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SOA HI-QUALITY Organismo di attestazione S.p.A.
Cap. Soc. Euro 1.000.000,00 - R.E.A. RM 1249009 P.IVA 02079060808
A u tor i zz azi on e A U TO R ITA ’ V IG IL A N Z A L L .PP. n ° 6 2 de l 0 6 s e tte m br e 2 00 1
SOA HI-QUALITY S.p.a
Opera dal 2001, con autorizzazione n° 62 del 06/09/01, attraverso uno staff
tecnico costituito da esperti di elevata competenza e professionalità, punta alla
trasparenza dei suoi processi, la garanzia della massima trasparenza
nell’applicazione delle procedure e il corredo ad ogni valutazione di un dettagliato
rapporto sulle motivazioni del giudizio.
Nello svolgimento della funzione pubblica che è chiamata ad esercitare, garantisce
al cliente l’erogazione di un servizio improntato all’individuazione delle migliori
condizioni oggettive di attestazione (in termini di categorie e classifiche), con un
approccio lavorativo mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
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massimizzazione dei livelli di soddisfazione del cliente, attraverso l’imparzialità e la
Assistenza continua al cliente: i nostri tecnici sono orientati a mettere la loro
chiarimento prima, durante e dopo la fase di qualificazione. Il sito internet
www.soahq.it, fornisce la modulistica necessaria all’attestazione e consente ai
nostri clienti di essere costantemente aggiornati sulle novità legislative e
sull’evoluzione dell’attestazione.
Rispetto dei tempi: la qualità del nostro servizio, significa anche riduzione al
minimo dei tempi d’attesa delle aziende. Nella consapevolezza che il tempo è un
fattore competitivo di vitale importanza, garantiamo tempi notevolmente ridotti,
rispetto ai 90 giorni consentiti dal D.P.R. 207/2010, e svolgiamo il nostro mandato
sottraendo il minor tempo possibile alla normale attività d’impresa.
Garanzia: qualità è anche garanzia di affidare la propria azienda nelle mani di
professionisti seri, competenti ed affidabili che assicurano un rapporto continuo e
un’assoluta riservatezza dei dati trattati.
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competenza ed esperienza al servizio delle imprese per fornire ogni possibile
>> Sedi e Contatti
Ing. Ferdinando Loiacono
Presidente
Dott. Francesco Novella
Vice presidente
f.loiacno@soahq.it
f.novella@soahq.it
Arch. Paola Cutruzzulà
Consigliere
p.cutruzzula@soahq.it
Ing. Ferdinando Loiacono
Arch. Paola Cutruzzulà
Dott. Giuseppe Lucchetta
D.ssa Rosa Altomonte
Dott. Luca Brocato
D.ssa Micaela Giglio
Fabrizio Viotti
D.ssa Beatrice Bova
D.ssa Angela Tolone
Danilo Caldarigi
Arch. Germana Loiacono
Dott. Francesco Novella
Presidente
Direttore tecnico
Resp.le Economico -Resp.Sist.Qualità
Resp.le Legale
Resp.le Legale
Resp.le Verifiche Ispettive
Resp.le Verifiche Ispettive
Resp.le Verifiche Ispettive
Resp.le Verifiche Ispettive
Resp.le Verifiche Ispettive
Resp.le tecnico
Resp.le commerciale
www.soahq.it
f.loiacono@soahq.it
p.cutruzzula@soahq.it
g.lucchetta@soahq.it
r.altomonte@soahq.it
l.brocato@soahq.it
m.giglio@soahq.it
f.viotti@soahq.it
b.bova@soahq.it
a.tolone@soahq.it
d.caldarigi@soahq.it
g.loiacono@soahq.it
f.novella@soahq.it
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Staff Tecnico
info@soahq.it
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tramite le nostre sedi e/o sportelli, garantiamo operatività in tempo reale su tutto il
territorio nazionale
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Roma - sede legale
Via Ercolano Salvi, 12
00143 - ROMA
tel. 06 54 21 81 74
tel 06 32 65 04 44
Catanzaro
Viale Argento, 3
88100 - Catanzaro
tel. 0961-775265 / 774461
San Ferdinando
Via Rosarno, 32
89026 - Reggio Calabria
tel. 0966- 765119
Sul nostro sito internet www.soahq.it, troverete la modulistica necessaria
all’attestazione e sarete costantemente aggiornati sulle novità legislative e
sull’evoluzione dell’attestazione.
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Caserta
Corso Trieste, 158
8100 - Caserta
tel. 0823 1971129
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Potrete inoltre formulare ai nostri esperti, quesiti di natura legale, economica e
tecnica, inerenti al processo di attestazione.
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PROCESSO DI ATTESTAZIONE
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QUADRO NORMATIVO
>> Attestazione
Cos'è l'Attestazione di
Qualificazione
Ns.
L’attestazione di qualificazione è obbligatoria per
fondamentali
tutte le imprese operanti nell’ambito dei LL.PP. che
innovazioni dettate dalla necessità di eliminare
concorrono a partecipare ad appalti pubblici di
regole ormai obsolete e di conferire alle imprese
importo superiore ai 150.000 euro, nonché per le
italiane maggiore competitività anche sul mercato
imprese
di sbocco europeo. L’attestazione di qualificazione,
previsto dal’art. 40 del D. Lgs. 163/2006.
materia
dei
ordinamento
giuridico,
ha
subito,
alcune
nel
introdotta con il Regolamento Bargone
(D.P.R.
34/2000) ed attualmente disciplinata dal D.P.R.
207/2010, è il documento rilasciato dalle SOA, a
seguito
dell’espletamento
di
una
procedura
istruttoria finalizzata alla verifica in capo alle
imprese della sussistenza dei requisiti generali,
tecnico-organizzativi
ed
economico-finanziari,
comprovante il possesso dei requisiti stessi.
subappaltatrici,
a
seguito
del
sistema
Le imprese che possono ottenere l’Attestazione
sono:
• Ditte individuali, società di persone
• Società di capitali
• Consorzi di cooperative
• Consorzi tra imprese artigiane
• Consorzi stabili
Il possesso dell’attestazione consente all’impresa di
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La
LL.PP.
Chi si Attesta
Classifiche per Importo
e/o
I
Euro 258.000
progettazione di lavori nelle categorie e classifiche
II
Euro 516.000
a
150.000,00
euro
per
la
esecuzione
