 2. Variazione per l’inserimento dell’indicazione dell’acquisizione del certificato di qualità aziendale; Variazione per l’inserimento dell’indicazione del rinnovo del certificato di qualità scaduto; Unitamente alla richiesta di variazione dovranno essere presentati a Soarina: Certificato di qualità aziendale; Certificato d’iscrizione al Registro delle imprese e dichiarazione fallimentare; Certificato della cancelleria fallimentare con indicazione di inesistenza di procedure di fallimento; 4 Vademecum dell’attestato SOA TARIFFE La tariffa da applicare è determinata, moltiplicando il fattore 0,05 per l’importo minimo risultante dall’applicazione della formula del corrispettivo base di cui all’allegato C con riferimento alle categorie e classifiche che compongono l’attestazione in corso di validità. Esempio L’impresa possiede l’attestazione in OG1 III classifica e OG3 I classifica e richiede di variare la denominazione sociale Ai sensi della norma vigente pertanto il corrispettivo sarà dato da: ={[1.291.000 : 12500 + (2 x 2 +8) x 413,16] x 1,0413 x R} x 0,05 = € 263,51 (x R dal 1/1/2005) Qualora l’impresa richieda più variazioni minime contemporaneamente la tariffa è ridotta del 50%. Esempio L’impresa possiede l’attestazione in OG1 III classifica e OG3 I classifica e richiede di variare la denominazione sociale e di inserire l’indicazione del possesso della certificazione di qualità Ai sensi della norma vigente pertanto il corrispettivo sarà dato da: ={[1.291.000 : 12500 + (2 x 2 +8) x 413,16] x 1,0413 x R} x 0,05 + {[1.291.000 : 12500 + (2 x 2 +8) x 413,16] x 1,0413 x R} x 0,05/2 = 263,51 + 131,75 = € 395,26 (x R dal 1/1/2005) In caso di variazione del Direttore Tecnico che ha consentito la qualificazione la tariffa da applicare è determinata, moltiplicando il fattore 0,10 per l’importo minimo risultante dall’applicazione della formula del corrispettivo base di cui all’allegato C con riferimento alle categorie e classifiche che compongono l’attestazione in corso di validità. Esempio L’impresa possiede l’attestazione in OG1 III classifica e OG3 I classifica, quest’ultima conseguita con l’apporto dei lavori eseguiti dal Direttore tecnico dimissionario. Ai sensi della norma vigente pertanto il corrispettivo sarà dato da: ={[1.291.000 : 12500 + (2 x 2 +8) x 413,16] x 1,0413 x R} x 0,10 = € 527,02 (x R dal 1/1/2005). VARIAZIONI DI REQUISITI GENERALI – VARIAZIONE DELLA DIREZIONE TECNICA L’art. 8 comma 5 del d.P.R. 207/2010 obbliga le imprese a comunicare all’Osservatorio entro 30 gg dal suo verificarsi ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall’art. 78. L’art. 87 comma 6 d.P.R. 207/2010 inoltre impone all’impresa di comunicare alla SOA che l’ha qualificata ed all’Osservatorio ogni caso di variazione della direzione tecnica entro 30 gg. dalla data della avvenuta variazione. L’art. 74 comma 6 del d.P.R. 207/2010 prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 6 comma 11 del D.Lgs 163/2006 fino ad un massimo di Euro 25.822,00 per la violazione delle sopra menzionate disposizioni. Quanto alle modalità di comunicazione si rimanda alla Determinazione n. 3/2011. 5 Vademecum dell’attestato SOA ALTRE VARIAZIONI DI REQUISITI SPECIALI (DELIBERAZIONE AVCP N. 35/2004) INSERIMENTO DELL’ABILITAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI PROGETTAZIONE Unitamente alla richiesta di variazione dovranno essere presentati a Soarina: Dichiarazione sulla composizione dello Staff Tecnico (mod. Sost-staff dell’elenco della documentazione di Soarina); Copia dei certificati di titolo di studio dei membri dello staff tecnico; Copia del certificato di abilitazione all’albo professionale per i membri laureati; Copia estratto del libro unico del lavoro relativo ai membri dello staff tecnico; Certificato d’iscrizione al Registro delle imprese completo di dichiarazione fallimentare; Certificato della cancelleria fallimentare con indicazione di inesistenza di procedure di fallimento; La tariffa da applicare è pari a quella del corrispettivo base in cui: C = valore dell’importo della classifica massima riconosciuta per la progettazione; N = 1; Esempio L’impresa possiede l’attestazione in OG1 V classifica, OG3 VIII classifica e OG6 II classifica. Richiede l’inserimento della progettazione fino alla V classifica. Ai sensi della norma vigente pertanto il corrispettivo sarà dato da: ={[5.165.000 : 12500 + (2 x 1 +8) x 413,16] x 1,0413 x R} = € 4.732,5 (x R dal 1/1/2005). VARIAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONI A CONSORZIO STABILE N. B. Le SOA sono tenute ad aggiornare l’attestazione dei propri clienti anche sulla base delle comunicazioni ricevute da altre SOA che hanno attestato il consorzio stabile di cui esse fanno parte. VARIAZIONE PER L’ADESIONE (O LA CESSAZIONE) DELL’IMPRESA RICHIEDENTE AD UN CONSORZIO STABILE Unitamente alla richiesta di variazione dovranno essere presentati a Soarina: Dichiarazione di partecipazione al Consorzio stabile comprensiva dell’elenco dei consorziati e relativo codice fiscale; Copia dello Statuto del Consorzio stabile Certificato d’iscrizione al Registro delle imprese, comprensivo della variazione intervenuta, completo di nulla osta antimafia e dichiarazione fallimentare; Certificato della cancelleria fallimentare con indicazione di inesistenza di procedure di fallimento; La tariffa da applicare è determinata, moltiplicando il fattore 0,05 per l’importo minimo risultante dall’applicazione della formula del corrispettivo base con riferimento alle categorie e classifiche che compongono l’attestazione in corso di validità. Esempio L’impresa possiede l’attestazione in OG1 III classifica e OG3 I classifica e richiede l’inserimento della partecipazione al Consorzio stabile Ai sensi della norma vigente pertanto il corrispettivo sarà dato da: ={[1.291.000 : 12500 + (2 x 2 +8) x 413,16] x 1,0413 x R} x 0,05 = € 263,51 ( x R dal 1/1/2005) 6 Vademecum dell’attestato SOA VARIAZIONI A CAUSA DI CESSAZIONE DI REQUISITI SPECIALI – TRASFERIMENTO DI AZIENDA O DI SUO RAMO - (DELIBERAZIONE AVCP N. 35/2004). In caso di cessione o di affitto d’azienda effettuato da un’impresa attestata, l’impresa cedente è tenuta a restituire l’attestazione alla Soa che l’ha rilasciata, essendo venuti meno i requisiti speciali che hanno consentito la qualificazione. In caso di cessione o di affitto di ramo d’azienda l’impresa deve rinunciare soltanto ai requisiti speciali relativi al ramo ceduto; pertanto si configura il caso per cui l’attestazione non deve essere restituita ma soltanto ridotta nel numero di categorie (escludendo pertanto le categorie relative al ramo ceduto). L’art. 76 comma 11 dispone che “nel caso in cui l’impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di suo ramo la stessa possa richiedere alla SOA una nuova attestazione riferita ai requisiti oggetto di trasferimento esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo”. La SOA può venire a conoscenza del trasferiemento o dell’affitto dell’azienda: su comunicazione ricevuta dalla SOA che ha in corso la pratica di attestazione con l’impresa acquirente/affittante dalla visura del Casellario Informatico AVCP dal controllo della visura storica dell’impresa in occasione di variazioni o verifica triennale Nel caso in cui l’informazione dell’operazione provenga da un’altra SOA si provvederà d’ufficio (con comunicazione preventiva all’impresa interessata) alla dichiarazione di decadenza/ridimensionamento dell’attestato. Negli altri casi richiederà all’impresa la presentazione di: atto notarile di trasferiemento/affitto di azienda (se non disponibile sul sito CCIAA) al fine di valutare e apportare le necessarie modifiche all’attestato La tariffa da applicare è determinata, moltiplicando il fattore 0,05 per l’importo minimo risultante dall’applicazione della formula del corrispettivo base con: C = € 258.000; N = 1; Esempio L’impresa possiede l’attestazione in OG1 V classifica, OG3 VI classifica e OG6 II classifica. Cede il ramo d’azienda relativo alle infrastrutture e di conseguenza rinuncia alle categorie OG3 e OG6 Ai sensi della norma vigente pertanto il corrispettivo sarà dato da: ={[258.000 : 12500 + (2 x 1 +8) x 413,16] x 1,0413 x R} = € 4323,72 (x R dal 1/1/2005). 