riconosciute nell’attestato di qualificazione.
III
Euro 1.033.000
III-BIS
Euro 1.500.000
IV
Euro 2.582.000
IV-BIS
Euro 3.500.000
V
Euro 5.165.000
VI
Euro 10.329.000
VII
Euro 15.494.000
VIII*
Oltre Euro
15.494.000
*L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del
rispetto
dei
requisiti
di
qualificazione
è
convenzionalmente stabilito pari a Euro 20.658.000,00.
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partecipare alle gare di appalto per importi superiori
Requisiti da soddisfare per il conseguimento dell'attestazione SOA
1. I Requisiti d'ordine generale (art. 78 D.P.R. 207/2010) sono:
a)
insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi
b)
assenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L.
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
1423/1956, n. o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della L. 575/1965, n.; l’esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale;
i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c)
inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 C.P.P., per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio
di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
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muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni
caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
d)
assenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 L. 55/1990
e)
inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
f)
inesistenza, secondo una motivata valutazione da parte di una stazione appaltante, di grave negligenza o
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
malafede nell'esecuzione delle prestazioni ad essa affidate e inesistenza di errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g)
inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
h)
inesistenza di annotazioni presenti sul Casellario Informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara
e per l'affidamento dei subappalti;
i)
inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali
l)
inesistenza di violazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999;
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
m) inesistenza di alcuna sanzione interdittiva di cui al c. 2 lett. c) dell’art. 9 del D. Lgs. 231/2001 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, c. 1, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L.
m-bis)
m-ter)
248/2006;
inesistenza di annotazioni presenti sul Casellario Informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società, non devono essere stati vittime dei reati di concussione ed estorsione oppure, pur
essendo stati vittime di tali reati, devono aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria.
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condanna medesima;
3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle
cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese
artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere b) e
c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i
soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore
tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in
accomandita
semplice;
al
direttore
tecnico
e
agli
amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni
altro tipo di società o di consorzio.
4. I requisiti di ordine speciale (Art.79 e segg. del D.P.R. 207/2010) sono:
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2. L’Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti
che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti
richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso
riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.
 cifra di affari, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al
100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie; (per le ditte individuali, le
società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili:
con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA. Per le società di capitale: con la
presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di
deposito). (La cifra d’affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di
partecipazione dell’impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di
cui all’articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della Legge, e delle società fra imprese riunite
dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla
stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti
consorziati).
 per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, riferito all’ultimo bilancio
approvato, di valore positivo.
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ADEGUATA CAPACITÀ
ECONOMICA E FINANZIARIA
 idonee referenze bancarie;
 Idonea direzione tecnica (art. 87 dpr 207/2010).
 Esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non
inferiore al 40% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori,
nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della
qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di
importo complessivo, non inferiore al 65% dell’importo della qualificazione richiesta (art. 79 c. 5
lett. c) dpr 207/2000).
 Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c),
del codice ovvero in concessione, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e
costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto
dall'articolo 92, comma 6, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di
uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve
abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie
in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a
tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali
almeno la metà laureati, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in
quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le
imprese qualificate nelle classifiche successive.

L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera
ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono
fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra
di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media
annua del decennio valutato, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria
o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d’affari, costituito
per almeno il 40% dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura
tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di
affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati
proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla
metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a
quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con
la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro dei
cespiti, corredate da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte
dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle
società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità delle direttive
europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei cespiti.
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 L’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori (articolo 83 c. 4 dpr
207/2010)
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ADEGUATA DOTAZIONE DI
ATTREZZATURE TECNICHE
ADEGUATA IDONEITÀ TECNICA E
ORGANIZZATIVA;
 Esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non
inferiore al 90% di quello della classifica richiesta (art. 79 c. 5 lett. b) dpr 207/2010).

Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10,
è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle
direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea
documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle
varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai
modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse
edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorre, in proporzione alle quote
di competenza dell’impresa, anche l’ammortamento ed il costo per il personale dipendente dei
consorzi e delle società di cui al comma 4.

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono
dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione
stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo
all’organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti
consorziati.

Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5,
lettere b) e c), possono essere dimostrati dall’impresa mediante i lavori affidati ad altre
imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti
anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto
funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori
ovvero qualificate ai sensi del DPR 34/2000 o del DPR 207/2010, per un periodo complessivo
non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento
delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o
dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori
tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo
l’importo complessivo di essi e fino ad un massimo di € 2.500.000,00. Un direttore tecnico non
può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi cinque
anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita
dichiarazione.

Qualora la percentuale dell’attrezzatura tecnica di cui al comma 8 ed il rapporto di cui
comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d’affari
cui al comma 2, lettera b), è inferiore alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10,
cifra d’affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire
percentuali richieste; la cifra d’affari così figurativamente rideterminata vale per
dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b).
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al
di
la
le
la
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L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti
ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2,
lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa
l’adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari
in lavori, di cui almeno l’80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese
artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.
Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e
dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della
contribuzione INAIL.
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ADEGUATO ORGANICO MEDIO ANNUO.

Schema di Qualificazione
1.
All’impresa
interessata
all’attestazione
inizio
vengono fornite la scheda informativa, l’estratto
delle
procedure
e
un
elenco
sintetico
della
documentazione da predisporre anche in formato
digitale.
La
scheda
informativa
Richiesta di attestazione da parte
del richiedente
debitamente
compilata e sottoscritta viene riconsegnata ad HiQuality.
Invio della scheda informativa con
estratto delle procedure e l’elenco dei
documenti da predisporre
w w w . s o a h q . i t
2. Hi-Quality sulla base dei dati contenuti nella
scheda predispone l'offerta contratto, che presenta
documenti
necessari
per
l’attestazione
di
qualificazione.
3. L’impresa invia ad Hi-Quality la proposta
contrattuale debitamente firmata, che Hi-Quality
controfirma per accettazione, così il contratto di
Ricezione della
scheda compilata
NO
SI
Formulazione
dell’offerta/contratto ed invio al
attestazione si perfeziona.
4. La stipula del contratto è comunicata nel
termine di 30gg. all’Autorità di Vigilanza.
5. Tutti i documenti necessari per l'istruttoria
devono pervenire alla SOA entro 10 gg. dalla
Ricezione
offerta/contratt
o controfirmata
SI
stipula del contratto; in caso contrario, l’impresa
Comunicazione
della stipula del
contratto
all’Autorità
entro 30 gg
chiederà formalmente la sospensione dei termini
per un periodo non superiore ai 30gg.
6. Nel corso dell'Istruttoria viene accertata la
Ricezione della
documentazione entro
10 gg
sussistenza dei requisiti su base documentale per
la qualificazione richiesta. In caso di incongruenza
dei dati documentali, viene disposta una richiesta
di integrazione, volta al riscontro dei dati.
Analisi
completezza
documentazione
NO
Richiesta
integrazione
7. In caso di richiesta di integrazione, i termini
istruttori vengono sospesi. Oltre ai casi previsti al
SI
SI
punto 6, la sospensione dei termini avviene anche
nel
caso
di
controlli
a
campione.
(Verifiche
Ispettive)
8. Il procedimento di istruttoria si può concludere
a) con un rilascio di Attestazioni che conferma o
modifica
(in
aumento
o
in
diminuzione)
NO
Trasmissione della
pratica aal’ufficio
verifiche
le
Fine
categorie richieste;
b) con un diniego di Attestazione.
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Ricezione
integrazione
Sospensione
pratica
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all’impresa insieme ad un elenco analitico dei
Costo di Qualificazione
HI-QUALITY S.p.A. applica il minimo tariffario
P = [C/ 12.5 00 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R -
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Dove:
C > Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
N > Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione
R > Coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da
applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001
(attualmente pari a 1,225).
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Il corrispettivo spettante all’HI-QUALITY s.p.a. per l’attività di Attestazione è fissato dal
D.P.R. 207/2010. Esso prevede un valore minimo ed un valore massimo che non può
superare il doppio del valore minimo. Tale corrispettivo è determinato con la formula di
seguito riportata (Allegato “C” del D.P.R.207/2010)
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