7 Vademecum dell’attestato SOA 4- SITUAZIONI PARTICOLARI DI RILASCIO DI NUOVE ATTESTAZIONI ATTESTAZIONI A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DELL’IMPRESA INDIVIDUALE – (DETERMINAZIONE AVCP N. 19/03 E DELIBERAZIONE N. 35/2004). L’Autorità per la Vigilanza sui CC.PP. ha individuato alcuni casi in cui l’attestazione di una società che utilizza i dati di un’impresa individuale può essere rilasciata con procedure e tariffe agevolate. DONAZIONE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE Il donatario può stipulare un contratto con la stessa Soa che ha precedentemente attestato il donatore e scegliere di mantenere termine di validità dell’attestato ad esso originariamente rilasciato. In questo caso pertanto i requisiti speciali rimarranno invariati, mentre il donatario dovrà dimostrare la sussistenza, mediante presentazione dell’idonea documentazione di: Requisiti generali; Direzione tecnica. La tariffa da applicare è pari a 1/4 dell’importo minimo risultante dall’applicazione della formula del corrispettivo base con riferimento alle categorie e classifiche che compongono l’attestazione rilasciata al donatore e valida all’atto della donazione. Esempio L’impresa donatrice possiede l’attestazione in OG1 III classifica e OG3 I classifica, Ai sensi della norma vigente pertanto il corrispettivo per l’attestazione del donatario sarà dato da: ={[1.291.000 : 12500 + (2 x 2 +8) x 413,16] x 1,0413 x R} x 0,25 = € 1318 (x R dal 1/1/2005). CESSIONE/CONFERIMENTO DELL’IMPRESA INDIVIDUALE A SEGUITO DELLA MORTE DEL TITOLARE. ATTESTAZIONE DELL’IMPRESA COSTITUITA DAGLI EREDI IN FORMA SOCIETARIA L’impresa costituita dagli eredi può stipulare un contratto con la stessa Soa che ha precedentemente attestato l’impresa ereditata e scegliere di mantenere termine di validità dell’attestato ad essa originariamente rilasciato. In questo caso pertanto i requisiti speciali rimarranno invariati, mentre l’impresa costituita dagli eredi dovrà dimostrare la sussistenza, mediante presentazione dell’idonea documentazione di: Requisiti generali; Direzione tecnica. La tariffa da applicare è pari a 1/4 dell’importo minimo risultante dall’applicazione della formula del corrispettivo base con riferimento alle categorie e classifiche che compongono l’attestazione rilasciata al donatore e valida all’atto della cessione/conferimento. Esempio L’impresa cedente possiede l’attestazione in OG1 III classifica e OG3 I classifica, Ai sensi della norma vigente pertanto il corrispettivo per l’attestazione del donatario sarà dato da: ={[1.291.000 : 12500 + (2 x 2 +8) x 413,16] x 1,0413 x R} x 0,25 = € 1318 (x R dal 1/1/2005). 8 Vademecum dell’attestato SOA ATTESTAZIONE DI S.R.L. UNIPERSONALE E’ prevista la tariffa agevolata anche nel caso di rilascio di attestazione ad una società a responsabilità limitata unipersonale che abbia acquisito una ditta individuale e che abbia come unico socio il titolare della ditta individuale acquisita. La tariffa da applicare è pari a 1/4 dell’importo minimo risultante dall’applicazione della formula del corrispettivo base con riferimento alle categorie e classifiche che saranno rilasciate. Esempio L’impresa srl unipersonale richiede di qualificarsi nelle categorie OG1 I classifica e OG3 I classifica. Ai sensi della norma vigente pertanto il corrispettivo per l’attestazione sarà dato da: ={[1.291.000: 12500 + (2 x 2 +8) x 413,16] x 1,0413 x R} x 0,25 = € 1318 (x R dal 1/1/2005). 5- VARIAZIONE DEL CONSORZIO STABILE DETERMINAZIONE AVCP N. 18/2003 Il consorzio stabile è soggetto alle variazioni di requisiti generali e della direzione tecnica con le stesse modalità previste per le imprese attestate. Tutte le tariffe per i consorzi stabili sono ridotte del 50%. In considerazione alle particolari modalità di attestazione del Consorzio Stabile sono previste due specifiche tipologie di varianti: Variazione della scadenza intermedia ( a seguito dell’effettuazione della verifica triennale o del rinnovo dell’attestazione della prima impresa consorziata in scadenza) Variazione delle categorie e delle classifiche ( in aumento a seguito di ingresso di nuove consorziate o variazioni delle qualificazioni delle imprese che ne fanno parte o in diminuzione in caso di uscite o ridimensionamenti degli attestati delle consorziate) Nel primo caso nulla è dovuto alla SOA, nel secondo caso il 10% del corrispettivo base tenendo conto del 50% della riduzione per i consorzi stabili I Documenti da presentare sono: Certificato d’iscrizione al Registro delle imprese completo di dichiarazione fallimentare; Certificato della cancelleria fallimentare con indicazione di inesistenza di procedure di fallimento; Esempio Un consorzio stabile è composto da tre imprese: Alfa, Beta, Gamma. L’impresa Alfa possiede un’attestazione in OG1 IV (2.582.000), l’impresa Beta possiede un’attestazione OG2 III ( 1.033.000), l’Impresa Gamma possiede un’attestazione OG3 I (258.000). Al consorzio si unisce l’impresa Delta con un’attestazione in OG4 III (1.033.000). L’importo complessivo delle qualificazioni pertanto è C = 4.906.000 Il Costo della variazione è pari a: = {[4.906.000 : 12500 + (2 x 4 +8) x 413,16] x 1,0413 x R} x 0,10 x 0,5 ={[392,48 + 9915,84] x 1,0413 x R} x 0,10 x 0,5 = (10734,0 x R) x 0,10 x 0,5 = 536,7 € (x R dal 1/1/2005) 9 Vademecum dell’attestato SOA 6- IL SITO DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI L’INSERIMENTO DEI DATI A CURA DELLA SOA A partire dal 1/12/2003 le Soa non utilizzano propri modelli di attestato ma inseriscono i dati in un modulo standard residente in un server situato presso l’Autorità. Ciò comporta l’immediata disponibilità dei dati dell’attestazione che possono essere liberamente visualizzati accedendo al sito internet dell’Autorità di Vigilanza. I CONTENUTI DEL SITO L’indirizzo del sito è www.avcp.it. Tra i vari servizi previsti c’è la sezione “Casellario informatico”, da cui si accede ad un menu che prevede: Una parte dedicata alla normativa di qualificazione; L’elenco delle imprese qualificate E’ possibile visualizzare le imprese qualificate: Inserendo il codice fiscale o la denominazione dell’impresa che si intende ricercare; Selezionando una regione, per cui compare l’intero elenco. Possono essere effettuate, sia a livello nazionale che regionale, ricerche in base alle categorie e classifiche di qualificazione. Relativamente alle singole imprese si possono visualizzare: L’attestazione in corso di validità e quelle storiche; Eventuali annotazioni utili ai fini della qualificazione o della partecipazione alle gare di appalto. 7- QUALIFICAZIONE SOA E OPERAZIONI STRAORDINARIE (TRASFORMAZIONI, CESSIONI DI AZIENDA ETC) Le imprese di costruzioni, anche quando di piccole o medie dimensioni, fanno sovente ricorso ad operazioni straordinarie quali trasformazioni, scissioni, fusioni, trasferimenti di azienda o altro. Tali operazioni hanno un particolare rilievo ai fini dell’attestazione SOA, che peraltro differisce profondamente nei diversi casi. In questa sezione esporremo brevemente le opzioni possibili per le imprese e la relativa normativa in materia di qualificazione. LA DISCIPLINA Il DPR 207/2010 che contiene la gran parte della disciplina in materia di qualificazione prevede, all’art. 76, comma 9, che “In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni”. 10 Vademecum dell’attestato SOA Inoltre il comma 10 richiede, nel caso di cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, che il soggetto richiedente l’attestazione presenti alla SOA perizia giurata redatta da soggetto nominato dal Tribunale competente per territorio. Il comma 12 prevede inoltre che gli atti di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di suo ramo siano depositati presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici entro trenta giorni. L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha poi specificato quanto segue: “ nell’ipotesi di semplice trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo, ma solo ed esclusivamente la trasformazione della società, si ritiene che la suddetta ipotesi vada assimilata alle variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell’attestazione di cui alla determinazione n. 40 del 27 luglio 2000. Tale ipotesi, pertanto, deve essere ricondotta al caso di variazione minima di cui al punto 1 lett.a) della determinazione di cui sopra, ove la tariffa da applicare è pari a quella minima, moltiplicata per il fattore 0.05. Nel caso, invece, di fusione o di altra operazione relativa al conferimento o alla cessione, l’art 15, comma 9, del D.P.R. n. 34/2000 (oggi art. 76 comma 9 DPR 207/2010) stabilisce che il nuovo soggetto può avvalersi, per la propria qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Tale fattispecie, dunque, non consente di utilizzare la vecchia attestazione del soggetto confluito, ma consente esclusivamente di poter utilizzare i requisiti di tali soggetti per la nuova qualificazione. In tal caso, dunque, l’impresa potrà o chiedere la variazione del contratto relativo all’attestazione in corso di validità, per l’aggiornamento di classifiche e di categorie, o procedere alla stipula di un nuovo contratto.” LE OPERAZIONI INTERESSATE – TRASFERIMENTO D’AZIENDA Sulla base della disposizione di legge riportata e della direttiva dell’organismo di vigilanza devono essere distinte nettamente due tipologie di operazioni. Sotto il primo profilo, assumono rilievo quelle che, comportando un passaggio di titolarità dell’azienda, consentono all'impresa destinataria di avvalersi dei suoi requisiti. E’ bene precisare che per impresa si intende il soggetto giuridico che esercita l’attività: società, impresa individuale, consorzio ecc.. Per azienda si intende, invece, il complesso dei suoi "beni" materiali o immateriali destinati all’esercizio dell’impresa: attrezzature, personale, contratti in corso, crediti, debiti. Si dice pertanto che una società (o una ditta individuale o un consorzio…) dispone di una azienda o che la vende, la acquista, la conferisce ecc. Quando invece si parla di ramo di azienda ci si riferisce ad una parte dei suddetti beni che devono tendenzialmente essere di per sé idonei allo svolgimento di una attività (ad esempio i certificati lavori o i libri contabili non costituiscono di per se né un azienda né un ramo di azienda) Le operazioni relative all’azienda (o ad un suo ramo) possono assumere vesti molto diverse. L'azienda può essere venduta come un bene qualsiasi a titolo di compravendita (cessione di azienda), donata (donazione di azienda) o trasferita a seguito di successione per causa di morte (nel caso di impresa individuale). Inoltre la disponibilità dell’azienda può essere trasferita in via provvisoria a titolo di affitto o di usufrutto. Nell'ambito di operazioni societarie un’azienda può essere imputata a capitale (vale a dire che, ad esempio, se si intende costituire una srl, il capitale può essere costituito, oltre con il versamento in denaro, dal conferimento di un azienda). In particolare questo può avvenire nel momento iniziale della vita della società (atto costitutivo) o anche successivamente (aumento di capitale liberato mediante conferimento di azienda). Infine trasferimenti di azienda si verificano nei casi di fusione di società (più società vanno a costituirne una) o scissione di società (una società si frammenta in più soggetti). Nei casi sopra esposti il soggetto che si libera dell’azienda ne perde la disponibilità che, ovviamente, si trasferisce al destinatario. 11 Vademecum dell’attestato SOA Qualora l’impresa cedente (in questo caso la parola cessione è utilizzata in senso generico per qualsiasi delle operazioni sopra elencate) sia attestata, la perdita dell’azienda comporta anche la revoca dell’attestazione, mentre l’impresa destinataria potrà avvalersi dei requisiti collegati all’azienda acquisita (i lavori da essa eseguiti, i relativi costi di attrezzatura e personale e così via). Questo non avverrà cioè con la semplice “volturazione” dell’attestato ma a seguito di una valutazione in concreto sui requisiti trasferiti, da parte della SOA. E’ evidente che l’impresa destinataria dell’azienda e che non sia in possesso della qualificazione, si troverà nella necessità di stipulare un contratto con una SOA, con applicazione della tariffa intera prevista dall’allegato C Parte I al DPR 207/2010. Lo stesso accadrà per l’impresa destinataria attestata ma che non abbia capienza in termini di cifra di affari disponibile, verificata in sede di prima attestazione. Qualora invece disponga di cifra di affari, l’impresa destinataria dell’azienda, già in possesso di qualificazione (si pensi ad esempio al caso cessionaria o incorporante già attestate) potrà, al contrario, avvalersi dei lavori eseguiti dall’azienda acquisita al fine di ottenere integrazioni di classifica o di categoria, con applicazione delle relative tariffe ridotte, ma senza stipulare un nuovo contratto con la SOA (vedi al n. 2 “Variazione di categorie e classifiche”). LE OPERAZIONI INTERESSATE - TRASFORMAZIONI Da tali operazioni devono, come abbiamo visto essere nettamente distinte quelle che riguardano l'impresa (soprattutto per quel che concerne le società) e che consistono in mere trasformazioni della forma giuridica senza alcun trasferimento dell’azienda. Se, ad esempio, una società in nome collettivo, modifica la propria struttura in società a responsabilità limitata mediante semplice modifica dello statuto, non si verifica mutamento del soggetto giuridico, che rimane invariato. A trasformarsi è solo la forma di una società, che è tecnicamente la stessa. In questi casi, qualora la società sia qualificata, l’attestato rimane valido e si verifica solo l’esigenza di aggiornarlo con la nuova ragione sociale con applicazione di una tariffa minima (vedi al n. 3 Variazioni minime) E’ bene precisare che spesso le due tipologie di operazione (cessioni di azienda e trasformazioni), possono essere (e sono) indifferentemente utilizzate per realizzare il medesimo scopo di permettere agli stessi soggetti (i soci) di continuare ad esercitare la stessa attività in diversa forma (e spesso si tende a chiamare il tutto indifferentemente trasformazione). In verità, come abbiamo visto, si tratta di operazioni diverse sia dal punto di vista degli adempimenti necessari per metterle in atto che per quanto riguarda la qualificazione SOA. Se la società "stella marina snc" si trasforma in srl con una trasformazione vera e propria (semplice modifica della ragione sociale) non si ha nessun passaggio di azienda (perchè la società è rimasta invariata) e si ha una variazione semplice (tariffa minima). Se i soci della "stella marina snc" costituiscono invece una "stella marina srl" e gli cedono l'azienda della società in nome collettivo, per quanto il risultato appaia come molto simile al primo esempio, il contenuto è diverso (nuovo contratto con la SOA). Un’ultima precisazione merita il caso delle ditte individuali. In questa ipotesi, infatti, la trasformazione in senso tecnico non è, in assoluto, possibile in quanto l’impresa individuale (che coincide con l’imprenditore persona fisica) non può di per se trasformarsi in una persona giuridica (come ad esempio in una società). La “trasformazione” della ditta individuale in società non può avvenire, quindi, che attraverso un passaggio dell’azienda dalla ditta individuale ad un altro soggetto (forse proprio tale impossibilità di avvalersi di un operazione meno costosa ha indotto l’Autorità di Vigilanza ad introdurre, nei particolari casi di donazione totale e di successione mortis causa tariffe per così dire agevolate). 12 Vademecum dell’attestato SOA 8- QUALIFICAZIONE SOA E PARTECIPAZIONE ALLE GARE L’OBBLIGATORIETA’ DELLA CERTIFICAZIONE SOA L’attestazione SOA è necessaria per l’esecuzione di qualsiasi lavoro pubblico, indipendentemente dalla procedura adottata dalla stazione appaltante per l’affidamento: pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata. La qualificazione è inoltre obbligatoria anche nei casi di affidamento da parte del concessionario di lavori pubblici e del general contractor. La Merloni quater ha infine sancito il principio della necessità della qualificazione rilasciata da parte di Organismo di qualificazione nel caso di appalti misti quando sia presente una componente di lavori superiore ai 150.000.= euro. Nei casi in cui la stazione appaltante bandisce, cioè, una gara di forniture o servizi ma, accanto a tali prestazioni prevalenti, l’attività prevista ricomprende anche la realizzazione di un lavoro, l’esecutore dovrà possedere il requisito ordinario di partecipazione alle gare proprie appunto dei lavori pubblici, ossia la qualificazione SOA. L’attestazione è necessaria, oltre che per l’aggiudicatario diretto delle opere, anche per il subappaltatore. La qualificazione SOA è infine necessaria per la partecipazione ad ATI e consorzi stabili. La qualificazione SOA non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, per gli operatori economici stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio o in paesi che in base ad altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia consentono la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. QUALIFICAZIONE SOA E PARTECIPAZIONE ALLE GARE N.B. La breve trattazione che segue, considera alcuni casi generali, non essendo, ovviamente, possibile, per ragioni di spazio una sistematica descrizione delle numerosissime ipotesi e variabili possibili. Deve inoltre essere tenuto conto che sulle problematiche trattate hanno incidenza diretta alcune delle questioni (si pensi al divieto di subappalto per le categorie generali o a problematiche specifiche quali quelle attinenti la categoria OG11) che costituiscono oggetto di opinioni contrastanti sia nella prassi (bandi di gara, atti interpretativi dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici) che in giurisprudenza (sentenze dei giudici di diverso grado). LA PARTECIPAZIONE COME IMPRESA SINGOLA Un impresa attestata può anzitutto partecipare alle gare come soggetto singolo. In questo caso dovrà possedere integralmente i requisiti di qualificazione. Ricordiamo, anzitutto, che il possesso di una classifica attribuisce il diritto a partecipare alle gare per importi superiori sino ad un quinto di tale livello. Ad esempio l’impresa in possesso della qualificazione in OG1 per la seconda classifica (€ 516.000) potrà prendere parte a gare, in OG1, sino a 619.200 euro. Ovviamente l’importo dei lavori non è l’unica variabile, ma deve essere tenuto conto anche della tipologia dei lavori vale a dire delle categorie presenti nel bando. Il caso più semplice è quello in cui il bando prevede un'unica categoria di lavorazioni. In tale ipotesi il concorrente impresa singola deve possedere la qualificazione in quella categoria e per un importo sufficiente. Leggermente più complesso è il caso in cui accanto a una categoria prevalente (vale a dire semplicemente di importo superiore) ve ne sia una a qualificazione non obbligatoria (ad es. OS6, OS7). 13 Vademecum dell’attestato SOA In tale ipotesi l’impresa singola dovrà semplicemente “coprire” con la propria qualificazione l’intero importo dell’appalto, potendo anche essere sprovvista della qualificazione nella categoria scorporabile. Esempio Bando in OG1 prevalente per 258.000 euro e OS6 scorporabile per 206.583 euro. Può partecipare ed eseguire l’impresa singola con OG1 I e OS6 I Può partecipare ed eseguire anche impresa singola con l’OG1 (a qualificazione obbligatoria) II N.B. la non obbligatorietà di tali categorie è limitata a tali ipotesi. Qualora il bando le preveda come categorie prevalenti sarà comunque necessaria l’attestazione specifica. Nell’ipotesi di categoria non prevalente a qualificazione obbligatoria l’impresa singola può, invece, eseguire l’opera solo se in possesso di tutte le categorie richieste. Qualora peraltro la qualificazione dell’impresa nella categoria prevalente sia sufficiente a coprire anche la scorporabile l’impresa potrà partecipare singolarmente alla gara salva la necessità di affidare l’esecuzione in subappalto a soggetto in possesso della qualificazione specifica. Esempio Bando in OG1 prevalente per 258.000 euro e OG3 scorporabile per 206.583 euro. Può partecipare ed eseguire l’impresa singola con OG1 I e OG3 I Può partecipare anche impresa singola con l’OG1 (a qualificazione obbligatoria) II dichiarando in sede di gara l’intenzione di subappaltare l’OG3 Deve essere infine tenuto conto dell’ipotesi in cui la categoria scorporabile appartenga al novero di quelle a particolare complessità tecnologica (cosiddette categorie superspecialistiche): il D.Lgs 163/2006 (art. 37 comma 11 modificato con l’entrata in vigore del terzo decreto correttivo d.lgs 152/2008) prevede che, qualora l’incidenza delle lavorazioni della categoria superspecialistica sia superiore alla soglia del 15% dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non sono in grado di realizzare le predette lavorazioni, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’art. 118 secondo comma terzo periodo del D.Lgs 163/2006. LE ATI Le associazioni temporanee d’impresa costituiscono una modalità diffusissima di partecipazione alle gare. Le associazioni sono, in generale, uno strumento “volontario” che consente alle imprese di partecipare a gare per importi superiori a quelle cui potrebbero essere ammesse in quanto soggetto singolo. Le ATI si distinguono in verticali ed orizzontali. Nell’ATI orizzontale le imprese concorrono con propria qualificazione a raggiungere l’importo a base di gara secondo quote disciplinate dalla legge. I requisiti di qualificazione economicofinanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori. Nell’ATI verticale, invece, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre le mandanti devono possederli nelle categorie scorporate. Deve infine essere ricordato il caso dell’ATI mista in cui, cioè, la mandante (o la mandataria) di un ATI verticale non è costituita da una singola impresa ma, a sua volta, da un’altra ATI questa volta orizzontale. 14 Vademecum dell’attestato SOA I CONSORZI STABILI Sono necessarie almeno tre imprese che, con deliberazione dei propri organi decisionali, abbiano stabilito di operare congiuntamente nel settore dei lavori pubblici per almeno un quinquennio ed abbiano altresì istituito a tal fine una comune struttura di impresa. Quanto alla partecipazione alle gare vige, per tutti i tipi di consorzi, esclusivamente il divieto relativo di partecipazione congiunta: i consorzi partecipanti dovranno indicare in sede di gara le consorziate esecutrici che non potranno partecipare alla medesima gara in alcun’altra forma. Le altre consorziate – non designate esecutrici dal consorzio – potranno invece partecipare anche autonomamente alla medesima gara. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio. Per quanto riguarda la qualificazione SOA tutte le imprese consorziate devono essere qualificate: il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle imprese consorziate. Per i lavori la qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o speciali per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. L’art. 36 comma 7 D.Lgs 163/2006 dispone che qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al Regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato (Euro 20.658.000) è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII ed almeno due con classifica V o superiore ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per la classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione e per la fruizione dei meccanismi premiali (concessi alle sole imprese certificate) è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate Esempio Categoria OG1 Impresa Alfa Impresa Beta Impresa Gamma Importo utile Consorzio 4 classifica (euro 2.582.000) + 3 classifica (euro 1.033.000) + 1 classifica (euro 258.000) = euro 3.873.000 Nell’esempio le due classifiche corrispondono ad euro 3.500.000 (IV-bis) ed euro 5.165.000 (V), la metà dell’intervallo è pari a 4.332,50 euro e pertanto il consorzio con tale somma di classifiche può essere attestato per la Classifica IV-bis (euro 3.500.000). Nell’esempio il Consorzio non può ottenere la classifica di importo illimitato. 15 UNA GUI DA PE R FACILIT A RE LA GE STION E DELL’A TT ES TAZ IO NE VARIAZIONI DI CATEGORIA E CLASSIFICA VARIAZIONI MINIME RILASCIO DI NUOVE ATTESTAZIONI AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI OPERAZIONI STRAORDINARIE PARTECIPAZIONE ALLE GARE Organismo di attestazione S.p.a. Via Ilva 2 /7 – 16128 Genova- Italia Tel +39 010 53 85 682 REVISIONE 01 (Settembre 2011) Fax +39 010 53 51 231